Art. 30.
Principio di specialita'
1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
Principio di specialita'
1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.