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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4542/2025 R.G., avente per oggetto: “comunione”;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Milazzo, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE all'udienza del 21 ottobre parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e ha discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto notificato in data 4.6.2025 ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, al fine Parte_1 Controparte_1
di sentirlo condannare al pagamento dell'indennità per il mancato godimento dell'immobile sito in Catania, via Vincenzo Zaccà n. 64, piano 3, acquistato in regime di comunione legale, in ragione dell'occupazione esclusiva della predetta unità immobiliare da parte del resistente,
a far data dal 23.6.2023.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituito benché regolarmente Controparte_1
perfezionatasi la notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Rigettata la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa, Parte_1
che è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Premessa la superiore ricostruzione in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio e non costituito. Controparte_1
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di ammissione delle prove orali, reiterata dalla parte ricorrente in seno alle note conclusive depositate telematicamente in data 15 ottobre 2025, giacché la prova articolata è ininfluente ai fini del decidere e, in ogni caso, inidonea a dimostrare la fondatezza della richiesta di liquidazione dell'indennizzo da illegittima occupazione.
Ed infatti, parte ricorrente deduce che è comproprietaria dell'immobile situato in Catania, via Vincenzo Zaccà n. 64, insieme a con il quale ha contratto matrimonio, Controparte_1
in data 07.07.1990; che, dopo la separazione dei coniugi, l'immobile, prima adibito a casa coniugale, è stato utilizzato solo dal resistente violando il diritto di comproprietà di essa ricorrente e privandola del diritto di uso dell'abitazione in maniera proporzionale alla propria quota, come stabilito dall'art. 1102 c.c.; che, pertanto, ha diritto ad ottenere un'indennità pari al 50% del canone locativo.
Alla luce del dato fattuale occorre prioritariamente affrontare il tema della comunione e della risarcibilità del danno derivante da occupazione di immobile.
Sul punto, la disposizione normativa sopra richiamata stabilisce che ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
La nozione di “uso paritetico” ricavabile dalla norma non può essere intesa in termini di assoluta identità di utilizzazione della res poiché una lettura in tal senso, comporterebbe il sostanziale divieto per ciascun comunista di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.
La disposizione testé citata è quindi compatibile con l'utilizzo del bene da parte di uno solo dei comproprietari, quale attuazione del diritto dominicale, per cui il godimento in via esclusiva non è idoneo, di per sé, ad arrecare pregiudizio al condividente, laddove manchi la prova che a quest'ultimo sia stato impedito di esercitare un pari diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., nulla è dovuto ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
Infatti, la S.C. di Cassazione, seguendo anche i principi di cui alla sentenza delle sezioni unite n. 33645/2022, ha statuito che «L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario
l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023)» (Cass. n.31105/2023; cfr. in questo senso anche Cass. 10264/2023).
Queste sentenze non fanno altro che applicare i principi dedotti dalla S.C. di Cassazione
a sezioni unite con la sentenza n. 33465/2022 in tema di risarcimento danni da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile da parte di terzi, applicabile al caso di specie. Il predetto orientamento esegetico, invero, ha superato il tradizionale indirizzo per il quale dalla perdita della disponibilità del bene da parte del titolare e dalla sua impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dallo stesso, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, derivi un danno in re ipsa. In particolare, in caso di risarcimento dei danni per il mancato uso del bene proprio, il proprietario deve allegare, oltre all'evento lesivo, la «specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”»; a fronte di allegazione, il convenuto deve specificamente contestare (sempre che si tratti di fatti a lui noti, non sorgendo il relativo onere per i fatti a lui invece ignoti) che l'attore «giammai […] avrebbe esercitato il diritto di godimento».
Ne consegue che l'occupante del bene, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo,
è tenuto al pagamento del corrispettivo, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (per esempio turnaria o in altro modo) e ciò non sia stato consentito, a condizione che risulti provato ancora un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'uso unilaterale (Cass. II 31105/23; Cass. II, 2423/2015; Cass.
24647/2010; Cass. 13036/1991).
Ciò chiarito in diritto, può senza dubbio affermarsi, in punto di fatto che Parte_1
non è riuscita, neppure in termini di prospettazione, a corroborare la propria tesi difensiva ai fini dell'affermazione del diritto all'indennità dovuta dal comproprietario che occupi in via esclusiva l'immobile comune.
In altri termini, nella fattispecie in esame manca la prova (né la stessa è stata offerta a mezzo della prova testimoniale richiesta) della richiesta da parte della di un uso Pt_1
diretto (turnario o in altro modo) del bene e dell'eventuale rifiuto della controparte, di guisa che la domanda del mero pagamento di una somma di denaro per l'uso esclusivo del bene deve essere rigettata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4542/2025 R.G.: dichiara la contumacia di . Controparte_1
Rigetta la domanda formulata da . Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania in data 30 ottobre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4542/2025 R.G., avente per oggetto: “comunione”;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Milazzo, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE all'udienza del 21 ottobre parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e ha discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto notificato in data 4.6.2025 ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, al fine Parte_1 Controparte_1
di sentirlo condannare al pagamento dell'indennità per il mancato godimento dell'immobile sito in Catania, via Vincenzo Zaccà n. 64, piano 3, acquistato in regime di comunione legale, in ragione dell'occupazione esclusiva della predetta unità immobiliare da parte del resistente,
a far data dal 23.6.2023.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituito benché regolarmente Controparte_1
perfezionatasi la notificazione dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Rigettata la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente, all'udienza del 21 ottobre 2025, ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa, Parte_1
che è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Premessa la superiore ricostruzione in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio e non costituito. Controparte_1
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di ammissione delle prove orali, reiterata dalla parte ricorrente in seno alle note conclusive depositate telematicamente in data 15 ottobre 2025, giacché la prova articolata è ininfluente ai fini del decidere e, in ogni caso, inidonea a dimostrare la fondatezza della richiesta di liquidazione dell'indennizzo da illegittima occupazione.
Ed infatti, parte ricorrente deduce che è comproprietaria dell'immobile situato in Catania, via Vincenzo Zaccà n. 64, insieme a con il quale ha contratto matrimonio, Controparte_1
in data 07.07.1990; che, dopo la separazione dei coniugi, l'immobile, prima adibito a casa coniugale, è stato utilizzato solo dal resistente violando il diritto di comproprietà di essa ricorrente e privandola del diritto di uso dell'abitazione in maniera proporzionale alla propria quota, come stabilito dall'art. 1102 c.c.; che, pertanto, ha diritto ad ottenere un'indennità pari al 50% del canone locativo.
Alla luce del dato fattuale occorre prioritariamente affrontare il tema della comunione e della risarcibilità del danno derivante da occupazione di immobile.
Sul punto, la disposizione normativa sopra richiamata stabilisce che ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
La nozione di “uso paritetico” ricavabile dalla norma non può essere intesa in termini di assoluta identità di utilizzazione della res poiché una lettura in tal senso, comporterebbe il sostanziale divieto per ciascun comunista di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.
La disposizione testé citata è quindi compatibile con l'utilizzo del bene da parte di uno solo dei comproprietari, quale attuazione del diritto dominicale, per cui il godimento in via esclusiva non è idoneo, di per sé, ad arrecare pregiudizio al condividente, laddove manchi la prova che a quest'ultimo sia stato impedito di esercitare un pari diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., nulla è dovuto ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
Infatti, la S.C. di Cassazione, seguendo anche i principi di cui alla sentenza delle sezioni unite n. 33645/2022, ha statuito che «L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario
l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023)» (Cass. n.31105/2023; cfr. in questo senso anche Cass. 10264/2023).
Queste sentenze non fanno altro che applicare i principi dedotti dalla S.C. di Cassazione
a sezioni unite con la sentenza n. 33465/2022 in tema di risarcimento danni da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile da parte di terzi, applicabile al caso di specie. Il predetto orientamento esegetico, invero, ha superato il tradizionale indirizzo per il quale dalla perdita della disponibilità del bene da parte del titolare e dalla sua impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dallo stesso, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, derivi un danno in re ipsa. In particolare, in caso di risarcimento dei danni per il mancato uso del bene proprio, il proprietario deve allegare, oltre all'evento lesivo, la «specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”»; a fronte di allegazione, il convenuto deve specificamente contestare (sempre che si tratti di fatti a lui noti, non sorgendo il relativo onere per i fatti a lui invece ignoti) che l'attore «giammai […] avrebbe esercitato il diritto di godimento».
Ne consegue che l'occupante del bene, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo,
è tenuto al pagamento del corrispettivo, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (per esempio turnaria o in altro modo) e ciò non sia stato consentito, a condizione che risulti provato ancora un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'uso unilaterale (Cass. II 31105/23; Cass. II, 2423/2015; Cass.
24647/2010; Cass. 13036/1991).
Ciò chiarito in diritto, può senza dubbio affermarsi, in punto di fatto che Parte_1
non è riuscita, neppure in termini di prospettazione, a corroborare la propria tesi difensiva ai fini dell'affermazione del diritto all'indennità dovuta dal comproprietario che occupi in via esclusiva l'immobile comune.
In altri termini, nella fattispecie in esame manca la prova (né la stessa è stata offerta a mezzo della prova testimoniale richiesta) della richiesta da parte della di un uso Pt_1
diretto (turnario o in altro modo) del bene e dell'eventuale rifiuto della controparte, di guisa che la domanda del mero pagamento di una somma di denaro per l'uso esclusivo del bene deve essere rigettata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4542/2025 R.G.: dichiara la contumacia di . Controparte_1
Rigetta la domanda formulata da . Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania in data 30 ottobre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)