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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 971/2022 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
P.G., il 26.12.1967, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Barcellona
P.G., Via Vittorio Madia, 69, presso e nello studio dell'Avv. Rosaria Calabrò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A, (C.F./P.I. ), con sede legale in Roma Piazza P.IVA_1
LM Marconi n. 25, quale società incorporante a seguito di fusione di Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo de
Francesco, ( ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Email_1
Via San Filippo Neri 13 (studio Avv. Chiara Mostaccio);
- Convenuta-
, Controparte_2
- Convenuto contumace-
avente per OGGETTO: Lesione personale CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 4.7.2022, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio la soc. in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché il sig. Controparte_3
, chiedendo la condanna, in solido o chi per legge tenuto, al pagamento Controparte_2
della somma di €. 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni occorsi in seguito al sinistro verificatosi lungo la Via Vespri, nel Comune di Barcellona P.G., giorno 24.6.2021, intorno alle ore 15:45 circa.
In tale circostanza di tempo e di luogo, il sig. , figlio dell'attore, si trovava Controparte_2
alla guida dell'autoveicolo AIXAM tg X825NJ - assicurato presso la compagnia assicurativa oggi HDI ASSICURAZIONI S.P.A - lungo la Via Vespri di Barcellona Controparte_4
P.G. in compagnia del padre , quando, giunto in prossimità Parte_1
dell'abitazione di quest'ultimo, effettuava una sosta per permettere al di Parte_1
scendere dal predetto autoveicolo, sul quale viaggiava nella qualità di trasportato.
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, il conducente dell'autoveicolo AIXAM tg
X825NJ, probabilmente a causa di una distrazione telefonica, riprendeva la marcia, mentre il sig.
, padre e parte attrice, stava ultimando la discesa dall'abitacolo del Parte_1
veicolo. A causa dello spostamento del mezzo AIXAM tg X825NJ il sig. Parte_1
cadeva rovinosamente in terra, sbattendo sul cordolo del marciapiede ivi presente. Il sig.
[...]
, soccorso da persone presenti sul posto, veniva immediatamente Parte_1
accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo dove veniva accertato che, in conseguenza di quanto sopra descritto, lo stesso riportava una diagnosi di: “Policontuso”, con conseguente prognosi di giorni 5 e successive terapie ed esami sanitari.
Secondo la documentazione versata in atti, l'attore affrontava un periodo di recupero e riabilitazione, residuando postumi invalidanti accertati dal dott. nella relazione di Persona_1
consulenza tecnica, e quantificati nel seguente modo: inabilità assoluta giorni 20; inabilità relativa giorni 40 al 75%, gg. 60 al 50%, e gg. 60 al 25% invalidità permanente nella misura del 11%.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“1) Ritenere e dichiarare che l'incidente stradale, per cui è causa, si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente dell'autoveicolo AIXAM tg X825NJ, assicurata presso la compagnia assicurativa Controparte_4
con polizza n. 821077998, oggi il sig. pertanto, fondata
[...] Controparte_1 Controparte_2
deve ritenersi la domanda dell'odierno attore, per il danno alla persona subito a causa del sinistro verificatosi in data 24.06.2021, per quanto esposto e specificato in premessa e/o risulterà in corso di causa. 2)
Conseguentemente, condannare la compagnia assicurativa, parte convenuta, o chi per legge tenuto, al pagamento, a favore del sig. della complessiva somma calcolata entro il valore pari ad €. Parte_1
52.000,00, come sopra determinata, o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo. 3) In via istruttoria
[...]5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge e rimborso spese generali
(15%) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Con comparsa di risposta depositata il 15.11.2022, si costituiva in giudizio la convenuta compagnia di assicurazioni la quale, sollevando dubbi sull'effettivo Controparte_1
svolgimento dei fatti così come rappresentati, contestava integralmente il contenuto della citazione, chiedendo di: “1) Dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare con qualsiasi altra statuizione le domande dell'attrice. 2) Respingere le richieste istruttorie in quanto inammissibili. 3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali. [...]”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 971/2022 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con provvedimento del 2.1.2023 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, , rinviando Controparte_2
all'udienza del 22.06.2023.
Ciò premesso, rilevato che controparte integrava il contraddittorio, con note del 19.6.2023, il procuratore di parte convenuta rappresentava che la veniva incorporata da HDI Controparte_1 ASSICURAZIONI S.P.A., per effetto della fusione tra le due società.
