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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP RA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.497/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, assunta in decisione il 24 settembre 2025 e promossa da
• (cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 07.07.1978, residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Reggio Campi, II Tronco, n.111/B, presso lo studio dell'Avv.to Marcello Morace (C.F. – PEC: C.F._2 [...]
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di Email_1 citazione in opposizione in atti il 12.02.2019 attrice-opponente contro
• (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore (procura notarile Rep. n. 39722 - Racc. n. 14051: all. 1), avente sede in
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 , rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco
Pesenti (C.F. - PEC - fax C.F._3 Email_2
0248011624), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'Avv.to Elettra Cortese (C.F. - PEC C.F._4
- fax 0965920285), giusta procura in calce alla comparsa Email_3 di costituzione in atti il 5.11.2019 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'8.11.2018, quale conferitaria del ramo di , Controparte_1 CP_2
chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di ingiungere al sig. “il Parte_1 pagamento della somma di euro 8.344,29 oltre interessi e spese di procedura. pagina 1 di 16 Rilevava che l'obbligato si rendeva inadempiente agli obblighi contrattuali assunti (con contratto di finanziamento n. 60102214736 sottoscritto con il 16.07.2003 CP_3
(all.2 fasc. mon.), omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratto conto certificato (all.9 , fasc. mon.). Che il credito, in esito alla incorporazione di in , veniva da quest'ultima ceduto alla società , CP_3 CP_4 CP_5 poi incorporata in;
che con contratto del 3.05.2016, aveva CP_6 CP_6
ceduto il credito a . Che l'intervenuta cessione del credito veniva comunicata CP_2 al debitore a mezzo lettera raccomandata A/R ricevuta l'8.08.2016 (All. 7 e 8 fasc. mon . ).
Che in relazione al contratto di finanziamento risultava dovuto un saldo debitore di euro 8.344.29 come da estratto conto certificato da del 29.12.2009 (All.9 fsc. CP_4 mon.).
1.1 Con Decreto n.997/2018 reso da questo tribunale il 17/12/2018 nel procedimento iscritto al n.4251/2018 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di euro 8.344,29 oltre interessi come per legge sulla sorte capitale, spese e compensi di procedura.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo n.997/2018 proponeva tempestiva opposizione il signor deducendo l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto Parte_1 stante la non autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento della missiva datato 8 agosto 2016, allo stesso non pervenuta, riservando querela di falso. Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva dell'opposta, non risultando stato mai notiziato delle intervenute cessioni del credito e, comunque, non risultando provato che il credito ingiunto fosse incluso nelle varie operazioni di cessione e in quella intercorsa tra e . Lamentava ancora la mancanza di prova in ordine CP_6 CP_2 alla sussistenza e all'ammontare del credito ingiunto, stante anche la contraddizione risultante dai due estratti conto allegati dall'opposta, che riferivano importi a saldo dovuti differenti e non determinati nel loro esatto ammontare. Contestava infine la legittimità della clausola 13 del contratto che prevedeva l'applicazione di interessi di mora in ipotesi di ritardo nel pagamento, in quanto clausola penale e comunque vessatoria e abusiva ex art 33 comma 2 lett. f del d. lgs 2005 n.206 e che peraltro, proprio in merito agli interessi di mora pretesi, alcuna preventiva comunicazione di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine risultava pervenuta al debitore, in violazione della stessa disciplina contrattuale. Contestava infine il documento contabile estratto conto allegato dall'opposta, non solo perché proveniente da soggetto diverso dall'originario contraente, ma in quanto non validamente sottoscritto, perché la firma pagina 2 di 16 risultava illeggibile, e quindi carente degli elementi di validità e privo di valenza ex art. 50 TUB.
Pertanto, concludeva chiedendo “in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo…poiché nullo e/o illegittimo e infondato e per l'effetto inefficace le tutte le motivazione sopra esposte e: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito reclamato dall'opposta , per le motivazione su esposte;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di per le motivazioni su esposte;
c) CP_1 accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni suesposte, d) con condanna di parte opposta al pagamento delle spese e comensi professionali….Nel merito e senza alcuna superiore rinuncia, in accoglimento della proposta opposizione, sempre previa revoca del decreto… per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sign. nei Parte_1 confronti di;
con condanna di parte opposta al pagamento di tutte le spese e CP_1
i compensi professionali della presente procedura, da distrarsi ….”.
1.3 Costituendosi in giudizio, la insisteva nella domanda monitoria chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto. Rilevava che non risultava compiuto alcun termine di prescrizione del credito, stante la valenza della missiva dell'
8.08.2016 pervenuta comunque all'indirizzo dell'obbligato; che originandosi il credito dalla concessione di una linea di credito mediante concessione di una carta di credito revolving a tempo indeterminato, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dall'ultima “attività” posta in essere del debitore e che dall'estratto conto al 07.06.2016 della cedente (DOC. 3 all. al fasc. cost.) risultava che il sig. aveva CP_6 Pt_1 effettuato l'ultimo pagamento di € 100,00 il 07.02.2012, per cui prescritto solo nel febbraio 2022 e che valenza interruttiva aveva la missiva deell'8.08.2016 e comunque la notifica del decreto ingiuntivo.
Che infondata risultava l'eccepita carenza di legittimazione, risultando le fusioni per incorporazione intervenute tra e tra e CP_3 CP_4 Controparte_7
nel Registro delle Imprese e pertanto opponibili a terzi ex art. Parte_2
2504 bis c.c.
La cessione del ramo d'azienda intervenuto tra (cessionaria della Controparte_8
e è stata pure oggetto di iscrizione nel Registro delle Parte_2 Controparte_1
Imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c., divenendo così pienamente opponibile nei confronti dei terzi ai sensi del successivo art. 2559 c.c.
Che comunque la notifica della cessione risultava perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, costituendo atto a forma libera. pagina 3 di 16 Che l'elenco dei crediti ceduti a il c.d. annex (elenco dei crediti ceduti) CP_2 allegato alla cessione intervenuta tra (cessionaria della e CP_6 CP_4
(cedente il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione dei Controparte_8
crediti deteriorati alla 5- conteneva il riferimento 545.742 Controparte_1 CP_9 assegnato dalla cedente alla posizione del Sig. ( DOC. 3). CP_6 Pt_1
Sul quantum debeatur, rilevava la legittimità della pretesa creditoria azionata sul doc.9 certificato dal rilevando che il saldo debitorio riferito nell'estratto a firma di CP_4
era frutto di errore materiale. CP_6
Deduceva infine la non vessatorietà della clausola contrattuale 13 conforme al dettato dell'art. 34, co. 3, del Codice del Consumo ed espressamente approvata, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dal Sig. Pt_1
Concludeva chiedendo: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 997/2018 (R.G. n. 4251/2018), non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto
n. 997/2018 (R.G. n. 4251/2018). In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto n. 997/2018 (R.G.
n. 4251/2018), condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
dell'importo di Euro 8.344,29, oltre interessi di mora da calcolarsi al Controparte_1 tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio… con condanna alle spese di lite ” .
1.4. All'udienza di prima comparizione del 06.11.2019, stante la dichiarata pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, quindi su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito delle trattive.
All'udienza dell'12.11.2020, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, la causa veniva rinviata per la decisione sulle richieste svolte a verbale dalle parti.
1.5 L'11.01.2021 Il fascicolo veniva rimesso ad altro istruttore e la causa, rinviata per l'emergenza epidemiologica e per esigenze di razionalizzazione del ruolo del nuovo giudice designato, veniva trattata all'udienza del 24.11.2021.
All'udienza del 6.04.2022 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. , non aderita dall'opponente alla successiva udienza del 02 .11.2021; le parti venivano rimesse alla mediazione, procedura nel caso obbligatoria ex art. 5 l. 28/2010. pagina 4 di 16 1.6 Acquisito il verbale di mediazione con esito negativo e gli scritti difensivi depostati dalle parti nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 06.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il fascicolo delegato ad altro giudice innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 26.03.2025 e, riservata la decisione sulle richieste avanzate dalle parti come da verbale di udienza, con ordinanza del 23.05.2025 la causa veniva rimessa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025 in cui le parti precisavano le conclusioni e discutevano brevemente come da verbale e la causa veniva assunta in decisione.
