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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 104/2025 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Consigliere rel
Dott. Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Susanna Galli Consigliere onorario Dott. Andrea Sammali Consigliere onorario ha emesso il seguente
DECRETO
sul reclamo ex art.473 bis 24 c.p.c. presentato in data 31.01.2025 da
nata a [...] il [...] C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_3 C.F._4 ato a RHO il 02/04/2024 C.F. ; Parte_2 C.F._5 tutti residenti in [...] a Rho (Milano) ma domiciliati in struttura protetta, ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera in data 30.01.2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Laura Simona Ferrari (C.F. ) in Milano, Corso Buenos CodiceFiscale_6
Aires n. 64, in qualità di Curatore Speciale provvisorio dei minori
RECLAMANTI contro
nato in [...] il [...], cittadino pakistano C.F. Controparte_4
, residente in [...], Rho (Milano) padre dei minori, con l'avv. C.F._7
Maria Vizzari del Foro di Milano;
e
nata in [...] il [...], cittadina pakistana, (C.F. Controparte_5
) e residente in [...], Rho (Milano) domiciliata in struttura C.F._8 protetta, madre dei minori;
RECLAMATI Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano
Pagina 1 Avverso il provvedimento reso dal Tribunale dei Minorenni di Milano in Camera di Consiglio in data 15/01/2025 e notificato in data 20 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333 c.c., avente numero 7016/2024 RGE pendente dinnanzi al predetto Tribunale dei Minorenni di Milano.
Indice:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO 2 1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO 4
II. MOTIVI DELLA DECISIONE 6
III.
P. Q. M.
7
La Corte sciogliendo la riserva che precede LETTI gli atti,
OSSERVATO in premessa quanto segue:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano si è aperto il 23 dicembre 2024, su segnalazione del che aveva evidenziato una situazione di Controparte_6 violenza domestica ai danni della signora in seguito alla quale lei e i suoi figli Controparte_5 venivano collocati in una struttura protetta ai sensi dell'art. 403 c.c., dal personale della Stazione
Carabinieri di Rho (MI). La madre aveva denunciato il marito per maltrattamenti fisici e psicologici, oltre a violenza e limitazione della sua libertà personale, perchè costretta a subire un controllo costante non solo dal marito, ma anche dalla suocera;
era inoltre limitata nelle sue uscite, consentitele solo per accompagnare i figli a scuola.
2. In data 24.12.2024 il Pubblico Ministero, evidenziata, sulla base di tali elementi, l'inidoneità dei genitori e, in particolare del padre ad affrontare adeguatamente i bisogni di accudimento dei minori, nonché a porsi quale valido riferimento educativo, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di adottare ai sensi degli artt. 330, 333 c.c. tutti gli opportuni provvedimenti a tutela dei minori;
3. Con decreto del 27.12.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano convalidava il provvedimento urgente emesso ex art.403 c.c. di collocamento dei minori in una struttura protetta, nominava Curatore Speciale dei minori l'avv. rigettava la richiesta Persona_1 di ulteriori provvedimenti ex art.473 bis 15 c.p.c., fissava udienza al 10.01.2025 per la comparizione della madre (accompagnata da un assistente sociale) e del padre;
disponeva il prosieguo dell'udienza al giorno 23.10.2025.
4. In data 03.01.2025 il CS dichiarava di non aver ancora proceduto all'audizione dei minori, chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e formulava istanza affinchè l'audizione della sig.ra che evidenziava trovarsi in condizione di particolare vulnerabilità, avvenisse da CP_5 remoto per consentirle di partecipare all'udienza del 10.01.in un ambiente tranquillo, con
Pagina 2 l'assistenza delle operatrici della casa rifugio, posto che l'assistente sociale non risultava ancora nominata.
5. In data 10.01.2025 il Tribunale procedeva all'ascolto di padre dei Controparte_4 minori, e della madre (quest'ultima udita da remoto). Controparte_5 Nel corso dell'audizione la sig.ra ritrattava le accuse mosse nei confronti del marito: CP_5
“(…) Non sono mai stata picchiata da mio marito. Noi avevamo litigato. È per questo che ho fatto la denuncia”. Il Giudice faceva presente la non credibilità della versione addotta;
continuava: “È vero CP_5 quello che dico oggi, la denuncia è falsa. Non è vero che sono stata picchiata davanti ai bambini.
