Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3493 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 05/06/2025 ; tenuto conto che con decreto del 13.5.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace n. 87/2023 – lesione personale, vertente tra
(C.F. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Pizza presso il cui studio elett.te domicilia in Sessa Aurunca
(CE) alla via XXI Luglio n.133;
-appellante
e
(P. IVA: ) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in attu dall'Avv. Maurizio Chirilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via
V. Veneto, 102;
-appellato nonché
(CF. ), residente a [...] CP_2 C.F._2
-appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 28.4.2023, adiva il Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 87/2023 del Giudice di Pace di Carinola con la quale veniva rigettata la domanda dello stesso diretta a ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di , quale conducente e proprietario dell'autovettura Alfa 147 tg. CH359 TB, in ordine al sinistro CP_2 verificatosi in data 9.7.2017, nel tenimento di San Nicola La Strada presso la rotatoria di Viale Carlo III, via Retella, e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, e al risarcimento dei danni CP_2 CP_1 patiti.
A fondamento dell'appello, lamentava l'erronea interpretazione delle risultanze Parte_1 istruttorie da parte del giudice di prime cure. Più nel dettaglio, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere la teste inattendibile in quanto – a suo dire – la testimonianza era risultata Testimone_1 discordante rispetto alle dichiarazioni rese da un altro teste in un altro giudizio relativo al medesimo sinistro pendente davanti all'ufficio del giudice di pace;
lamentava che la testimonianza posta a confronto era stata depositata dalla convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni e dunque oltre CP_1
i termini di cui all'art.320 c.p.p. L'appellante rappresentava dunque che il giudice di pace non avrebbe dovuto consentire il deposito della testimonianza e, a valle, utilizzarla ai fini della decisione. Chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva conferma della sentenza impugnata. Quanto alla CP_1 censura in ordine alla documentazione prodotta, evidenziava come la stessa fosse stata esibita in giudizio non appena entrata nella propria sfera conoscitiva;
precisava che la prova testimoniale era stata espletata il 02.03.2022 , in data 13.4.2022 era stato conferito incarico di CTU medico legale e in data 24.10.2022 venivano precisate le conclusioni con contestuale assegnazione della causa a sentenza. Nella causa introdotta da proprietaria dello scooter sul quale si trovavano e Controparte_3 Parte_1
al momento dell'incidente, la prova testimoniale con altro teste era stata invece Parte_2 espletata in data 7.6.2022, dunque, tre mesi dopo l'espletamento della prova espletata nel giudizio introdotto da e nella stessa udienza del 7.6.2022 la causa veniva rinviata per le Parte_1 conclusioni e la discussione all'udienza del 3.11.2022. Dunque, la difesa della aveva avuto CP_1 conoscenza delle diverse dichiarazioni testimoniali rese dal teste nella causa introdotta da CP_3 solo dopo lo spirare del termine di cui all'art. 320 c.p.c. e dunque dopo l'espletamento della prova
[...] testimoniale e la CTU medico legale nella causa introdotta da , per cui non avrebbe potuto Parte_1 portare all'attenzione del giudice di primo grado copia della prova testimoniale acquisita nell'altro giudizio se non alla prima udienza utile , quale quella di precisazione delle conclusioni del 24.10.2023. Dopodiché solo il 22.6.2022 , conducente dello scooter sul quale era trasportato Parte_2 Parte_1
, notificava atto di citazione dinanzi allo stesso Giudice di pace di Carinola volto ad ottenere il
[...] risarcimento delle lesioni personali subite. Quindi della documentazione medico sanitaria inerente alla posizione non si sarebbe potuta avere conoscenza prima di tale data, inoltre solo il Parte_2 confronto tra le due diverse dichiarazioni testimoniali rese nei giudizi introdotti da e Parte_1 avrebbe reso certa la contraddittorietà tra la documentazione medico sanitaria prodotta Controparte_3 per e quella prodotta per . Parte_1 Parte_2
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.5.2024 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281–sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a
10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
, con atto di citazione in primo grado, premetteva che il giorno 9.7.2017, alle ore 20:45 Parte_1 circa, in tenimento del Comune di San Nicola La Strada presso la rotatoria di Viale Carlo III – Via Retella, veniva coinvolto in un sinistro in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Honda SH tg. CC54574, di proprietà di e condotto da . Più nel dettaglio, l'attore esponeva Controparte_3 Parte_2 che l'autovettura Alfa 147 tg. CH 359TB, di proprietà e condotta da , da via Retella si immetteva CP_2 nel senso rotatorio e colpiva il motociclo Honda tg. CC54574, il cui conducente procedeva in direzione di marcia Caserta-Napoli e aveva già impegnato la rotonda.
