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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52/2024R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Sabino Liuni Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vitangelo Iacoviello E_
- Appellato -
OGGETTO: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – Con atto di citazione notificato il 12.5.2010 , proprietaria di uno stabile Parte_1
sito in Mola di Bari alla via Settembrini n. 58, composto da primo e secondo piano con sovrastante terrazzo dotato di un vano servizi e di un parapetto, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Bari, proprietario dell'immobile adiacente, in Catasto al foglio n. 47, E_
particella 3429, sub. 5, composto da un primo piano, con accesso tramite scala privata dal portone del civico 54 di via Settembrini, dal sovrastante secondo piano, costituito da un lastrico solare di esclusiva proprietà dello stesso, su cui è stato edificato nel 2004 un ulteriore vano in posizione centrale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la
costruzione del vano di proprietà di realizzato a confine con la proprietà E_
, viola la norma di cui all'art. 907 III comma C.C. per aver l'attrice esercitato da Parte_1
circa 30 anni il diritto di veduta dal suo terrazzo verso la proprietà del vicino, diritto acquisito
ormai per intervenuta usucapione di cui si chiede l'accertamento definitivo con l'emananda
sentenza. 2) Condannare alla demolizione del manufatto descritto in premessa E_
in violazione della norma citata sub 1). 3) Condannare a rimuovere le due E_
canne fumarie realizzate in aderenza al muro di confine con la proprietà di , perché Parte_1
in violazione alle norme di legge e regolamentari sulle distanze e comunque perché producono
scarichi nocivi ed intollerabili. 4) In subordine, comunque, accertare e dichiarare che nella
costruzione del vano tecnico il ha utilizzato il muro di confine di esclusiva E_
proprietà della senza chiederne la comunione e di conseguenza determinare, ex Parte_1
art. 874 C.C., il valore dello stesso con condanna del convenuto al pagamento della parte di muro
utilizzata. 5) Sempre in via subordinata accertare inoltre se nel costruire il vano descritto in
premessa sono state realizzate tubazioni o condotte in violazione delle distanze previste dall'art.
889 C.C. e in caso positivo disporre la rimozione o comunque la collocazione a norma di legge. 6)
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori di legge.”
1.1. – In particolare, l'attrice ha dedotto che è titolare del diritto di veduta, esercitato per oltre trent'anni dal parapetto del proprio terrazzo verso la proprietà del convenuto, il cui godimento
2 tuttavia era stato impedito dalla costruzione, realizzata dal convenuto, di un vano in sopraelevazione che aveva raggiunto l'altezza del parapetto del proprio terrazzo;
che tale manufatto è stato eretto utilizzando il muro di confine di sua esclusiva proprietà, senza chiederne la comunione;
che il vicino ha impiantato due canne fumarie in aderenza al muro di confine in violazione della normativa sulle distanze legali.
2. – si è costituito in giudizio, contestando l'esistenza del preteso diritto E_
di veduta in ragione dell'assenza di un comodo e sicuro affaccio dal suddetto parapetto. Inoltre, ha domandato in via riconvenzionale: a) la costituzione della comunione forzosa del muro con conseguente quantificazione del relativo indennizzo;
b) la condanna di al Parte_1
risarcimento del danno cagionato alla sua proprietà per l'omessa manutenzione del muro divisorio;
c) la dichiarazione di intervenuta usucapione della servitù di appoggio delle proprie canne fumarie sul muro divisorio con la proprietà dell'attrice, stante la loro esistenza da oltre trent'anni; d) la condanna alla rimozione di due canne fumarie collocate da in violazione delle Parte_1
distanze legali;
e) la condanna alla rimozione delle tubazioni e condotte apposte dall'attrice nella parte retrostante del muro di confine in violazione delle distanze ex art. 889 c.c.; f) la condanna dell'attrice al risarcimento del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della controparte, quantificato in € 750,00 pari al costo del ripristino del proprio vano danneggiato;
con vittoria delle spese del giudizio.
3. – Il processo è stato istruito con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale e la ctu espletata dall'ing. . Persona_1
4. – Con sentenza n. 4975/2023, pubblicata il 4.12.2023, l'adito Tribunale di Bari, sulla scorta della relazione del Ctu ha: accertato l'inesistenza del diritto di veduta dell'attrice e, per l'effetto, rigettato la domanda di usucapione del predetto diritto, difettando le condizioni di sufficiente sicurezza e comodità dell'affaccio, come confermato dall'altezza media del parapetto di
90 cm. nonché dall'apposizione di una sovrastante rete metallica dell'altezza di 120 cm. (capo 1
del dispositivo); rigettato la domanda di accertamento, formulata dall'attrice, di violazione del
3 comma 3 dell'art. 907 c.c. da parte del convenuto e la conseguente domanda di condanna alla demolizione del vano tecnico edificato da quest'ultimo (capo 2); disposto la costituzione della comunione forzosa del muro di esclusiva proprietà dell'attrice con il convenuto, a norma dell'art. 874 c.c., ponendo a carico di il pagamento della somma di € 488,60 a titolo di CP_1
indennizzo per la parte del muro utilizzata per la costruzione del vano (capo 3); condannato
, ai sensi dell'art. 890 cod. civ., all'arretramento alla distanza legale delle tubazioni Parte_1
di gas, idriche e termiche poste alla distanza inferiore di un metro (capo 4); rigettato le reciproche domande di rimozione delle canne fumarie, per assenza di prova circa l'effettiva distanza idonea ad arrecare un pregiudizio alla proprietà altrui (capo 5); condannato l'attrice al risarcimento del danno da infiltrazione subito dal convenuto nella misura di € 350,00, oltre a rivalutazione monetaria come per legge, stante la riconducibilità delle ampie macchie di umidità del vano tecnico di proprietà di alla presenza di fessurazioni nel terrazzo dell'attrice (capo 6); CP_1
condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite (capo 7); posto definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio (capo 8). Parte_1
5. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla Parte_1
base di tre motivi, finalizzati ad ottenere la condanna alla demolizione del fabbricato realizzato da in violazione degli artt. 900 e 907 c.c. per intervenuta usucapione del diritto di affaccio CP_1
in appiombo in favore dell'impugnante; nonché la riforma dei capi della pronunzia relativi alla disposta rimozione delle tubazioni di acqua e gas e alla condanna al pagamento delle spese di lite,
interamente poste a carico dell'appellante.