Viste le istanze delle parti, con provvedimento del 31.08.2023 il GI concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 18.3.2024 ammetteva prova per testi riservando all'esito ogni valutazione in ordine alle ulteriori richieste istruttorie.
Assunta la prova orale e sentito il teste sig. all'udienza del 5.7.2024, con ordinanza Tes_1
del 29.7.2024, il GI rinviava la causa per la prosecuzione dell'espletamento della prova all'udienza del 4.10.2024, nell'ambito della quale veniva sentito il teste , dirigente del Testimone_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale OG di Milazzo.
Esaurita la fase istruttoria, il GI rinviava la causa all'udienza del 16.5.2025, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusive sino al 30.4.2025. I procuratori delle parti depositavano nei termini, ma stante il carico di ruolo, il GI rinviava la trattazione della causa ex art. 127 c.p.c. all'udienza del 7.11.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
******
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
L'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite dal sig. ed il presunto coinvolgimento dell'autoveicolo AIXAM tg. tg. X825NJ. Pt_1
Va, in tal senso, premesso che nell'immediatezza del sinistro non risultano intervenute sul luogo dell'incidente né la Polizia né una ambulanza per prestare i primi soccorsi, il sinistro può essere quindi essere ricostruito esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig. . Tes_1
In ordine alla descrizione della dinamica del sinistro, le dichiarazioni del teste non possono essere ritenute attendibili posto che la ricostruzione offerta presenta evidenti elementi di incongruenza ed imprecisione.
Il sig. , con la dichiarazione del 5.07.2024, ha infatti riferito: Tes_1
“ADR Quel giorno, all'ora indicata ero a bordo della mia autovettura posteggiata, nei pressi dell'abitazione del Sig. e stavo attendendo il suo arrivo. Noi siamo colleghi. Ho visto arrivare una Parte_1
microcar di colore bianco, condotta dal figlio del fermarsi dal lato opposto della strada. Ricordo che il Sig. Pt_1
stava per scendere dalla macchina e l'ho visto cadere ma non so riferire la causa. Preciso che io Parte_1
ero a bordo della mia autovettura posteggiata sulla carreggiata opposta e dalla mia postazione era ben visibile la portiera del lato passeggero della microcar. Credo che il figlio sia ripartito mentre il padre, , stava Parte_1
ancora scendendo dalla macchina.”.
Il teste, dunque, ha espressamente indicato di trovarsi sul lato opposto della carreggiata, precisando di avere “ben visibile” la portiera del lato passeggero della microcar.
Ebbene, parte attrice, nell'atto di citazione, riferisce di essere caduta rovinosamente a terra urtando “il cordolo del marciapiede ivi presente” a seguito della partenza dell'autovettura, mentre il sig. stava completando la discesa dall'abitacolo. Ne deriva che la caduta si sarebbe Pt_1
verificata dal lato del marciapiede, ossia dal lato opposto rispetto a quello che il teste afferma di avere potuto osservare. Il Giudicante non può dunque esimersi dal rilevare l'incongruenza tra tale ricostruzione e quanto dichiarato dal teste, risultando impossibile, in fatto, che il teste abbia potuto vedere chiaramente la caduta del sig. . Pt_1
Tali incongruenze compromettono in modo decisivo l'attendibilità della testimonianza, non consentendo di ritenere provata la dinamica dei fatti allegata da parte attrice.
A corroborare il convincimento del Giudicante, inoltre, si ritiene quale ulteriorie elemento di dubbio probatorio la circostanza secondo cui il conducente del veicolo –figlio del danneggiato trasportato – si sarebbe immediatamente allontanato, nonostante il padre avesse riportato lesioni dell'entità indicata in citazione. Circostanza che rende la ricostruzione dei fatti contraddittoria e di difficile riscontro.
Infine, lo stesso teste, unico testimone presente sui luoghi escusso, ha dichiarato di non poter riferire la causa della caduta;
solo dopo, ha riferito che la caduta potrebbe essere dovuta alla immediata ripartenza del mezzo, ma la formula dubitativa avvalora la convinzione del giudicante nel ritenere la testimonianza non decisiva per la ricostruire la dinamica del sinistro.
La prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore il sinistro di cui in citazione, infine, mostra ulteriori incongruenze anche in relazione alla documentazione medico-ospedaliera allegata.