2 Va osservato preliminarmente che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n.
361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
3 Ciò premesso, è utile precisare ai fini della decisione che il credito ingiunto e oggetto di causa trova origine dal contratto di finanziamento con carta Viva sottoscritto dall'attore con il 16.07.2003 e perfezionato il successivo 17.07.2003 con CP_3
l'accredito dell'importo finanziato (euro 3.500,00 da rimborsarsi in 20 rate mensili ) e l'attivazione della carta (all.2 fasc. mon. e all.11 memoria 183 comma 6 c.p.c. parte convenuta), finanziamento (fido di eruro 3.000,00) con carta revolving con scadenza triennale, ma rinnovabile .
3.1 Risulta dall'estratto conto (doc. all.9 al fascicolo monitorio), che la carta alla scadenza sia stata rinnovata per altri tre anni (carta Mastercard Europe) e che il debitore abbia omesso il rimborso dell'importo a fido nei tempi concordati, circostanza peraltro pacifica e non contestata dallo stesso attore.
3.2 Risulta al giudizio che titolare del credito, a seguito di fusione per incorporazione di sia divenuta l'incorporante come provato dalla visura CP_3 CP_4
storica allegata al fascicolo monitorio (all.3) attestante la pubblicazione in data
9.10.2008 della relativa delibera societaria del 6.10.08.
3.3 Può ritenersi che abbia ceduto il credito alla giusto CP_4 Controparte_7 pagina 5 di 16 contratto del 21.12.2009 allegato al fascicolo monitorio (All.4 mon.) in quanto risulta espressamente in contratto che i crediti oggetto di cessione erano, “…crediti scaduti derivanti da finanziamenti di qualsiasi tipo concessi da Linea S.p.A…crediti da carte revolving ”.
3.4 Risulta inoltre che, con atto notarile del 19.03.2014 (all. 5 fasc. mon.) la
[...]
e la abbiano formalizzato la loro fusione e che la abbia poi CP_7 CP_6 CP_6
trasferito in blocco i crediti di cui all'elenco allegato contrattuale “A”, alla , di CP_2 cui risulta conferitaria, e che nel predetto elenco risulta inclusa anche la posizione debitoria dell'odierno attore, perché nell'estratto dell'elenco allegato dall'opposta (doc.
5 fasc. cost.) risulta riportata la posizione debitoria attorea ed il relativo credito indicato con il numero di riferimento riportato nel contratto di attivazione della carta (doc. all.5
e all.11 fasc. cost convenuto); va rilevato che il saldo capitale residuo e il saldo totale dovuto, come riferito nell'elenco all.5, risultano differenti rispetto a quelli riportati nell'estratto conto certificato da (all.9 fasc mon). CP_4
3.5 E' provato al giudizio che sia mandataria di giusto atto allegato al CP_1 CP_2 fascicolo di costituzione.
4 Ciò posto, va preliminarmente accertata la titolarità del credito ingiunto in capo a che risulta specificatamente contestata dall'attore.
[...]
Quest'ultimo ha lamentato carenza di prova in merito, sulla base dei documenti prodotti anche in sede monitoria dall'opposta, rilevando la non conoscenza delle intervenute cessioni che avrebbero interessato il credito ingiunto contestato anche nel suo ammontare;
la parte ha anche contestato i documenti “estratti conto” allegati dall'opposta, rilevando anche la contraddizione in merito ai diversi importi a saldo debitorio riferiti e comunque l'inidoneità di tali documenti a provare il credito, perché la certificazione sarebbe carente anche dei presupposti sanciti nell'art. 50 TUB;
la firma apposta dal funzionario risulterebbe illeggibile e il documento privo di ogni certezza.
L'opposta ha dedotto in merito di aver prodotto i contratti di cessione intervenuti nel tempo, gli estratti conto e le visure societarie, attestanti le incorporazioni societarie ed anche l'estratto dell'elenco dei crediti da ultimo ceduti da a CP_6 CP_2
rilevando la valenza della certificazione di cui al documento all. 9 al fascicolo monitorio
(certificazione del credito a firma di e su cui fonda la pretesa creditoria anche CP_4 nel suo esatto ammontare e l'insussistenza di contraddizioni in merito al dovuto, trattandosi di un mero errore materiale il saldo debitorio riportato nel successivo estratto conto certificato da (all.3 al fasc. di costituzione). CP_11
4.1 In merito va osservato che è certamente onere della società opposta fornire prova pagina 6 di 16 nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
4.2 Va inoltre osservato che la notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. di cui l'opposta ha dato prova con la missiva allegata (all.8 e all.9 fasc. mon.) è adempimento che rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni.
Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del
29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, alla asserita cessionaria dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
4.3 Nel caso in esame, sulla base dei superiori principi e dei riscontri istruttori acquisiti, può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio di essere divenuta titolare del credito trasferitole da ed inerente la posizione debitoria Parte_2 dell'odierno attore, in virtù dell'accordo contrattuale intercorso.
4.4 Non può invece ritenersi che l'opposta abbia dato valida prova dell'entità del credito pagina 7 di 16 ingiunto, della correttezza e dovutezza dell'importo oggetto di ingiunzione, essendosi peraltro la stessa basata nella sua quantificazione sull'estratto conto certificato da
(doc all.9 fasc. mon.) che riferisce un saldo a debito maggiore rispetto a CP_4
quello indicato nell'allegato contrattuale (All.5 fasc. cost.) oggetto del suo acquisto.
5 L'opposta ha richiesto, nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, l'importo a saldo passivo risultante dall'estratto conto certificato da comprensivo CP_4
di interessi moratori e spese. L'estratto conto riporta anche l'iter dell'originario finanziamento concesso da pari ad euro 3.500,00 oltre i movimenti relativi CP_3
all'utilizzo della carta del fido revolving.
Ha prodotto il contratto sottoscritto dall'attore con l'originaria contraente;
l'estratto conto certificato che ha incorporato la;
ha prodotto al giudizio il CP_4 CP_3 contratto di cessione in blocco di crediti intercorso tra e la società e CP_4 CP_7
l'atto notarile attestante l'intervenuta fusione di con e il documento CP_7 CP_6
“estratto conto” di;
l'accordo contrattuale intercorso tra e CP_6 CP_6 CP_2
e, nel presente giudizio, in allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma
6 c.p.c, l'estratto dell'allegato contrattuale “A” contenente l'elenco dei crediti oggetto dell'operazione di cessione in blocco che riporta ed include anche la posizione debitoria dell'odierno attore.
5.1 I contratti di cessione e gli atti di fusione risultano prodotti dalla parte già in sede monitoria. Nel contratto di cessione in blocco dei crediti intercorso tra e CP_4
, pur in assenza dell'elenco effettivo di quelli inclusi nell'operazione di CP_7 cessione, i criteri indicati in contratto per l'individuazione di quelli facenti parte dell'operazione di cessione, permettono di concludere che anche la posizione debitoria risultante dal contratto sottoscritto dall'attore con , ( linea di fido con carta, CP_3 attivata a luglio 2003 e alla scadenza rinnovata per altri tre anni), possa ritenersi inclusa nella detta operazione.
Quale fosse effettivamente l'importo oggetto di cessione e quindi ceduto da a CP_4
e, giusta fusione, a risulta indicato nell'annex doc. 5, prodotto CP_7 CP_6 dall'opposta nel presente giudizio.
Dal documento estratto dall'elenco dei crediti ceduti da a (allegato CP_6 CP_2
A al contratto ) risulta possibile rilevare l'effettivo importo oggetto delle intervenute cessioni;
infatti risulta ceduta a da la posizione debitoria dell'attore CP_2 CP_6
(individuabile dal numero di posizione che riporta quello del contratto inerente il rilascio del fido con carta revolving), con indicazione del debito distinto per importi dovuti a titolo di sorte capitale residua, interessi corrispettivi, moratori, penali, costi e pagina 8 di 16 spese.
5.2 Va rilevato che il documento “estratto conto” certificato da , Parte_2 contestato dall'attore nella sua incertezza anche in merito alla sottoscrizione, non può ritenersi rilevante ai fini del giudizio.
Al documento, in questa sede, non può conferirsi alcuna valenza probatoria nemmeno ex art 50 TUB, perché la firma apposta dal funzionario non è leggibile e risulta che non sia nemmeno individuabile il funzionario che l'ha apposta, né il titolo o la qualifica dell'apponente la firma. Il predetto documento è privo di requisiti essenziali anche ex art. 50 TUB e pertanto quanto attestato è privo di valenza probatoria ai fini del presente giudizio.