6. – Al gravame ha resistito che, dopo aver chiesto preliminarmente lo E_
“stralcio” della documentazione fotografica prodotta dall'appellante in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, ha dedotto la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, in tema di comodità e sicurezza per l'esercizio della veduta, da parte del primo giudice, nonché la precisione degli accertamenti consulenziali che hanno confermato l'altezza media di 90 cm. del parapetto, che assolve alla funzione non di affaccio (per la quale vi è un apposito balcone), bensì di recinzione e
4 di sciorinamento dei panni in sicurezza. Inoltre, l'appellato ha controdedotto che la norma di cui all'art. 889 co. 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, configura una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette prova contraria, essendo la suddetta disposizione “lex specialis” rispetto alle norme regolanti l'uso delle cose comuni nella comunione in generale (art. 1102 c.c.). Infine, ha contestato il fondamento della censura appellatoria relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, essendo quest'ultima una mera facoltà, non un obbligo, per il giudice, ferma restando la regola generale secondo cui, anche nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, a sopportare le spese del processo sia colui che, nella sostanza,
in base alla maggiore importanza della domanda accolta, risulti soccombente all'esito del giudizio.
7. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17.6.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
900 e 907 c.c. in quanto il Tribunale di Bari avrebbe richiamato pronunce della Suprema Corte non pertinenti al caso di specie e, inoltre, fatta applicazione del DM n. 236/1989, il quale, pur prevedendo un'altezza minima di un metro, non sarebbe conferente rispetto alla fattispecie in esame giacché relativa ad una costruzione anteriore all'entrata in vigore della predetta normativa di rango subordinato. Inoltre, l'appellante denuncia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale ha affermato che il Ctu ha misurato un'altezza media del parapetto di 90 cm. (con sovrastante rete lunga 120 cm), corrispondente al basso ventre di una persona di media statura, mentre nell'elaborato tecnico l'ing. ha distinto l'altezza Persona_2
media del parapetto di 95 cm. e quella della ringhiera del balcone di 90 cm. L'impugnante critica,
altresì, la relazione di ctu nella parte in cui l'Ausiliare non ha considerato l'altezza di 3 cm. del cordolo in pietra largo 30 cm., apposto sul parapetto nel 2014, proprio al precipuo scopo di consentire l'affaccio. Infine, ha contestato l'argomentazione utilizzata dal Tribunale Parte_1
5 di Bari con riguardo alla presenza della rete metallica sul parapetto, quale elemento idoneo a dimostrare la “pericolosità” dell'affaccio, deducendo che, in realtà, essa fu realizzata arbitrariamente dai precedenti conduttori e poi rimossa dai proprietari alla scadenza del contratto di locazione, così come si evincerebbe dalla documentazione fotografica dei primi anni '80 e del 27
febbraio 2010.
2. – Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione ed erronea applicazione dell'art. 889 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che le tubazioni di acqua e gas fossero a distanza inferiore a quella legale, nonostante la Corte Suprema di Cassazione abbia in più occasioni ribadito la derogabilità della suddetta disposizione codicistica allorquando le tubazioni non possono essere di concreto pregiudizio alla proprietà del richiedente, come avverrebbe nel caso di specie, posto che le stesse corrono all'interno e sul lato interno del parapetto di proprietà esclusiva della stessa , non esistendo alcuna costruzione in aderenza al parapetto Pt_1
e non potendo il confinante sopraelevare ulteriormente.
3. – Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennizzo per la costituzione della comunione forzosa del muro di confine e il rigetto delle reciproche domande di rimozione delle rispettive canne fumarie avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Bari a compensarle integralmente o almeno parzialmente.
4. – In via preliminare di rito, deve essere accolta l'eccezione dell'appellato di inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione fotografica depositata con l'atto di appello,
posto che la vigente formulazione dell'art. 345 cpc consente la produzione di nuova documentazione soltanto nell'eccezionale ipotesi in cui la parte dimostri di non averla potuta produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nella specie, a prescindere dal rilievo che non può formalmente disporsi lo “stralcio” della nuova documentazione, trattandosi di istituto di matrice penalistica non applicabile al processo civile, deve osservarsi che le fotografie in questione, volte a dimostrare l'effettiva altezza del parapetto in rapporto ad una persona di
6 media statura, lungi dal rappresentare una situazione fattuale sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado, costituiscono un mezzo di prova irritualmente preordinato a dimostrare l'erroneità
delle conclusioni rassegnate dal Ctu ed a contestare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure. Né, l'appellante ha allegato le ragioni che hanno reso impossibile il loro deposito nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a sostenere che le nove fotografie (cfr. allegato 3
del fascicolo telematico dell'appellante) sarebbero “ammissibili” in quanto raffiguranti i medesimi luoghi di causa: invero, ciò è insuscettibile di un oggettivo riscontro in quanto dalle riproduzioni fotografiche non è dato desumere il periodo di tempo in cui le stesse sono state realizzate;
senza,
peraltro, contare che la misurazione dell'altezza di un parapetto, quale elementare operazione di tipo “deducente” eseguita da un consulente del giudice alla presenza delle parti, non potrebbe logicamente prestarsi ad opinabili e divergenti valutazioni soggettive.