Dal Riepilogo del Triage del P.S. dell'Ospedale di Milazzo, alla voce Note, risulta che il paziente “rif. algia spalla sn. ginocchio e caviglia ds per caduta accidentale in strada”.
Dichiarazione raccolta nell'immediatezza dell'ingresso al P.S. da , infermiere Persona_2
qualificato a riportare sull'apposito modulo le cause dell'accesso ed a fare una rapida valutazione delle condizioni cliniche del paziente e del loro rischio evolutivo attraverso l'attribuzione di una scala di codici.
Sempre in fase istruttoria, all'udienza del 04.10.2024, veniva escusso, sotto il vincolo di giuramento, il teste dott. , dirigente del Pronto Soccorso dell'Ospedale Testimone_2
OG di Milazzo e medico di turno in data 24.06.2021, che ha prestato le cure necessarie al momento della visita del sig. . Parte_1
Lo stesso ha precisato: “ADR ... Nel certificato del Triage quando viene indicata come causa la caduta accidentale in strada significa che il sinistro è autonomo e che non è stato provocato da terzi. L'infermiere raccoglie le dichiarazioni e le scrive nelle note del verbale del Triage. Quando il paziente entra nei locali del pronto soccorso
e viene preso in cura, noi medici chiediamo come si è svolto l'accaduto che ha provocato il danno o la malattia e lo verbalizziamo nel nostro referto anche perché a volte vi sono delle incongruenze rispetto alle dichiarazioni raccolte dal personale del triage.”
A tale complessivo, contraddittorio quadro istruttorio deve aggiungersi la carenza di una immediata denuncia di sinistro, presentata dallo stesso assicurato a distanza di oltre un mese dall'evento, e nell'ambito della quale non sono stati indicati testimoni, poi successivamente individuati negli accertamenti della parte deducente nella persona di un collega di lavoro.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi, dello scarso livello di credibilità dei fatti allegati dall'attore e della contraddittorietà delle risultanze emerse, deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia riconducibile ad una caduta riconducibile al sinistro descritto in citazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 971/2022, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal sig. ; Parte_1
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della Parte_1
convenuta compagnia assicurativa HDI ASSICURAZIONI S.P.A delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.809,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Barcellona P.G, il 3.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 971/2022 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
P.G., il 26.12.1967, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Barcellona
P.G., Via Vittorio Madia, 69, presso e nello studio dell'Avv. Rosaria Calabrò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A, (C.F./P.I. ), con sede legale in Roma Piazza P.IVA_1
LM Marconi n. 25, quale società incorporante a seguito di fusione di Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo de
Francesco, ( ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Email_1
Via San Filippo Neri 13 (studio Avv. Chiara Mostaccio);
- Convenuta-
, Controparte_2
- Convenuto contumace-
avente per OGGETTO: Lesione personale CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 4.7.2022, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio la soc. in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché il sig. Controparte_3
, chiedendo la condanna, in solido o chi per legge tenuto, al pagamento Controparte_2
della somma di €. 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni occorsi in seguito al sinistro verificatosi lungo la Via Vespri, nel Comune di Barcellona P.G., giorno 24.6.2021, intorno alle ore 15:45 circa.
In tale circostanza di tempo e di luogo, il sig. , figlio dell'attore, si trovava Controparte_2
alla guida dell'autoveicolo AIXAM tg X825NJ - assicurato presso la compagnia assicurativa oggi HDI ASSICURAZIONI S.P.A - lungo la Via Vespri di Barcellona Controparte_4
P.G. in compagnia del padre , quando, giunto in prossimità Parte_1
dell'abitazione di quest'ultimo, effettuava una sosta per permettere al di Parte_1
scendere dal predetto autoveicolo, sul quale viaggiava nella qualità di trasportato.
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, il conducente dell'autoveicolo AIXAM tg
X825NJ, probabilmente a causa di una distrazione telefonica, riprendeva la marcia, mentre il sig.
, padre e parte attrice, stava ultimando la discesa dall'abitacolo del Parte_1
veicolo. A causa dello spostamento del mezzo AIXAM tg X825NJ il sig. Parte_1
cadeva rovinosamente in terra, sbattendo sul cordolo del marciapiede ivi presente. Il sig.
[...]
, soccorso da persone presenti sul posto, veniva immediatamente Parte_1
accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo dove veniva accertato che, in conseguenza di quanto sopra descritto, lo stesso riportava una diagnosi di: “Policontuso”, con conseguente prognosi di giorni 5 e successive terapie ed esami sanitari.
