TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 18/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 184/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata in EN in [...] Parte_1 C.F._1
10/01/1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita La Civita del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n. 57 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] in Controparte_1 C.F._2 data 28/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Traficante del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Pola n. 23 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte CO ha concluso come da note di trattazione scritta del 10.02.2025, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi (“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Porre a carico del coniuge il sig. Controparte_1 [...] un assegno mensile di euro 500,00 (diconsi eurocinquecento) per il mantenimento del coniuge CP_1 con rivalutazione Istat per legge. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di OL PE affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre oneri di legge.”) e chiedendone l'accoglimento, anche in via istruttoria.
1 Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta dell'11.02.2025: “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.7 L. n. 218/1995 e successive modifiche che innanzi il
Tribunale de la Repubblica Bolivariana de EN pende il ricorso D-T1-24-1777 -Ufficio
n.836/2024 del 26.2.2024, promosso dall'odierno avente medesimo oggetto e titolo oltre che medesime parti e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio nelle more della decisione innanzi al Giudice straniero;
nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione di pendenza della lite accertare
e dichiarare la tardività, inammissibilità/improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi;
accertare e dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda per non avere la CO depositato gli effetti alla medesima intestati ai fini dello scioglimento della comunione;
nella denegata ipotesi di pronuncia di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi, previo deposito da parte della CO, degli effetti alla medesima intestati, accertare e dichiarare che sul saldo degli effetti bancari e postali intestati individualmente a ciascuno dei coniugi in regime di comunione legale, deve riconoscersi la comunione de residuo ex art.177 comma 1 lett. c) Cod. Civ.; accertare e dichiarare la separazione personale tra i coniugi SI.ri nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_4 autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
dare ogni più opportuno provvedimento quanto alla relativa annotazione sull'originale dell'atto di matrimonio tenuto conto che presso il Comune di OL PE (AQ) il Registro non contiene l'atto predetto ma certifica che i
SI.ri nato in [...] il [...] e nata Controparte_1 Parte_1 in EN il 10.1.1963 hanno contratto matrimonio in EN (nel Registro degli Atti di matrimonio anno 2022 n.28, Parte II, serie C, Ufficio 1 del 3.11.2022); in via principale accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra ovvero, in via subordinata, determinare Parte_1 in € 100,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, la somma dovuta dal SI.
[...] in favore della SI.ra . Con vittoria di spese e Controparte_1 Parte_1 compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 18.04.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
e disporsi a carico di quest'ultimo un assegno, a titolo di mantenimento del coniuge,
[...] pari ad € 500,00; con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
A sostegno della domanda ha allegato:
- che in data 30.10.2018 le parti hanno contratto matrimonio a Penalver, nella Repubblica Bolivariana del EN, e l'atto di matrimonio è stato trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di OL PE al n. 28, Parte II, Serie C, Ufficio 1 anno 2022;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale si è logorato irrimediabilmente a causa del progressivo disinteresse di e la convivenza è divenuta intollerabile, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati da molto CP_1 tempo;
- che ha lasciato la casa coniugale, abbandonando la moglie e lasciandola priva dei CP_1 mezzi di sussistenza;
- che il marito lavora stabilmente, mentre la CO nel frattempo si è ammalata, è inabile al lavoro
2 al 100% con necessità di assistenza continua e percepisce una prestazione di invalidità civile;
-di abitare nella ex casa coniugale, ubicata in OL PE in Via Valle Madonna n.63, detenuta a titolo di locazione, per la quale corrisponde un canone mensile pari a € 200,00.
Ha concluso come in atti.
2.Con memoria difensiva del 17.07.2024 si è costituto in giudizio Controparte_1 contestando la versione dei fatti esposta in ricorso ed eccependo in via preliminare la litispendenza internazionale, atteso che con ricorso del 26.2.2024 ha adito il Tribunale de la Repubblica Bolivariana de EN, al fine di ottenere il divorzio nei confronti di , alla quale il Parte_1 ricorso è stato notificato, di talché sulla separazione personale dei coniugi sarebbe competente a decidere l'autorità venezuelana per il principio di prevenzione.