5. – Tanto premesso in rito, il primo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
5.1. – Innanzitutto, deve essere disattesa la censura relativa alla non pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice monocratico, giacché la sentenza gravata si fonda principalmente sulla pronuncia n. 18910/2012 della Corte Suprema di Cassazione, la quale conferma l'orientamento maggioritario circa le condizioni di sufficiente comodità e sicurezza necessarie all'esercizio del diritto di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente,
dunque risultando perfettamente conferente al “thema decidendum” della controversia. Invece, le ulteriori pronunce n. 7267/93 e n. 3285/87 non assumono una rilevanza centrale nell'individuazione della “ratio decidendi” della sentenza, essendo state ivi riportate soltanto in quanto parte integrante del passaggio motivazionale della decisione n. 18910/2012 trascritto testualmente nella sentenza impugnata: esse, dunque, non incidono sul principio di diritto secondo cui l'altezza di un muretto di 90 cm. esclude il requisito della sicurezza poiché corrispondente all'altezza del “basso ventre” di una persona di ordinaria statura sulla scorta di nozioni di comune esperienza. Sicché, sebbene le anzidette pronunzie riguardino fattispecie non esattamente
7 coincidenti con quella in esame, esse hanno contribuito alla formazione dell'orientamento giurisprudenziale che ha individuato nell'altezza del “petto” di una persona di ordinaria statura la soglia idonea all'esercizio sicuro e comodo dell'affaccio e della veduta. Dunque, la semplice menzione delle ridette pronunzie, nel senso sopra chiarito, non ha inficiato la pertinenza del principio di diritto, correttamente ritenuto applicabile, anche alle ipotesi, riconducibili nell'ambito dell'esercizio dei diritti di veduta e di affaccio, in cui si discuta dell'adeguatezza della protezione del “petto”.
5.2. – Parimenti priva di pregio deve ritenersi la doglianza relativa alla presunta non pertinenza della pronuncia della S.C. n. 18910/2012, in quanto, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, avrebbe richiamato il DM n. 236/1989, non applicabile al caso di specie sia perché entrato in vigore successivamente alla costruzione del fabbricato sia in quanto privo dell'obbligo di adeguare l'altezza dei parapetti a quella ivi prevista. In realtà, la pronuncia di legittimità richiamata non pone la normativa dianzi indicata a fondamento del principio di diritto di cui la sentenza appellata costituisce attuazione. Dalla lettura della motivazione della decisione della Corte regolatrice, infatti, emerge non soltanto la mancanza di un riferimento all'altezza legale di un metro individuata dal DM n. 236/89, ma anche l'espressa esclusione della rilevanza della suddetta normativa;
in altri termini, la S.C. ha ritenuto che “Il motivo va disatteso, per difetto di
rilevanza, non avendo la Corte d'Appello affermato la diretta applicabilità alla controversia delle
disposizioni in questione, ma soltanto indicato le stesse quali elementi comparativi e di indiretto
riscontro della valutazione, già di per sè adeguatamente motivata sulla base della comune
esperienza, basata sull'insufficiente altezza del muretto di recinzione del terrazzo, inidoneo a
consentire l'affaccio, in particolare la prospectio, in condizioni di sicurezza”. Quindi, la pronuncia di che trattasi afferma il principio secondo cui, in disparte l'altezza prevista dalla normativa in esame, il giudicante può escludere la sussistenza del presupposto della sicurezza anche sulla sola scorta delle regole della comune esperienza, laddove congruamente motivate e confacenti alle circostanze del caso concreto.
8 5.3. – In questa prospettiva e venendo all'esame della censura inerente all'erronea misurazione dell'altezza del parapetto e della conseguente valutazione del Tribunale di Bari circa l'assenza dei presupposti di sicurezza e comodità dell'affaccio, occorre precisare che, in effetti,
l'elaborato consulenziale dell'ing. riporta due diverse misurazioni: in particolare, viene Per_1
precisato a pag. 4 e a pag. 23 della ctu che il lastrico solare ubicato al terzo piano dell'immobile ha una forma rettangolare ed è circondato sui tre lati da parapetti dell'altezza media di 0.90 metri, sul quale, al lato nord (confinante con la proprietà , per una lunghezza di metri 3,7 è CP_1
montata una rete dell'altezza di circa due metri, mentre a pag. 18 della medesima relazione tecnica
è scritto che il parapetto in tufo ha un'altezza media di 0.95 metri.
5.4. – Tuttavia, detta discrasia è stata già presa in considerazione dal giudice di prime cure, il quale in motivazione ha dato contezza della minima differenza tra le due rilevazioni del tecnico incaricato, in ogni caso concludendo per la pericolosità dell'affaccio, stante la mancanza di un'adeguata protezione del “petto” sulla scorta di una pluralità di elementi (fotografie di parte attrice, rete metallica). Sicché, ritiene il Collegio che la suddetta discrepanza possa derivare dal fatto che il dato numerico rappresenta una misurazione “mediana”, che per definizione oscilla tra minimi e massimi. Dunque, quand'anche l'altezza media fosse di 95 cm., anziché 90 cm., come dedotto dall'appellante, ugualmente la condizione di pericolosità e la conseguente assenza del requisito della sicurezza e comodità dell'affaccio non verrebbero meno, posto che, in entrambi i casi, trattandosi di valori medi, il parapetto necessariamente presenta in più tratti del terrazzo un'altezza minima quanto meno di 90 cm, se non minore, sicuramente inidonea a proteggere il
“petto” di una persona di ordinaria statura. Pertanto, affinché possa invocarsi legittimamente l'acquisizione per usucapione del diritto di veduta, deve emergere, secondo il principio dell'“id
quod plerumque accidit”, che l'affaccio sia stato esercitato in sicurezza per l'intero arco di tempo richiesto dalla legge alla luce delle condizioni che, in concreto, connotano i luoghi di causa.
5.5. – Orbene, nella fattispecie che ci occupa, come correttamente ritenuto dal Tribunale di
Bari, è emerso che sul muretto era stata installata una rete metallica dell'altezza di 1,20 mt. per una
9 lunghezza di 3,7 mt., proprio in corrispondenza del lato del parapetto confinante con la proprietà
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante, secondo cui varrebbe ad CP_1
escludere la rilevanza della rete metallica la sola circostanza per cui la medesima sia stata apposta dai conduttori, senza il consenso di , per gli anni di durata del contratto di locazione, Parte_1
tenuto conto che le vicende connesse alla realizzazione della rete metallica non incidono sull'oggettiva funzione di protezione che la stessa ha assolto, né sulla correttezza della deduzione cui è pervenuto il Tribunale di Bari, secondo cui essa costituisce una conferma della minore altezza del muretto e della pericolosità dell'affaccio. Del resto, non può essere sottaciuto che, fino alla rimozione della predetta rete metallica, la stessa impediva oggettivamente la “prospectio” sia obliqua che laterale sulla proprietà di avendo modificato lo stato dei luoghi E_
dal quale l'affaccio sarebbe stato esercitato, interrompendo di fatto, seppur per pochi anni, la continuità del comportamento richiesto ai fini dell'usucapione del relativo diritto.
