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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/10817
Udienza del 18 marzo 2025
Il giudice dà atto che le parti hanno depositato le note sostitutive dell'udienza in presenza il cui termine scadeva il 25 febbraio 2025, nella quale hanno diffusamente argomentato sulle ragioni del contendere. In data di ieri hanno chiesto di soprassedere alla sentenza per aver imbastito delle trattative sulla controversia. Il giudice visto l'anno di iscrizione della causa (che è ultratriennale), e visto che gli accordi non sono allo stato portati a termine e per giunta l'ufficio ne è stato notiziato solamente il giorno prima della data prevista per la pronuncia della sentenza, ben oltre il termine del
25 febbraio 2025 stabilito per il deposito di note delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza che definisce la causa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10817/2021
Promossa da:
nato/a il 16/08/1978 c.f. rapp.ta e difesa da Parte_1 C.F._1 [...]
Pt_2 CodiceFiscale_2
ATTORE
Contro
nato/a il C. F. n. PARIGI ANTONIO Controparte_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: danni da caduta in negozio
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
In tesi Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, accertata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
ex art. 2051 c.c. nel sinistro di cui in narrativa, condannare la società convenuta a risarcire alla signora
[...]
Pagina 1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa nel sinistro per cui è causa Parte_1 quantificati in Euro 62.446,83.
In ipotesi Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, accertata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
ex art. 2043 c.c. nel sinistro di cui in narrativa, condannare la società convenuta a risarcire alla signora
[...]
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa nel sinistro per cui è causa Parte_1 quantificati in Euro 62.446,83. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
- In data 8 febbraio si costituiva ritualmente in giudizio la la quale contestava la Controparte_1 ricostruzione dell'attrice sia nella dinamica dei fatti, negando qualsiasi responsabilità in quanto occorso all'attrice, sia nella quantificazione dell'asserito danno subito così concludendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e perché Controparte_1 non provata, con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta: respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e perché non provata.
Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attrice ha citato in giudizio la sostenendo di aver subito delle lesioni con Controparte_2 postumi permanenti cadendo all'interno del negozio ubicato all'interno del centro commerciale di
Lastra a Signa in data 31 agosto 2017, caduta causata dal pavimento bagnato e scivoloso non segnalato.
Ha dedotto di trovarsi nella circostanza insieme al coniuge e di essere stata soccorsa dai dipendenti dello stesso punto vendita e prelevata in autoambulanza dal citato negozio. Ha dedotto che mentre dapprima la si era mostrata collaborativa fornendo i dati della polizza con cui era CP_1 assicurata contro tali eventi, e dopo che l'attrice era anche stata periziata dal fiduciario assicurativo, nulla seguiva a tali fatti in punto di risarcimento danni che non vi era stato stragiudizialmente nemmeno con acconti.
Pertanto esperita la mediazione parte attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, indicando l'IP nella misura del 12% e le spese di cui ha chiesto il rimborso in euro 1.440,00.
L'attrice ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale perché a causa delle lesioni e del periodo di inabilità assoluta e temporanea non ha potuto svolgere il suo lavoro di parrucchiera artigiana, non potendo stare in piedi per la lesione alla caviglia, e a tal riguardo ha allegato il doc. 5 alla citazione, ossia una perizia dello studio di commercialisti che attesta una contrazione dei redditi del secondo semestre 2017 rispetto al secondo semestre 2016 nella misura richiesta di euro
5.586,00.
In causa si è costituita la sostenendo che il pavimento non era pericoloso, non era CP_1 bagnato e che dunque la caduta era dipesa dalla disattenzione della stessa attrice e dal tipo di calzature che in quel momento portava al piede, nella specie infradito.
Ha rilevato che i testimoni e anche hanno dichiarato, sia pure con qualche Tes_1 Tes_2 Tes_3 diversità dovuta al notevole lasso di tempo trascorso tra il fatto e la deposizione processuale, che l'attrice nell'immediatezza della caduta non si è lamentata del pavimento bagnato ma Pt_1
“imputava la sua caduta al fatto di essere maldestra con quel tipo di scarpe” (scil: ciabatte infradito)
Di fatto la , nell'immediatezza del fatto, ha confessato di essere caduta per aver messo male le Pt_1 ciabatte infradito e non per il pavimento bagnato. Si tratta pertanto di una vera e propria confessione stragiudiziale resa al terzo.
Ha rilevato che la macchina per il lavaggio dei pavimenti è anche asciugatrice e dunque lava e asciuga al contempo.