Ha altresì esposto:
- che nel caso di specie deve applicarsi la Legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è stata prevalentemente localizzata a norma degli art. 29 e 39 l. 218/95;
- che i coniugi, dopo il matrimonio, hanno stabilito la propria residenza dapprima in EN, nell'estate del 2019 la CO ha deciso di trasferirsi in Italia senza il marito e nel mese di gennaio
2020 ha raggiunto la moglie;
CP_1
- che durante la permanenza in EN i coniugi non hanno costituito un patrimonio comune, poiché hanno svolto lavori saltuari e poco remunerativi, atteso che ha gestito una attività Parte_1 commerciale in proprio mentre ha svolto attività lavorativa come operatore di gru;
CP_1
- che nel periodo di convivenza in Italia i coniugi hanno locato un immobile in OL PE, il resistente ha svolto lavori occasionali per alcune ditte del circondario e attività di badante Parte_1 presso famiglie nel Comune di OL PE e di supporto alla propria sorella, svolgendo attività di estetista sebbene senza assunzione;
- di aver iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato (prima) e a tempo indeterminato (a far data dal mese di dicembre 2022) presso la Ditta Pasculli Costruzioni Srl;
- che nel corso del tempo la situazione economica dei coniugi è divenuta sempre più difficile e ciò ha determinato discussioni tra i medesimi;
- che nel mese di marzo 2021 la CO ha richiesto la concessione del reddito di cittadinanza e, una volta ottenuto il beneficio economico, si è trasferita per alcuni mesi del 2022 negli Stati Uniti insieme alla propria figlia nata da un precedente matrimonio, abbandonando di fatto il coniuge;
- che al rientro a OL PE, la donna ha spesso chiesto al marito di rilasciare la casa familiare e che preso atto dell'irreversibilità della crisi matrimoniale, dal mese di settembre 2022 si è CP_1 allontanato dalla casa coniugale;
- di aver svolto, al momento dell'allontanamento, attività saltuarie e irregolari, mentre ha Parte_1 continuato a lavorare come badante;
- di essere proprietario di un immobile uso abitazione in EN, mentre è proprietaria Parte_1
(sempre nel Paese di origine) di n.2 appartamenti;
- di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento in favore di due figli nati da un precedente matrimonio, che vivono in EN;
- non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento in favore di Parte_1 dell'assegno di mantenimento.
Il resistente ha concluso chiedendo sospendersi il presente giudizio nelle more della decisione dinanzi al Giudice straniero;
nel merito ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con
3 rigetto della domanda accessoria del mantenimento proposta da controparte, e, in subordine, determinando in € 100,00 la somma dovuta dal resistente in favore di . Parte_1
3.Con memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. parte CO ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo altresì disporsi lo scioglimento della comunione del libretto di risparmio postale acceso presso e del rapporto di conto corrente bancario acceso presso entrambi Controparte_2 CP_3 cointestati alle parti;
nella memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c. il resistente ha precisato le conclusioni come sopra riportate, deducendo altresì la tardività, l'inammissibilità e/o improcedibilità della avversa domanda di scioglimento della comunione legale dei beni.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 19.09.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
All'esito, ha rigettato l'eccezione di litispendenza internazionale e la connessa istanza di sospensione sollevata da rilevando che la domanda proposta da nel CP_1 Parte_1 presente giudizio di separazione ha ad oggetto, oltre alla pronuncia sullo status, la richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge, sulla quale l'intestato Tribunale è chiamato medio tempore a decidere e statuendo che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio sancito da granitica giurisprudenza di legittimità che esclude espressamente che la sopravvenuta sentenza di divorzio
(anche emessa da giudice straniero) determini la cessata materia del contendere nel giudizio di separazione ancora in corso, laddove una delle parti conservi l'interesse all'efficacia dei provvedimenti patrimoniali ivi pronunciati, o all'adozione di tali provvedimenti, ove non ancora emessi (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/11/2023, n. 31827 “la pronuncia di divorzio opera ex nunc dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e, pertanto, non comporta la cessazione della materia del contendere nel preesistente giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione), laddove permanga l'interesse di una parte all'operatività dei provvedimenti patrimoniali contenuti nella pronuncia di separazione” conforme ex multis a Cass.