5.6. – Ai fini della individuazione dell'altezza del parapetto, in concreto idonea a garantire un sicuro affaccio, non può assumere un ruolo dirimente neppure il cordolo in pietra dello spessore di 3 cm. apposto al muretto, il quale, secondo la prospettazione dell'appellante, ne aumenterebbe l'altezza sino al raggiungimento di quella richiesta dal Dm 236/89. In realtà, la tesi difensiva non può trovare accoglimento tenuto conto che tale cordolo non esisteva al momento delle operazioni eseguite dall'ing. , come si evince dalle foto riportate a pag. 19 della ctu, comparendo Per_1
soltanto nella documentazione fotografica riportata a pag. 13 della relazione integrativa dell'Ausiliare, a seguito dell'intervento di ampliamento della proprietà (come peraltro Pt_1
dichiarato dall'appellante a pag. 7 dell'atto di impugnazione). Sicché, non avendo l'impugnante,
provato l'esistenza del citato cordolo nel ventennio utile all'usucapione, correttamente il Ctu e il
Tribunale di Bari non ne hanno tenuto conto ai fini della misurazione dell'altezza del muretto e, in definitiva, della sussistenza dei requisiti di sicurezza e comodità della veduta.
5.7. – Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che l'insieme delle circostanze di fatto relative al terrazzo di proprietà dell'appellante, oggettivamente considerate,
10 non consentivano un affaccio connotato dai caratteri della sicurezza e comodità richiesti dalla S.C.;
di talché, su tale specifico punto, dev'essere confermata la sentenza appellata.
6. – Il secondo motivo è destituito di fondamento, non potendo essere condiviso il relativo assunto dell'appellante in quanto secondo l'indirizzo ermeneutico della S.C. “In materia di
distanze, l'art. 889, comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che per i tubi di acqua pura o
lurida, per quelli di gas e simili, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è
applicabile anche quando sul confine vi sia un muro divisorio comune, trattandosi di "lex
specialis" rispetto alle norme che regolano l'uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), salva la
derogabilità negli edifici condominiali per l'incompatibilità del rispetto della suindicata distanza
con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei
condomini” (Cass. 28.12.2020 n. 29644). Sicché, la derogabilità dell'art. 889 co. 2 c.c., invocata da
, può trovare applicazione nelle sole ipotesi di edifici condominiali in cui il rispetto Parte_1
della distanza si manifesta incompatibile rispetto alla struttura degli edifici e alla particolare natura delle facoltà e dei diritti dei condomini.
6.1. – Nella fattispecie in esame, di contro, si tratta di edifici autonomi, i quali, ancorché
adiacenti, presentano le caratteristiche della proprietà esclusiva, non assimilabile e né
assoggettabile al diverso regime giuridico del . In questa prospettiva, a nulla rileva la CP_2
comunione forzosa del muro di confine disposta dal giudice di prime cure, nella parte utilizzata da per la sopraelevazione, posto che, come sopra precisato, neppure la presenza E_
sul confine di un muro divisorio comune consente di escludere l'applicazione della distanza legale prevista dall'art. 889 c.c., stante la specialità di detta disposizione normativa rispetto all'art. 1102
c.c.; a maggior ragione se, come nel caso di specie, le tubazioni corrono lungo la parte di muro divisorio rimasto di proprietà esclusiva di . Per tali ragioni, dunque, anche sotto Parte_1
questo profilo, la sentenza del Tribunale di Bari va confermata.
7. – Il terzo motivo di appello merita accoglimento in quanto la condanna di Parte_1
al pagamento integrale delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure non sembra
11 perfettamente rispecchiare l'esito globale e finale del giudizio di primo grado, nel quale, a fronte di una pluralità di domande contrapposte, ancorché sia stata rigettata la pretesa azionata in via principale e siano state accolte quelle avanzate in via riconvenzionale, di arretramento delle tubazioni e di risarcimento del danno da infiltrazione, nondimeno v'è stato l'accoglimento della domanda indennitaria proposta in via subordinata dall'attrice e il reciproco rigetto delle domande di rimozione delle canne fumarie. Sicché, in virtù della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema
Corte del 31 ottobre 2022 n. 32061, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dell'accoglimento anche solo di una delle plurime istanze dell'attrice e del contestuale rigetto di un capo della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, ravvisando un'ipotesi di reciproca soccombenza, sebbene con prevalente sfavore a carico dell'attrice.
8. – Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello, ancorché solo in punto di oneri economici del processo, impone una valutazione che,
come detto, deve attenere all'esito complessivo e finale della controversia. Pertanto, il Collegio
ritiene di poter disporre la compensazione parziale delle spese del doppio grado del giudizio e la condanna dell'appellante al pagamento della residua quota, nella misura indicata in dispositivo. Il
compenso è quantificato alla stregua del valore indeterminabile della causa (così come, peraltro,
risulta dalla dichiarazione contenuta in calce all'atto di gravame), facendo applicazione dei parametri forensi minimi in considerazione della limitatezza numerica e della modesta complessità
delle questioni trattate dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4975/2023, pubblicata il E_
4.12.2023, con atto di citazione notificato il 4.1.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata limitatamente al capo 7) del dispositivo, nei sensi precisati al capo 3) che segue;
12 2) conferma per il resto la sentenza gravata;
3) compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei restanti due terzi, che si liquidano, in detta misura ridotta, in complessivi € 2.539,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva
come per legge in relazione al primo grado, e in complessivi € 3.330,67 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge con riferimento al secondo grado, con distrazione in favore del difensore dell'appellato ai sensi dell'art. 93 cpc.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
13
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52/2024R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Sabino Liuni Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vitangelo Iacoviello E_
- Appellato -
OGGETTO: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – Con atto di citazione notificato il 12.5.2010 , proprietaria di uno stabile Parte_1
sito in Mola di Bari alla via Settembrini n. 58, composto da primo e secondo piano con sovrastante terrazzo dotato di un vano servizi e di un parapetto, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Bari, proprietario dell'immobile adiacente, in Catasto al foglio n. 47, E_
particella 3429, sub. 5, composto da un primo piano, con accesso tramite scala privata dal portone del civico 54 di via Settembrini, dal sovrastante secondo piano, costituito da un lastrico solare di esclusiva proprietà dello stesso, su cui è stato edificato nel 2004 un ulteriore vano in posizione centrale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la
costruzione del vano di proprietà di realizzato a confine con la proprietà E_
, viola la norma di cui all'art. 907 III comma C.C. per aver l'attrice esercitato da Parte_1
circa 30 anni il diritto di veduta dal suo terrazzo verso la proprietà del vicino, diritto acquisito
ormai per intervenuta usucapione di cui si chiede l'accertamento definitivo con l'emananda
sentenza. 2) Condannare alla demolizione del manufatto descritto in premessa E_
in violazione della norma citata sub 1). 3) Condannare a rimuovere le due E_
canne fumarie realizzate in aderenza al muro di confine con la proprietà di , perché Parte_1
in violazione alle norme di legge e regolamentari sulle distanze e comunque perché producono
scarichi nocivi ed intollerabili. 4) In subordine, comunque, accertare e dichiarare che nella
costruzione del vano tecnico il ha utilizzato il muro di confine di esclusiva E_
proprietà della senza chiederne la comunione e di conseguenza determinare, ex Parte_1
art. 874 C.C., il valore dello stesso con condanna del convenuto al pagamento della parte di muro
utilizzata. 5) Sempre in via subordinata accertare inoltre se nel costruire il vano descritto in
premessa sono state realizzate tubazioni o condotte in violazione delle distanze previste dall'art.
889 C.C. e in caso positivo disporre la rimozione o comunque la collocazione a norma di legge. 6)
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori di legge.”
1.1. – In particolare, l'attrice ha dedotto che è titolare del diritto di veduta, esercitato per oltre trent'anni dal parapetto del proprio terrazzo verso la proprietà del convenuto, il cui godimento
2 tuttavia era stato impedito dalla costruzione, realizzata dal convenuto, di un vano in sopraelevazione che aveva raggiunto l'altezza del parapetto del proprio terrazzo;
che tale manufatto è stato eretto utilizzando il muro di confine di sua esclusiva proprietà, senza chiederne la comunione;
che il vicino ha impiantato due canne fumarie in aderenza al muro di confine in violazione della normativa sulle distanze legali.
2. – si è costituito in giudizio, contestando l'esistenza del preteso diritto E_
di veduta in ragione dell'assenza di un comodo e sicuro affaccio dal suddetto parapetto. Inoltre, ha domandato in via riconvenzionale: a) la costituzione della comunione forzosa del muro con conseguente quantificazione del relativo indennizzo;
b) la condanna di al Parte_1
risarcimento del danno cagionato alla sua proprietà per l'omessa manutenzione del muro divisorio;
c) la dichiarazione di intervenuta usucapione della servitù di appoggio delle proprie canne fumarie sul muro divisorio con la proprietà dell'attrice, stante la loro esistenza da oltre trent'anni; d) la condanna alla rimozione di due canne fumarie collocate da in violazione delle Parte_1
distanze legali;
e) la condanna alla rimozione delle tubazioni e condotte apposte dall'attrice nella parte retrostante del muro di confine in violazione delle distanze ex art. 889 c.c.; f) la condanna dell'attrice al risarcimento del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della controparte, quantificato in € 750,00 pari al costo del ripristino del proprio vano danneggiato;
con vittoria delle spese del giudizio.
3. – Il processo è stato istruito con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale e la ctu espletata dall'ing. . Persona_1
4. – Con sentenza n. 4975/2023, pubblicata il 4.12.2023, l'adito Tribunale di Bari, sulla scorta della relazione del Ctu ha: accertato l'inesistenza del diritto di veduta dell'attrice e, per l'effetto, rigettato la domanda di usucapione del predetto diritto, difettando le condizioni di sufficiente sicurezza e comodità dell'affaccio, come confermato dall'altezza media del parapetto di
90 cm. nonché dall'apposizione di una sovrastante rete metallica dell'altezza di 120 cm. (capo 1
del dispositivo); rigettato la domanda di accertamento, formulata dall'attrice, di violazione del
3 comma 3 dell'art. 907 c.c. da parte del convenuto e la conseguente domanda di condanna alla demolizione del vano tecnico edificato da quest'ultimo (capo 2); disposto la costituzione della comunione forzosa del muro di esclusiva proprietà dell'attrice con il convenuto, a norma dell'art. 874 c.c., ponendo a carico di il pagamento della somma di € 488,60 a titolo di CP_1
indennizzo per la parte del muro utilizzata per la costruzione del vano (capo 3); condannato
, ai sensi dell'art. 890 cod. civ., all'arretramento alla distanza legale delle tubazioni Parte_1
di gas, idriche e termiche poste alla distanza inferiore di un metro (capo 4); rigettato le reciproche domande di rimozione delle canne fumarie, per assenza di prova circa l'effettiva distanza idonea ad arrecare un pregiudizio alla proprietà altrui (capo 5); condannato l'attrice al risarcimento del danno da infiltrazione subito dal convenuto nella misura di € 350,00, oltre a rivalutazione monetaria come per legge, stante la riconducibilità delle ampie macchie di umidità del vano tecnico di proprietà di alla presenza di fessurazioni nel terrazzo dell'attrice (capo 6); CP_1
condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite (capo 7); posto definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio (capo 8). Parte_1
5. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla Parte_1
base di tre motivi, finalizzati ad ottenere la condanna alla demolizione del fabbricato realizzato da in violazione degli artt. 900 e 907 c.c. per intervenuta usucapione del diritto di affaccio CP_1
in appiombo in favore dell'impugnante; nonché la riforma dei capi della pronunzia relativi alla disposta rimozione delle tubazioni di acqua e gas e alla condanna al pagamento delle spese di lite,
interamente poste a carico dell'appellante.
