Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02428/2025REG.PROV.COLL.
N. 09791/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9791 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Alfonso Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione staccata di -OMISSIS- sez. III, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa depositata dall’appellante in data 14 marzo 2025;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor-OMISSIS-, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Campania – Sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – e del connesso equo indennizzo – della patologia “ persistente reattività disforico-ansiosa disadattativo ”.
2. L’appellante riferisce di aver svolto per numerosi anni regolare servizio nell’Arma godendo di “ un discreto benessere fisico e del pieno benessere psichico, attestato anche dal conseguimento di note caratteristiche di servizio eccellenti ” sino al 2013, allorquando la sua salute mentale “ subiva un duro contraccolpo a causa di fatti avvenuti in costanza del servizio svolto ” allorquando quanto veniva sottoposto a procedimento penale innanzi sia all’A.G. ordinaria sia a quella militare per aver presentato per via gerarchica il 26 novembre 2012 un’istanza diretta a richiedere un sussidio in denaro rappresentando di aver percepito esclusivamente lo stipendio ed omettendo nella circostanza di rappresentare di aver percepito anche il compenso per il lavoro straordinario svolto.
Entrambi i giudizi si concludevano, secondo quanto riferito, con la sua assoluzione con la formula “ perché il fatto non costituisce reato ”, (e quindi con una formula assolutoria che esclude la sussistenza dell’elemento psicologico di un illecito del quale era stata comprovata la sussistenza in termini materiali) ma ciononostante l’interessato iniziava a manifestare disturbi psichici compiutamente descritti in atti a fronte dei quali veniva dichiarato più volte temporaneamente non idoneo al servizio, sino a pervenire alla definitiva dichiarazione di non idoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri.
In conseguenza di tali circostanze il predetto presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia innanzi richiamata, che tuttavia veniva respinta dall’Amministrazione di appartenenza con decreto n. 400/21 del 6 marzo 2021, emesso sulla base del parere negativo n. 2023/2015 del Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito anche CVCS o il Comitato), confermato con ulteriore parere n. 8544/2015, reso sulla scorta di una richiesta di riesame prodotta dall’Amministrazione.
3. L’odierno appellante impugnava detti provvedimenti innanzi al T.a.r., che respingeva il gravame con la sentenza qui gravata sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ritenendo nello specifico, in estrema sintesi, che il giudizio del CVCS fosse immune dai vizi lamentati dal ricorrente e che fosse conseguentemente escluso il sindacato di legittimità dei relativi provvedimenti non ricorrendo i presupposti a tal fine sanciti in sede, per l’appunto, giurisprudenziale.
4. Avverso tale pronuncia propone appello l’interessato, il quale deduce, in estrema sintesi, che il giudice di prime cure avrebbe esaminato la documentazione in atti “ con scarsa attenzione ” e non avrebbe considerato che il parere del CVCS sarebbe nella fattispecie sindacabile in quanto del tutto incongruente ed illogico, non avendo il Comitato considerato la storia sanitaria e processuale dell’interessato; secondo la giurisprudenza, inoltre, sarebbe esclusa la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale in termini di certezza assoluta, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione anche in termini probabilistico-statistici.
Riproponendo, poi, i motivi già dedotti in primo grado, l’appellante deduce anche “ violazione di legge (artt. 1 e ss. D.P.R. 401/2001; artt. 1878 e ss. D.Lgs. 66/2010) – eccesso di potere (motivazione illogica e carente – contraddittorietà – irrazionalità – apoditticità ”, sostenendo, sempre in sintesi, che:
a. la motivazione del parere del CVCS sarebbe “ del tutto erronea e priva di fondamento scientifico, prima ancora che giuridico ”, come sarebbe, in particolare, dimostrato dalla consulenza tecnica di parte depositata in primo grado;
b. la motivazione di detto parere sarebbe, ancora, “ solo apparente e non verificabile in un fondamentale passaggio logico ”, in quanto il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato il quadro clinico e la tipologia del servizio prestato dall’istante.
5. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e con un’articolata memoria confutano le tesi di controparte ed insistono per il rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Giova premettere che, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, Sez. II, n. 10398/2024, n. 10281/2024, n. 5133/2024, n. 4851/2024, n. 4847/2024, n. 5643/2023, n. 3740/2023, n. 8478/2022, n. 10807/2022; Sez. IV, n. 6945/2022; Sez. I, n. 291/2024 e n. 177/2021, nonché l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, agli artt. 11 e 12, affidato ad esso il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale delle infermità contratte dai pubblici dipendenti con il servizio.
Il giudizio di detto Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso sia per la composizione di detto organismo, nel quale sono presenti professionalità non solo sanitarie, ma anche giuridiche ed amministrative, sia per la maggior completezza dell’istruttoria esperita in tale sede, che non si limita ai soli aspetti medico-legali.
Va, infatti, ricordato che alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità lamentate dal pubblico dipendente e l’eventuale indicazione della categoria alla quale esse devono ritenersi ascrivibili, mentre è al Comitato di verifica che spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa svolta dal medesimo.
È il Comitato, dunque, l’organo preposto ad accertare in via definitiva la riconducibilità o meno all’attività lavorativa delle cause produttive delle patologie in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale (o concausale) tra i fatti e le patologie medesime.
Ne consegue che il giudizio del Comitato di verifica è vincolante per l’Amministrazione, che non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito sanitario e deve quindi conformarvisi salva la facoltà, ove lo ritenga, di richiedere un ulteriore parere all’organo medesimo – come, per inciso, avvenuto nel caso di specie – al quale poi è tenuta ad attenersi.
Al riguardo vale ricordare che a mente dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’Amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ”.
In altri termini, laddove non ritenga di conformarsi al parere del CVCS l’Amministrazione deve chiederne il riesame ed è poi vincolata, secondo la lettera della norma, a conformarsi al parere medesimo.
Il parere del Comitato non è, inoltre, sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o la manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni di natura medico-legale.
Come recentemente osservato in un caso analogo dalla Sezione, al giudice amministrativo è in tal caso consentita “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136) ” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023, cit.).
8. Ciò premesso, l’appello è infondato.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro intima connessione logico-sistematica.
8.1. Si deve in primo luogo rilevare che, come riferito dalla parte appellata, l’Amministrazione chiedeva in data 8 gennaio 2015 al CVCS il prescritto parere trasmettendo a corredo, oltre al verbale della Commissione medica ospedaliera (CMO), sia la documentazione sanitaria prodotta dall’interessato sia quella descrittiva del servizio prestato dall’interessato ed i relativi atti matricolari e di servizio.
Sulla scorta di detta documentazione il Comitato esprimeva il parere n. 2023/2015, ritenendo che “ l’infermità ‘persistente reattività disforico-ansiosa disadattivo’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti ”.
A fronte di detto parere negativo l’Amministrazione invitava l’interessato a produrre le proprie osservazioni ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e provvedeva a trasmettere le osservazioni conseguentemente prodotte dal predetto al Comitato, chiedendo il riesame del parere precedentemente reso.
A fronte di ciò il CVCS chiedeva in via istruttoria di far conoscere l’esito del procedimento penale richiamato in premessa e all’esito di tale incombente esprimeva il proprio ulteriore parere n. 8544/2015, dando specificamente atto che il militare, “ in servizio all’epoca dei fatti presso il Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di -OMISSIS- subiva un procedimento penale per truffa aggravata tentata consistita nel richiedere un intervento assistenziale omettendo di rappresentare nella domanda stessa alcuni elementi tesi ad indurre in errore i competenti Uffici del Comando Generale dell’Arma dei CC. Il procedimento penale de quo veniva archiviato in considerazione della carenza dell’elemento doloso nel comportamento antigiuridico ”; nel medesimo contesto veniva confermato il parere negativo precedentemente reso, ritenendosi che l’infermità innanzi indicata “ non può ritenersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante (…) ”.
