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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.09.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.7.2025, 16.9.2025, 23.9.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1636/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1 rappresentato e difeso da procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73 con indicazione della pec . Em_1 [...]
; Email_2
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo e dall'avv. Belvederesi giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta telematica, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec per le comunicazioni
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni, ripetizione indebito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa per la convenuta dal 1.2.2022 al 18.3.2024 svolgendo ore di lavoro straordinario che non erano state remunerate. Allega, inoltre, che aveva preteso a nome e nell'interesse dell'azienda il CP_2 pagamento ,00 come restituzione non dovuta dello stipendio, sicché agiva per la ripetizione dell'indebito. Costituendosi in giudizio la non nega lo svolgimento Controparte_1
1 di lavoro straordinario da parte del ricorrente, ma rileva che non erano stati considerati periodi di assenza nei quali nessun lavoro straordinario poteva essere stato prestato ed adduce di averlo in parte remunerato benché l'imputazione sia stata quella dell'indennità di trasferta anziché quella di compenso per lavoro straordinario;
offre e corrisponde, pertanto, nel corso del giudizio la somma di cui riteneva in base ai conteggi effettuati di essere debitore, pari a Euro 3.649,86. Quanto alla ripetizione di indebito evidenzia che, essendo stata consegnata la somma mediante bonifico al CP_2 nessuna pretesa poteva essere vantata nei confronti della società e ch caso la restituzione era dovuta a prestiti personali che il aveva CP_2 concesso al lavoratore, sicché nessun indebito era configurabile La causa veniva istruita con escussione di testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. RIPETIZIONE DI INDEBITO. La domanda è infondata per difetto di legittimazione passiva. Ed infatti, la somma di cui si chiede la restituzione è relativa ad un bonifico effettuato su conto corrente intestato a CP_2
e non si ha prova alcuna che la restituzione sia stata sollecitata che questa abbia, infine, incamerato la somma tramite il Si ritiene, CP_2 pertanto, che nessuna pretesa relativamente a tale somma ere vantata nei confronti della Controparte_1
3. LAVORO STRAORDINARIO e resistente non nega lo svolgimento di lavoro straordinario (si legga a pagina 4 della memoria del 16.9.2024: “non si negava in radice che il sig. avesse svolto lavoro in regime di straordinario ma si Pt_1 specificava che questo, in ragione di quanto sopra ed in applicazione del principio compensatio lucri cum damno, era in parte compensato dalla maggiorazione elargita”), che, peraltro, è emerso dall'istruttoria svolta (sul punto, tutti i testimoni hanno riferito dello svolgimento in via continuativa di ore di lavoro straordinario). Si aggiunga che dal confronto dei conteggi effettuati dalle due parti risulta che l'importo riconosciuto spettante per lavoro straordinario dalla convenuta, come risultante dai conteggi versati in atti e su cui si fonda la difesa della datrice di lavoro, sia superiore a quello calcolato dal ricorrente. Ed infatti, lo nella memoria del 11.7.2025 ha quantificato l'importo Pt_1 spettante i 6.788,88 a fronte di una somma di Euro 8.686,98 calcolata come spettante dalla convenuta (doc. 4 fascicolo ricorrente, importo ottenuto sommando la voce “retribuzione straordinaria rideterminata” per le annualità 2022, 2023 e 2024), tenuto conto anche dei periodi di mancata prestazione lavorativa allegati nella memoria. A fronte di tale importo riconosciuto come dovuto dal debitore, nel corso del giudizio è stata versata una somma di Euro 3.649,86, in quanto il datore di lavoro sostiene che per il resto il debito sia da compensare con le somme erroneamente erogate a titolo di indennità di trasferta non dovuta al ricorrente. A tale proposito, va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente è stato adibito al cantiere di Monfalcone dal mese di novembre
2 2023 (come indicato dalla stessa convenuta) sino alla fine del rapporto di lavoro (sul punto si veda la deposizione del teste che riferisce che il Pt_1 ricorrente è stato adibito al cantiere di Monfalcone ine del 2023 in poi, dunque si può presumere fino alla cessazione del rapporto), sicché l'indennità di trasferta in tali mensilità risulta del tutto giustificata. Al contrario, con riferimento al periodo precedente il ricorrente ha prestato servizio presso il cantiere Fincantieri presso il porto di Ancona, sicché l'indennità di trasferta erogata non trova giustificazione e va compensata con la retribuzione maturata per il lavoro straordinario. L'importo risultante erogato indebitamente fino al mese di ottobre 2023 a titolo di indennità di trasferta nelle buste paga, nonché le maggiorazioni e gli importi già riconosciuti a titolo di lavoro straordinario per l'intero periodo di lavoro, ammontano ad un totale di Euro 4.176,03 (doc. 3 fascicolo resistente). Deve, inoltre, tenersi conto della somma già ricevuta in corso di causa e pari a Euro 3.649,86, di cui si dà atto anche nella memoria del ricorrente autorizzata per la discussione. Ne deriva che, a fronte dell'importo ammesso come dovuto dalla datrice di lavoro a titolo di lavoro straordinario pari a Euro 8.686,98, detratti gli importi erogati indebitamente a titolo di indennità di trasferta sino al mese di ottobre 2023, quelli erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario nell'arco dell'intero rapporto di lavoro e quelli erogati in corso di causa, residua un credito per il ricorrente di Euro 861,09. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4. REGOLAMENTO SPESE DI LITE. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico di parte resistente per il principio di soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di Euro 861,09, oltre Parte_1 rivalutazione mo si legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
per compen ed Euro 59,25 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 2.10.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.9.2025.