6. – Al gravame ha resistito che, dopo aver chiesto preliminarmente lo E_
“stralcio” della documentazione fotografica prodotta dall'appellante in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, ha dedotto la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, in tema di comodità e sicurezza per l'esercizio della veduta, da parte del primo giudice, nonché la precisione degli accertamenti consulenziali che hanno confermato l'altezza media di 90 cm. del parapetto, che assolve alla funzione non di affaccio (per la quale vi è un apposito balcone), bensì di recinzione e
4 di sciorinamento dei panni in sicurezza. Inoltre, l'appellato ha controdedotto che la norma di cui all'art. 889 co. 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, configura una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette prova contraria, essendo la suddetta disposizione “lex specialis” rispetto alle norme regolanti l'uso delle cose comuni nella comunione in generale (art. 1102 c.c.). Infine, ha contestato il fondamento della censura appellatoria relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, essendo quest'ultima una mera facoltà, non un obbligo, per il giudice, ferma restando la regola generale secondo cui, anche nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, a sopportare le spese del processo sia colui che, nella sostanza,
in base alla maggiore importanza della domanda accolta, risulti soccombente all'esito del giudizio.
7. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17.6.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
900 e 907 c.c. in quanto il Tribunale di Bari avrebbe richiamato pronunce della Suprema Corte non pertinenti al caso di specie e, inoltre, fatta applicazione del DM n. 236/1989, il quale, pur prevedendo un'altezza minima di un metro, non sarebbe conferente rispetto alla fattispecie in esame giacché relativa ad una costruzione anteriore all'entrata in vigore della predetta normativa di rango subordinato. Inoltre, l'appellante denuncia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale ha affermato che il Ctu ha misurato un'altezza media del parapetto di 90 cm. (con sovrastante rete lunga 120 cm), corrispondente al basso ventre di una persona di media statura, mentre nell'elaborato tecnico l'ing. ha distinto l'altezza Persona_2
media del parapetto di 95 cm. e quella della ringhiera del balcone di 90 cm. L'impugnante critica,
altresì, la relazione di ctu nella parte in cui l'Ausiliare non ha considerato l'altezza di 3 cm. del cordolo in pietra largo 30 cm., apposto sul parapetto nel 2014, proprio al precipuo scopo di consentire l'affaccio. Infine, ha contestato l'argomentazione utilizzata dal Tribunale Parte_1
5 di Bari con riguardo alla presenza della rete metallica sul parapetto, quale elemento idoneo a dimostrare la “pericolosità” dell'affaccio, deducendo che, in realtà, essa fu realizzata arbitrariamente dai precedenti conduttori e poi rimossa dai proprietari alla scadenza del contratto di locazione, così come si evincerebbe dalla documentazione fotografica dei primi anni '80 e del 27
febbraio 2010.
2. – Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione ed erronea applicazione dell'art. 889 c.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che le tubazioni di acqua e gas fossero a distanza inferiore a quella legale, nonostante la Corte Suprema di Cassazione abbia in più occasioni ribadito la derogabilità della suddetta disposizione codicistica allorquando le tubazioni non possono essere di concreto pregiudizio alla proprietà del richiedente, come avverrebbe nel caso di specie, posto che le stesse corrono all'interno e sul lato interno del parapetto di proprietà esclusiva della stessa , non esistendo alcuna costruzione in aderenza al parapetto Pt_1
e non potendo il confinante sopraelevare ulteriormente.
3. – Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennizzo per la costituzione della comunione forzosa del muro di confine e il rigetto delle reciproche domande di rimozione delle rispettive canne fumarie avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Bari a compensarle integralmente o almeno parzialmente.
4. – In via preliminare di rito, deve essere accolta l'eccezione dell'appellato di inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione fotografica depositata con l'atto di appello,
posto che la vigente formulazione dell'art. 345 cpc consente la produzione di nuova documentazione soltanto nell'eccezionale ipotesi in cui la parte dimostri di non averla potuta produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nella specie, a prescindere dal rilievo che non può formalmente disporsi lo “stralcio” della nuova documentazione, trattandosi di istituto di matrice penalistica non applicabile al processo civile, deve osservarsi che le fotografie in questione, volte a dimostrare l'effettiva altezza del parapetto in rapporto ad una persona di
6 media statura, lungi dal rappresentare una situazione fattuale sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado, costituiscono un mezzo di prova irritualmente preordinato a dimostrare l'erroneità
delle conclusioni rassegnate dal Ctu ed a contestare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure. Né, l'appellante ha allegato le ragioni che hanno reso impossibile il loro deposito nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a sostenere che le nove fotografie (cfr. allegato 3
del fascicolo telematico dell'appellante) sarebbero “ammissibili” in quanto raffiguranti i medesimi luoghi di causa: invero, ciò è insuscettibile di un oggettivo riscontro in quanto dalle riproduzioni fotografiche non è dato desumere il periodo di tempo in cui le stesse sono state realizzate;
senza,
peraltro, contare che la misurazione dell'altezza di un parapetto, quale elementare operazione di tipo “deducente” eseguita da un consulente del giudice alla presenza delle parti, non potrebbe logicamente prestarsi ad opinabili e divergenti valutazioni soggettive.
5. – Tanto premesso in rito, il primo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
5.1. – Innanzitutto, deve essere disattesa la censura relativa alla non pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice monocratico, giacché la sentenza gravata si fonda principalmente sulla pronuncia n. 18910/2012 della Corte Suprema di Cassazione, la quale conferma l'orientamento maggioritario circa le condizioni di sufficiente comodità e sicurezza necessarie all'esercizio del diritto di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente,
dunque risultando perfettamente conferente al “thema decidendum” della controversia. Invece, le ulteriori pronunce n. 7267/93 e n. 3285/87 non assumono una rilevanza centrale nell'individuazione della “ratio decidendi” della sentenza, essendo state ivi riportate soltanto in quanto parte integrante del passaggio motivazionale della decisione n. 18910/2012 trascritto testualmente nella sentenza impugnata: esse, dunque, non incidono sul principio di diritto secondo cui l'altezza di un muretto di 90 cm. esclude il requisito della sicurezza poiché corrispondente all'altezza del “basso ventre” di una persona di ordinaria statura sulla scorta di nozioni di comune esperienza. Sicché, sebbene le anzidette pronunzie riguardino fattispecie non esattamente
7 coincidenti con quella in esame, esse hanno contribuito alla formazione dell'orientamento giurisprudenziale che ha individuato nell'altezza del “petto” di una persona di ordinaria statura la soglia idonea all'esercizio sicuro e comodo dell'affaccio e della veduta. Dunque, la semplice menzione delle ridette pronunzie, nel senso sopra chiarito, non ha inficiato la pertinenza del principio di diritto, correttamente ritenuto applicabile, anche alle ipotesi, riconducibili nell'ambito dell'esercizio dei diritti di veduta e di affaccio, in cui si discuta dell'adeguatezza della protezione del “petto”.
5.2. – Parimenti priva di pregio deve ritenersi la doglianza relativa alla presunta non pertinenza della pronuncia della S.C. n. 18910/2012, in quanto, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, avrebbe richiamato il DM n. 236/1989, non applicabile al caso di specie sia perché entrato in vigore successivamente alla costruzione del fabbricato sia in quanto privo dell'obbligo di adeguare l'altezza dei parapetti a quella ivi prevista. In realtà, la pronuncia di legittimità richiamata non pone la normativa dianzi indicata a fondamento del principio di diritto di cui la sentenza appellata costituisce attuazione. Dalla lettura della motivazione della decisione della Corte regolatrice, infatti, emerge non soltanto la mancanza di un riferimento all'altezza legale di un metro individuata dal DM n. 236/89, ma anche l'espressa esclusione della rilevanza della suddetta normativa;
in altri termini, la S.C. ha ritenuto che “Il motivo va disatteso, per difetto di
rilevanza, non avendo la Corte d'Appello affermato la diretta applicabilità alla controversia delle
disposizioni in questione, ma soltanto indicato le stesse quali elementi comparativi e di indiretto
riscontro della valutazione, già di per sè adeguatamente motivata sulla base della comune
esperienza, basata sull'insufficiente altezza del muretto di recinzione del terrazzo, inidoneo a
consentire l'affaccio, in particolare la prospectio, in condizioni di sicurezza”. Quindi, la pronuncia di che trattasi afferma il principio secondo cui, in disparte l'altezza prevista dalla normativa in esame, il giudicante può escludere la sussistenza del presupposto della sicurezza anche sulla sola scorta delle regole della comune esperienza, laddove congruamente motivate e confacenti alle circostanze del caso concreto.
8 5.3. – In questa prospettiva e venendo all'esame della censura inerente all'erronea misurazione dell'altezza del parapetto e della conseguente valutazione del Tribunale di Bari circa l'assenza dei presupposti di sicurezza e comodità dell'affaccio, occorre precisare che, in effetti,
l'elaborato consulenziale dell'ing. riporta due diverse misurazioni: in particolare, viene Per_1
precisato a pag. 4 e a pag. 23 della ctu che il lastrico solare ubicato al terzo piano dell'immobile ha una forma rettangolare ed è circondato sui tre lati da parapetti dell'altezza media di 0.90 metri, sul quale, al lato nord (confinante con la proprietà , per una lunghezza di metri 3,7 è CP_1
montata una rete dell'altezza di circa due metri, mentre a pag. 18 della medesima relazione tecnica
è scritto che il parapetto in tufo ha un'altezza media di 0.95 metri.
5.4. – Tuttavia, detta discrasia è stata già presa in considerazione dal giudice di prime cure, il quale in motivazione ha dato contezza della minima differenza tra le due rilevazioni del tecnico incaricato, in ogni caso concludendo per la pericolosità dell'affaccio, stante la mancanza di un'adeguata protezione del “petto” sulla scorta di una pluralità di elementi (fotografie di parte attrice, rete metallica). Sicché, ritiene il Collegio che la suddetta discrepanza possa derivare dal fatto che il dato numerico rappresenta una misurazione “mediana”, che per definizione oscilla tra minimi e massimi. Dunque, quand'anche l'altezza media fosse di 95 cm., anziché 90 cm., come dedotto dall'appellante, ugualmente la condizione di pericolosità e la conseguente assenza del requisito della sicurezza e comodità dell'affaccio non verrebbero meno, posto che, in entrambi i casi, trattandosi di valori medi, il parapetto necessariamente presenta in più tratti del terrazzo un'altezza minima quanto meno di 90 cm, se non minore, sicuramente inidonea a proteggere il
“petto” di una persona di ordinaria statura. Pertanto, affinché possa invocarsi legittimamente l'acquisizione per usucapione del diritto di veduta, deve emergere, secondo il principio dell'“id
quod plerumque accidit”, che l'affaccio sia stato esercitato in sicurezza per l'intero arco di tempo richiesto dalla legge alla luce delle condizioni che, in concreto, connotano i luoghi di causa.
5.5. – Orbene, nella fattispecie che ci occupa, come correttamente ritenuto dal Tribunale di
Bari, è emerso che sul muretto era stata installata una rete metallica dell'altezza di 1,20 mt. per una
9 lunghezza di 3,7 mt., proprio in corrispondenza del lato del parapetto confinante con la proprietà
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante, secondo cui varrebbe ad CP_1
escludere la rilevanza della rete metallica la sola circostanza per cui la medesima sia stata apposta dai conduttori, senza il consenso di , per gli anni di durata del contratto di locazione, Parte_1
tenuto conto che le vicende connesse alla realizzazione della rete metallica non incidono sull'oggettiva funzione di protezione che la stessa ha assolto, né sulla correttezza della deduzione cui è pervenuto il Tribunale di Bari, secondo cui essa costituisce una conferma della minore altezza del muretto e della pericolosità dell'affaccio. Del resto, non può essere sottaciuto che, fino alla rimozione della predetta rete metallica, la stessa impediva oggettivamente la “prospectio” sia obliqua che laterale sulla proprietà di avendo modificato lo stato dei luoghi E_
dal quale l'affaccio sarebbe stato esercitato, interrompendo di fatto, seppur per pochi anni, la continuità del comportamento richiesto ai fini dell'usucapione del relativo diritto.
5.6. – Ai fini della individuazione dell'altezza del parapetto, in concreto idonea a garantire un sicuro affaccio, non può assumere un ruolo dirimente neppure il cordolo in pietra dello spessore di 3 cm. apposto al muretto, il quale, secondo la prospettazione dell'appellante, ne aumenterebbe l'altezza sino al raggiungimento di quella richiesta dal Dm 236/89. In realtà, la tesi difensiva non può trovare accoglimento tenuto conto che tale cordolo non esisteva al momento delle operazioni eseguite dall'ing. , come si evince dalle foto riportate a pag. 19 della ctu, comparendo Per_1
soltanto nella documentazione fotografica riportata a pag. 13 della relazione integrativa dell'Ausiliare, a seguito dell'intervento di ampliamento della proprietà (come peraltro Pt_1
dichiarato dall'appellante a pag. 7 dell'atto di impugnazione). Sicché, non avendo l'impugnante,
provato l'esistenza del citato cordolo nel ventennio utile all'usucapione, correttamente il Ctu e il
Tribunale di Bari non ne hanno tenuto conto ai fini della misurazione dell'altezza del muretto e, in definitiva, della sussistenza dei requisiti di sicurezza e comodità della veduta.
5.7. – Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che l'insieme delle circostanze di fatto relative al terrazzo di proprietà dell'appellante, oggettivamente considerate,
10 non consentivano un affaccio connotato dai caratteri della sicurezza e comodità richiesti dalla S.C.;
di talché, su tale specifico punto, dev'essere confermata la sentenza appellata.
6. – Il secondo motivo è destituito di fondamento, non potendo essere condiviso il relativo assunto dell'appellante in quanto secondo l'indirizzo ermeneutico della S.C. “In materia di
distanze, l'art. 889, comma 2, c.c., nella parte in cui stabilisce che per i tubi di acqua pura o
lurida, per quelli di gas e simili, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, è
applicabile anche quando sul confine vi sia un muro divisorio comune, trattandosi di "lex
specialis" rispetto alle norme che regolano l'uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), salva la
derogabilità negli edifici condominiali per l'incompatibilità del rispetto della suindicata distanza
con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei
condomini” (Cass. 28.12.2020 n. 29644). Sicché, la derogabilità dell'art. 889 co. 2 c.c., invocata da
, può trovare applicazione nelle sole ipotesi di edifici condominiali in cui il rispetto Parte_1
della distanza si manifesta incompatibile rispetto alla struttura degli edifici e alla particolare natura delle facoltà e dei diritti dei condomini.
6.1. – Nella fattispecie in esame, di contro, si tratta di edifici autonomi, i quali, ancorché
adiacenti, presentano le caratteristiche della proprietà esclusiva, non assimilabile e né
assoggettabile al diverso regime giuridico del . In questa prospettiva, a nulla rileva la CP_2
comunione forzosa del muro di confine disposta dal giudice di prime cure, nella parte utilizzata da per la sopraelevazione, posto che, come sopra precisato, neppure la presenza E_
sul confine di un muro divisorio comune consente di escludere l'applicazione della distanza legale prevista dall'art. 889 c.c., stante la specialità di detta disposizione normativa rispetto all'art. 1102
c.c.; a maggior ragione se, come nel caso di specie, le tubazioni corrono lungo la parte di muro divisorio rimasto di proprietà esclusiva di . Per tali ragioni, dunque, anche sotto Parte_1
questo profilo, la sentenza del Tribunale di Bari va confermata.
7. – Il terzo motivo di appello merita accoglimento in quanto la condanna di Parte_1
al pagamento integrale delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure non sembra
11 perfettamente rispecchiare l'esito globale e finale del giudizio di primo grado, nel quale, a fronte di una pluralità di domande contrapposte, ancorché sia stata rigettata la pretesa azionata in via principale e siano state accolte quelle avanzate in via riconvenzionale, di arretramento delle tubazioni e di risarcimento del danno da infiltrazione, nondimeno v'è stato l'accoglimento della domanda indennitaria proposta in via subordinata dall'attrice e il reciproco rigetto delle domande di rimozione delle canne fumarie. Sicché, in virtù della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema
Corte del 31 ottobre 2022 n. 32061, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dell'accoglimento anche solo di una delle plurime istanze dell'attrice e del contestuale rigetto di un capo della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, ravvisando un'ipotesi di reciproca soccombenza, sebbene con prevalente sfavore a carico dell'attrice.
8. – Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello, ancorché solo in punto di oneri economici del processo, impone una valutazione che,
come detto, deve attenere all'esito complessivo e finale della controversia. Pertanto, il Collegio
ritiene di poter disporre la compensazione parziale delle spese del doppio grado del giudizio e la condanna dell'appellante al pagamento della residua quota, nella misura indicata in dispositivo. Il
compenso è quantificato alla stregua del valore indeterminabile della causa (così come, peraltro,
risulta dalla dichiarazione contenuta in calce all'atto di gravame), facendo applicazione dei parametri forensi minimi in considerazione della limitatezza numerica e della modesta complessità
delle questioni trattate dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4975/2023, pubblicata il E_
4.12.2023, con atto di citazione notificato il 4.1.2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata limitatamente al capo 7) del dispositivo, nei sensi precisati al capo 3) che segue;
12 2) conferma per il resto la sentenza gravata;
3) compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei restanti due terzi, che si liquidano, in detta misura ridotta, in complessivi € 2.539,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva
come per legge in relazione al primo grado, e in complessivi € 3.330,67 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge con riferimento al secondo grado, con distrazione in favore del difensore dell'appellato ai sensi dell'art. 93 cpc.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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