Nel presupposto di detto parere l’Amministrazione emetteva il decreto reiettivo n. 400/21, richiamato in premessa.
Ebbene, da tale sia pur sintetica ricostruzione dello sviluppo dell’ iter procedimentale svolto nella fattispecie emerge con palmare evidenza che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha condotto un’istruttoria adeguata ed ha motivato altrettanto adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto che l’infermità sofferta dall’odierno appellante non fosse riconducibile al servizio svolto, pur avendo specificamente tenuto in considerazione anche le vicende penali che lo avevano interessato.
E del resto non risulta agli atti di causa che l’interessato abbia in qualche modo provato o comunque documentato la sussistenza di modalità eccezionali e non ordinarie di effettuazione del servizio, o comunque di situazioni specificamente afferenti il servizio medesimo che potessero aver determinato o comunque influito in modo determinante sulla sua patologia, sostanzialmente riconducendo egli stesso la propria situazione sanitaria all’insorgenza della vicenda penale nella quale era rimasto coinvolto.
Su tale aspetto sia consentito rilevare, sia pure in via meramente incidentale, che la vicenda penale in questione, secondo quanto lo stesso appellante riferisce, era derivata da una sua istanza volta ad ottenere un intervento assistenziale prodotta in costanza di servizio e non già da un’attività svolta in servizio o comunque da fatti di servizio propriamente intesi.
Né l’appellante ha fornito prova – o comunque documentato – che il servizio in quanto tale e le modalità del suo svolgimento o, ancora, le attività istituzionali ad egli demandate siano state in qualche modo influenzate dalla pendenza della vicenda penale, sì da ripercuotersi in qualche modo sulle sue condizioni psicofisiche.
Il parere reso dal Comitato di verifica non appare, quindi, in alcun modo incongruo, irragionevole o frutto di travisamento dei fatti ovvero, ancora, della mancata considerazione di fatti o circostanze a tal fine rilevanti, rivelandosi per contro – diversamente da quanto sostenuto dall’appellante – immune da vizi logici e correttamente articolato e motivato, nonché frutto della compiuta disamina sia della situazione sanitaria, sia del servizio svolto ed anche, in forma specifica, delle vicissitudini giudiziarie dell’interessato.
E del resto l’Amministrazione, come innanzi ricordato, non avrebbe potuto far altro che chiedere il riesame del parere in parola, come peraltro avvenuto nel caso di specie, essendo poi vincolata ad attenersi al giudizio espresso dall’organo a ciò preposto in base alla legge.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure, sulla scorta della ormai consolidata e costante giurisprudenza in materia, ha ritenuto insussistenti nella fattispecie i presupposti che avrebbero consentito il sindacato di legittimità sul parere in questione, non essendo ammissibile che il giudice si sostituisca alle valutazioni tecnico-discrezionali di merito dell’organo competente – il quale, come detto, è in possesso di un articolato patrimonio di conoscenze specialistiche –, se non nei casi innanzi richiamati, che nella fattispecie con ogni evidenza non sussistono.
8.2. Sebbene le considerazioni sinora esposte risultino assorbenti, in senso reiettivo, il Collegio fa altresì presente che sotto il piano della stretta verifica della causalità in termini giuridici , risulterebbe peraltro discutibile che patologie (in tesi) discendenti da vicende penali occasionate dal servizio prestato possano traslarsi sul concetto di “causa di servizio” come delineato dal Legislatore: il sistema appronta rimedi per i soggetti sottoposti a procedimento penale conclusosi positivamente per l’accusato, di natura endogena (es: di natura risarcitoria) ed esogena (es: rimborso delle spese processuali sostenute dall’incolpato per la difesa), ma risulta ad opinione del Collegio eccentrico sul piano sistematico ricomprendervi patologie asseritamente discendenti da disagi scaturiti (non già dall’effettivo servizio prestato ma) dallo stato di stress afferente alla iniziativa penale intrapresa dagli Organi requirenti
9. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello è infondato e come tale deve essere respinto.
10. Le spese di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione a favore delle Amministrazioni appellate delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.