Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13443/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025, alle ore 9, innanzi al Giudice, dott. Pierangela Congiu, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. FRESI GIAN MARIO;
per parte convenuta l'Avv. PASETTO LUCA.
La difesa di parte opposta si riporta alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, essendo trascorsi oltre 40 giorni tra la data di notifica del decreto ingiuntivo op- posto, avvenuta in data 21 giugno 2024 e l'introduzione del presente giudizio di opposizione, il cui atto di citazione è stato notificato al convenuto in data 24 settembre 2025. Si riporta per il resto agli atti difensivi.
La difesa di parte attrice opponente si rimette a giustizia.
Il giudice, a questo punto, invita le parti a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., ritenen- do la causa matura per la decisione.
La difesa di parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
La difesa di parte attrice conclude come da atto di citazione.
Il Giudice
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisone.
Ad ore 15.30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13443/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA G. LEO- Parte_1 C.F._1
PARDI, 6 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. FRESI GIAN MARIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2
citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CASTIGLIONE Controparte_1 C.F._3
N. 25 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PASETTO LUCA (c.f.:
[...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di co- C.F._4
stituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
2.
Si rileva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre la scadenza del termine ex art. 641 c.p.c., sollevata da parte opposta, posto che risulta che a fronte della notifica per compiuta giacenza del decreto ingiuntivo opposto in data 21 giugno
2024, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato solo in data 24 set- tembre 2024, ovvero una volta decorso il termine di legge, scaduto in data 31 luglio 2024.
2
L'art. 641 c.p.c. , infatti, fissa in quaranta giorni, decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, il ter- mine perentorio per proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio. Il decorso del suddetto termine comporta la decadenza della parte ingiunta dalla facoltà di proporre l'opposizione.
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente con conseguente efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
Assorbita ogni altra questione.
3.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della non complessità dell'attività svolta e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, da ritenersi assorbita in quella decisoria, posto che il processo si è ar- ticolato in un'unica udienza in cui le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddit- torio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da contro il decreto ingiun- Parte_1
tivo 1558/2024 (R.G. n. 2137/2024), emesso dal Tribunale di Bologna in data 29 aprile 2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c.;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 2.906,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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