A causa del sinistro l'istante subiva lesioni personali tali da richiedere l'immediato pronto soccorso e riportava una invalidità permanente del 6%. L'autovettura Alfa 147 tg. CH 359TB di risultava CP_2 assicurata per la RCA con la società , ma quest'ultima, sebbene regolarmente diffidata a risarcire CP_1 il danno, non provvedeva allo stesso e pertanto l'attore agiva in giudizio al fine di far accertare la responsabilità esclusiva di per il sinistro e la condanna in solido di e al CP_2 CP_2 CP_1 risarcimento.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva l'improponibilità della domanda, non CP_1 avendo l'attore rispettato quanto previsto dal d.lgs. 209/05 in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e, in particolare, la veridicità del fatto storico, la responsabilità dell'evento, le conseguenze, il nesso eziologico.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di prova testimoniale e ctu, con sentenza n. 87/2023 il Giudice di
Pace di Carinola rigettava la domanda attorea.
Di qui il proposto appello.
Profili Preliminari
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non costituitosi in CP_2 giudizio.
4.1. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti. Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante
(c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
Ebbene, va osservato che non risulta depositata nel fascicolo processuale copia della sentenza impugnata.
Sul punto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo pertanto al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi “(cfr. ordinanza del 22 ottobre 2024, Terza Sezione Corte di Cassazione).
In conseguenza, il Tribunale ha reputato di poter decidere l'appello sulla base degli atti prodotti, potendo desumere il contenuto della sentenza impugnata in modo inequivoco dall'atto di appello.
5. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n.
9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile rinvenire i presupposti per giungere ad ascrivere in capo al proprietario del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento e pervenire dunque alla affermazione del diritto al risarcimento del danno cagionato.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello non meriti accoglimento. In punto di prova, va ricordato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023,
n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli,
n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
Non merita accoglimento la cesura sollevata da parte appellante in ordine alla tardività della documentazione prodotta da parte appellata, avendo quest'ultima dato dimostrazione della sopravvenienza del documento depositato oltre i termini di cui all'art.320 c.p.p. Pertanto, risulta condivisibile la decisione del giudice di prime cure di fondare la propria decisione anche sulle prove formatesi in giudizi resi davanti ad altro giudice e aventi a oggetto lo stesso sinistro.
Risulta sul punto condivisibile la decisione cui è pervenuto il giudice di prime cure: si evidenzia a tal proposito come la dichiarazione resa dalla teste all'udienza del 2.3.2022 risulti Testimone_1 contraddittoria rispetto alla testimonianza resa da all'udienza del 7.6.2022 nel giudizio Testimone_2 che vede coinvolti quale proprietaria del motociclo Honda SH tg. CC 54574, Controparte_3 CP_2
e . In particolare, ha riferito che “a bordo del motociclo c'erano due maschi che CP_1 Testimone_1 indossavano entrambi il casco e dopo l'impatto cadevano al suolo …gli occupanti della moto avevano un'età apparente di trent'anni”, invece il teste ha dichiarato “ricordo che il conducente era un uomo e dietro Testimone_2
c'era una donna”. Quanto alla dinamica del sinistro, ha affermato che gli occupanti della Testimone_1 moto “si rialzarono, ma lamentavano dolori alla spalla e al ginocchio destri perché erano caduti battendo la spalle e il ginocchio destri a terra in quanto la moto cadeva a terra sul lato destro” invece ha riferito che la moto Tes_2
“a causa dell'urto cadde insieme agli occupanti sul lato sinistro”, aggiungendo che “ricordo che si lamentavano per dei dolori sul lato sinistro”.
Le due dichiarazioni testimoniali sono contraddittorie rispetto alla dinamica del sinistro, ma ambedue i testi descrivono una caduta di entrambi gli occupanti della moto o sul lato destro (cfr. dichiarazione testimoniale di o sul lato sinistro (cfr. dichiarazione testimoniale di ). Testimone_1 Testimone_2
Ne consegue, dunque, che i due occupanti avrebbero dovuto riportare lesioni nel medesimo lato del corpo.
Tuttavia, anche sotto questo profilo ci sono delle discordanze. L'appellante ha allegato Parte_1 documentazione medica attestante la presenza di lesioni sulla parte destra del corpo (cfr. referto di PS.
17016831 “Contusione ginocchio + spalla + caviglia dx + trauma cranico non commotivo con escoriazioni” e certificati specialistici in produzione parte appellante), mentre che, quale conducente Parte_2 della moto SH tg CC5 4574, ha intrapreso un autonomo giudizio nei confronti degli odierni appellati, ha depositato documentazione medica attestante la presenza di lesioni sulla parte sinistra del corpo (cfr. referto di PS 17016830 “Contusione distorsione ginocchio + spalla + gomito + caviglia sin. con escoriazioni multiple” e certificati specialistici in produzione parte appellata).
In conclusione, risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva né l'Autorità né il 118.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa l'inattendibilità del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza. Pertanto, l'appello è meritevole di rigetto e, per l'effetto, la sentenza del giudice di prime cure va confermata.
Le spese
7. Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 87/2023 del Giudice di Pace di Carinola;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 ed euro 335,50 per rimborso forfettario, Iva e Cpa se dovute come per legge;
• manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo