Art. 14. Agevolazione tributaria
Agli atti, ai contratti ed alle formalita' relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalita' inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonche' i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla meta'.
Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla meta'.
Agli atti, ai contratti ed alle formalita' relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalita' inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonche' i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla meta'.
Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla meta'.