Neanche in loro assenza. Io voglio tornare a casa perché i bambini non possono stare senza il padre. Chiedo che venga osservata la nostra famiglia a conferma di quello che dico. Questo che ho detto non ditela a mio marito”. La dott.ssa assistente sociale per il Comune di RHO, dichiarava:“Né la tutela minori né il Tes_1 comune di Rho come SS di base non conosceva il nucleo(…) Ho parlato con la dott.ssa Tes_2 e mi ha riferito che la signora durante i contatti col CAV e pochi giorni prima dell'intervento dei CC è stata picchiata dal marito con un piede in faccia (…)in modo molto brutto (...)Dopo quello ha detto al CAV “ io adesso non posso più stare con lui”. Il sig. padre dei minori dichiarava: “Quando sono uscito da casa io 22 dicembre sono CP_3 andato in Germania da mio cugino. Era tutto tranquillo. Dovevo tonare il 25 dicembre. Mia moglie doveva restare in casa con mio padre. Con i cinque figli.(…) sono andato a fare denuncia di scomparsa dai CC di Rho il 24 dicembre . Mio padre a casa mi ha avvisato che i figli erano stati portati via dai Carabinieri. Io ho fatto denuncia di scomparsa. Da allora non ho più sentito né la moglie né i figli.(…)non è vero che i miei figli hanno assistito alle violenze secondo me lo hanno raccontato perché la mamma li ha convinti. Non so perchè mia moglie abbia fatto la denuncia. Io non le ho mai fatto mancare niente. Non abbiamo mai litigato, solo per cose piccole”.
A conclusione, il Curatore chiedeva l'affido all'ente, collocamento in comunità portata mamma bambino, avviare gli incontri in Spazio Neutro, monitoraggio ente su nucleo familiare allargato. La difesa del padre chiedeva il rientro nell'abitazione dei minori. Adr: sono disponibile ad uscire di casa lo trovo un posto dove andare, faccia tornare a casa i miei figli. Voglio incontrare i miei figli. Sono disponibile a collaborare alle indagini dei servizi sociali. All'esito il GD si riservava di riferire al Collegio.
6. In data 15.01.2025 con ordinanza art.473 bis 22 c.p.c. il Tribunale in via provvisoria immediatamente efficace, visti gli artt. 330 e ss. c.c. così decideva:
“ Dispone l'affido dei minori all'ente, servizi sociali del comune di Rho. Visti gli artt 473 bis 69 e bis 70 c.p.c.
Dispone l'allontanamento del padre dei minori dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinarsi alla madre dei minori, e agli stessi minori e ai luoghi dagli stessi frequentati mantenendosi a una distanza non inferiore a 500 mt dagli stessi. Con obbligo per il padre di consegnare le chiavi dell'abitazione al personale della Stazione CC di Rho.
Dispone il rientro dei minori insieme alla madre nell'abitazione familiare.
Dispone Contr l'avvio di un intervento di nell'abitazione familiare. Conferma la convalida del collocamento d'urgenza ex art 403 c.c..
Dispone
Pagina 3 che gli incontri dei minori con il padre e altri familiari che ne facessero richiesta, siano regolati dai servizi sociali in Spazio neutro. Dispone la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali presso i competenti servizi specialistici, avvalendosi di un mediatore culturale. I servizi sociali procederanno ad una indagine psicosociale, con valutazione delle risorse della famiglia allargata, oltre che delle condizioni psicoemotive dei minori. Relazione da inviare entro quattro mesi da oggi salvo urgenze. Prescrive ai genitori di collaborare con i servizi sociali nell'attuazione del presente decreto. Dispone che i servizi sociali forniscano tutti i supporti e sostegni necessari.
A parere del Collegio, verosimilmente la sig.ra sarebbe stata indotta a ritrattare per timore di CP_5 ritorsioni da parte dei parenti del marito, ritenendo pertanto necessario l'affidamento dei minori all'ente. Quanto al collocamento, ha reputato che il collocamento comunitario dei minori, in un contesto estraneo a quello loro abituale, la necessità di cambiare scuola, l'interruzione delle loro frequentazioni, sarebbe per loro fonte di grave disagio. Pertanto, stante anche la disponibilità del padre a trovare una nuova abitazione, ha disposto un ordine di protezione nei confronti dell'uomo, ex art 473 bis 69 e 70 c.p.c..
