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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2028/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/04/2025 da:
(CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MELOTTO FEDERICA
e:
(CF ), Parte_2 C.F._2 con l'avv. MELOTTO FEDERICA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
10/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
1 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Treviso (TV) il Parte_1
18/12/1971) e , (n. a Noale (VE) il 18/11/1971), che hanno contratto Parte_2 matrimonio il 18/06/2005, atto trascritto al n. 8, parte II, Serie A, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MORGANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) accertata l'impossibilità di proseguire la convivenza, autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
3) assegnazione della casa coniugale sita in Silea, loc. Cendon (TV), Via Pantiera n. 13/C alla signora con tutti Pt_2 gli arredi, affinché vi abiti insieme ai figli, fino alla raggiunta indipendenza economica di entrambi i ragazzi, cioè salvo casi imprevedibili, fino al compimento del ventiseiesimo anno di . Per_2
4) Il padre potrà prendere con sé e dalla casa familiare ogni martedì e giovedì sera alle 18.00 con rientro Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna per le 21.30 dopo aver cenato con loro e, a settimane alterne, dalle ore 19,30 del venerdì sino alle ore 17.00 della domenica. e avranno in ogni caso almeno un quotidiano contatto telefonico con l'altro Per_1 Per_2 genitore che non li ha in consegna, che avverrà su iniziativa del genitore collocatario indicativamente tra le ore 19,45 e le ore
21,00, evitando, salvo diverso accordo tra i genitori, le videotelefonate (facebook, skype).
5) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore fino a due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il genitore avrà cura di comunicare all'altro dove pernotteranno i figli (se in luogo diverso dalla abitazione del genitore) e gli stessi avranno un contatto telefonico giornaliero a cura del genitore che li avrà in consegna.
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno per ripartire i periodi di vacanza con e , Per_1 Per_2 anche in relazione agli impegni di studio dei medesimi.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno…) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate “di ponte” e Per_1 Per_2 rimarranno con il genitore che li aveva in consegna il giorno precedente. Ogni decisione relativa all'organizzazione del calendario dei turni di responsabilità verrà gestita direttamente tra i genitori senza coinvolgere figli e comunicata agli stessi solo dopo che sarà intervenuto un accordo. Pertanto, anche le variazioni di orario (ritardi o impedimenti) verranno comunicate direttamente all'altro genitore. I genitori si impegnano altresì a condividere ogni più utile informazione relativa all'andamento scolastico, alle frequentazioni dei figli ed ogni altra informazione utile al fine di individuare il loro corretto sviluppo psico- fisico e sociale e a prendere insieme ogni decisione riguardante il loro percorso educativo.
6) il padre contribuirà al mantenimento di e nella misura di € 250,00 al mese (soggetto a rivalutazione Per_1 Per_2
ISTAT) per ciascun figlio per un totale di € 500,00 oltre al 50% dell'assegno unico universale con decorrenza dal mese di
2 aprile 2025 da versare alla signora a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima entro e non oltre il Pt_2 giorno 15 di ciascun mese;
con riferimento agli sgravi fiscali relativi alla prole, i coniugi precisano che i figli rimarranno a carico del padre nella misura del 100% fino a che la signora non avrà trovato un'attività lavorativa. Pt_2
7) le spese straordinarie, come individuate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso, di cui i genitori hanno preso ampia visione, saranno a carico dei genitori in pari misura verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo alla quantificazione scritta e corredata di copia della documentazione giustificativa.
8) i genitori si danno sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio altresì autorizzando l'inserimento dei figli nel passaporto o altro documento equipollente per l'espatrio di ciascuno dei due.
9) Il signor contribuirà al mantenimento della signora nella misura di € 200,00 al mese (soggetto a Parte_1 Pt_2 rivalutazione ISTAT) fino a che la signora non troverà un'attività lavorativa che le permetta l'autosufficienza Pt_2 economica.
10) Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi dichiarano che l'autoveicolo modello Nissan Qashqai targato
FM207WD intestato al signor (doc. n. 07) l'autoveicolo modello Nissan Micra targato GF476CJ intestato Parte_1 alla signora (doc. n. 08) rimarranno in proprietà esclusiva al relativo intestatario.” Pt_2
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MORGANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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