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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Giudice,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14929/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONGEDI ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Ricorrente: Accertare l'erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, per tutte le alternative ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto ordinare il rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) T.U.I., ricorrendone i presupposti di legge;
• Condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di causa, da liquidare in distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, anche per ciò che riguarda la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso viene impugnato il provvedimento della di di rigetto della CP_2 CP_2 domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente per ricongiungimento al figlio, provvedimento notificato in data 24.09.2024.
A motivo del ricorso si rappresenta che il ricorrente è giunto in Italia con la moglie per ricongiungersi al figlio ed alla sua famiglia;
che non ha altri figli in Cina e che non è autosufficiente e quindi sussistono i requisiti degli artt. 28 e 29 del TUI.
La Questura si è costituita in giudizio ed ha ribadito quanto scritto nel provvedimento di irricevibilità, vale a dire che il figlio al quale la coppia si vorrebbe riunire deve essere titolare di “carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro pagina 1 di 3 subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”, come previsto dall'art. 28 comma 1 T.U.I, mentre il figlio ha un permesso di soggiorno per assistenza minori che non rientra nella norma.
In merito il ricorrente sostiene invece che l'elencazione contenuta nell'art. 28 non è tassativa, ma solo esemplificativa tale da includere certamente anche gli stranieri che, come il figlio del ricorrente, sono titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minori, il quale ha una valenza peraltro più rilevante rispetto agli altri titoli di soggiorno esemplificativamente indicati dalla norma.
Peraltro, il permesso di soggiorno per assistenza minori è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, su semplice richiesta dell'interessato; pertanto, secondo la difesa del ricorrente , si può dire che il figlio dell'odierno ricorrente è di fatto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istruttoria è stata svolta con l'acquisizione dei documenti.
La moglie ha presentato autonomo ricorso.
Udita la discussione il giudice ha riservato la decisione.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Come detto, il rigetto in sede amministrativa della domanda di ricongiungimento è stata determinata dal fatto che il titolo di soggiorno del figlio, rispetto al quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, vi danno diritto.
Il figlio è pacificamente titolare di un permesso per assistenza minori ex art. 31 TUI con scadenza a giugno del 2026, permesso rinnovabile per pari durata (5 anni) , rilasciato nel 2021 al Tribunale per i Minorenni.
L'art. 31 prevede un permesso di soggiorno autonomo rispetto ai permessi per motivi familiari elencati all'art. 30 ed agli altri permessi di soggiorno ed è applicativa del principio di preminenza dell'interesse del minore. Esso comporta valutazioni particolarmente delicate, al fine di evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione alla permanenza in Italia si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione
Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa e che dal 2020 (d.lgs 130 del 2020) è anche convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Ad avviso del Tribunale tale permesso non può essere compreso dunque tra i permessi per “motivi familiari” menzionati all'art. 28, stante la sua autonoma previsione e non può la norma di cui all'art. 28 essere interpretata in maniera estensiva, vigendo nella materia dei permessi di soggiorno una riserva di legge statale ed il principio di tassatività in considerazione del rango primario degli interessi in gioco.
Solo in caso di disparità di trattamento non giustificate rispetto ad altre categorie di stranieri sarebbe possibile per questo Tribunale sollevare una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost, ma non pare questo il caso. In effetti la ratio dell'istituto contemplato all'art. 31 ne suggerisce la sua natura eccezionale: il permesso è rilasciato di fatto non nell'interesse dello straniero che lo richiede, bensì del figlio minore ((Cass. Sez. Un. 2010 nr. 21803).
Per cui non si rinviene alcun motivo per agganciare ad un permesso rilasciato nell'interesse altrui, altri permessi di soggiorno legati al familiare titolare del permesso ex 31.
Il ricorso deve dunque essere rigettato anche se nulla esclude che, ove se il figlio del ricorrente otterrà pagina 2 di 3 la conversione del suo permesso di soggiorno (cosa allo stato non verificatasi), possa il genitore di costui, odierno ricorrente, avanzare nuova domanda nella sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Bologna, 28 novembre del 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Giudice,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14929/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONGEDI ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Ricorrente: Accertare l'erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, per tutte le alternative ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto ordinare il rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) T.U.I., ricorrendone i presupposti di legge;
• Condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di causa, da liquidare in distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, anche per ciò che riguarda la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso viene impugnato il provvedimento della di di rigetto della CP_2 CP_2 domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente per ricongiungimento al figlio, provvedimento notificato in data 24.09.2024.
A motivo del ricorso si rappresenta che il ricorrente è giunto in Italia con la moglie per ricongiungersi al figlio ed alla sua famiglia;
che non ha altri figli in Cina e che non è autosufficiente e quindi sussistono i requisiti degli artt. 28 e 29 del TUI.
La Questura si è costituita in giudizio ed ha ribadito quanto scritto nel provvedimento di irricevibilità, vale a dire che il figlio al quale la coppia si vorrebbe riunire deve essere titolare di “carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro pagina 1 di 3 subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”, come previsto dall'art. 28 comma 1 T.U.I, mentre il figlio ha un permesso di soggiorno per assistenza minori che non rientra nella norma.
In merito il ricorrente sostiene invece che l'elencazione contenuta nell'art. 28 non è tassativa, ma solo esemplificativa tale da includere certamente anche gli stranieri che, come il figlio del ricorrente, sono titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minori, il quale ha una valenza peraltro più rilevante rispetto agli altri titoli di soggiorno esemplificativamente indicati dalla norma.
Peraltro, il permesso di soggiorno per assistenza minori è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, su semplice richiesta dell'interessato; pertanto, secondo la difesa del ricorrente , si può dire che il figlio dell'odierno ricorrente è di fatto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istruttoria è stata svolta con l'acquisizione dei documenti.
La moglie ha presentato autonomo ricorso.
Udita la discussione il giudice ha riservato la decisione.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Come detto, il rigetto in sede amministrativa della domanda di ricongiungimento è stata determinata dal fatto che il titolo di soggiorno del figlio, rispetto al quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, vi danno diritto.
Il figlio è pacificamente titolare di un permesso per assistenza minori ex art. 31 TUI con scadenza a giugno del 2026, permesso rinnovabile per pari durata (5 anni) , rilasciato nel 2021 al Tribunale per i Minorenni.
L'art. 31 prevede un permesso di soggiorno autonomo rispetto ai permessi per motivi familiari elencati all'art. 30 ed agli altri permessi di soggiorno ed è applicativa del principio di preminenza dell'interesse del minore. Esso comporta valutazioni particolarmente delicate, al fine di evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione alla permanenza in Italia si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione
Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa e che dal 2020 (d.lgs 130 del 2020) è anche convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Ad avviso del Tribunale tale permesso non può essere compreso dunque tra i permessi per “motivi familiari” menzionati all'art. 28, stante la sua autonoma previsione e non può la norma di cui all'art. 28 essere interpretata in maniera estensiva, vigendo nella materia dei permessi di soggiorno una riserva di legge statale ed il principio di tassatività in considerazione del rango primario degli interessi in gioco.
Solo in caso di disparità di trattamento non giustificate rispetto ad altre categorie di stranieri sarebbe possibile per questo Tribunale sollevare una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost, ma non pare questo il caso. In effetti la ratio dell'istituto contemplato all'art. 31 ne suggerisce la sua natura eccezionale: il permesso è rilasciato di fatto non nell'interesse dello straniero che lo richiede, bensì del figlio minore ((Cass. Sez. Un. 2010 nr. 21803).
Per cui non si rinviene alcun motivo per agganciare ad un permesso rilasciato nell'interesse altrui, altri permessi di soggiorno legati al familiare titolare del permesso ex 31.
Il ricorso deve dunque essere rigettato anche se nulla esclude che, ove se il figlio del ricorrente otterrà pagina 2 di 3 la conversione del suo permesso di soggiorno (cosa allo stato non verificatasi), possa il genitore di costui, odierno ricorrente, avanzare nuova domanda nella sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Bologna, 28 novembre del 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
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