5.3 In merito all'importo del credito, risulta invece rilevante l'index allegato 5 al fasc cost convenuto, che appunto riporta la posizione debitoria attorea e provante l'inclusione della posizione debitoria facente capo all'attore nella cessione in blocco operata da in favore di e per l'importo ivi indicato. CP_6 CP_2
5.4 Può quindi ritenersi che la , mandataria di , abbia legittimamente CP_1 CP_2 avanzato l'azione monitoria esperita, ma per un importo che non corrisponde a quello oggetto del suo acquisto e per cui risultava legittimata, poiché nell'estratto dell'elenco allegato il credito dovuto dall'attore risulta di importo inferiore anche per sorte capitale residua rispetto a quello riportato nell'estratto conto (all.9) su cui ha CP_4 erroneamente fondato la domanda monitoria.
5.5. Pertanto il decreto ingiuntivo qui opposto va revocato, perché l'importo ingiunto non risulta provato come dovuto dall'attore.
Va inoltre rilevato che, per espressa clausola contrattuale, (n.4 cond generali) era in facoltà della rinnovare la carta alla sua scadenza e che la carta de qua risulta CP_3 rinnovata perché è provato dall'estratto conto certificato (all.9 fasc. mon) che CP_4
l'attore abbia avuto in uso una Mastercard Europe e che abbia svolto operazioni almeno fino all'anno 2007.
Risulta inoltre che, a decorrere da marzo del 2008, quindi anteriormente alla scadenza contrattuale, siano stati conteggiati al saldo passivo “interessi di mora” anche per il ritardo nell'accredito delle rate in rimborso, e fino alla scadenza della carta (anno
2009).
Poiché nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria trae fondamento da un contratto di finanziamento e da un contratto di apertura di credito revolving va osservato che con riferimento al contratto di finanziamento, “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ” (Cass. Civ., n. 18951 del 08/08/2013)” e che quindi nel caso in esame quanto eventualmente dovuto risulta prescritto il 20 aprile 2015, perché l'ultima rata di pagamento risultava a scadere il 20 aprile del 2005 (la ventesima con decorrenza settembre 2003), .
Per quanto concerne, invece, l'esposizione debitoria generata dalla concessione della linea di credito revolving, il dies a quo del termine decennale va individuato nell'ultimo movimento operato dall'attore che è riportato nell'estratto conto (all.9 fasc. CP_4 mon), e che risulta effettuato almeno nell'anno 2007, per il cui il saldo a debito inerente l'uso della carta non avrebbe potuto prescriversi se non nel 2017.
Quindi, in riferimento al documento estratto conto certificato da (all.9 fasc. CP_4 mon.) deve ritenersi non esigibile quanto riportato come dovuto dall'attore in riferimento al contratto di finanziamento scaduto nell'aprile 2006 perché alla data di ricevimento della missiva dell'8.8.2016 risultava decorso interamente il termine decennale di prescrizione;
mentre, decorrendo il termine di prescrizione dall'ultimo movimento operato sul conto dal debitore (che nel caso è avvenuto almeno fino all'anno 2007) deve ritenersi non prescritto alla data di ricevimento della predetta missiva il credito del fido revolving, il cui saldo a debito deve ritenersi oggetto delle intervenute cessioni, come provato dall'estratto dell'allegato contrattuale “A” del pagina 10 di 16 contratto intercorso tra e doc. 5, essendo in esso CP_6 CP_2 dettagliatamente inclusa la posizione debitoria attorea per capitale residuo, interessi moratori maturati, interessi corrispettivi e penali etc..
Pertanto, ai fini della quantificazione del credito nel suo residuo ed effettivo ammontare non può farsi riferimento al saldo del documento estratto conto certificato da (all.9) perché risultano riportati e sommati anche importi per spese ed CP_4 interessi inerenti il distinto finanziamento di euro 3500,00 con scadenza alla data di pagamento dell'ultima rata (la ventesima) non più esigibili già alla data della cessione da a CP_4 CP_7
Quindi il credito esigibile ed oggetto di cessione a e quindi a (giusta CP_7 CP_6 fusione tra queste due ultime società) non può ritenersi quello riportato a saldo dell'estratto conto all. 9 , bensì l'importo inferiore e differente che, sulla base dei documenti acquisiti al giudizio, risulta quello riportato nell'annex all.5 al fascicolo di costituzione del convenuto, che peraltro è quello oggetto dell'acquisto operato da di cui è mandataria. CP_2
6.1 Il credito dovuto dall'attore e acquistato da da non può CP_2 CP_6 ritenersi prescritto alla data di ricevimento della missiva dell'8.08.2016.
La missiva dell'8 agosto 2008 ha valenza interruttiva del termine di prescrizione del credito decorrente dall'ultima operazione in conto operata con carta che risulta operata nell'anno 2007.
Va osservato che il disconoscimento della raccomandata di notifica della cessione del credito, anche in assenza di verificazione da parte della banca, non è comunque idoneo a dimostrare che la notifica della cessione non sia pervenuta al destinatario (in tema confr. Cass., ordinanza n. 9427 del 05.04.2023; Tribunale di Bari, sentenza n.3312 del
18.08.2023)
Ciò in quanto “Nel momento in cui l'agente postale consegna una raccomandata, egli non agisce nella qualità di pubblico ufficiale, rivestita, invece, nella diversa ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, bensì in quella di incaricato di pubblico servizio;
perciò, egli non è soggetto alla legge n. 890/1982, bensì al Regolamento postale”.
pagina 11 di 16 L'agente postale, quindi, al momento della consegna del plico raccomandato, non è tenuto a redigere una relata di notifica o all'osservanza di rigide formalità.”
Risulta insufficiente a superare “la presunzione legale” il mero disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento, essendo plausibile che la consegna possa essere avvenuta anche a mani di altra persona convivente. D'altro canto, non risulta neppure necessaria la proposizione di una querela di falso, non essendo, in questo caso,
l'ufficiale postale un pubblico ufficiale.
In conclusione, anche nel caso di specie va affermato che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario., di essere stato senza sua colpa, “nell'impossibilità di averne notizia” e di tale circostanza non vi è prova al giudizio.
7 In merito all'entità del credito, come già rilevato l'estratto conto all.9 riportando anche saldi residui di un finanziamento ma non più esigili per intervenuta prescrizione, non risulta corretto almeno nel suo conteggio conclusivo, nel totale contabile indicato.
Ma che la posizione debitoria attorea sia stata inclusa nell'operazione di cessione intercorsa tra a può certamente presumersi includendosi la posizione CP_4 CP_7 attorea nella categoria di crediti indicati in contratto ( crediti inerenti finanziamenti di qualsiasi concessi da .”. CP_12
L'importo del debito oggetto di effettiva cessione deve quindi ritenersi quello indicato a saldo passivo nell'elenco prodotto dalla convenuta, doc. 5 (estratto dell'allegato contrattuale) che appunto indica specificamente gli importi voce per voce del credito effettivamente ceduto da ( subentrata nella titolarità del credito a CP_6 CP_7
a .
[...] CP_2
7.1 Avendo la società convenuta chiesto in questa sede e seppur in via gradata ed in ipotesi di revoca del decreto opposto, la condanna comunque dell'attore al pagamento anche dell'eventuale diversa somma inerente il rapporto contrattuale oggetto di causa, va quindi accertato e determinato l'ammontare residuo dovuto dall'attore.
Alla luce di quanto sopra già rilevato e precisato, il credito può quantificarsi facendo riferimento all'annex allegato dalla convenuta, estratto dall'allegato contrattuale e riportante la posizione debitoria attorea anche nel suo ammontare analitico (spese,
pagina 12 di 16 interessi moratori e corrispettivi, sorte capitale residua).
7.2 Non tutte le voci a debito riferite nell'elenco all.5 sono però liquidabili o dovuti all'opposta.
Nell'allegato n.5 la sorte capitale residua dovuta dall'attore risulta pari ad euro 4.762,38
.
7.3 Le voci indicate per spese, penali e interessi di mora non possono ritenersi dovute dall'attore anche rilevando che solo con la missiva dell'8.08.16 risulta notiziato del debito, delle intervenute cessioni e costituito in mora. Alcuna anteriore costituzione in mora o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine risulta inviata o pervenuta all'attore in data anteriore all'8.08.2016.
7.4 Peraltro, come lamentato all'attore nell'atto introduttivo, la clausola contrattuale che prevede l'applicazione di interessi da ritardo nel rimborso delle rate ha carattere di penale e tale clausola anche nel caso in esame può ritenersi abusiva.