Pagina 2 Ha dunque concluso per il rigetto della domanda dell'attrice con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita con prove per testi, indicati da ambo le parti e con ctu medico legale ed è stata fissata in data odierna per la pc e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza che è stata cartolarizzata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. assegnando dunque alle parti un duplice termine per note, in cui le parti hanno potuto scrivere le loro deduzioni difensive conclusionali e le repliche.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso la domanda è risultata fondata.
Intanto va detto che effettivamente risulta che l'attrice sia stata prelevata con autoambulanza dal punto vendita indicato in citazione, fatto che per la verità la convenuta non aveva CP_1 nemmeno contestato.
Inoltre è emerso dalla ctu che la natura delle lesioni è compatibile con l'eziologia descritta in citazione.
Inoltre l'unico teste oculare è stato quello indicato dall'attrice, che seppur coniuge della stessa, ha comunque reso dichiarazioni sotto la responsabilità anche penale prevista per il testimone, e che sono suffragate dai dati oggettivi soprammenzionati ossia la compatibilità del tipo di lesioni con la caduta descritta in citazione secondo quanto riporta la ctu e che per giunta non sono nemmeno incompatibili con le dichiarazioni dei testi della convenuta in quanto intervenuti dopo la caduta.
In particolare il coniuge dell'attrice ha dichiarato:
Sui capi note 183 n. 2 di parte attrice: 1) Si;
2) Si;
io ero presente con lei quando cadde;
3) Non c'era cartelli che segnalassero il pavimento bagnato, quando lei scivolata ha lasciato le strisce.
Tali dichiarazioni non sono smentite da quelle del responsabile del punto vendita che Tes_4 ha dichiarato:
non l'ho vista cadere perché ero in ufficio ma l'ho vista quando era già a terra ed aveva le infradito;
sulla causa della caduta il sig. non ha per nulla confermato il capo 7 ossia di aver sentito che Tes_2
l'attrice accusava le sue scarpe quale causa della caduta, essendosi così espresso: “non ho sentito la signora dire queste parole però il riferimento a queste ciabatte infradito come motivo della caduta emergeva durante i primi soccorsi”.
Trattasi evidentemente di una dichiarazione che non può essere utilizzata per la sua genericità.
Nemmeno il sig. risulta dirimente in quanto intervenuto insieme a a cose CP_3 Tes_4 fatte, dopo che la signora era già caduta.
Egli ha dichiarato: “La signora non si è lamentata del pavimento bagnato ma imputava la sua caduta al fatto di essere maldestra con quel tipo di scarpe. Era con me responsabile della sicurezza. Tes_4
Capo 8) no;
capo 9) si. Al momento del soccorso la signora era sdraiata sulla schiena.
Capo 10) no. La ditta di pulizie usa una macchina lava asciuga, seguono un protocollo, sera un negozio di 3000 metri quadri. Il lavaggio del pavimento si fa prima dell'apertura. Io non ho visto la dinamica sono intervenuto dopo.
Non ricordo chi fosse la ditta delle pulizie.
Sentito a controprova sui capi di pare attrice risponde: capo 1: si con la signora c'era un signore;
capo 2: no escludo fosse bagnato il pavimento;
capo 3: si era assente perché il pavimento era asciutto.
Pagina 3 Tale testimonianza non solo contrasta con quella del coniuge dell'attrice che sentito a confronto ha ribadito che il pavimento era bagnato al 100%, ma contrasta anche con lo stesso che pur Tes_4 trovandosi insieme al non ha confermato di aver sentito l'attrice dire che la causa della sua Tes_1 caduta erano le sue scarpe infradito. il teste ha poi confermato che il pavimento viene pulito non la sera alla chiusura, sì da poter Tes_1 asciugare la notte ma viene pulito prima dell'apertura
Inoltre v'è da rilevare che se il pavimento fosse stato asciutto la avrebbe potuto CP_4 dimostrarlo chiamando a deporre coloro che avevano provveduto quella mattina al lavaggio del pavimento mentre così non è stato, per cui restano le dichiarazioni discordanti dei due dipendenti che contrastano sia tra loro che con quelle del coniuge dell'attrice e con la verifica CP_1 positiva di compatibilità delle lesioni con la dinamica della caduta descritta in citazione formulata dalla ctu dott.ssa Per_1
Da notare che la ctu a pag. 2 e nel contraddittorio dei periti di parte chiarisce bene le due contrapposte versioni sulla dinamica della caduta così riportando nella sua relazione:
Tale caduta viene attribuita da parte attrice al pavimento scivoloso del locale perché bagnato mentre da parte convenuta viene contestata tale circostanza attribuendo la responsabilità della caduta ad un
“erroneo appoggio del piede” e al fatto di avere “inciampato su se stessa a causa delle ciabatte infradito indossate al momento della caduta “.