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni il Curatore Speciale dei minori ha proposto reclamo ex art.473 bis 24 c.p.c. ed ha chiesto:“ (…)revocare l'ordinanza resa dal
Tribunale dei Minorenni di Milano in data 15/01/2025 notificata il 20 gennaio 2025 (doc. 5) che ha disposto il rientro della madre e dei minori nell'abitazione familiare, in quanto contraria al loro reale interesse e, per l'effetto, confermare i provvedimenti provvisori adottati con decreto 24.12.2024;
In subordine, qualora la revoca non venisse accolta, si chiede:
1. L'estensione del divieto di avvicinamento anche agli altri familiari in particolare i genitori del padre, ovvero la suocera e il suocero.
2. L'obbligo per il padre di garantire un sostegno economico ai minori, considerando che la madre non ha reddito né possibilità di lavorare.
3. Il rientro in casa di madre e figli solo a fronte di un supporto concreto dei servizi sociali, con un intervento di ADM garantito per almeno cinque giorni a settimana, tre ore al giorno, al fine di aiutare e coadiuvare la madre nell'accudimento dei bambini. Si sottolinea che anche questa soluzione, seppur meno dannosa di quella attualmente disposta, non rispecchia pienamente l'interesse superiore dei minori, i quali devono essere tutelati non solo formalmente, ma anche concretamente nelle loro condizioni di vita quotidiana. Con vittoria di spese e compensi della presente fase”.
Il Curatore ha fondato il presente reclamo sui seguenti motivi di gravame:
-Conferma delle richieste del PM, affidamento dei minori all'ente competente, collocamento in comunità protetta mamma-bambino, avvio degli incontri in Spazio Neutro e monitoraggio del nucleo familiare.
Il curatore ha segnalato che la madre potrebbe essere stata influenzata a ritrattare le dichiarazioni per paura di ritorsioni da parte della famiglia. Ha circostanziato i motivi del Reclamo deducendo che :
1. La suocera e il suocero potrebbero esercitare pressioni sulla madre, già in una condizione di fragilità e la comunità pakistana potrebbe aumentare il rischio di pressioni o ritorsioni sulla madre.
.
Pagina 4 Il C.S. ha ritenuto la reclamata ordinanza palesemente contraria all'interesse dei figli. Primariamente, il CS ha raffigurato la particolare condizione del contesto familiare e ambientale entro il quale si innesta la vicenda dei minori, evidenziando che la presenza dei suoceri residenti nell'abitazione familiare potrebbe risultare foriera di pressioni sulla madre, già in condizione di fragilità. Anche la comunità pakistana, tradizionalista riguardo alla separazione coniugale, potrebbe rappresentare un fattore di rischio ritorsioni e pressioni a danno della sig.ra come già CP_5 avvenuto in passato. Quanto all'avvio dell'intervento di ADM, il CS non lo ha ritenuto immediatamente praticabile per insufficienza di risorse disponibili, con la conseguente difficoltà di favorire rapporti equilibrati tra i membri tutti del nucleo familiare nonché di supportare la madre sprovvista di ogni aiuto pratico ed economico idoneo a supportarla nella gestione di cinque figli piccoli. Riguardo a quest'ultimi ha sottolineato che si sono ben adattati alla vita in comunità e che il loro rientro a casa potrebbe generare in loro ansia e preoccupazione;
inoltre, pur essendo inseriti nelle scuole di Rho, non è stata valutata la possibilità di inserirli in altro contesto scolastico, poiché il loro interesse primario sarebbe non quello di mantenere l'attuale assetto scolastico, ma piuttosto quello di vivere in un ambiente stabile e sereno.
Tutto ciò rappresentato, il Curatore ha concluso come sopra chiedendo la
• Revoca dell'Ordinanza: Si chiede la revoca dell'ordinanza del Tribunale dei Minorenni e la conferma dei provvedimenti provvisori adottati il 24 dicembre 2024.
• In Subordine: Estensione del divieto di avvicinamento agli altri familiari, obbligo per il padre di garantire un sostegno economico, rientro in casa solo con supporto concreto dei servizi sociali.
2. Con comparsa del 28.02.2025 si è costituito , padre dei minori, ed Controparte_4 ha chiesto:
“in via preliminare e pregiudiziale Dichiarare inammissibile il reclamo in quanto iscritto a ruolo in data 31.12.2024 (data evento
31.12.24) pertanto depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni ex art. 473 BIS.24 C.P.C. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il provvedimento del 20.01.2025 emesso dal giudice minorile sul procedimento n. 7016/2024 RGE pendente dinnanzi al predetto Tribunale dei Minorenni di Milano. nel merito
Senza rinuncia alla domanda in via preliminare e pregiudiziale
-confermare l'ordinanza resa dal Tribunale dei Minorenni di Milano in data 15/01/2025 notificata il 20 gennaio 2025 soprattutto in punto rientro della madre e dei minori nell'abitazione familiare, Contr con attivazione di tutti i supporti e sostegni necessari oltre all'avvio di un intervento di nell'abitazione familiare
-disporre che gli incontri dei minori con il padre e altri familiari che ne facessero richiesta, siano regolati dai servizi sociali in Spazio neutro
-disporre la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali presso i competenti servizi specialistici avvalendosi di un mediatore culturale. Con riserva di depositare all'attenzione dell'illustrissimo collegio il verbale di consegna delle chiavi dell'immobile familiare sito in Rho (MI) da parte del sig. redatto dai CC di Rho CP_3
(MI)
Salvis juribus Con vittoria di spese e compensi della presente fase da distrarsi al procuratore antistatario”. Preliminarmente ha eccepito la tardività del deposito del reclamo proposto oltre i termini CP_3 previsto dall'art.473 bis 24 c.p.c. chiedendone il rigetto;
nel merito, ha rappresentato di trascorrere molto tempo con i figli e di aver sempre fatto fronte alle esigenze economiche della famiglia, tanto da essersi recentemente recato in Germania per progettare con un cugino l'apertura di un'attività
Pagina 5 commerciale in Italia e migliorare il tenore di vita della famiglia. si è reso disponibile a CP_3 lasciare la casa coniugale a moglie e figli avendo già reperito altra allocazione alloggiativa (per cui dal mese di marzo sosterrebbe un esborso di € 650,00 mensili doc 1 e 2 ), impegnandosi a consegnare le chiavi dell'immobile e a versare alla moglie un contributo pari ad € 1.000,00 per il tempo di allontanamento dalla casa familiare, per sopperire ai bisogni della famiglia. Ha reputato l'ordinanza reclamata condivisibile e attenta alle esigenze dei minori evidenziando che l'allontanamento dei minori dal loro ambiente familiare potrebbe loro risultare pregiudizievole. Ha rilevato che le riferite pressioni dei suoceri si risolverebbero in presupposizioni;
ha invocato il supporto dei Servizi nella ricerca di un aiuto da offrire alla madre nell'impegnativo accudimento dei figli.
4. All'udienza del 13.03.20245, tenutasi in modalità cartolare come da Decreto Presidenziale del 04.02.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione invitando il curatore a produrre documentazione attestante la tempestività del deposito in pct del ricorso.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO quanto alla eccezione preliminare di tardività del ricorso, iscritto a ruolo oltre il decimo giorno , che per giurisprudenza costante “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. Si legge in motivazione: “…Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass.
5/06/2015, n. 11666).
RILEVATO altresì che come è noto “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni st 4. ato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte
Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”(. Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356 ).
RILEVATO in ogni caso che con nota in data 15.3.25 il curatore ha dichiarato che non intende insistere nella domanda a prescindere dalla tempestività o meno del deposito del ricorso ( in relazione al quale ha prodotto pec a corredo della documentazione in atti )
RITENUTO pertanto che il ricorso vada dichiarato inammissibile
III.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sul ricorso presentato dall'avv Laura Simona Ferrari (C.F. ) in qualità di Curatore Speciale provvisorio dei CodiceFiscale_6 minori nata a [...] il [...] C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Pagina 6 nato a [...] il [...] C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_3 C.F._4 ato a RHO il 02/04/2024 C.F. ; Parte_2 C.F._5 avverso il provvedimento reso dal Tribunale dei Minorenni di Milano in Camera di Consiglio in data 15/01/2025 e notificato in data 20 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333 c.c., avente numero 7016/2024 RGE pendente dinnanzi al Tribunale dei
Minorenni di Milano.