7.4.1 Fondata deve ritenersi la censura mossa dalla parte attrice in merito alla clausola contrattuale che sancisce il pagamento di interessi di mora in ipotesi di ritardo, avendo valenza di “penale”, anche alla luce della sua formulazione, parametrata al limite del tasso soglia di legge e peraltro in aggiunta ad ulteriori sanzioni, tra cui la previsione di una ulteriore penale in ipotesi di ritardo o inadempienza.
La clausola di pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta in un contratto di prestito al consumo va qualificata come clausola penale e deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, a meno che il professionista non riesca a fornire la prova che essa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore.
Va ancora osservato che, a prescindere dall'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, che nel caso di applica trattandosi di prestito revolving, la Corte di legittimità ha comunque precisato essere necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 24 comma 4 , d.lgs. n.206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza di un effettivo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al
“professionista” dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri , quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass n.14410/2024).
Insomma, occorre escludere la configurabilità della loro unitale predisposizione ed imposizione , quale possibile fonte di abuso nella formazione del contratto, per qualificare come non abusiva la clausola contrattuale determinativa della percentuale del pagina 13 di 16 tasso di interesse moratorio o che prevede interessi ad un tasso maggiore in ipotesi di ritardo nel pagamento della singola rata;
devono deve essere oggetto di provata e precisa trattativa, di consapevolezza effettiva da parte del consumatore dell'obbligo che sta assumendo con la sottoscrizione del contratto che, nel caso, è provato trattarsi di modello standard predisposto unilateralmente dal professionista.
7.4.2 Nel caso in esame, le clausole contrattuale che prevedono l'applicazione di penali e di interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento e quale costo aggiuntivo il pagamento di interessi da ritardo (art.12 e 13 cond. generali) possono ritenersi abusive, stante la presunzione derivante dal modello contrattuale in cui risultano inserite dal professionista che lo ha unilateralmente predisposto e l'assenza di prova in merito alla loro specifica negoziazione tra le parti, risultando piuttosto meramente assentite dall'altra parte contrattuale. Per di più in presenza di costi aggiuntivi, previsti in ipotesi di inadempienza come il pagamento di una somma a titolo di penale (percentuale del capitale residuo) e spese e interessi moratori da ritardo nel caso anche sommate e incluse al computo del saldo residuo dovuto, come risulta dall'estratto conto allegato all.9 fasc mon..
7.5 L'abusività della clausola che determina il tasso di interesse moratorio non inficia il contratto che rimane per il tutto il resto vincolante in quanto sussistente e valido (art. 6 paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE).
7.6 Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola , le SS.UU. , muovendo dal principio che il prezzo del denaro va comunque preservato, hanno fatto salvo, anche in ipotesi di mora usuraria, l'interesse corrispettivo se rispettoso della soglia dell'usura (sentenza n. 19597/2020). 7.6.1 Ma nel caso è impossibile determinare l'ammontare corretto degli interessi corrispettivi perché riportati nell'allegato annex unitamente all'importo delle penali e la parte opposta non ha nemmeno fornito nel giudizio prova specifica del loro esatto ammontare e nel contratto all.11 non risultano nemmeno indicati i tassi di interesse del fido revolving rinnovato alla scadenza.
7.7 Per gli interessi di mora, non potendosi riconoscere quelli contrattuali perché frutto di un conteggio sancito in una clausola abusiva , può farsi ricorso all'art. 1224 c.c. (come da recente giurisprudenza ) e quindi, dichiarata la nullità della clausola inerente agli interessi di mora si è poi applicato l'art. 1224 c.c. che conduce ad una situazione diversa da quella che si creerebbe a seguito dell'applicazione dell'art. 1384 c.c. che comporta comunque la dovutezza degli interessi moratori, ma in misura inferiore (Cass.
n.14410/2024).
pagina 14 di 16 Difatti, con l'applicazione dell'art. 1224 c.c. invece si ottiene l'effetto pratico di estendere al periodo di mora il tasso degli interessi legali, senza alcuna eterodeterminazione, conformemente alle direttive delle Corti Europee.
Quindi, la nullità della singola clausola contrattuale comporta la sua sostituzione, ex art. 1224 c.c. in combinato disposto con l'art. 1284 c.c, che permette di estendere al periodo di mora il tasso degli interessi stabiliti dalla legge ( Corte d'App. Napoli, sentenza n. 3084/2025 del 13.06.2025).
7.8 In conclusione, in ipotesi di declaratoria di nullità della clausola ex art. 33 comma
2 lett f.), codice del consumo, risultano non dovuti gli interessi moratori con la loro sostituzione non con interessi corrispettivi pattuiti nel contratto (in quanto non conforme alle decisione europee secondo cui - in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il giudice non procede a sostituzione della clausola con eterodeterminazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 12.01.2023 in C-395/2023;
18.11.2021 in C-212/20), ma con la misura degli interessi legali , secondo il modello previsto, dall'art. 125 bis, comma 7, TUB. L'obbligazione ex art. 1224 c.c. non solo non ha fondamento nel contratto essendo una obbligazione ex lege, ma ha la propria causa sostanziale nella considerazione che il sacrificio imposto al creditore non può essere riparato in misura inferiore al tasso legale
(art.1284 co.4 c.c.).
8 Trasponendo i superiori principi al caso in esame, deve quindi ritenersi abusiva la clausola contrattuale con cui l'opponente si è obbligata a versare in caso di ritardo nel pagamento di singole rate in rimborso “penali” e quindi interessi moratori e costi aggiuntivi a titoli di interessi e penali, perché clausole contrattuale meramente assentite dal contraente debole senza una effettiva trattativa, stante la mera apposizione della firma su un modello contrattuale standard e peraltro predisposto unilateralmente dal professionista, e può trovare applicazione nel caso la tutela sancita nell'art. 125 bis
TUB con l'applicazione, dalla data di messa in mora fino al deposito della domanda monitoria, degli interessi legali sanciti al comma 4 dell'art. 1282 c.c. 8.1 Quindi ex art. 125 TUB, comma 7 gli interessi sulla sorte capitale residua (pari ad euro .4.762,38 ) dalla data dell' 8.08.2016 (data di messa in mora) e fino al deposito della domanda monitoria, vanno calcolati ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti (misura di cui al comma 4 dell'art.1282 c.c.) .
8.2 Per il periodo successivo e fino al soddisfo vanno invece riconosciuti al creditore gli interessi legali di cui al comma 1 dell'art. 1282 c.c.
9 Ne consegue che il decreto ingiuntivo n.997/2018 reso nel procedimento iscritto al N.
4251/2018 RG e qui opposto va revocato e va riconosciuto il credito in capo all'opposta pagina 15 di 16 nell'importo complessivo di euro 4.762,38 quale sorte capitale residua e dovuta, oltre gli interessi di legge come sopra indicati.
10 Le ragioni della decisione e i contrasti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica nella persona del GOP
RA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 497/2019
R.G.A.C. promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 997/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 4251/2018 R.G. ;
- accerta e dichiara che è creditrice di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 4.762,38, quale sorte capitale complessiva residua alla data dell'8.08.2016 e condanna al pagamento della predetta Parte_1 somma in favore di oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 Controparte_1
c.c., dall'8.08.2016 alla data di deposito della domanda monitoria e, per il periodo successivo e fino al soddisfo, nella misura di cui al comma 1 del predetto articolo 1284 c.c..
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17 novembre '25.
Il G.O.P.
RA TO
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Deve osservarsi in merito alla eccepita prescrizione ed anche per determinare l'entità del credito oggetto di causa, come richiesto seppur in via gradata dalla convenuta, che il contratto da cui trova origine il credito oggetto di causa è un contratto di finanziamento
(all.2 fasc. mon. ) con carta Viva per l'importo di euro 3.500,00 che l'attore avrebbe dovuto rimborsare in 20 rate mensili con decorrenza 20 settembre 2003, come da estratto conto certificato (all.9 al fasc.mon.), da cui risulta inoltre provato CP_4
l'avvenuto accredito dell'importo finanziato.
Il contratto risulta perfezionato il 17.03.2003 con l'accettazione della richiesta di finanziamento ad opera di che ha provveduto all'accredito della somma CP_3
finanziata in favore del richiedente il prestito, ed all'attivazione della carta Viva come provato dal distinto doc all. 11 fasc. cost convenuto, che prova che all'attore veniva concesso fido revolving fino a 3000,00 euro e la validità della carta stabilita in anni 3. pagina 9 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP RA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.497/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, assunta in decisione il 24 settembre 2025 e promossa da
• (cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 07.07.1978, residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Reggio Campi, II Tronco, n.111/B, presso lo studio dell'Avv.to Marcello Morace (C.F. – PEC: C.F._2 [...]
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di Email_1 citazione in opposizione in atti il 12.02.2019 attrice-opponente contro
• (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore (procura notarile Rep. n. 39722 - Racc. n. 14051: all. 1), avente sede in
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 , rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco
Pesenti (C.F. - PEC - fax C.F._3 Email_2
0248011624), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'Avv.to Elettra Cortese (C.F. - PEC C.F._4
- fax 0965920285), giusta procura in calce alla comparsa Email_3 di costituzione in atti il 5.11.2019 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'8.11.2018, quale conferitaria del ramo di , Controparte_1 CP_2
chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria di ingiungere al sig. “il Parte_1 pagamento della somma di euro 8.344,29 oltre interessi e spese di procedura. pagina 1 di 16 Rilevava che l'obbligato si rendeva inadempiente agli obblighi contrattuali assunti (con contratto di finanziamento n. 60102214736 sottoscritto con il 16.07.2003 CP_3
(all.2 fasc. mon.), omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratto conto certificato (all.9 , fasc. mon.). Che il credito, in esito alla incorporazione di in , veniva da quest'ultima ceduto alla società , CP_3 CP_4 CP_5 poi incorporata in;
che con contratto del 3.05.2016, aveva CP_6 CP_6
ceduto il credito a . Che l'intervenuta cessione del credito veniva comunicata CP_2 al debitore a mezzo lettera raccomandata A/R ricevuta l'8.08.2016 (All. 7 e 8 fasc. mon . ).
Che in relazione al contratto di finanziamento risultava dovuto un saldo debitore di euro 8.344.29 come da estratto conto certificato da del 29.12.2009 (All.9 fsc. CP_4 mon.).
1.1 Con Decreto n.997/2018 reso da questo tribunale il 17/12/2018 nel procedimento iscritto al n.4251/2018 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di euro 8.344,29 oltre interessi come per legge sulla sorte capitale, spese e compensi di procedura.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo n.997/2018 proponeva tempestiva opposizione il signor deducendo l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto Parte_1 stante la non autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento della missiva datato 8 agosto 2016, allo stesso non pervenuta, riservando querela di falso. Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva dell'opposta, non risultando stato mai notiziato delle intervenute cessioni del credito e, comunque, non risultando provato che il credito ingiunto fosse incluso nelle varie operazioni di cessione e in quella intercorsa tra e . Lamentava ancora la mancanza di prova in ordine CP_6 CP_2 alla sussistenza e all'ammontare del credito ingiunto, stante anche la contraddizione risultante dai due estratti conto allegati dall'opposta, che riferivano importi a saldo dovuti differenti e non determinati nel loro esatto ammontare. Contestava infine la legittimità della clausola 13 del contratto che prevedeva l'applicazione di interessi di mora in ipotesi di ritardo nel pagamento, in quanto clausola penale e comunque vessatoria e abusiva ex art 33 comma 2 lett. f del d. lgs 2005 n.206 e che peraltro, proprio in merito agli interessi di mora pretesi, alcuna preventiva comunicazione di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine risultava pervenuta al debitore, in violazione della stessa disciplina contrattuale. Contestava infine il documento contabile estratto conto allegato dall'opposta, non solo perché proveniente da soggetto diverso dall'originario contraente, ma in quanto non validamente sottoscritto, perché la firma pagina 2 di 16 risultava illeggibile, e quindi carente degli elementi di validità e privo di valenza ex art. 50 TUB.
Pertanto, concludeva chiedendo “in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo…poiché nullo e/o illegittimo e infondato e per l'effetto inefficace le tutte le motivazione sopra esposte e: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito reclamato dall'opposta , per le motivazione su esposte;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di per le motivazioni su esposte;
c) CP_1 accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni suesposte, d) con condanna di parte opposta al pagamento delle spese e comensi professionali….Nel merito e senza alcuna superiore rinuncia, in accoglimento della proposta opposizione, sempre previa revoca del decreto… per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sign. nei Parte_1 confronti di;
con condanna di parte opposta al pagamento di tutte le spese e CP_1
i compensi professionali della presente procedura, da distrarsi ….”.
1.3 Costituendosi in giudizio, la insisteva nella domanda monitoria chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto. Rilevava che non risultava compiuto alcun termine di prescrizione del credito, stante la valenza della missiva dell'
8.08.2016 pervenuta comunque all'indirizzo dell'obbligato; che originandosi il credito dalla concessione di una linea di credito mediante concessione di una carta di credito revolving a tempo indeterminato, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dall'ultima “attività” posta in essere del debitore e che dall'estratto conto al 07.06.2016 della cedente (DOC. 3 all. al fasc. cost.) risultava che il sig. aveva CP_6 Pt_1 effettuato l'ultimo pagamento di € 100,00 il 07.02.2012, per cui prescritto solo nel febbraio 2022 e che valenza interruttiva aveva la missiva deell'8.08.2016 e comunque la notifica del decreto ingiuntivo.
Che infondata risultava l'eccepita carenza di legittimazione, risultando le fusioni per incorporazione intervenute tra e tra e CP_3 CP_4 Controparte_7
nel Registro delle Imprese e pertanto opponibili a terzi ex art. Parte_2
2504 bis c.c.
La cessione del ramo d'azienda intervenuto tra (cessionaria della Controparte_8
e è stata pure oggetto di iscrizione nel Registro delle Parte_2 Controparte_1
Imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c., divenendo così pienamente opponibile nei confronti dei terzi ai sensi del successivo art. 2559 c.c.
Che comunque la notifica della cessione risultava perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, costituendo atto a forma libera. pagina 3 di 16 Che l'elenco dei crediti ceduti a il c.d. annex (elenco dei crediti ceduti) CP_2 allegato alla cessione intervenuta tra (cessionaria della e CP_6 CP_4
(cedente il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione dei Controparte_8
crediti deteriorati alla 5- conteneva il riferimento 545.742 Controparte_1 CP_9 assegnato dalla cedente alla posizione del Sig. ( DOC. 3). CP_6 Pt_1
Sul quantum debeatur, rilevava la legittimità della pretesa creditoria azionata sul doc.9 certificato dal rilevando che il saldo debitorio riferito nell'estratto a firma di CP_4
era frutto di errore materiale. CP_6
Deduceva infine la non vessatorietà della clausola contrattuale 13 conforme al dettato dell'art. 34, co. 3, del Codice del Consumo ed espressamente approvata, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dal Sig. Pt_1
Concludeva chiedendo: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 997/2018 (R.G. n. 4251/2018), non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto
n. 997/2018 (R.G. n. 4251/2018). In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto n. 997/2018 (R.G.
n. 4251/2018), condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
dell'importo di Euro 8.344,29, oltre interessi di mora da calcolarsi al Controparte_1 tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio… con condanna alle spese di lite ” .
1.4. All'udienza di prima comparizione del 06.11.2019, stante la dichiarata pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, quindi su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito delle trattive.
All'udienza dell'12.11.2020, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, la causa veniva rinviata per la decisione sulle richieste svolte a verbale dalle parti.
1.5 L'11.01.2021 Il fascicolo veniva rimesso ad altro istruttore e la causa, rinviata per l'emergenza epidemiologica e per esigenze di razionalizzazione del ruolo del nuovo giudice designato, veniva trattata all'udienza del 24.11.2021.
All'udienza del 6.04.2022 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. , non aderita dall'opponente alla successiva udienza del 02 .11.2021; le parti venivano rimesse alla mediazione, procedura nel caso obbligatoria ex art. 5 l. 28/2010. pagina 4 di 16 1.6 Acquisito il verbale di mediazione con esito negativo e gli scritti difensivi depostati dalle parti nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 06.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il fascicolo delegato ad altro giudice innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 26.03.2025 e, riservata la decisione sulle richieste avanzate dalle parti come da verbale di udienza, con ordinanza del 23.05.2025 la causa veniva rimessa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025 in cui le parti precisavano le conclusioni e discutevano brevemente come da verbale e la causa veniva assunta in decisione.