E all'esito della ctu la dott.ssa conclude a pag. 5: Per_1
Trattasi di lesioni da ritenersi compatibili con le modalità riportate in atti e confermate dalla lesa.
Dunque, si ritiene sia più lineare e fondata la versione fornita dall'attrice circa la sussistenza di un pavimento pericoloso perché avente ancora una patina di umido lasciata da un recente lavaggio del pavimento appena fatto, prima dell'apertura del negozio al pubblico, e senza che la ditta di pulizie avesse apposto quantomeno i cartelli di pavimento bagnato o meglio senza impedire del tutto l'accesso ai clienti prima della perfetta asciugatura di un pavimento di un esercizio commerciale per sua natura già liscio.
Posto dunque un giudizio positivo sull'an della responsabilità del punto vendita ai sensi dell'art. 2051 .cc. il danno va liquidato secondo la tabella unica nazionale introdotta a marzo 2025, ed utilizzando l'esito della ctu della dott.ssa Per_1
Dunque 40 giorni di ITA, ,cui far conseguire 30 gg. di parziale al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg.al 25%.
Sui postumi permanenti la ctu a distanza di 7 anni ha potuto accertare: “un deficit ai gradi estremi dei movimenti di lateralità e di flessione dorsale del piede e di ¼ della flessione plantare, oltre a esiti configuranti contenuto pregiudizio estetico rappresentato dalla ipercromia cutanea e dalle cicatrici chirurgiche ( foto 1,2,3) . Trattasi di menomazione alla preesistente integrità psicofisica la cui valutazione , è da ritenersi equa in misura del 10%. senza specifica incidenza sulla capacità lavorativa.
Non sono emerse nel caso in oggetto attività ludiche sportive e relazionali svolte prima del sinistro sulle quali i postumi residuati possano comportare una qualche compromissione”.
Circa le spese mediche ha giudicato congrue quelle relative all'acquisto della cavigliera ( 45 €) , alla riabilitazione praticata dal fisioterapista dott ( 602 €) , quelle per ticket per esame rx Persona_2 ( 10€). Risultano documentate inoltre spese medicolegali per perizia di parte pari a 610 €. Non viene riconosciute la spesa relativa a 2 fatture del dr. (122€) per “certificazione ad uso assicurativo” Per_3 di cui non si ha traccia nella documentazione medica.
Non sono da riconoscere spese future.
CONCLUSIONI DEL CTU: inabilità temporanea di complessivi gg. 110 (centodieci) di cui 40 (quaranta) di totale, 30(trenta) di parziale al 75%, 20(venti) di parziale al 50% e 20(venti) al 25%.
Pagina 4 Sono residuati postumi configuranti un danno biologico permanente pari al 10 (dieci)% senza incidenza sulla attività lavorativa della lesa.
Non sono emerse nel caso in oggetto attività ludiche sportive e relazionali svolte prima del sinistro sulle quali i postumi residuati vengano a comportare una qualche specifica compromissione.
Le spese finalizzate alle cure e documentate da fatture in atti sono da ritenersi giustificate e congrue per un totale di 657,00 euro.
Si procede al calcolo del danno non patrimoniale in base alla nuova tabella unica nazionale attribuendo anche un incremento del valore monetario corrispondente al danno biologico, a titolo di danno morale, in quanto risulta dai documenti e dalla ctu che l'attrice è stata costretta a 110 giorni di inabilità temporanea, e ha derivato una IP che incide su un arto inferiore, che ne compromette l'esistenza e che l'ha anche costretta a subire un intervento chirurgico, con presumibile sofferenza interiore e patema d'animo, sia dello specifico momento vissuto durante la stabilizzazione dei postumi che successivamente per la limitazione della sua vita.