5062/2017). Il Giudice Relatore ha poi ritenuto, ad abundantiam, che nel caso di specie debba affermarsi la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 L. 218/1995, atteso che è pacifico che il resistente ha domicilio in Italia (cfr. doc n. 5 allegato alla comparsa).
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa oralmente all'udienza cartolare del 12.02.2025,
e trattenuta in riserva per la decisione collegiale.
***
Eccezione preliminare di litispendenza internazionale.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione in esame, sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione debba essere rigettata per le motivazioni già espresse dal Giudice relatore con ordinanza a verbale del 19.9.2024, alle quali integralmente si aderisce e si rimanda.
Pronuncia sullo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che vivono di fatto separati da diverso tempo.
4 Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Domanda di contributo al mantenimento.
In relazione alla richiesta di contributo economico, la CO ha concluso chiedendo che a carico del coniuge sia posto un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili.
Parte resistente ha chiesto dichiararsi che nulla è dovuto alla CO a titolo di contributo al mantenimento, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento di un assegno in favore di , atteso che il matrimonio ha avuto una durata breve, alla luce delle rispettive Parte_1 potenzialità reddituali e in considerazione della circostanza che la CO ha svolto attività di badante destinando a proprio uso quanto percepito, senza contribuire in alcun modo alle finanze coniugali.
Alla luce della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che la CO è titolare di due appartamenti in EN, vive in un appartamento in
OL PE, condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile di € 200,00; non svolge attività lavorativa essendo stata dichiarata invalida al 100%, percepisce una pensione di invalidità di € 692,30 e, a seguito di accoglimento di prestazione richiesta in data 30 giugno 2023, una ulteriore indennità di accompagnamento una tantum (solo per la durata del trattamento chemioterapico e radioterapico); è altresì titolare di una polizza assicurativa accesa con assicura CP_2
– prodotto Vivere protetti nel 2021.
Il resistente abita a Raiano, unitamente alla sorella, in una casa condotta in locazione, provvedendo in via esclusiva al pagamento del canone di locazione di € 250,00 mensili, ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato sino alla data del 24.09.2024, con uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00, successivamente si è dimesso, dichiarando di essere estenuato dal lavoro di movimentazione con macchine pesanti;
attualmente lavora alle dipendenze della ditta
Di NO TR in OL PE (con contratto a tempo determinato dal 12.12.2024 e con scadenza 31.03.2025), attività per la quale il resistente non ha documentato lo stipendio, deducendo che allo stato attuale non ha ancora ricevuto alcuna busta-paga.
Il resistente ha infine dedotto e provato che mensilmente corrisponde un importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di due figli nati da un precedente matrimonio, come disposto sentenza di divorzio.
Nel caso di specie, in considerazione da un lato dell'apprezzabile modesto divario reddituale attualmente esistente fra le parti, nonché dall'altro delle condizioni di salute della CO
(dichiarata invalida al 100%), anche al fine di garantire al coniuge separato (e dunque in costanza del vincolo matrimoniale) adeguati redditi per vivere, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda accessoria formulata dalla CO incrementandone l'importo ad € 200,00 mensili,
In diritto, infatti deve osservarsi come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, di talché i "redditi adeguati”, cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla
5 quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 31717/2023).
Per le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che debba essere disposto a carico di Controparte_1
l'obbligo di contributo al mantenimento di nella misura di €
[...] Parte_1
200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data del 19.09.2024.
Sulle ulteriori domande di parte CO.
La CO, in sede di prima memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 cpc, ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione del libretto di risparmio postale n. 0000522223005 e del rapporto di conto corrente bancario acceso presso la , entrambi cointestati ai coniugi. CP_3
Tale domanda – oltre che tardiva (in quanto formulata in sede di memoria ex art. 473-bis.17 comma
1 c.p.c.) e nuova (afferendo a diritti disponibili e non essendo conseguente alle deduzioni ed eccezioni formulate dal resistente) – si appalesa comunque inammissibile nel nuovo rito unico della famiglia, atteso che la vigente formulazione dell'art. 473-bis c.p.c. espressamente sancisce: “Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale…”.
Spese di lite.