2 Va osservato preliminarmente che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n.
361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
3 Ciò premesso, è utile precisare ai fini della decisione che il credito ingiunto e oggetto di causa trova origine dal contratto di finanziamento con carta Viva sottoscritto dall'attore con il 16.07.2003 e perfezionato il successivo 17.07.2003 con CP_3
l'accredito dell'importo finanziato (euro 3.500,00 da rimborsarsi in 20 rate mensili ) e l'attivazione della carta (all.2 fasc. mon. e all.11 memoria 183 comma 6 c.p.c. parte convenuta), finanziamento (fido di eruro 3.000,00) con carta revolving con scadenza triennale, ma rinnovabile .
3.1 Risulta dall'estratto conto (doc. all.9 al fascicolo monitorio), che la carta alla scadenza sia stata rinnovata per altri tre anni (carta Mastercard Europe) e che il debitore abbia omesso il rimborso dell'importo a fido nei tempi concordati, circostanza peraltro pacifica e non contestata dallo stesso attore.
3.2 Risulta al giudizio che titolare del credito, a seguito di fusione per incorporazione di sia divenuta l'incorporante come provato dalla visura CP_3 CP_4
storica allegata al fascicolo monitorio (all.3) attestante la pubblicazione in data
9.10.2008 della relativa delibera societaria del 6.10.08.
3.3 Può ritenersi che abbia ceduto il credito alla giusto CP_4 Controparte_7 pagina 5 di 16 contratto del 21.12.2009 allegato al fascicolo monitorio (All.4 mon.) in quanto risulta espressamente in contratto che i crediti oggetto di cessione erano, “…crediti scaduti derivanti da finanziamenti di qualsiasi tipo concessi da Linea S.p.A…crediti da carte revolving ”.
3.4 Risulta inoltre che, con atto notarile del 19.03.2014 (all. 5 fasc. mon.) la
[...]
e la abbiano formalizzato la loro fusione e che la abbia poi CP_7 CP_6 CP_6
trasferito in blocco i crediti di cui all'elenco allegato contrattuale “A”, alla , di CP_2 cui risulta conferitaria, e che nel predetto elenco risulta inclusa anche la posizione debitoria dell'odierno attore, perché nell'estratto dell'elenco allegato dall'opposta (doc.
5 fasc. cost.) risulta riportata la posizione debitoria attorea ed il relativo credito indicato con il numero di riferimento riportato nel contratto di attivazione della carta (doc. all.5
e all.11 fasc. cost convenuto); va rilevato che il saldo capitale residuo e il saldo totale dovuto, come riferito nell'elenco all.5, risultano differenti rispetto a quelli riportati nell'estratto conto certificato da (all.9 fasc mon). CP_4
3.5 E' provato al giudizio che sia mandataria di giusto atto allegato al CP_1 CP_2 fascicolo di costituzione.
4 Ciò posto, va preliminarmente accertata la titolarità del credito ingiunto in capo a che risulta specificatamente contestata dall'attore.
[...]
Quest'ultimo ha lamentato carenza di prova in merito, sulla base dei documenti prodotti anche in sede monitoria dall'opposta, rilevando la non conoscenza delle intervenute cessioni che avrebbero interessato il credito ingiunto contestato anche nel suo ammontare;
la parte ha anche contestato i documenti “estratti conto” allegati dall'opposta, rilevando anche la contraddizione in merito ai diversi importi a saldo debitorio riferiti e comunque l'inidoneità di tali documenti a provare il credito, perché la certificazione sarebbe carente anche dei presupposti sanciti nell'art. 50 TUB;
la firma apposta dal funzionario risulterebbe illeggibile e il documento privo di ogni certezza.
L'opposta ha dedotto in merito di aver prodotto i contratti di cessione intervenuti nel tempo, gli estratti conto e le visure societarie, attestanti le incorporazioni societarie ed anche l'estratto dell'elenco dei crediti da ultimo ceduti da a CP_6 CP_2
rilevando la valenza della certificazione di cui al documento all. 9 al fascicolo monitorio
(certificazione del credito a firma di e su cui fonda la pretesa creditoria anche CP_4 nel suo esatto ammontare e l'insussistenza di contraddizioni in merito al dovuto, trattandosi di un mero errore materiale il saldo debitorio riportato nel successivo estratto conto certificato da (all.3 al fasc. di costituzione). CP_11
4.1 In merito va osservato che è certamente onere della società opposta fornire prova pagina 6 di 16 nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
4.2 Va inoltre osservato che la notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. di cui l'opposta ha dato prova con la missiva allegata (all.8 e all.9 fasc. mon.) è adempimento che rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni.
Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del
29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, alla asserita cessionaria dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
4.3 Nel caso in esame, sulla base dei superiori principi e dei riscontri istruttori acquisiti, può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio di essere divenuta titolare del credito trasferitole da ed inerente la posizione debitoria Parte_2 dell'odierno attore, in virtù dell'accordo contrattuale intercorso.
4.4 Non può invece ritenersi che l'opposta abbia dato valida prova dell'entità del credito pagina 7 di 16 ingiunto, della correttezza e dovutezza dell'importo oggetto di ingiunzione, essendosi peraltro la stessa basata nella sua quantificazione sull'estratto conto certificato da
(doc all.9 fasc. mon.) che riferisce un saldo a debito maggiore rispetto a CP_4
quello indicato nell'allegato contrattuale (All.5 fasc. cost.) oggetto del suo acquisto.
5 L'opposta ha richiesto, nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio, l'importo a saldo passivo risultante dall'estratto conto certificato da comprensivo CP_4
di interessi moratori e spese. L'estratto conto riporta anche l'iter dell'originario finanziamento concesso da pari ad euro 3.500,00 oltre i movimenti relativi CP_3
all'utilizzo della carta del fido revolving.
Ha prodotto il contratto sottoscritto dall'attore con l'originaria contraente;
l'estratto conto certificato che ha incorporato la;
ha prodotto al giudizio il CP_4 CP_3 contratto di cessione in blocco di crediti intercorso tra e la società e CP_4 CP_7
l'atto notarile attestante l'intervenuta fusione di con e il documento CP_7 CP_6
“estratto conto” di;
l'accordo contrattuale intercorso tra e CP_6 CP_6 CP_2
e, nel presente giudizio, in allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma
6 c.p.c, l'estratto dell'allegato contrattuale “A” contenente l'elenco dei crediti oggetto dell'operazione di cessione in blocco che riporta ed include anche la posizione debitoria dell'odierno attore.
5.1 I contratti di cessione e gli atti di fusione risultano prodotti dalla parte già in sede monitoria. Nel contratto di cessione in blocco dei crediti intercorso tra e CP_4
, pur in assenza dell'elenco effettivo di quelli inclusi nell'operazione di CP_7 cessione, i criteri indicati in contratto per l'individuazione di quelli facenti parte dell'operazione di cessione, permettono di concludere che anche la posizione debitoria risultante dal contratto sottoscritto dall'attore con , ( linea di fido con carta, CP_3 attivata a luglio 2003 e alla scadenza rinnovata per altri tre anni), possa ritenersi inclusa nella detta operazione.
Quale fosse effettivamente l'importo oggetto di cessione e quindi ceduto da a CP_4
e, giusta fusione, a risulta indicato nell'annex doc. 5, prodotto CP_7 CP_6 dall'opposta nel presente giudizio.
Dal documento estratto dall'elenco dei crediti ceduti da a (allegato CP_6 CP_2
A al contratto ) risulta possibile rilevare l'effettivo importo oggetto delle intervenute cessioni;
infatti risulta ceduta a da la posizione debitoria dell'attore CP_2 CP_6
(individuabile dal numero di posizione che riporta quello del contratto inerente il rilascio del fido con carta revolving), con indicazione del debito distinto per importi dovuti a titolo di sorte capitale residua, interessi corrispettivi, moratori, penali, costi e pagina 8 di 16 spese.
5.2 Va rilevato che il documento “estratto conto” certificato da , Parte_2 contestato dall'attore nella sua incertezza anche in merito alla sottoscrizione, non può ritenersi rilevante ai fini del giudizio.
Al documento, in questa sede, non può conferirsi alcuna valenza probatoria nemmeno ex art 50 TUB, perché la firma apposta dal funzionario non è leggibile e risulta che non sia nemmeno individuabile il funzionario che l'ha apposta, né il titolo o la qualifica dell'apponente la firma. Il predetto documento è privo di requisiti essenziali anche ex art. 50 TUB e pertanto quanto attestato è privo di valenza probatoria ai fini del presente giudizio.