Tale conseguenza del sinistro investe il profilo della sofferenza soggettiva che il giudice può ritenere sussistente anche ricorrendo a massime di comune esperienza, e in questo caso tratte proprio dalla documentazione sanitaria e dalla ctu.; si veda ad es. cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024:
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne
l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
E ancora è stato affermato: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Pagina 5 Quindi sul danno non patrimoniale di applica la legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la tabella unica nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del tribunale di Milano che negli ultimi anni la cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
La tabella unica nazionale, pubblicata con il dpr n. 12 del 13/01/2025 (g.u. n. 40 del 18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all'interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità.
analogamente, l'indennità temporanea totale (i.t.t.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Si liquida anche il danno patrimoniale richiesto dall'attrice, che risulta dimostrato sia dal fatto della sua attività di parrucchiera artigiana, che ha certamente sospeso durante quantomeno i 40 giorni di inabilità temporanea assoluta e i 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, sia dal documento dello studio commercialistico prodotto come doc. 5 allegato alla citazione, in cui è stato raffrontato il reddito prodotto dall'attrice nell'anno 2016 secondo semestre e ammontante ad oltre 9 mila euro, col più ridotto reddito dell'anno 2017 anno della caduta, sempre al secondo semestre, risultato di poco più di 4000,00 euro.
Dunque, la somma prodotta da tale raffronto, logico e corretto, attestato dal doc. 5, in uno con l'assenza documentata dal lavoro per un periodo significativo, consentono di ritenere provata questa voce di danno quale conseguenza diretta del fatto illecito altrui (responsabilità per custodia) di cui la convenuta dovrà erogare il risarcimento con accessori fin dal dì del fatto trattandosi di mora automatica.
Segue calcolo:
calcolo danno non patrimoniale con tabella unica nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Pagina 6 Giorni di invalidità temporanea al 75%
Giorni di invalidità temporanea al 50%
Giorni di invalidità temporanea al 25%
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio)
Punto danno non patrimoniale
Coefficiente di riduzione per età
Indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo)
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,816)
Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,816)
A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x 0,816):
Invalidità temporanea totale per 40 giorni:
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni:
Invalidità temporanea al 50% per 20 giorni:
Invalidità temporanea al 25% per 20 giorni:
B) Danno temporaneo totale:
Totale danno non patrimoniale (A + B):
Pagina 7
30
20
20
€ 2.612,40
€ 679,22
€ 3.291,62
0,816
€ 88,38
€ 21.317,17
€ 5.542,46
€ 26.859,63
€ 3.535,36
€ 1.988,64
€ 883,84
€ 441,92
€ 6.849,76
€ 33.709,39 Spese mediche: € 657,00
Altre spese: € 5.586,00
C) Totale spese: € 6.243,00
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 39.952,39
Si liquida dunque all'attrice la somma di euro 39.952,00 di cui la somma di euro 5586,00 (danno patrimoniale/debito di valuta) va incrementata dei soli interessi di legge dal 31.8.2017 fino al soddisfo, mentre la somma residua (danno non patrimoniale/debito di valore), corrispondendo ai valori attuali dei beni della vita perduti, deve essere dapprima devalutata alla data del fatto (31 agosto 2017) e successivamente rivalutata con indici istat anno per anno, applicando via via, sulla somma rivalutata annualmente, e a titolo di danno da ritardo, gli interessi al tasso di legge dell'anno di riferimento, fino al soddisfo.
in tal modo si ricompensa l'attrice anche del danno da ritardato risarcimento, ottenendo con un ritardo di anni, quel che doveva avere immediatamente, e per far ciò si impiegano (quanto al danno non patrimoniale/debito di valore) i principi tratti dall'insuperata sentenza Cass. a sezioni unite
1712/1995 che prevede il meccanismo della aestimatio rei e taxatio rei nelle obbligazioni di valore con mora automatica ex re.
Le spese legali, di ctu e ctp seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1. accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. la condanna a risarcire all'attrice i danni subiti in data 31 agosto 2017 liquidandoli in euro 39.952,39 complessivamente, di cui euro 5.586,00 a titolo di danno patrimoniale;
condanna la convenuta a risarcire all'attrice anche il danno da ritardo applicando i soli interessi al tasso di legge dal 31.8.17 fino al soddisfo sulla somma di euro 5.586,00, e applicando invece gli interessi sulla somma residua via via rivalutata, e dovuta a titolo di danno non patrimoniale, previa devalutazione e dunque: devalutando la somma alla data del fatto (31 agosto 2017) e successivamente rivalutandola con indici istat anno per anno, e applicando via via, sulla somma rivalutata annualmente, gli interessi al tasso di legge dell'anno di riferimento, fino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese legali liquidandole in euro 759,00 per spese vive di contributo unificato, euro 27,00 spese di marche, euro 7.616,00 per onorari, oltre accessori di legge sugli onorari;
oltre spese di ctu liquidate con separato decreto e spese di ctp.