3 IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.09.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.7.2025, 16.9.2025, 23.9.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1636/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1 rappresentato e difeso da procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73 con indicazione della pec . Em_1 [...]
; Email_2
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo e dall'avv. Belvederesi giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta telematica, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec per le comunicazioni
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento retribuzioni, ripetizione indebito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. Il ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa per la convenuta dal 1.2.2022 al 18.3.2024 svolgendo ore di lavoro straordinario che non erano state remunerate. Allega, inoltre, che aveva preteso a nome e nell'interesse dell'azienda il CP_2 pagamento ,00 come restituzione non dovuta dello stipendio, sicché agiva per la ripetizione dell'indebito. Costituendosi in giudizio la non nega lo svolgimento Controparte_1
1 di lavoro straordinario da parte del ricorrente, ma rileva che non erano stati considerati periodi di assenza nei quali nessun lavoro straordinario poteva essere stato prestato ed adduce di averlo in parte remunerato benché l'imputazione sia stata quella dell'indennità di trasferta anziché quella di compenso per lavoro straordinario;
offre e corrisponde, pertanto, nel corso del giudizio la somma di cui riteneva in base ai conteggi effettuati di essere debitore, pari a Euro 3.649,86. Quanto alla ripetizione di indebito evidenzia che, essendo stata consegnata la somma mediante bonifico al CP_2 nessuna pretesa poteva essere vantata nei confronti della società e ch caso la restituzione era dovuta a prestiti personali che il aveva CP_2 concesso al lavoratore, sicché nessun indebito era configurabile La causa veniva istruita con escussione di testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. RIPETIZIONE DI INDEBITO. La domanda è infondata per difetto di legittimazione passiva. Ed infatti, la somma di cui si chiede la restituzione è relativa ad un bonifico effettuato su conto corrente intestato a CP_2
e non si ha prova alcuna che la restituzione sia stata sollecitata che questa abbia, infine, incamerato la somma tramite il Si ritiene, CP_2 pertanto, che nessuna pretesa relativamente a tale somma ere vantata nei confronti della Controparte_1
3. LAVORO STRAORDINARIO e resistente non nega lo svolgimento di lavoro straordinario (si legga a pagina 4 della memoria del 16.9.2024: “non si negava in radice che il sig. avesse svolto lavoro in regime di straordinario ma si Pt_1 specificava che questo, in ragione di quanto sopra ed in applicazione del principio compensatio lucri cum damno, era in parte compensato dalla maggiorazione elargita”), che, peraltro, è emerso dall'istruttoria svolta (sul punto, tutti i testimoni hanno riferito dello svolgimento in via continuativa di ore di lavoro straordinario). Si aggiunga che dal confronto dei conteggi effettuati dalle due parti risulta che l'importo riconosciuto spettante per lavoro straordinario dalla convenuta, come risultante dai conteggi versati in atti e su cui si fonda la difesa della datrice di lavoro, sia superiore a quello calcolato dal ricorrente. Ed infatti, lo nella memoria del 11.7.2025 ha quantificato l'importo Pt_1 spettante i 6.788,88 a fronte di una somma di Euro 8.686,98 calcolata come spettante dalla convenuta (doc. 4 fascicolo ricorrente, importo ottenuto sommando la voce “retribuzione straordinaria rideterminata” per le annualità 2022, 2023 e 2024), tenuto conto anche dei periodi di mancata prestazione lavorativa allegati nella memoria. A fronte di tale importo riconosciuto come dovuto dal debitore, nel corso del giudizio è stata versata una somma di Euro 3.649,86, in quanto il datore di lavoro sostiene che per il resto il debito sia da compensare con le somme erroneamente erogate a titolo di indennità di trasferta non dovuta al ricorrente. A tale proposito, va rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente è stato adibito al cantiere di Monfalcone dal mese di novembre
2 2023 (come indicato dalla stessa convenuta) sino alla fine del rapporto di lavoro (sul punto si veda la deposizione del teste che riferisce che il Pt_1 ricorrente è stato adibito al cantiere di Monfalcone ine del 2023 in poi, dunque si può presumere fino alla cessazione del rapporto), sicché l'indennità di trasferta in tali mensilità risulta del tutto giustificata. Al contrario, con riferimento al periodo precedente il ricorrente ha prestato servizio presso il cantiere Fincantieri presso il porto di Ancona, sicché l'indennità di trasferta erogata non trova giustificazione e va compensata con la retribuzione maturata per il lavoro straordinario. L'importo risultante erogato indebitamente fino al mese di ottobre 2023 a titolo di indennità di trasferta nelle buste paga, nonché le maggiorazioni e gli importi già riconosciuti a titolo di lavoro straordinario per l'intero periodo di lavoro, ammontano ad un totale di Euro 4.176,03 (doc. 3 fascicolo resistente). Deve, inoltre, tenersi conto della somma già ricevuta in corso di causa e pari a Euro 3.649,86, di cui si dà atto anche nella memoria del ricorrente autorizzata per la discussione. Ne deriva che, a fronte dell'importo ammesso come dovuto dalla datrice di lavoro a titolo di lavoro straordinario pari a Euro 8.686,98, detratti gli importi erogati indebitamente a titolo di indennità di trasferta sino al mese di ottobre 2023, quelli erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario nell'arco dell'intero rapporto di lavoro e quelli erogati in corso di causa, residua un credito per il ricorrente di Euro 861,09. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4. REGOLAMENTO SPESE DI LITE. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico di parte resistente per il principio di soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di Euro 861,09, oltre Parte_1 rivalutazione mo si legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
per compen ed Euro 59,25 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 2.10.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.9.2025.
3 IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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