5.3 In merito all'importo del credito, risulta invece rilevante l'index allegato 5 al fasc cost convenuto, che appunto riporta la posizione debitoria attorea e provante l'inclusione della posizione debitoria facente capo all'attore nella cessione in blocco operata da in favore di e per l'importo ivi indicato. CP_6 CP_2
5.4 Può quindi ritenersi che la , mandataria di , abbia legittimamente CP_1 CP_2 avanzato l'azione monitoria esperita, ma per un importo che non corrisponde a quello oggetto del suo acquisto e per cui risultava legittimata, poiché nell'estratto dell'elenco allegato il credito dovuto dall'attore risulta di importo inferiore anche per sorte capitale residua rispetto a quello riportato nell'estratto conto (all.9) su cui ha CP_4 erroneamente fondato la domanda monitoria.
5.5. Pertanto il decreto ingiuntivo qui opposto va revocato, perché l'importo ingiunto non risulta provato come dovuto dall'attore.
Va inoltre rilevato che, per espressa clausola contrattuale, (n.4 cond generali) era in facoltà della rinnovare la carta alla sua scadenza e che la carta de qua risulta CP_3 rinnovata perché è provato dall'estratto conto certificato (all.9 fasc. mon) che CP_4
l'attore abbia avuto in uso una Mastercard Europe e che abbia svolto operazioni almeno fino all'anno 2007.
Risulta inoltre che, a decorrere da marzo del 2008, quindi anteriormente alla scadenza contrattuale, siano stati conteggiati al saldo passivo “interessi di mora” anche per il ritardo nell'accredito delle rate in rimborso, e fino alla scadenza della carta (anno
2009).
Poiché nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria trae fondamento da un contratto di finanziamento e da un contratto di apertura di credito revolving va osservato che con riferimento al contratto di finanziamento, “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ” (Cass. Civ., n. 18951 del 08/08/2013)” e che quindi nel caso in esame quanto eventualmente dovuto risulta prescritto il 20 aprile 2015, perché l'ultima rata di pagamento risultava a scadere il 20 aprile del 2005 (la ventesima con decorrenza settembre 2003), .
Per quanto concerne, invece, l'esposizione debitoria generata dalla concessione della linea di credito revolving, il dies a quo del termine decennale va individuato nell'ultimo movimento operato dall'attore che è riportato nell'estratto conto (all.9 fasc. CP_4 mon), e che risulta effettuato almeno nell'anno 2007, per il cui il saldo a debito inerente l'uso della carta non avrebbe potuto prescriversi se non nel 2017.
Quindi, in riferimento al documento estratto conto certificato da (all.9 fasc. CP_4 mon.) deve ritenersi non esigibile quanto riportato come dovuto dall'attore in riferimento al contratto di finanziamento scaduto nell'aprile 2006 perché alla data di ricevimento della missiva dell'8.8.2016 risultava decorso interamente il termine decennale di prescrizione;
mentre, decorrendo il termine di prescrizione dall'ultimo movimento operato sul conto dal debitore (che nel caso è avvenuto almeno fino all'anno 2007) deve ritenersi non prescritto alla data di ricevimento della predetta missiva il credito del fido revolving, il cui saldo a debito deve ritenersi oggetto delle intervenute cessioni, come provato dall'estratto dell'allegato contrattuale “A” del pagina 10 di 16 contratto intercorso tra e doc. 5, essendo in esso CP_6 CP_2 dettagliatamente inclusa la posizione debitoria attorea per capitale residuo, interessi moratori maturati, interessi corrispettivi e penali etc..
Pertanto, ai fini della quantificazione del credito nel suo residuo ed effettivo ammontare non può farsi riferimento al saldo del documento estratto conto certificato da (all.9) perché risultano riportati e sommati anche importi per spese ed CP_4 interessi inerenti il distinto finanziamento di euro 3500,00 con scadenza alla data di pagamento dell'ultima rata (la ventesima) non più esigibili già alla data della cessione da a CP_4 CP_7
Quindi il credito esigibile ed oggetto di cessione a e quindi a (giusta CP_7 CP_6 fusione tra queste due ultime società) non può ritenersi quello riportato a saldo dell'estratto conto all. 9 , bensì l'importo inferiore e differente che, sulla base dei documenti acquisiti al giudizio, risulta quello riportato nell'annex all.5 al fascicolo di costituzione del convenuto, che peraltro è quello oggetto dell'acquisto operato da di cui è mandataria. CP_2
6.1 Il credito dovuto dall'attore e acquistato da da non può CP_2 CP_6 ritenersi prescritto alla data di ricevimento della missiva dell'8.08.2016.
La missiva dell'8 agosto 2008 ha valenza interruttiva del termine di prescrizione del credito decorrente dall'ultima operazione in conto operata con carta che risulta operata nell'anno 2007.
Va osservato che il disconoscimento della raccomandata di notifica della cessione del credito, anche in assenza di verificazione da parte della banca, non è comunque idoneo a dimostrare che la notifica della cessione non sia pervenuta al destinatario (in tema confr. Cass., ordinanza n. 9427 del 05.04.2023; Tribunale di Bari, sentenza n.3312 del
18.08.2023)
Ciò in quanto “Nel momento in cui l'agente postale consegna una raccomandata, egli non agisce nella qualità di pubblico ufficiale, rivestita, invece, nella diversa ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, bensì in quella di incaricato di pubblico servizio;
perciò, egli non è soggetto alla legge n. 890/1982, bensì al Regolamento postale”.
pagina 11 di 16 L'agente postale, quindi, al momento della consegna del plico raccomandato, non è tenuto a redigere una relata di notifica o all'osservanza di rigide formalità.”
Risulta insufficiente a superare “la presunzione legale” il mero disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento, essendo plausibile che la consegna possa essere avvenuta anche a mani di altra persona convivente. D'altro canto, non risulta neppure necessaria la proposizione di una querela di falso, non essendo, in questo caso,
l'ufficiale postale un pubblico ufficiale.
In conclusione, anche nel caso di specie va affermato che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario., di essere stato senza sua colpa, “nell'impossibilità di averne notizia” e di tale circostanza non vi è prova al giudizio.
7 In merito all'entità del credito, come già rilevato l'estratto conto all.9 riportando anche saldi residui di un finanziamento ma non più esigili per intervenuta prescrizione, non risulta corretto almeno nel suo conteggio conclusivo, nel totale contabile indicato.
Ma che la posizione debitoria attorea sia stata inclusa nell'operazione di cessione intercorsa tra a può certamente presumersi includendosi la posizione CP_4 CP_7 attorea nella categoria di crediti indicati in contratto ( crediti inerenti finanziamenti di qualsiasi concessi da .”. CP_12
L'importo del debito oggetto di effettiva cessione deve quindi ritenersi quello indicato a saldo passivo nell'elenco prodotto dalla convenuta, doc. 5 (estratto dell'allegato contrattuale) che appunto indica specificamente gli importi voce per voce del credito effettivamente ceduto da ( subentrata nella titolarità del credito a CP_6 CP_7
a .
[...] CP_2
7.1 Avendo la società convenuta chiesto in questa sede e seppur in via gradata ed in ipotesi di revoca del decreto opposto, la condanna comunque dell'attore al pagamento anche dell'eventuale diversa somma inerente il rapporto contrattuale oggetto di causa, va quindi accertato e determinato l'ammontare residuo dovuto dall'attore.
Alla luce di quanto sopra già rilevato e precisato, il credito può quantificarsi facendo riferimento all'annex allegato dalla convenuta, estratto dall'allegato contrattuale e riportante la posizione debitoria attorea anche nel suo ammontare analitico (spese,
pagina 12 di 16 interessi moratori e corrispettivi, sorte capitale residua).
7.2 Non tutte le voci a debito riferite nell'elenco all.5 sono però liquidabili o dovuti all'opposta.
Nell'allegato n.5 la sorte capitale residua dovuta dall'attore risulta pari ad euro 4.762,38
.
7.3 Le voci indicate per spese, penali e interessi di mora non possono ritenersi dovute dall'attore anche rilevando che solo con la missiva dell'8.08.16 risulta notiziato del debito, delle intervenute cessioni e costituito in mora. Alcuna anteriore costituzione in mora o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine risulta inviata o pervenuta all'attore in data anteriore all'8.08.2016.
7.4 Peraltro, come lamentato all'attore nell'atto introduttivo, la clausola contrattuale che prevede l'applicazione di interessi da ritardo nel rimborso delle rate ha carattere di penale e tale clausola anche nel caso in esame può ritenersi abusiva.