Sentenza che si ha per letta, pubblicata mediante inserimento nel fascicolo elettronico a far parte integrante del presente verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 8
Udienza del 18 marzo 2025
Il giudice dà atto che le parti hanno depositato le note sostitutive dell'udienza in presenza il cui termine scadeva il 25 febbraio 2025, nella quale hanno diffusamente argomentato sulle ragioni del contendere. In data di ieri hanno chiesto di soprassedere alla sentenza per aver imbastito delle trattative sulla controversia. Il giudice visto l'anno di iscrizione della causa (che è ultratriennale), e visto che gli accordi non sono allo stato portati a termine e per giunta l'ufficio ne è stato notiziato solamente il giorno prima della data prevista per la pronuncia della sentenza, ben oltre il termine del
25 febbraio 2025 stabilito per il deposito di note delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza che definisce la causa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10817/2021
Promossa da:
nato/a il 16/08/1978 c.f. rapp.ta e difesa da Parte_1 C.F._1 [...]
Pt_2 CodiceFiscale_2
ATTORE
Contro
nato/a il C. F. n. PARIGI ANTONIO Controparte_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: danni da caduta in negozio
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
In tesi Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, accertata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
ex art. 2051 c.c. nel sinistro di cui in narrativa, condannare la società convenuta a risarcire alla signora
[...]
Pagina 1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa nel sinistro per cui è causa Parte_1 quantificati in Euro 62.446,83.
In ipotesi Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, accertata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
ex art. 2043 c.c. nel sinistro di cui in narrativa, condannare la società convenuta a risarcire alla signora
[...]
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa nel sinistro per cui è causa Parte_1 quantificati in Euro 62.446,83. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
- In data 8 febbraio si costituiva ritualmente in giudizio la la quale contestava la Controparte_1 ricostruzione dell'attrice sia nella dinamica dei fatti, negando qualsiasi responsabilità in quanto occorso all'attrice, sia nella quantificazione dell'asserito danno subito così concludendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e perché Controparte_1 non provata, con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta: respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e perché non provata.
Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attrice ha citato in giudizio la sostenendo di aver subito delle lesioni con Controparte_2 postumi permanenti cadendo all'interno del negozio ubicato all'interno del centro commerciale di
Lastra a Signa in data 31 agosto 2017, caduta causata dal pavimento bagnato e scivoloso non segnalato.
Ha dedotto di trovarsi nella circostanza insieme al coniuge e di essere stata soccorsa dai dipendenti dello stesso punto vendita e prelevata in autoambulanza dal citato negozio. Ha dedotto che mentre dapprima la si era mostrata collaborativa fornendo i dati della polizza con cui era CP_1 assicurata contro tali eventi, e dopo che l'attrice era anche stata periziata dal fiduciario assicurativo, nulla seguiva a tali fatti in punto di risarcimento danni che non vi era stato stragiudizialmente nemmeno con acconti.
Pertanto esperita la mediazione parte attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, indicando l'IP nella misura del 12% e le spese di cui ha chiesto il rimborso in euro 1.440,00.
L'attrice ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale perché a causa delle lesioni e del periodo di inabilità assoluta e temporanea non ha potuto svolgere il suo lavoro di parrucchiera artigiana, non potendo stare in piedi per la lesione alla caviglia, e a tal riguardo ha allegato il doc. 5 alla citazione, ossia una perizia dello studio di commercialisti che attesta una contrazione dei redditi del secondo semestre 2017 rispetto al secondo semestre 2016 nella misura richiesta di euro
5.586,00.
In causa si è costituita la sostenendo che il pavimento non era pericoloso, non era CP_1 bagnato e che dunque la caduta era dipesa dalla disattenzione della stessa attrice e dal tipo di calzature che in quel momento portava al piede, nella specie infradito.
Ha rilevato che i testimoni e anche hanno dichiarato, sia pure con qualche Tes_1 Tes_2 Tes_3 diversità dovuta al notevole lasso di tempo trascorso tra il fatto e la deposizione processuale, che l'attrice nell'immediatezza della caduta non si è lamentata del pavimento bagnato ma Pt_1
“imputava la sua caduta al fatto di essere maldestra con quel tipo di scarpe” (scil: ciabatte infradito)
Di fatto la , nell'immediatezza del fatto, ha confessato di essere caduta per aver messo male le Pt_1 ciabatte infradito e non per il pavimento bagnato. Si tratta pertanto di una vera e propria confessione stragiudiziale resa al terzo.
Ha rilevato che la macchina per il lavaggio dei pavimenti è anche asciugatrice e dunque lava e asciuga al contempo.