-DICHIARA inammissibile il ricorso
Milano, 13.03.2025
Il Consigliere est Anna Maria Pizzi
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Pagina 7
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Consigliere rel
Dott. Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Susanna Galli Consigliere onorario Dott. Andrea Sammali Consigliere onorario ha emesso il seguente
DECRETO
sul reclamo ex art.473 bis 24 c.p.c. presentato in data 31.01.2025 da
nata a [...] il [...] C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_3 C.F._4 ato a RHO il 02/04/2024 C.F. ; Parte_2 C.F._5 tutti residenti in [...] a Rho (Milano) ma domiciliati in struttura protetta, ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera in data 30.01.2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Laura Simona Ferrari (C.F. ) in Milano, Corso Buenos CodiceFiscale_6
Aires n. 64, in qualità di Curatore Speciale provvisorio dei minori
RECLAMANTI contro
nato in [...] il [...], cittadino pakistano C.F. Controparte_4
, residente in [...], Rho (Milano) padre dei minori, con l'avv. C.F._7
Maria Vizzari del Foro di Milano;
e
nata in [...] il [...], cittadina pakistana, (C.F. Controparte_5
) e residente in [...], Rho (Milano) domiciliata in struttura C.F._8 protetta, madre dei minori;
RECLAMATI Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano
Pagina 1 Avverso il provvedimento reso dal Tribunale dei Minorenni di Milano in Camera di Consiglio in data 15/01/2025 e notificato in data 20 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333 c.c., avente numero 7016/2024 RGE pendente dinnanzi al predetto Tribunale dei Minorenni di Milano.
Indice:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO 2 1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO 4
II. MOTIVI DELLA DECISIONE 6
III.
P. Q. M.
7
La Corte sciogliendo la riserva che precede LETTI gli atti,
OSSERVATO in premessa quanto segue:
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano si è aperto il 23 dicembre 2024, su segnalazione del che aveva evidenziato una situazione di Controparte_6 violenza domestica ai danni della signora in seguito alla quale lei e i suoi figli Controparte_5 venivano collocati in una struttura protetta ai sensi dell'art. 403 c.c., dal personale della Stazione
Carabinieri di Rho (MI). La madre aveva denunciato il marito per maltrattamenti fisici e psicologici, oltre a violenza e limitazione della sua libertà personale, perchè costretta a subire un controllo costante non solo dal marito, ma anche dalla suocera;
era inoltre limitata nelle sue uscite, consentitele solo per accompagnare i figli a scuola.
2. In data 24.12.2024 il Pubblico Ministero, evidenziata, sulla base di tali elementi, l'inidoneità dei genitori e, in particolare del padre ad affrontare adeguatamente i bisogni di accudimento dei minori, nonché a porsi quale valido riferimento educativo, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di adottare ai sensi degli artt. 330, 333 c.c. tutti gli opportuni provvedimenti a tutela dei minori;
3. Con decreto del 27.12.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano convalidava il provvedimento urgente emesso ex art.403 c.c. di collocamento dei minori in una struttura protetta, nominava Curatore Speciale dei minori l'avv. rigettava la richiesta Persona_1 di ulteriori provvedimenti ex art.473 bis 15 c.p.c., fissava udienza al 10.01.2025 per la comparizione della madre (accompagnata da un assistente sociale) e del padre;
disponeva il prosieguo dell'udienza al giorno 23.10.2025.
4. In data 03.01.2025 il CS dichiarava di non aver ancora proceduto all'audizione dei minori, chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e formulava istanza affinchè l'audizione della sig.ra che evidenziava trovarsi in condizione di particolare vulnerabilità, avvenisse da CP_5 remoto per consentirle di partecipare all'udienza del 10.01.in un ambiente tranquillo, con
Pagina 2 l'assistenza delle operatrici della casa rifugio, posto che l'assistente sociale non risultava ancora nominata.
5. In data 10.01.2025 il Tribunale procedeva all'ascolto di padre dei Controparte_4 minori, e della madre (quest'ultima udita da remoto). Controparte_5 Nel corso dell'audizione la sig.ra ritrattava le accuse mosse nei confronti del marito: CP_5
“(…) Non sono mai stata picchiata da mio marito. Noi avevamo litigato. È per questo che ho fatto la denuncia”. Il Giudice faceva presente la non credibilità della versione addotta;
continuava: “È vero CP_5 quello che dico oggi, la denuncia è falsa. Non è vero che sono stata picchiata davanti ai bambini.