La soccombenza reciproca consente la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in EN, trascritto in Italia nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di OL PE, n. 28, Parte II, serie C, Ufficio 1 del
3.11.2022;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di € 200,00 mensili, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 184/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata in EN in [...] Parte_1 C.F._1
10/01/1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita La Civita del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n. 57 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] in Controparte_1 C.F._2 data 28/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Traficante del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Pola n. 23 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte CO ha concluso come da note di trattazione scritta del 10.02.2025, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi (“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Porre a carico del coniuge il sig. Controparte_1 [...] un assegno mensile di euro 500,00 (diconsi eurocinquecento) per il mantenimento del coniuge CP_1 con rivalutazione Istat per legge. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di OL PE affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre oneri di legge.”) e chiedendone l'accoglimento, anche in via istruttoria.
1 Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta dell'11.02.2025: “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.7 L. n. 218/1995 e successive modifiche che innanzi il
Tribunale de la Repubblica Bolivariana de EN pende il ricorso D-T1-24-1777 -Ufficio
n.836/2024 del 26.2.2024, promosso dall'odierno avente medesimo oggetto e titolo oltre che medesime parti e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio nelle more della decisione innanzi al Giudice straniero;
nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione di pendenza della lite accertare
e dichiarare la tardività, inammissibilità/improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi;
accertare e dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda per non avere la CO depositato gli effetti alla medesima intestati ai fini dello scioglimento della comunione;
nella denegata ipotesi di pronuncia di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi, previo deposito da parte della CO, degli effetti alla medesima intestati, accertare e dichiarare che sul saldo degli effetti bancari e postali intestati individualmente a ciascuno dei coniugi in regime di comunione legale, deve riconoscersi la comunione de residuo ex art.177 comma 1 lett. c) Cod. Civ.; accertare e dichiarare la separazione personale tra i coniugi SI.ri nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
nata in [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_4 autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
dare ogni più opportuno provvedimento quanto alla relativa annotazione sull'originale dell'atto di matrimonio tenuto conto che presso il Comune di OL PE (AQ) il Registro non contiene l'atto predetto ma certifica che i
SI.ri nato in [...] il [...] e nata Controparte_1 Parte_1 in EN il 10.1.1963 hanno contratto matrimonio in EN (nel Registro degli Atti di matrimonio anno 2022 n.28, Parte II, serie C, Ufficio 1 del 3.11.2022); in via principale accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra ovvero, in via subordinata, determinare Parte_1 in € 100,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, la somma dovuta dal SI.
[...] in favore della SI.ra . Con vittoria di spese e Controparte_1 Parte_1 compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 18.04.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
e disporsi a carico di quest'ultimo un assegno, a titolo di mantenimento del coniuge,
[...] pari ad € 500,00; con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
A sostegno della domanda ha allegato:
- che in data 30.10.2018 le parti hanno contratto matrimonio a Penalver, nella Repubblica Bolivariana del EN, e l'atto di matrimonio è stato trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di OL PE al n. 28, Parte II, Serie C, Ufficio 1 anno 2022;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale si è logorato irrimediabilmente a causa del progressivo disinteresse di e la convivenza è divenuta intollerabile, tant'è che i coniugi vivono di fatto separati da molto CP_1 tempo;
- che ha lasciato la casa coniugale, abbandonando la moglie e lasciandola priva dei CP_1 mezzi di sussistenza;
- che il marito lavora stabilmente, mentre la CO nel frattempo si è ammalata, è inabile al lavoro
2 al 100% con necessità di assistenza continua e percepisce una prestazione di invalidità civile;
-di abitare nella ex casa coniugale, ubicata in OL PE in Via Valle Madonna n.63, detenuta a titolo di locazione, per la quale corrisponde un canone mensile pari a € 200,00.
Ha concluso come in atti.
2.Con memoria difensiva del 17.07.2024 si è costituto in giudizio Controparte_1 contestando la versione dei fatti esposta in ricorso ed eccependo in via preliminare la litispendenza internazionale, atteso che con ricorso del 26.2.2024 ha adito il Tribunale de la Repubblica Bolivariana de EN, al fine di ottenere il divorzio nei confronti di , alla quale il Parte_1 ricorso è stato notificato, di talché sulla separazione personale dei coniugi sarebbe competente a decidere l'autorità venezuelana per il principio di prevenzione.
Ha altresì esposto:
- che nel caso di specie deve applicarsi la Legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è stata prevalentemente localizzata a norma degli art. 29 e 39 l. 218/95;
- che i coniugi, dopo il matrimonio, hanno stabilito la propria residenza dapprima in EN, nell'estate del 2019 la CO ha deciso di trasferirsi in Italia senza il marito e nel mese di gennaio
2020 ha raggiunto la moglie;
CP_1
- che durante la permanenza in EN i coniugi non hanno costituito un patrimonio comune, poiché hanno svolto lavori saltuari e poco remunerativi, atteso che ha gestito una attività Parte_1 commerciale in proprio mentre ha svolto attività lavorativa come operatore di gru;
CP_1
- che nel periodo di convivenza in Italia i coniugi hanno locato un immobile in OL PE, il resistente ha svolto lavori occasionali per alcune ditte del circondario e attività di badante Parte_1 presso famiglie nel Comune di OL PE e di supporto alla propria sorella, svolgendo attività di estetista sebbene senza assunzione;
- di aver iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato (prima) e a tempo indeterminato (a far data dal mese di dicembre 2022) presso la Ditta Pasculli Costruzioni Srl;
- che nel corso del tempo la situazione economica dei coniugi è divenuta sempre più difficile e ciò ha determinato discussioni tra i medesimi;
- che nel mese di marzo 2021 la CO ha richiesto la concessione del reddito di cittadinanza e, una volta ottenuto il beneficio economico, si è trasferita per alcuni mesi del 2022 negli Stati Uniti insieme alla propria figlia nata da un precedente matrimonio, abbandonando di fatto il coniuge;
- che al rientro a OL PE, la donna ha spesso chiesto al marito di rilasciare la casa familiare e che preso atto dell'irreversibilità della crisi matrimoniale, dal mese di settembre 2022 si è CP_1 allontanato dalla casa coniugale;
- di aver svolto, al momento dell'allontanamento, attività saltuarie e irregolari, mentre ha Parte_1 continuato a lavorare come badante;
- di essere proprietario di un immobile uso abitazione in EN, mentre è proprietaria Parte_1
(sempre nel Paese di origine) di n.2 appartamenti;
- di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento in favore di due figli nati da un precedente matrimonio, che vivono in EN;
- non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento in favore di Parte_1 dell'assegno di mantenimento.
Il resistente ha concluso chiedendo sospendersi il presente giudizio nelle more della decisione dinanzi al Giudice straniero;
nel merito ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con
3 rigetto della domanda accessoria del mantenimento proposta da controparte, e, in subordine, determinando in € 100,00 la somma dovuta dal resistente in favore di . Parte_1
3.Con memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. parte CO ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo altresì disporsi lo scioglimento della comunione del libretto di risparmio postale acceso presso e del rapporto di conto corrente bancario acceso presso entrambi Controparte_2 CP_3 cointestati alle parti;
nella memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c. il resistente ha precisato le conclusioni come sopra riportate, deducendo altresì la tardività, l'inammissibilità e/o improcedibilità della avversa domanda di scioglimento della comunione legale dei beni.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 19.09.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
All'esito, ha rigettato l'eccezione di litispendenza internazionale e la connessa istanza di sospensione sollevata da rilevando che la domanda proposta da nel CP_1 Parte_1 presente giudizio di separazione ha ad oggetto, oltre alla pronuncia sullo status, la richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge, sulla quale l'intestato Tribunale è chiamato medio tempore a decidere e statuendo che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio sancito da granitica giurisprudenza di legittimità che esclude espressamente che la sopravvenuta sentenza di divorzio
(anche emessa da giudice straniero) determini la cessata materia del contendere nel giudizio di separazione ancora in corso, laddove una delle parti conservi l'interesse all'efficacia dei provvedimenti patrimoniali ivi pronunciati, o all'adozione di tali provvedimenti, ove non ancora emessi (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/11/2023, n. 31827 “la pronuncia di divorzio opera ex nunc dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e, pertanto, non comporta la cessazione della materia del contendere nel preesistente giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione), laddove permanga l'interesse di una parte all'operatività dei provvedimenti patrimoniali contenuti nella pronuncia di separazione” conforme ex multis a Cass.