Pagina 2 Ha dunque concluso per il rigetto della domanda dell'attrice con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita con prove per testi, indicati da ambo le parti e con ctu medico legale ed è stata fissata in data odierna per la pc e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza che è stata cartolarizzata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. assegnando dunque alle parti un duplice termine per note, in cui le parti hanno potuto scrivere le loro deduzioni difensive conclusionali e le repliche.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso la domanda è risultata fondata.
Intanto va detto che effettivamente risulta che l'attrice sia stata prelevata con autoambulanza dal punto vendita indicato in citazione, fatto che per la verità la convenuta non aveva CP_1 nemmeno contestato.
Inoltre è emerso dalla ctu che la natura delle lesioni è compatibile con l'eziologia descritta in citazione.
Inoltre l'unico teste oculare è stato quello indicato dall'attrice, che seppur coniuge della stessa, ha comunque reso dichiarazioni sotto la responsabilità anche penale prevista per il testimone, e che sono suffragate dai dati oggettivi soprammenzionati ossia la compatibilità del tipo di lesioni con la caduta descritta in citazione secondo quanto riporta la ctu e che per giunta non sono nemmeno incompatibili con le dichiarazioni dei testi della convenuta in quanto intervenuti dopo la caduta.
In particolare il coniuge dell'attrice ha dichiarato:
Sui capi note 183 n. 2 di parte attrice: 1) Si;
2) Si;
io ero presente con lei quando cadde;
3) Non c'era cartelli che segnalassero il pavimento bagnato, quando lei scivolata ha lasciato le strisce.
Tali dichiarazioni non sono smentite da quelle del responsabile del punto vendita che Tes_4 ha dichiarato:
non l'ho vista cadere perché ero in ufficio ma l'ho vista quando era già a terra ed aveva le infradito;
sulla causa della caduta il sig. non ha per nulla confermato il capo 7 ossia di aver sentito che Tes_2
l'attrice accusava le sue scarpe quale causa della caduta, essendosi così espresso: “non ho sentito la signora dire queste parole però il riferimento a queste ciabatte infradito come motivo della caduta emergeva durante i primi soccorsi”.
Trattasi evidentemente di una dichiarazione che non può essere utilizzata per la sua genericità.
Nemmeno il sig. risulta dirimente in quanto intervenuto insieme a a cose CP_3 Tes_4 fatte, dopo che la signora era già caduta.
Egli ha dichiarato: “La signora non si è lamentata del pavimento bagnato ma imputava la sua caduta al fatto di essere maldestra con quel tipo di scarpe. Era con me responsabile della sicurezza. Tes_4
Capo 8) no;
capo 9) si. Al momento del soccorso la signora era sdraiata sulla schiena.
Capo 10) no. La ditta di pulizie usa una macchina lava asciuga, seguono un protocollo, sera un negozio di 3000 metri quadri. Il lavaggio del pavimento si fa prima dell'apertura. Io non ho visto la dinamica sono intervenuto dopo.
Non ricordo chi fosse la ditta delle pulizie.
Sentito a controprova sui capi di pare attrice risponde: capo 1: si con la signora c'era un signore;
capo 2: no escludo fosse bagnato il pavimento;
capo 3: si era assente perché il pavimento era asciutto.
Pagina 3 Tale testimonianza non solo contrasta con quella del coniuge dell'attrice che sentito a confronto ha ribadito che il pavimento era bagnato al 100%, ma contrasta anche con lo stesso che pur Tes_4 trovandosi insieme al non ha confermato di aver sentito l'attrice dire che la causa della sua Tes_1 caduta erano le sue scarpe infradito. il teste ha poi confermato che il pavimento viene pulito non la sera alla chiusura, sì da poter Tes_1 asciugare la notte ma viene pulito prima dell'apertura
Inoltre v'è da rilevare che se il pavimento fosse stato asciutto la avrebbe potuto CP_4 dimostrarlo chiamando a deporre coloro che avevano provveduto quella mattina al lavaggio del pavimento mentre così non è stato, per cui restano le dichiarazioni discordanti dei due dipendenti che contrastano sia tra loro che con quelle del coniuge dell'attrice e con la verifica CP_1 positiva di compatibilità delle lesioni con la dinamica della caduta descritta in citazione formulata dalla ctu dott.ssa Per_1
Da notare che la ctu a pag. 2 e nel contraddittorio dei periti di parte chiarisce bene le due contrapposte versioni sulla dinamica della caduta così riportando nella sua relazione:
Tale caduta viene attribuita da parte attrice al pavimento scivoloso del locale perché bagnato mentre da parte convenuta viene contestata tale circostanza attribuendo la responsabilità della caduta ad un
“erroneo appoggio del piede” e al fatto di avere “inciampato su se stessa a causa delle ciabatte infradito indossate al momento della caduta “.