Neanche in loro assenza. Io voglio tornare a casa perché i bambini non possono stare senza il padre. Chiedo che venga osservata la nostra famiglia a conferma di quello che dico. Questo che ho detto non ditela a mio marito”. La dott.ssa assistente sociale per il Comune di RHO, dichiarava:“Né la tutela minori né il Tes_1 comune di Rho come SS di base non conosceva il nucleo(…) Ho parlato con la dott.ssa Tes_2 e mi ha riferito che la signora durante i contatti col CAV e pochi giorni prima dell'intervento dei CC è stata picchiata dal marito con un piede in faccia (…)in modo molto brutto (...)Dopo quello ha detto al CAV “ io adesso non posso più stare con lui”. Il sig. padre dei minori dichiarava: “Quando sono uscito da casa io 22 dicembre sono CP_3 andato in Germania da mio cugino. Era tutto tranquillo. Dovevo tonare il 25 dicembre. Mia moglie doveva restare in casa con mio padre. Con i cinque figli.(…) sono andato a fare denuncia di scomparsa dai CC di Rho il 24 dicembre . Mio padre a casa mi ha avvisato che i figli erano stati portati via dai Carabinieri. Io ho fatto denuncia di scomparsa. Da allora non ho più sentito né la moglie né i figli.(…)non è vero che i miei figli hanno assistito alle violenze secondo me lo hanno raccontato perché la mamma li ha convinti. Non so perchè mia moglie abbia fatto la denuncia. Io non le ho mai fatto mancare niente. Non abbiamo mai litigato, solo per cose piccole”.
A conclusione, il Curatore chiedeva l'affido all'ente, collocamento in comunità portata mamma bambino, avviare gli incontri in Spazio Neutro, monitoraggio ente su nucleo familiare allargato. La difesa del padre chiedeva il rientro nell'abitazione dei minori. Adr: sono disponibile ad uscire di casa lo trovo un posto dove andare, faccia tornare a casa i miei figli. Voglio incontrare i miei figli. Sono disponibile a collaborare alle indagini dei servizi sociali. All'esito il GD si riservava di riferire al Collegio.
6. In data 15.01.2025 con ordinanza art.473 bis 22 c.p.c. il Tribunale in via provvisoria immediatamente efficace, visti gli artt. 330 e ss. c.c. così decideva:
“ Dispone l'affido dei minori all'ente, servizi sociali del comune di Rho. Visti gli artt 473 bis 69 e bis 70 c.p.c.
Dispone l'allontanamento del padre dei minori dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinarsi alla madre dei minori, e agli stessi minori e ai luoghi dagli stessi frequentati mantenendosi a una distanza non inferiore a 500 mt dagli stessi. Con obbligo per il padre di consegnare le chiavi dell'abitazione al personale della Stazione CC di Rho.
Dispone il rientro dei minori insieme alla madre nell'abitazione familiare.
Dispone Contr l'avvio di un intervento di nell'abitazione familiare. Conferma la convalida del collocamento d'urgenza ex art 403 c.c..
Dispone
Pagina 3 che gli incontri dei minori con il padre e altri familiari che ne facessero richiesta, siano regolati dai servizi sociali in Spazio neutro. Dispone la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali presso i competenti servizi specialistici, avvalendosi di un mediatore culturale. I servizi sociali procederanno ad una indagine psicosociale, con valutazione delle risorse della famiglia allargata, oltre che delle condizioni psicoemotive dei minori. Relazione da inviare entro quattro mesi da oggi salvo urgenze. Prescrive ai genitori di collaborare con i servizi sociali nell'attuazione del presente decreto. Dispone che i servizi sociali forniscano tutti i supporti e sostegni necessari.
A parere del Collegio, verosimilmente la sig.ra sarebbe stata indotta a ritrattare per timore di CP_5 ritorsioni da parte dei parenti del marito, ritenendo pertanto necessario l'affidamento dei minori all'ente. Quanto al collocamento, ha reputato che il collocamento comunitario dei minori, in un contesto estraneo a quello loro abituale, la necessità di cambiare scuola, l'interruzione delle loro frequentazioni, sarebbe per loro fonte di grave disagio. Pertanto, stante anche la disponibilità del padre a trovare una nuova abitazione, ha disposto un ordine di protezione nei confronti dell'uomo, ex art 473 bis 69 e 70 c.p.c..
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni il Curatore Speciale dei minori ha proposto reclamo ex art.473 bis 24 c.p.c. ed ha chiesto:“ (…)revocare l'ordinanza resa dal
Tribunale dei Minorenni di Milano in data 15/01/2025 notificata il 20 gennaio 2025 (doc. 5) che ha disposto il rientro della madre e dei minori nell'abitazione familiare, in quanto contraria al loro reale interesse e, per l'effetto, confermare i provvedimenti provvisori adottati con decreto 24.12.2024;
In subordine, qualora la revoca non venisse accolta, si chiede:
1. L'estensione del divieto di avvicinamento anche agli altri familiari in particolare i genitori del padre, ovvero la suocera e il suocero.
2. L'obbligo per il padre di garantire un sostegno economico ai minori, considerando che la madre non ha reddito né possibilità di lavorare.
3. Il rientro in casa di madre e figli solo a fronte di un supporto concreto dei servizi sociali, con un intervento di ADM garantito per almeno cinque giorni a settimana, tre ore al giorno, al fine di aiutare e coadiuvare la madre nell'accudimento dei bambini. Si sottolinea che anche questa soluzione, seppur meno dannosa di quella attualmente disposta, non rispecchia pienamente l'interesse superiore dei minori, i quali devono essere tutelati non solo formalmente, ma anche concretamente nelle loro condizioni di vita quotidiana. Con vittoria di spese e compensi della presente fase”.
Il Curatore ha fondato il presente reclamo sui seguenti motivi di gravame:
-Conferma delle richieste del PM, affidamento dei minori all'ente competente, collocamento in comunità protetta mamma-bambino, avvio degli incontri in Spazio Neutro e monitoraggio del nucleo familiare.
Il curatore ha segnalato che la madre potrebbe essere stata influenzata a ritrattare le dichiarazioni per paura di ritorsioni da parte della famiglia. Ha circostanziato i motivi del Reclamo deducendo che :
1. La suocera e il suocero potrebbero esercitare pressioni sulla madre, già in una condizione di fragilità e la comunità pakistana potrebbe aumentare il rischio di pressioni o ritorsioni sulla madre.
.
Pagina 4 Il C.S. ha ritenuto la reclamata ordinanza palesemente contraria all'interesse dei figli. Primariamente, il CS ha raffigurato la particolare condizione del contesto familiare e ambientale entro il quale si innesta la vicenda dei minori, evidenziando che la presenza dei suoceri residenti nell'abitazione familiare potrebbe risultare foriera di pressioni sulla madre, già in condizione di fragilità. Anche la comunità pakistana, tradizionalista riguardo alla separazione coniugale, potrebbe rappresentare un fattore di rischio ritorsioni e pressioni a danno della sig.ra come già CP_5 avvenuto in passato. Quanto all'avvio dell'intervento di ADM, il CS non lo ha ritenuto immediatamente praticabile per insufficienza di risorse disponibili, con la conseguente difficoltà di favorire rapporti equilibrati tra i membri tutti del nucleo familiare nonché di supportare la madre sprovvista di ogni aiuto pratico ed economico idoneo a supportarla nella gestione di cinque figli piccoli. Riguardo a quest'ultimi ha sottolineato che si sono ben adattati alla vita in comunità e che il loro rientro a casa potrebbe generare in loro ansia e preoccupazione;
inoltre, pur essendo inseriti nelle scuole di Rho, non è stata valutata la possibilità di inserirli in altro contesto scolastico, poiché il loro interesse primario sarebbe non quello di mantenere l'attuale assetto scolastico, ma piuttosto quello di vivere in un ambiente stabile e sereno.
Tutto ciò rappresentato, il Curatore ha concluso come sopra chiedendo la
• Revoca dell'Ordinanza: Si chiede la revoca dell'ordinanza del Tribunale dei Minorenni e la conferma dei provvedimenti provvisori adottati il 24 dicembre 2024.
• In Subordine: Estensione del divieto di avvicinamento agli altri familiari, obbligo per il padre di garantire un sostegno economico, rientro in casa solo con supporto concreto dei servizi sociali.