5062/2017). Il Giudice Relatore ha poi ritenuto, ad abundantiam, che nel caso di specie debba affermarsi la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 L. 218/1995, atteso che è pacifico che il resistente ha domicilio in Italia (cfr. doc n. 5 allegato alla comparsa).
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa oralmente all'udienza cartolare del 12.02.2025,
e trattenuta in riserva per la decisione collegiale.
***
Eccezione preliminare di litispendenza internazionale.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione in esame, sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione debba essere rigettata per le motivazioni già espresse dal Giudice relatore con ordinanza a verbale del 19.9.2024, alle quali integralmente si aderisce e si rimanda.
Pronuncia sullo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che vivono di fatto separati da diverso tempo.
4 Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Domanda di contributo al mantenimento.
In relazione alla richiesta di contributo economico, la CO ha concluso chiedendo che a carico del coniuge sia posto un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili.
Parte resistente ha chiesto dichiararsi che nulla è dovuto alla CO a titolo di contributo al mantenimento, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento di un assegno in favore di , atteso che il matrimonio ha avuto una durata breve, alla luce delle rispettive Parte_1 potenzialità reddituali e in considerazione della circostanza che la CO ha svolto attività di badante destinando a proprio uso quanto percepito, senza contribuire in alcun modo alle finanze coniugali.
Alla luce della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che la CO è titolare di due appartamenti in EN, vive in un appartamento in
OL PE, condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile di € 200,00; non svolge attività lavorativa essendo stata dichiarata invalida al 100%, percepisce una pensione di invalidità di € 692,30 e, a seguito di accoglimento di prestazione richiesta in data 30 giugno 2023, una ulteriore indennità di accompagnamento una tantum (solo per la durata del trattamento chemioterapico e radioterapico); è altresì titolare di una polizza assicurativa accesa con assicura CP_2
– prodotto Vivere protetti nel 2021.
Il resistente abita a Raiano, unitamente alla sorella, in una casa condotta in locazione, provvedendo in via esclusiva al pagamento del canone di locazione di € 250,00 mensili, ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato sino alla data del 24.09.2024, con uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00, successivamente si è dimesso, dichiarando di essere estenuato dal lavoro di movimentazione con macchine pesanti;
attualmente lavora alle dipendenze della ditta
Di NO TR in OL PE (con contratto a tempo determinato dal 12.12.2024 e con scadenza 31.03.2025), attività per la quale il resistente non ha documentato lo stipendio, deducendo che allo stato attuale non ha ancora ricevuto alcuna busta-paga.
Il resistente ha infine dedotto e provato che mensilmente corrisponde un importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di due figli nati da un precedente matrimonio, come disposto sentenza di divorzio.
Nel caso di specie, in considerazione da un lato dell'apprezzabile modesto divario reddituale attualmente esistente fra le parti, nonché dall'altro delle condizioni di salute della CO
(dichiarata invalida al 100%), anche al fine di garantire al coniuge separato (e dunque in costanza del vincolo matrimoniale) adeguati redditi per vivere, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda accessoria formulata dalla CO incrementandone l'importo ad € 200,00 mensili,
In diritto, infatti deve osservarsi come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, di talché i "redditi adeguati”, cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla
5 quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 31717/2023).
Per le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che debba essere disposto a carico di Controparte_1
l'obbligo di contributo al mantenimento di nella misura di €
[...] Parte_1
200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data del 19.09.2024.
Sulle ulteriori domande di parte CO.
La CO, in sede di prima memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 cpc, ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione del libretto di risparmio postale n. 0000522223005 e del rapporto di conto corrente bancario acceso presso la , entrambi cointestati ai coniugi. CP_3
Tale domanda – oltre che tardiva (in quanto formulata in sede di memoria ex art. 473-bis.17 comma
1 c.p.c.) e nuova (afferendo a diritti disponibili e non essendo conseguente alle deduzioni ed eccezioni formulate dal resistente) – si appalesa comunque inammissibile nel nuovo rito unico della famiglia, atteso che la vigente formulazione dell'art. 473-bis c.p.c. espressamente sancisce: “Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale…”.
Spese di lite.
La soccombenza reciproca consente la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in EN, trascritto in Italia nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di OL PE, n. 28, Parte II, serie C, Ufficio 1 del
3.11.2022;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di € 200,00 mensili, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
6