E all'esito della ctu la dott.ssa conclude a pag. 5: Per_1
Trattasi di lesioni da ritenersi compatibili con le modalità riportate in atti e confermate dalla lesa.
Dunque, si ritiene sia più lineare e fondata la versione fornita dall'attrice circa la sussistenza di un pavimento pericoloso perché avente ancora una patina di umido lasciata da un recente lavaggio del pavimento appena fatto, prima dell'apertura del negozio al pubblico, e senza che la ditta di pulizie avesse apposto quantomeno i cartelli di pavimento bagnato o meglio senza impedire del tutto l'accesso ai clienti prima della perfetta asciugatura di un pavimento di un esercizio commerciale per sua natura già liscio.
Posto dunque un giudizio positivo sull'an della responsabilità del punto vendita ai sensi dell'art. 2051 .cc. il danno va liquidato secondo la tabella unica nazionale introdotta a marzo 2025, ed utilizzando l'esito della ctu della dott.ssa Per_1
Dunque 40 giorni di ITA, ,cui far conseguire 30 gg. di parziale al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg.al 25%.
Sui postumi permanenti la ctu a distanza di 7 anni ha potuto accertare: “un deficit ai gradi estremi dei movimenti di lateralità e di flessione dorsale del piede e di ¼ della flessione plantare, oltre a esiti configuranti contenuto pregiudizio estetico rappresentato dalla ipercromia cutanea e dalle cicatrici chirurgiche ( foto 1,2,3) . Trattasi di menomazione alla preesistente integrità psicofisica la cui valutazione , è da ritenersi equa in misura del 10%. senza specifica incidenza sulla capacità lavorativa.
Non sono emerse nel caso in oggetto attività ludiche sportive e relazionali svolte prima del sinistro sulle quali i postumi residuati possano comportare una qualche compromissione”.
Circa le spese mediche ha giudicato congrue quelle relative all'acquisto della cavigliera ( 45 €) , alla riabilitazione praticata dal fisioterapista dott ( 602 €) , quelle per ticket per esame rx Persona_2 ( 10€). Risultano documentate inoltre spese medicolegali per perizia di parte pari a 610 €. Non viene riconosciute la spesa relativa a 2 fatture del dr. (122€) per “certificazione ad uso assicurativo” Per_3 di cui non si ha traccia nella documentazione medica.
Non sono da riconoscere spese future.
CONCLUSIONI DEL CTU: inabilità temporanea di complessivi gg. 110 (centodieci) di cui 40 (quaranta) di totale, 30(trenta) di parziale al 75%, 20(venti) di parziale al 50% e 20(venti) al 25%.
Pagina 4 Sono residuati postumi configuranti un danno biologico permanente pari al 10 (dieci)% senza incidenza sulla attività lavorativa della lesa.
Non sono emerse nel caso in oggetto attività ludiche sportive e relazionali svolte prima del sinistro sulle quali i postumi residuati vengano a comportare una qualche specifica compromissione.
Le spese finalizzate alle cure e documentate da fatture in atti sono da ritenersi giustificate e congrue per un totale di 657,00 euro.
Si procede al calcolo del danno non patrimoniale in base alla nuova tabella unica nazionale attribuendo anche un incremento del valore monetario corrispondente al danno biologico, a titolo di danno morale, in quanto risulta dai documenti e dalla ctu che l'attrice è stata costretta a 110 giorni di inabilità temporanea, e ha derivato una IP che incide su un arto inferiore, che ne compromette l'esistenza e che l'ha anche costretta a subire un intervento chirurgico, con presumibile sofferenza interiore e patema d'animo, sia dello specifico momento vissuto durante la stabilizzazione dei postumi che successivamente per la limitazione della sua vita.