7.4.1 Fondata deve ritenersi la censura mossa dalla parte attrice in merito alla clausola contrattuale che sancisce il pagamento di interessi di mora in ipotesi di ritardo, avendo valenza di “penale”, anche alla luce della sua formulazione, parametrata al limite del tasso soglia di legge e peraltro in aggiunta ad ulteriori sanzioni, tra cui la previsione di una ulteriore penale in ipotesi di ritardo o inadempienza.
La clausola di pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta in un contratto di prestito al consumo va qualificata come clausola penale e deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, a meno che il professionista non riesca a fornire la prova che essa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore.
Va ancora osservato che, a prescindere dall'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, che nel caso di applica trattandosi di prestito revolving, la Corte di legittimità ha comunque precisato essere necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 24 comma 4 , d.lgs. n.206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza di un effettivo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al
“professionista” dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri , quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass n.14410/2024).
Insomma, occorre escludere la configurabilità della loro unitale predisposizione ed imposizione , quale possibile fonte di abuso nella formazione del contratto, per qualificare come non abusiva la clausola contrattuale determinativa della percentuale del pagina 13 di 16 tasso di interesse moratorio o che prevede interessi ad un tasso maggiore in ipotesi di ritardo nel pagamento della singola rata;
devono deve essere oggetto di provata e precisa trattativa, di consapevolezza effettiva da parte del consumatore dell'obbligo che sta assumendo con la sottoscrizione del contratto che, nel caso, è provato trattarsi di modello standard predisposto unilateralmente dal professionista.
7.4.2 Nel caso in esame, le clausole contrattuale che prevedono l'applicazione di penali e di interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento e quale costo aggiuntivo il pagamento di interessi da ritardo (art.12 e 13 cond. generali) possono ritenersi abusive, stante la presunzione derivante dal modello contrattuale in cui risultano inserite dal professionista che lo ha unilateralmente predisposto e l'assenza di prova in merito alla loro specifica negoziazione tra le parti, risultando piuttosto meramente assentite dall'altra parte contrattuale. Per di più in presenza di costi aggiuntivi, previsti in ipotesi di inadempienza come il pagamento di una somma a titolo di penale (percentuale del capitale residuo) e spese e interessi moratori da ritardo nel caso anche sommate e incluse al computo del saldo residuo dovuto, come risulta dall'estratto conto allegato all.9 fasc mon..
7.5 L'abusività della clausola che determina il tasso di interesse moratorio non inficia il contratto che rimane per il tutto il resto vincolante in quanto sussistente e valido (art. 6 paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE).
7.6 Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola , le SS.UU. , muovendo dal principio che il prezzo del denaro va comunque preservato, hanno fatto salvo, anche in ipotesi di mora usuraria, l'interesse corrispettivo se rispettoso della soglia dell'usura (sentenza n. 19597/2020). 7.6.1 Ma nel caso è impossibile determinare l'ammontare corretto degli interessi corrispettivi perché riportati nell'allegato annex unitamente all'importo delle penali e la parte opposta non ha nemmeno fornito nel giudizio prova specifica del loro esatto ammontare e nel contratto all.11 non risultano nemmeno indicati i tassi di interesse del fido revolving rinnovato alla scadenza.
7.7 Per gli interessi di mora, non potendosi riconoscere quelli contrattuali perché frutto di un conteggio sancito in una clausola abusiva , può farsi ricorso all'art. 1224 c.c. (come da recente giurisprudenza ) e quindi, dichiarata la nullità della clausola inerente agli interessi di mora si è poi applicato l'art. 1224 c.c. che conduce ad una situazione diversa da quella che si creerebbe a seguito dell'applicazione dell'art. 1384 c.c. che comporta comunque la dovutezza degli interessi moratori, ma in misura inferiore (Cass.
n.14410/2024).
pagina 14 di 16 Difatti, con l'applicazione dell'art. 1224 c.c. invece si ottiene l'effetto pratico di estendere al periodo di mora il tasso degli interessi legali, senza alcuna eterodeterminazione, conformemente alle direttive delle Corti Europee.
Quindi, la nullità della singola clausola contrattuale comporta la sua sostituzione, ex art. 1224 c.c. in combinato disposto con l'art. 1284 c.c, che permette di estendere al periodo di mora il tasso degli interessi stabiliti dalla legge ( Corte d'App. Napoli, sentenza n. 3084/2025 del 13.06.2025).
7.8 In conclusione, in ipotesi di declaratoria di nullità della clausola ex art. 33 comma
2 lett f.), codice del consumo, risultano non dovuti gli interessi moratori con la loro sostituzione non con interessi corrispettivi pattuiti nel contratto (in quanto non conforme alle decisione europee secondo cui - in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il giudice non procede a sostituzione della clausola con eterodeterminazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 12.01.2023 in C-395/2023;
18.11.2021 in C-212/20), ma con la misura degli interessi legali , secondo il modello previsto, dall'art. 125 bis, comma 7, TUB. L'obbligazione ex art. 1224 c.c. non solo non ha fondamento nel contratto essendo una obbligazione ex lege, ma ha la propria causa sostanziale nella considerazione che il sacrificio imposto al creditore non può essere riparato in misura inferiore al tasso legale
(art.1284 co.4 c.c.).
8 Trasponendo i superiori principi al caso in esame, deve quindi ritenersi abusiva la clausola contrattuale con cui l'opponente si è obbligata a versare in caso di ritardo nel pagamento di singole rate in rimborso “penali” e quindi interessi moratori e costi aggiuntivi a titoli di interessi e penali, perché clausole contrattuale meramente assentite dal contraente debole senza una effettiva trattativa, stante la mera apposizione della firma su un modello contrattuale standard e peraltro predisposto unilateralmente dal professionista, e può trovare applicazione nel caso la tutela sancita nell'art. 125 bis
TUB con l'applicazione, dalla data di messa in mora fino al deposito della domanda monitoria, degli interessi legali sanciti al comma 4 dell'art. 1282 c.c. 8.1 Quindi ex art. 125 TUB, comma 7 gli interessi sulla sorte capitale residua (pari ad euro .4.762,38 ) dalla data dell' 8.08.2016 (data di messa in mora) e fino al deposito della domanda monitoria, vanno calcolati ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti (misura di cui al comma 4 dell'art.1282 c.c.) .
8.2 Per il periodo successivo e fino al soddisfo vanno invece riconosciuti al creditore gli interessi legali di cui al comma 1 dell'art. 1282 c.c.
9 Ne consegue che il decreto ingiuntivo n.997/2018 reso nel procedimento iscritto al N.
4251/2018 RG e qui opposto va revocato e va riconosciuto il credito in capo all'opposta pagina 15 di 16 nell'importo complessivo di euro 4.762,38 quale sorte capitale residua e dovuta, oltre gli interessi di legge come sopra indicati.
10 Le ragioni della decisione e i contrasti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica nella persona del GOP
RA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 497/2019
R.G.A.C. promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 997/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 4251/2018 R.G. ;
- accerta e dichiara che è creditrice di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 4.762,38, quale sorte capitale complessiva residua alla data dell'8.08.2016 e condanna al pagamento della predetta Parte_1 somma in favore di oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 Controparte_1
c.c., dall'8.08.2016 alla data di deposito della domanda monitoria e, per il periodo successivo e fino al soddisfo, nella misura di cui al comma 1 del predetto articolo 1284 c.c..
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17 novembre '25.
Il G.O.P.
RA TO
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Deve osservarsi in merito alla eccepita prescrizione ed anche per determinare l'entità del credito oggetto di causa, come richiesto seppur in via gradata dalla convenuta, che il contratto da cui trova origine il credito oggetto di causa è un contratto di finanziamento
(all.2 fasc. mon. ) con carta Viva per l'importo di euro 3.500,00 che l'attore avrebbe dovuto rimborsare in 20 rate mensili con decorrenza 20 settembre 2003, come da estratto conto certificato (all.9 al fasc.mon.), da cui risulta inoltre provato CP_4
l'avvenuto accredito dell'importo finanziato.
Il contratto risulta perfezionato il 17.03.2003 con l'accettazione della richiesta di finanziamento ad opera di che ha provveduto all'accredito della somma CP_3
finanziata in favore del richiedente il prestito, ed all'attivazione della carta Viva come provato dal distinto doc all. 11 fasc. cost convenuto, che prova che all'attore veniva concesso fido revolving fino a 3000,00 euro e la validità della carta stabilita in anni 3. pagina 9 di 16