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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia, Via Nicola Parte_1
Amore n. 4/1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Agnelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e sito in Canosa di Puglia, via Corsica n. 168, elettivamente CP_1 domiciliato in Canosa di Puglia, Via G. Maddalena n. 7, presso lo studio dell'avv. Pietro Martire, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- appellato ed appellante incidentale
Conclusioni: all' udienza del 18 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
1 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2207/21 del 22.12.21, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, proposta da nei confronti del sito in Parte_1 CP_1
Canosa di Puglia, via Corsica n. 168, di pagamento di €17.398,60 a titolo di compenso per prestazioni professionali rese in favore dell'ente, e ha compensato le spese giudiziali.
Con citazione del 4.6.22, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda Pt_1 proposta in primo grado e, in subordine, esercitando l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in ogni caso con vittoria di spese.
Costituendosi, il ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto CP_1 appello incidentale in relazione al capo sulle spese, a suo dire da riformarsi, ponendo il relativo onere a carico del , in ragione del Pt_1 criterio generale della soccombenza.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Coi motivi di appello principale dal primo al quarto, si censura l'omessa valutazione delle risultanze di prova orale, in particolare, criticando: l'errore nel ritenere tali prove inammissibili (primo motivo), in violazione dell'art. 2725 c.c., che deroga al divieto di prova testimoniale nell'ipotesi ex art. 2724 n. 3 c.c. di smarrimento incolpevole del documento (nel caso di specie, costituito dalla delibera dell'assemblea condominiale di conferimento dell'incarico professionale al ); la Pt_1 mancata considerazione delle dichiarazioni dei testi e dell'amministratore di condominio, nonostante la loro rilevanza probatoria (terzo e quarto motivo), e senza aver previamente revocato l'ordinanza ammissiva delle prove orali, dunque in violazione dell'art. 177 c.p.c. (secondo motivo).
2 Nessuna delle censure merita accoglimento.
L'appellante, pur a fronte della tempestiva eccezione, da parte dell'appellato, di inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale avente ad oggetto l'avvenuto conferimento, ad opera dell'assemblea condominiale, dell'incarico professionale, sul presupposto
– non attinto da censura – che si verta in ipotesi di contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem, avrebbe dovuto immediatamente dedurre, già in primo grado, e poi anche provare la sussistenza dell'ipotesi ex art. 2724 n. 3 c.c., al fine di rendere operante la deroga al divieto di prova testimoniale prevista dal primo comma dell'art. 2725 c.c. (cfr. Cass. 24306/17, secondo cui, in tema di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, la parte onerata della produzione del documento non può avvalersi della prova testimoniale né di quella per presunzioni “per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale”).
Ed invece, a tale onere egli si è sottratto, decidendosi ad allegare lo smarrimento incolpevole - da parte sua - della delibera assembleare di conferimento dell'incarico professionale per la prima volta in appello, e comunque non fornendone la prova.
Peraltro, dopo che il , nel rispondere alla sua istanza di CP_1 esibizione documentale, ha detto di non essere in possesso del registro delle delibere, per non essergli stato consegnato dal precedente amministratore, l'appellante ben avrebbe potuto indirizzare la sua richiesta nei confronti di quest'ultimo, ed invece non ha ritenuto di farlo.
Altrettanto infondata è la censura relativa alla violazione dell'art. 177
c.p.c., il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, prevede, al co. 1, che “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”.
Infine, non coglie nel segno neppure il quarto motivo di appello, escluso che possa riconoscersi valenza confessoria alla dichiarazione resa
3 dall'amministratore di all'udienza del 25.9.19, allorquando CP_1 questi, senza in alcun modo ammettere che l'assemblea deliberò
l'affidamento dell'incarico, ha contestato che la prestazione resa dal geometra potesse avere “i costi richiesti”, peraltro al limitato Pt_1 scopo di giustificare il rifiuto della proposta ex art. 185 bis cpc all'udienza a tal fine preposta (verificare l'esito del percorso conciliativo).
Venendo alla domanda ex art. 2041 c.c., svolta dall'appellante in via subordinata (cioè in caso di rigetto delle censure alla decisione di merito),
è fondata l'eccezione di inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 345 cpc, in quanto formulata - per la prima volta – in appello.
Secondo un ormai costante indirizzo interpretativo della S.C., cui si intende dar seguito, “la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita” (in termini, Cass.
18145/22; idem, Cass. 3058/21, secondo cui “la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi
l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c.”).
D'altronde, che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integri, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova è già da tempo affermato dalla
Cassazione, anche a sezioni unite (cfr. SS.UU. 4712/961 ). Solo che, mentre la giurisprudenza più risalente non consentiva in alcun caso la modifica dell'una con l'altra (cfr. sez. un. 4712/16, cit.), dal 2015 in poi l'iniziale divieto, da assoluto si è progressivamente temperato, sicché, ad oggi, la modificazione, in sede di memoria ex art. 183 cpc, della domanda può riguardare “anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi")”, ma a condizione “che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. SS.UU. n. 12310/2015, a proposito della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo;
SS.UU. n. 22404/18, secondo cui “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta”).
Emerge, dunque, chiaramente, anche dai più recenti arresti del Supremo
Consesso, che se una modifica della domanda può ritenersi consentita, ciò deve necessariamente avvenire entro il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., onde evitare di “sorprendere la controparte ovvero mortificarne le potenzialità difensive”.
In definitiva, solo se la modifica non impatta sulla vicenda sostanziale
(che deve, perciò, restare la medesima) e non supera lo sbarramento temporale della memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cpc, il sistema trova un suo punto di equilibrio tra esigenze di economia processuale e diritto di
costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti
"eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica ... che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale” 5 difesa, consentendo alla controparte di avere “un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio”, senza, quindi, determinare “la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
Ciò che, invece, non sarebbe consentito in appello, la cui disciplina non prevede termini per modificare la domanda e per articolare nuove prove, essendo impostata sul divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c.
Deve, pertanto, dichiararsi, in applicazione dei su esposti principi,
l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., in quanto proposta per la prima volta in appello.
Restano, infine, da esaminare il quinto motivo di appello principale e l'appello incidentale del coi quali si censura la CP_1 compensazione delle spese, che, secondo gli appellanti, avrebbero dovuto regolarsi secondo soccombenza e, quindi, porsi interamente a carico della controparte.
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata dalla difesa del sul presupposto che il Pt_1 gravame sia successivo alla scadenza del termine previsto per l'impugnazione principale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371
c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (cfr. Cass. 15100/24; 10477/24; 26139/22).
6 Ebbene, nel caso di specie, l'appello incidentale è ammissibile, essendo stato proposto nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c., cioè venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Ciò detto, in assenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese, queste (da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi fissati dal DM 147/22 e con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€5.201,00 e €26.000,00) devono interamente porsi a carico dell'unica parte soccombente, ossia il , sia per il primo che per il secondo Pt_1 grado, accolto quindi l'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione del Parte_1
4.6.22, avverso la sentenza n. 2207/21 del 22.12.21 emessa dal Tribunale di Trani, nonché sull'appello incidentale proposto dal Condominio sito in
Canosa di Puglia, via Corsica n. 168, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere al Parte_1 sito in Canosa di Puglia, via Corsica n. 168, le spese del CP_1 primo grado di giudizio, liquidate in €5.077,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna a rifondere al sito in Canosa di Parte_1 CP_1
Puglia, via Corsica n. 168, le spese del giudizio di appello, liquidate in
€5.809,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu (liquidate come in atti) definitivamente e per intero a carico di . Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
7 Il Consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova – come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ. in difetto di accettazione del contraddittorio –, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non
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