Tale conseguenza del sinistro investe il profilo della sofferenza soggettiva che il giudice può ritenere sussistente anche ricorrendo a massime di comune esperienza, e in questo caso tratte proprio dalla documentazione sanitaria e dalla ctu.; si veda ad es. cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024:
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne
l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
E ancora è stato affermato: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Pagina 5 Quindi sul danno non patrimoniale di applica la legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la tabella unica nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del tribunale di Milano che negli ultimi anni la cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
La tabella unica nazionale, pubblicata con il dpr n. 12 del 13/01/2025 (g.u. n. 40 del 18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all'interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità.
analogamente, l'indennità temporanea totale (i.t.t.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Si liquida anche il danno patrimoniale richiesto dall'attrice, che risulta dimostrato sia dal fatto della sua attività di parrucchiera artigiana, che ha certamente sospeso durante quantomeno i 40 giorni di inabilità temporanea assoluta e i 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, sia dal documento dello studio commercialistico prodotto come doc. 5 allegato alla citazione, in cui è stato raffrontato il reddito prodotto dall'attrice nell'anno 2016 secondo semestre e ammontante ad oltre 9 mila euro, col più ridotto reddito dell'anno 2017 anno della caduta, sempre al secondo semestre, risultato di poco più di 4000,00 euro.
Dunque, la somma prodotta da tale raffronto, logico e corretto, attestato dal doc. 5, in uno con l'assenza documentata dal lavoro per un periodo significativo, consentono di ritenere provata questa voce di danno quale conseguenza diretta del fatto illecito altrui (responsabilità per custodia) di cui la convenuta dovrà erogare il risarcimento con accessori fin dal dì del fatto trattandosi di mora automatica.
Segue calcolo:
calcolo danno non patrimoniale con tabella unica nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Pagina 6 Giorni di invalidità temporanea al 75%
Giorni di invalidità temporanea al 50%
Giorni di invalidità temporanea al 25%
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio)
Punto danno non patrimoniale
Coefficiente di riduzione per età
Indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo)
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,816)
Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,816)
A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x 0,816):
Invalidità temporanea totale per 40 giorni:
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni:
Invalidità temporanea al 50% per 20 giorni:
Invalidità temporanea al 25% per 20 giorni:
B) Danno temporaneo totale:
Totale danno non patrimoniale (A + B):
Pagina 7
30
20
20
€ 2.612,40
€ 679,22
€ 3.291,62
0,816
€ 88,38
€ 21.317,17
€ 5.542,46
€ 26.859,63
€ 3.535,36
€ 1.988,64
€ 883,84
€ 441,92
€ 6.849,76
€ 33.709,39 Spese mediche: € 657,00
Altre spese: € 5.586,00
C) Totale spese: € 6.243,00
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 39.952,39
Si liquida dunque all'attrice la somma di euro 39.952,00 di cui la somma di euro 5586,00 (danno patrimoniale/debito di valuta) va incrementata dei soli interessi di legge dal 31.8.2017 fino al soddisfo, mentre la somma residua (danno non patrimoniale/debito di valore), corrispondendo ai valori attuali dei beni della vita perduti, deve essere dapprima devalutata alla data del fatto (31 agosto 2017) e successivamente rivalutata con indici istat anno per anno, applicando via via, sulla somma rivalutata annualmente, e a titolo di danno da ritardo, gli interessi al tasso di legge dell'anno di riferimento, fino al soddisfo.
in tal modo si ricompensa l'attrice anche del danno da ritardato risarcimento, ottenendo con un ritardo di anni, quel che doveva avere immediatamente, e per far ciò si impiegano (quanto al danno non patrimoniale/debito di valore) i principi tratti dall'insuperata sentenza Cass. a sezioni unite
1712/1995 che prevede il meccanismo della aestimatio rei e taxatio rei nelle obbligazioni di valore con mora automatica ex re.
Le spese legali, di ctu e ctp seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1. accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. la condanna a risarcire all'attrice i danni subiti in data 31 agosto 2017 liquidandoli in euro 39.952,39 complessivamente, di cui euro 5.586,00 a titolo di danno patrimoniale;
condanna la convenuta a risarcire all'attrice anche il danno da ritardo applicando i soli interessi al tasso di legge dal 31.8.17 fino al soddisfo sulla somma di euro 5.586,00, e applicando invece gli interessi sulla somma residua via via rivalutata, e dovuta a titolo di danno non patrimoniale, previa devalutazione e dunque: devalutando la somma alla data del fatto (31 agosto 2017) e successivamente rivalutandola con indici istat anno per anno, e applicando via via, sulla somma rivalutata annualmente, gli interessi al tasso di legge dell'anno di riferimento, fino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese legali liquidandole in euro 759,00 per spese vive di contributo unificato, euro 27,00 spese di marche, euro 7.616,00 per onorari, oltre accessori di legge sugli onorari;
oltre spese di ctu liquidate con separato decreto e spese di ctp.
Sentenza che si ha per letta, pubblicata mediante inserimento nel fascicolo elettronico a far parte integrante del presente verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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