2. Con comparsa del 28.02.2025 si è costituito , padre dei minori, ed Controparte_4 ha chiesto:
“in via preliminare e pregiudiziale Dichiarare inammissibile il reclamo in quanto iscritto a ruolo in data 31.12.2024 (data evento
31.12.24) pertanto depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni ex art. 473 BIS.24 C.P.C. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il provvedimento del 20.01.2025 emesso dal giudice minorile sul procedimento n. 7016/2024 RGE pendente dinnanzi al predetto Tribunale dei Minorenni di Milano. nel merito
Senza rinuncia alla domanda in via preliminare e pregiudiziale
-confermare l'ordinanza resa dal Tribunale dei Minorenni di Milano in data 15/01/2025 notificata il 20 gennaio 2025 soprattutto in punto rientro della madre e dei minori nell'abitazione familiare, Contr con attivazione di tutti i supporti e sostegni necessari oltre all'avvio di un intervento di nell'abitazione familiare
-disporre che gli incontri dei minori con il padre e altri familiari che ne facessero richiesta, siano regolati dai servizi sociali in Spazio neutro
-disporre la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali presso i competenti servizi specialistici avvalendosi di un mediatore culturale. Con riserva di depositare all'attenzione dell'illustrissimo collegio il verbale di consegna delle chiavi dell'immobile familiare sito in Rho (MI) da parte del sig. redatto dai CC di Rho CP_3
(MI)
Salvis juribus Con vittoria di spese e compensi della presente fase da distrarsi al procuratore antistatario”. Preliminarmente ha eccepito la tardività del deposito del reclamo proposto oltre i termini CP_3 previsto dall'art.473 bis 24 c.p.c. chiedendone il rigetto;
nel merito, ha rappresentato di trascorrere molto tempo con i figli e di aver sempre fatto fronte alle esigenze economiche della famiglia, tanto da essersi recentemente recato in Germania per progettare con un cugino l'apertura di un'attività
Pagina 5 commerciale in Italia e migliorare il tenore di vita della famiglia. si è reso disponibile a CP_3 lasciare la casa coniugale a moglie e figli avendo già reperito altra allocazione alloggiativa (per cui dal mese di marzo sosterrebbe un esborso di € 650,00 mensili doc 1 e 2 ), impegnandosi a consegnare le chiavi dell'immobile e a versare alla moglie un contributo pari ad € 1.000,00 per il tempo di allontanamento dalla casa familiare, per sopperire ai bisogni della famiglia. Ha reputato l'ordinanza reclamata condivisibile e attenta alle esigenze dei minori evidenziando che l'allontanamento dei minori dal loro ambiente familiare potrebbe loro risultare pregiudizievole. Ha rilevato che le riferite pressioni dei suoceri si risolverebbero in presupposizioni;
ha invocato il supporto dei Servizi nella ricerca di un aiuto da offrire alla madre nell'impegnativo accudimento dei figli.
4. All'udienza del 13.03.20245, tenutasi in modalità cartolare come da Decreto Presidenziale del 04.02.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione invitando il curatore a produrre documentazione attestante la tempestività del deposito in pct del ricorso.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO quanto alla eccezione preliminare di tardività del ricorso, iscritto a ruolo oltre il decimo giorno , che per giurisprudenza costante “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. Si legge in motivazione: “…Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass.
5/06/2015, n. 11666).
RILEVATO altresì che come è noto “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni st 4. ato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte
Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”(. Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356 ).
RILEVATO in ogni caso che con nota in data 15.3.25 il curatore ha dichiarato che non intende insistere nella domanda a prescindere dalla tempestività o meno del deposito del ricorso ( in relazione al quale ha prodotto pec a corredo della documentazione in atti )
RITENUTO pertanto che il ricorso vada dichiarato inammissibile
III.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sul ricorso presentato dall'avv Laura Simona Ferrari (C.F. ) in qualità di Curatore Speciale provvisorio dei CodiceFiscale_6 minori nata a [...] il [...] C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Pagina 6 nato a [...] il [...] C.F. ; Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] C.F. ; Controparte_3 C.F._4 ato a RHO il 02/04/2024 C.F. ; Parte_2 C.F._5 avverso il provvedimento reso dal Tribunale dei Minorenni di Milano in Camera di Consiglio in data 15/01/2025 e notificato in data 20 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333 c.c., avente numero 7016/2024 RGE pendente dinnanzi al Tribunale dei
Minorenni di Milano.
-DICHIARA inammissibile il ricorso
Milano, 13.03.2025
Il Consigliere est Anna Maria Pizzi
Il Presidente
Fabio Laurenzi
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