Secondo la documentazione versata in atti, l'attore affrontava un periodo di recupero e riabilitazione, residuando postumi invalidanti accertati dal dott. nella relazione di Persona_1
consulenza tecnica, e quantificati nel seguente modo: inabilità assoluta giorni 20; inabilità relativa giorni 40 al 75%, gg. 60 al 50%, e gg. 60 al 25% invalidità permanente nella misura del 11%.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“1) Ritenere e dichiarare che l'incidente stradale, per cui è causa, si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente dell'autoveicolo AIXAM tg X825NJ, assicurata presso la compagnia assicurativa Controparte_4
con polizza n. 821077998, oggi il sig. pertanto, fondata
[...] Controparte_1 Controparte_2
deve ritenersi la domanda dell'odierno attore, per il danno alla persona subito a causa del sinistro verificatosi in data 24.06.2021, per quanto esposto e specificato in premessa e/o risulterà in corso di causa. 2)
Conseguentemente, condannare la compagnia assicurativa, parte convenuta, o chi per legge tenuto, al pagamento, a favore del sig. della complessiva somma calcolata entro il valore pari ad €. Parte_1
52.000,00, come sopra determinata, o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo. 3) In via istruttoria
[...]5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge e rimborso spese generali
(15%) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Con comparsa di risposta depositata il 15.11.2022, si costituiva in giudizio la convenuta compagnia di assicurazioni la quale, sollevando dubbi sull'effettivo Controparte_1
svolgimento dei fatti così come rappresentati, contestava integralmente il contenuto della citazione, chiedendo di: “1) Dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare con qualsiasi altra statuizione le domande dell'attrice. 2) Respingere le richieste istruttorie in quanto inammissibili. 3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali. [...]”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 971/2022 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con provvedimento del 2.1.2023 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, , rinviando Controparte_2
all'udienza del 22.06.2023.
Ciò premesso, rilevato che controparte integrava il contraddittorio, con note del 19.6.2023, il procuratore di parte convenuta rappresentava che la veniva incorporata da HDI Controparte_1 ASSICURAZIONI S.P.A., per effetto della fusione tra le due società.
Viste le istanze delle parti, con provvedimento del 31.08.2023 il GI concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 18.3.2024 ammetteva prova per testi riservando all'esito ogni valutazione in ordine alle ulteriori richieste istruttorie.
Assunta la prova orale e sentito il teste sig. all'udienza del 5.7.2024, con ordinanza Tes_1
del 29.7.2024, il GI rinviava la causa per la prosecuzione dell'espletamento della prova all'udienza del 4.10.2024, nell'ambito della quale veniva sentito il teste , dirigente del Testimone_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale OG di Milazzo.
Esaurita la fase istruttoria, il GI rinviava la causa all'udienza del 16.5.2025, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusive sino al 30.4.2025. I procuratori delle parti depositavano nei termini, ma stante il carico di ruolo, il GI rinviava la trattazione della causa ex art. 127 c.p.c. all'udienza del 7.11.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
******
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
L'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite dal sig. ed il presunto coinvolgimento dell'autoveicolo AIXAM tg. tg. X825NJ. Pt_1
Va, in tal senso, premesso che nell'immediatezza del sinistro non risultano intervenute sul luogo dell'incidente né la Polizia né una ambulanza per prestare i primi soccorsi, il sinistro può essere quindi essere ricostruito esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig. . Tes_1
In ordine alla descrizione della dinamica del sinistro, le dichiarazioni del teste non possono essere ritenute attendibili posto che la ricostruzione offerta presenta evidenti elementi di incongruenza ed imprecisione.
Il sig. , con la dichiarazione del 5.07.2024, ha infatti riferito: Tes_1
“ADR Quel giorno, all'ora indicata ero a bordo della mia autovettura posteggiata, nei pressi dell'abitazione del Sig. e stavo attendendo il suo arrivo. Noi siamo colleghi. Ho visto arrivare una Parte_1
microcar di colore bianco, condotta dal figlio del fermarsi dal lato opposto della strada. Ricordo che il Sig. Pt_1
stava per scendere dalla macchina e l'ho visto cadere ma non so riferire la causa. Preciso che io Parte_1
ero a bordo della mia autovettura posteggiata sulla carreggiata opposta e dalla mia postazione era ben visibile la portiera del lato passeggero della microcar. Credo che il figlio sia ripartito mentre il padre, , stava Parte_1
ancora scendendo dalla macchina.”.
Il teste, dunque, ha espressamente indicato di trovarsi sul lato opposto della carreggiata, precisando di avere “ben visibile” la portiera del lato passeggero della microcar.
Ebbene, parte attrice, nell'atto di citazione, riferisce di essere caduta rovinosamente a terra urtando “il cordolo del marciapiede ivi presente” a seguito della partenza dell'autovettura, mentre il sig. stava completando la discesa dall'abitacolo. Ne deriva che la caduta si sarebbe Pt_1
verificata dal lato del marciapiede, ossia dal lato opposto rispetto a quello che il teste afferma di avere potuto osservare. Il Giudicante non può dunque esimersi dal rilevare l'incongruenza tra tale ricostruzione e quanto dichiarato dal teste, risultando impossibile, in fatto, che il teste abbia potuto vedere chiaramente la caduta del sig. . Pt_1
Tali incongruenze compromettono in modo decisivo l'attendibilità della testimonianza, non consentendo di ritenere provata la dinamica dei fatti allegata da parte attrice.
A corroborare il convincimento del Giudicante, inoltre, si ritiene quale ulteriorie elemento di dubbio probatorio la circostanza secondo cui il conducente del veicolo –figlio del danneggiato trasportato – si sarebbe immediatamente allontanato, nonostante il padre avesse riportato lesioni dell'entità indicata in citazione. Circostanza che rende la ricostruzione dei fatti contraddittoria e di difficile riscontro.
Infine, lo stesso teste, unico testimone presente sui luoghi escusso, ha dichiarato di non poter riferire la causa della caduta;
solo dopo, ha riferito che la caduta potrebbe essere dovuta alla immediata ripartenza del mezzo, ma la formula dubitativa avvalora la convinzione del giudicante nel ritenere la testimonianza non decisiva per la ricostruire la dinamica del sinistro.
La prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore il sinistro di cui in citazione, infine, mostra ulteriori incongruenze anche in relazione alla documentazione medico-ospedaliera allegata.
Dal Riepilogo del Triage del P.S. dell'Ospedale di Milazzo, alla voce Note, risulta che il paziente “rif. algia spalla sn. ginocchio e caviglia ds per caduta accidentale in strada”.
Dichiarazione raccolta nell'immediatezza dell'ingresso al P.S. da , infermiere Persona_2
qualificato a riportare sull'apposito modulo le cause dell'accesso ed a fare una rapida valutazione delle condizioni cliniche del paziente e del loro rischio evolutivo attraverso l'attribuzione di una scala di codici.
Sempre in fase istruttoria, all'udienza del 04.10.2024, veniva escusso, sotto il vincolo di giuramento, il teste dott. , dirigente del Pronto Soccorso dell'Ospedale Testimone_2
OG di Milazzo e medico di turno in data 24.06.2021, che ha prestato le cure necessarie al momento della visita del sig. . Parte_1
Lo stesso ha precisato: “ADR ... Nel certificato del Triage quando viene indicata come causa la caduta accidentale in strada significa che il sinistro è autonomo e che non è stato provocato da terzi. L'infermiere raccoglie le dichiarazioni e le scrive nelle note del verbale del Triage. Quando il paziente entra nei locali del pronto soccorso
e viene preso in cura, noi medici chiediamo come si è svolto l'accaduto che ha provocato il danno o la malattia e lo verbalizziamo nel nostro referto anche perché a volte vi sono delle incongruenze rispetto alle dichiarazioni raccolte dal personale del triage.”
A tale complessivo, contraddittorio quadro istruttorio deve aggiungersi la carenza di una immediata denuncia di sinistro, presentata dallo stesso assicurato a distanza di oltre un mese dall'evento, e nell'ambito della quale non sono stati indicati testimoni, poi successivamente individuati negli accertamenti della parte deducente nella persona di un collega di lavoro.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi, dello scarso livello di credibilità dei fatti allegati dall'attore e della contraddittorietà delle risultanze emerse, deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia riconducibile ad una caduta riconducibile al sinistro descritto in citazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 971/2022, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dal sig. ; Parte_1
- Condanna il sig. al pagamento, in favore della Parte_1
convenuta compagnia assicurativa HDI ASSICURAZIONI S.P.A delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.809,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Barcellona P.G, il 3.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola