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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2610 del RACL dell'anno 2022, promossa da:
, c.f. , nato ad [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Pixinali n.4, domiciliato elettivamente in Cagliari, Via Gianturco n.36, presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Piroddi e dell'avv. Patrizia Piroddi, che lo rappresentano e difendono giusta procura prodotta telematicamente a corredo del ricorso Parte attrice CONTRO
P.IVA e C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Selargius, Via Piero della Francesca n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Lorena Vacca, legale interno dell'ente, ed elettivamente domiciliata nel proprio ufficio legale, sito in Selargius (CA), via Piero della Francesca n.1 E contro
, C.F. , in persona della sua Controparte_2 P.IVA_2
Presidente rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura Controparte_3 in calce alla comparsa di costituzione, sottoscritta digitalmente dagli avv.ti Alessandra Braglia e Floriana Isola dell'ufficio legale dell'ente, elettivamente domiciliata presso lo stesso ufficio, in Cagliari, Viale Trento n. 69 E contro
P.I. , C.F. Controparte_4 P.IVA_3
, con sede in Cagliari, Viale Lungomare Poetto n. 12, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, pec - CONTUMACE Email_1
E contro
, in persona del Sindaco in carica, partita iva , codice CP_5 P.IVA_4 Con fiscale , con sede in Piazza s'Olivariu in - CONTUMACE P.IVA_5
Parti convenute Conclusioni: Nell'interesse di parte attrice:
“chiede il rinnovo delle operazioni peritali, con la nomina di altro esperto. pagina 1 di 9 In difetto, insiste sulle conclusioni indicate in ricorso:
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente versa, secondo quanto previsto dall'Allegato alla Delibera G.R. 63/12 del11.12.2020, in un situazione degna del Livello Assistenziale Base B in quanto persona in condizioni di disabilità gravissima e beneficiaria della indennità di accompagnamento o comunque non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n/159 del 2013, o comunque a persone definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 come descritto in espositiva;
2) Condannare la parte convenuta , in persona del Controparte_2
Presidente in carica, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di Euro 7.200 prevista per le persone che versano in situazione di Livello Assistenziale Base B, previsto dalla dall'All.to alla Delibera G.R. n/63/12 del 11.12.2020. 3) Condannare, per quanto di ragione, la parte convenuta al pagamento spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre CPA ed Iva con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari”.
Contr Nell'interesse della
“In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della CP_2 ;
[...]
- Rigettare il ricorso. Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari di giudizio”.
Nell'interesse di CP_7
“In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
CP_7
- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto dichiarando l'estromissione dal giudizio di . CP_7 in ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge (CPDEL al 23,80% e CP_8 al 0,505%), ovvero con compensazione integrale delle stesse, stante la peculiarità e novità della questione giuridica trattata”.
Motivi della decisione
ha instaurato il presente giudizio, deducendo: Parte_1
- che in data 25.3.2022 aveva presentato istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della invalidità civile al fine di essere ammesso al Programma Regionale “Ritornare a casa - PLUS”, di cui alla delibera della giunta regionale n. 63/12 del 11.12.2020, misura funzionale a favorire la permanenza in famiglia della persona disabile grave, o il suo rientro in famiglia qualora ricoverata in una struttura esterna, attraverso la erogazione di un finanziamento proporzionato e correlato al necessario livello di assistenza;
- che il programma “Ritornare a casa - Plus” individua in cinque livelli assistenziali, tra cui il Livello Assistenziale Base B, oggetto della propria istanza, riconosciuto a persone in condizioni di disabilità gravissima beneficiarie della indennità di accompagnamento o comunque definite non autosufficienti, ai sensi dell'allegato 3 del DPCM pagina 2 di 9 n.159 del 2013, o comunque a persone definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo = 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) = 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, dovendosi intendere persone in condizioni di dipendenza vitale quelle che hanno compromissioni in uno dei domini “motricità” e “stato di coscienza” e in almeno uno dei domini “respirazione” e “nutrizione”, come previsto dall'allegato 2 del DM del 26 settembre 2016;
- che per la realizzazione del progetto personalizzato di Livello Assistenziale Base B era previsto un contributo regionale fino a un massimo di € 7.200,00 (in presenza di un Isee di non superiore ad €. 15.000,00), in caso di attivazione per 12 mensilità, a favore delle persone che non beneficiano di un piano personalizzato ex L. n. 162/1998 ovvero di persone ultrasessantacinquenni beneficiarie di piani personalizzati L. n. 162/1998 con punteggio nella scheda salute superiore a 40.
- che la propria istanza era stata esaminata dalla Unità Valutazione Territoriale competente Cont presso la di Cagliari con il Verbale n. 65 del 13.4.2022, che non gli ha riconosciuto i benefici richiesti nonostante le proprie gravissime condizioni di salute, tali da avergli fatto ottenere l'indennità di accompagnamento per invalidità al 100% con necessità di assistenza continua, giacché affetto da demenza mista, deficit cognitivo globale con interessamento pagina 3 di 9 globale delle aree della memoria, delle gnosie, delle prassie, disturbo psicotico associato con atteggiamenti oppositivi con eteroaggressività e doppia incontinenza;
- che la sussistenza delle patologie legittimanti la richiesta del beneficio per il livello Assistenziale B erano state peraltro certificate dal proprio neurologo, dott. Per_1
- di avere un Isee pari ad €. 5.681,65, e quindi inferiore alla soglia minima dei €.15.000,00, richiesti dalla delibera.
Quanto premesso, l'attore ha chiesto:
- di accertare che le proprie condizioni rientrano tra quelle legittimanti il Livello Assistenziale Base B, in quanto persona in condizioni di disabilità gravissima e beneficiaria della indennità di accompagnamento o comunque non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n/159 del 2013, o comunque persona definita non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013;
- e, conseguentemente, di condannare la a pagare in Controparte_2 proprio favore la somma di €.7.200,00.
*** Costituitesi in giudizio, sia la che hanno CP_2 Controparte_9 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per l'intervento “Ritornare a Casa Plus”, seppure finanziato dalla Regione, la titolarità del relativo rapporto è in capo all'ente Con Cont locale di riferimento, ossia il Comune di e alla che esegue l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio. Nel merito, e hanno contestato il fondamento della pretesa attrice, rilevando CP_2 CP_7 come la commissione medica abbia accertato che le sue condizioni di salute psico fisica non erano quelle indicate nel certificato medico dello specialista neurologo prodotto dallo stesso attore. Sono rimasti invece contumaci sia il che la CP_5 Controparte_4
*** La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare quali fossero le condizioni dell'attore al momento della presentazione della domanda e dell'accertamento medico svolto dalla Unità di Valutazione Territoriale competente presso la esitato nel verbale negativo n. 65 Controparte_4 del 13.4.2022.
*** Ai fini della decisione, occorre vagliare in primis la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute costituitesi in giudizio. Al riguardo, occorre osservare che dall'esame della deliberazione della giunta regionale n.63/12 dell'11.12.2020 e delle relative linee di indirizzo per gli anni 2021/2022 si evince che la programmazione sociale della per le annualità 2020/2021 aveva Controparte_2 promosso la predisposizione di sistemi uniformi di accesso agli interventi assistenziali a favore delle persone con disabilità gravissima, prevedendo l'attuazione di una pianificazione integrata delle risorse a valere sul Fondo regionale della non autosufficienza, sul Fondo nazionale della pagina 4 di 9 non autosufficienza e sul Fondo nazionale caregiver (assistenza da parte dei famigliari del beneficiario). Già con la delibera di giunta n. 19/10 del 10/4/2020 era stata prevista l'attivazione di un unico intervento ricomprendente al suo interno la misura “Ritornare a casa” e la misura
“Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, siccome considerate misure omogenee volte, entrambe, a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di non autosufficienza grave, necessitante un livello assistenziale molto elevato. La stessa delibera n. 19/10 del 10/4/2020 aveva anche previsto per il nuovo intervento, da articolarsi in quattro livelli assistenziali (tra cui quello assistenziale base B oggetto della domanda dell'attore), una gestione associata da parte dei singoli Ambiti PLUS. Per PLUS si intende il Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona (PLUS), che altro non è che un patto sociale attraverso il quale le istituzioni presenti su un determinato territorio agiscono sinergicamente al fine di offrire ai cittadini dello stesso territorio servizi sociali e socio-sanitari integrati. Ai fini della presente causa, il PLUS di riferimento è quello dell'AREA OVEST di Cagliari, il cui ambito territoriale coincide con il Distretto Sanitario di Assemini, e di esso fanno parte la SS e vari comuni, tra cui quello di residenza dell'attore, ossia il Comune . CP_5
L'intervento “Ritornare a casa PLUS”, così come previsto nella delibera della giunta regionale n. 63/12 dell'11.12.2020, si basa sulla gestione integrata delle risorse, ricomprendendo al suo interno anche la misura prevista dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, e si articola nei quattro livelli assistenziali sopra indicati: Livello Assistenziale Base (con doppia articolazione Livello Base A e Livello Base B, quest'ultimo richiesto dall'attore); Livello Assistenziale Primo;
Livello Assistenziale Secondo e Livello Assistenziale Terzo. Al fine di assicurare la gestione associata del programma “Ritornare a casa PLUS” da parte dei comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, dall'anno 2021 le risorse stanziate sui fondi regionali e statali sono state interamente assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS. Pertanto, in forza della deliberazione n. 63/12 dell'11.12.2020, il programma regionale degli interventi per la non autosufficienza denominato “Ritornare a casa PLUS” è stato affidato in gestione agli enti degli ambiti PLUS, che ricevono le relative risorse dalla Regione. In sostanza, la ha riservato delle risorse finanziare proprie e statali al fine Controparte_2 di dare attuazione a dei programmi ben precisi, tra cui quello “Ritornare a casa plus”. Non si tratta, pertanto, di programmi attuati su iniziativa e nella titolarità dei singoli enti locali, bensì di programmi di titolarità della Regione e dalla stessa attuati attraverso l'ausilio degli enti facenti parte dei singoli PLUS di riferimento, tanto che il sistema unificato di interventi ha trovato copertura nella gestione integrata delle risorse del fondo regionale e di quello statale della non autosufficienza. Nel caso di specie, la ha affidato la gestione di una parte dei fondi in esame, CP_2 finalizzati ad attuare il programma “Ritornare a casa”, anche agli enti dell'ambito PLUS del Con Distretto Area Ovest di Cagliari, comprendente il di e la SS 8 di Cagliari. CP_5
Per tale ragione, al primo è stata presentata la domanda da parte dell'attore, poi trasmessa alla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della SS 8 di Cagliari, quale azienda del SSR territorialmente competente per la valutazione delle condizioni sociosanitarie condizionanti pagina 5 di 9 l'accesso ai diversi livelli assistenziali sopra indicati, così come previsto dalle linee d'indirizzo allegate alla delibera regionale. Sotto il profilo procedimentale, in forza della delibera in esame le Unità di Valutazione Territoriale (UVT) delle , in caso di valutazione CP_1 Controparte_10 positiva, approvano il progetto e individuano il livello di intensità assistenziale più adeguato, che dovrà essere riconducibile ai livelli assistenziali descritti, e ne danno comunicazione al comune di residenza dell'interessato e all'ente gestore dell' per la sua Parte_2 attivazione. Nel caso di non approvazione, l'UVT deve invece darne comunicazione al comune di residenza e all'ente gestore dell'Ambito PLUS motivando il diniego. Nel primo caso, il progetto personalizzato è predisposto dalle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell' del SSR competente per territorio, con la presenza CP_1 dell'assistente sociale del comune di residenza in qualità di componente dell'UVT, e dal diretto interessato (ovvero in caso di impossibilità da altra figura di riferimento). Gli enti gestori degli ambiti PLUS e i comuni trasmettono poi alla secondo le CP_2 modalità indicate dalla Direzione generale delle Politiche Sociali, per il tramite del sistema informativo Sisar, i dati riferiti ai progetti approvati, sia che si tratti di progetti di nuova attivazione, sia che si tratti di progetti già approvati gli anni precedenti e poi rinnovati. Nel caso di specie, come anticipato, la domanda è stata presentata dall'attore al CP_5
il quale l'ha trasmessa alla UVT presso la ASL di Cagliari, Distretto territoriale di
[...]
Cagliari Ovest, la quale, all'esito della visita dell'attore e della valutazione multidimensionale di sua competenza, non lo ha ammesso al beneficio del programma “Ritornare a Casa”. Alla luce degli elementi a disposizione del tribunale, pertanto, non si può ritenere che la si sia spogliata interamente della titolarità del rapporto dedotto dall'attore, CP_2 considerato che ai Comuni e alle SS dei singoli ambiti PLUS di competenza (distinti a seconda della residenza del richiedente) è stata semplicemente affidata la gestione operativa della fattispecie, per meglio ottimizzare il servizio socio-sanitario offerto al cittadino. Non si tratta, difatti, di misure assistenziali predisposte dagli enti locali o dalle SS, bensì di misure assistenziali della Regione rispetto alle quali i Comuni e le SS, a diverso e sinergico titolo, svolgono specifiche funzioni tra loro necessariamente collegate e funzionali al fine ultimo di riconoscere e attribuire al richiedente il beneficio economico erogato dalla CP_2
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva, oltre che del (competente a ricevere la CP_5 domanda, ad istruirla e a erogare poi materialmente il contributo) e della SS (competente a svolgere attraverso la UVT l'accertamento della sussistenza dei presupposti di ammissione al beneficio), anche della quale soggetto ideatore e finanziatore del Controparte_2 programma che ha semplicemente delegato agli enti degli ambiti PLUS la gestione dei singoli interventi nelle loro diverse fasi (dalla presentazione della domanda alla sua istruzione e alla erogazione materiale del finanziamento). Non sussistono elementi, invece, per poter ritenere che anche in capo ad CP_7 sussistesse una qualche competenza in materia, legittimante la sua partecipazione al presente giudizio.
*** Nel merito, la domanda è tuttavia infondata per i seguenti motivi.
pagina 6 di 9 Come anticipato, in data 25.3.22 aveva presentato la domanda per essere Parte_1 ammesso al Programma Regionale “Ritornare a casa PLUS” di cui alla delibera G.R. n. 63/12 dell'11.12.20. In seguito alla visita domiciliare del 13.4.22 da parte della commissione polidisciplinare della UVT del Distretto ASL-Area Ovest di Cagliari, non era stato ammesso ai Parte_1 benefici del progetto. E' stata quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio proprio al fine di verificare se l'attore al momento della domanda amministrativa fosse nelle condizioni legittimanti la sua pretesa. A tal fine, il perito nominato dal tribunale ha esaminato in particolare:
- la consulenza neurologica effettuata in data 20.4.21 dallo specialista neurologo di fiducia dell'attore, dott. in cui si legge: “(..) risulta affetto da demenza mista Persona_2
(Alzheimer con probabile componente vascolare). Tetraparesi con tono muscolare plastico. Paziente allettato. Deficit cognitivo globale con interessamento delle aree della memoria delle gnosie e delle prassie. Disorientamento spazio-temporale e per il riconoscimento delle persone. Disturbo psicotico associato. Atteggiamenti oppositivi con etero aggressività. Doppia incontinenza. MMSE non valutabile. ADL 0/6, IADL 0/8. INDICE BARTHEL 0/100. Necessita di assistenza continua e custodia”;
CP_1
- il verbale di accertamento dell'invalidità civile del CML di Cagliari relativo alla seduta su atti del 30.6.21 in cui si legge: “(..) Anamnesi: demenza mista, con tono muscolare plastico con allettamento a permanenza, deficit cognitivo globale con interessamento delle aree della memoria delle gnosie e delle prassie, disturbo psicotico associato con atteggiamenti oppositivi con etero aggressività, doppia incontinenza, recente intervento per ascesso scrotale, MMSE non valutabile, ADL 0/6, IADL 0/8 indice di Barthel 0/100. Esame obiettivo: condizioni generali mediocri, paz. allettato disorientato nel tempo e nello spazio non collaborante. Diagnosi: tetraparesi con tono muscolare ridotto. Demenza grave. Psicosi ossessive. Valutazione proposta da CML: invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (..)”;
- il verbale della commissione polidisciplinare del progetto “Ritornare a casa PLUS” del
13.4.22 in cui si legge: “(..) Patologia principale: pz. affetto da demenza. Patologia concomitante: vascolopatia cerebrale. In data 13 aprile viene effettuata visita domiciliare per la valutazione dei requisiti. Il pz. è allettato, risponde in modo adeguato alle domande, dialoga in modo altrettanto adeguato. Riferisce i propri dati (..) Scale di valutazione: (..) CDRs: 3 (..) Il pz non presenta i requisiti richiesti dalla R (..)”.
Il CTU ha quindi proceduto personalmente alla visita dell'attore in data 20.3.24, appurando che alla data della sua visita, l'attore è senz'altro affetto da una forma grave di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDR) = 4. In ordine, invece, al periodo oggetto della domanda che l'attore aveva presentato al Comune Con di al fine di essere ammesso al livello assistenziale base B (25.3.2022), il perito ha evidenziato di potersi basare esclusivamente sui dati obbiettivi emergenti dai documenti medico sanitari prodotti dalle parti. pagina 7 di 9 In particolare, il CTU ha dato atto che i dati oggettivi indicati nel verbale del 13.4.22 della commissione polidisciplinare del progetto “Ritornare a casa PLUS” sono palesemente contrastanti con quelli riportati nella consulenza neurologica effettua in data 20.4.21, ossia un anno prima, dal professionista all'epoca incaricato dall'attore, il dott. Persona_2
Nello specifico, mentre nella prima si legge “(..) Il pz. è allettato, risponde in modo adeguato alle domande, dialoga in modo altrettanto adeguato. Riferisce i propri dati (..)”, nella seconda viene riportato “(..) Tetraparesi con tono muscolare plastico. Paziente allettato. Deficit cognitivo globale con interessamento delle aree della memoria delle gnosie e delle prassie. Disorientamento spazio temporale e per il riconoscimento delle persone (..)”. Il CTU ha quindi rimarcato che i dati obbiettivi indicati nel verbale del 13.4.22 della commissione polidisciplinare sono tali da escludere che al momento della domanda amministrativa l'attore fosse in condizioni di salute psico fisica tali da legittimare la pretesa di usufruire del livello di assistenza base B richiesto. La valutazione del perito è senz'altro condivisibile con le seguenti precisazioni. Ciò che rileva ai fini della decisione non sono la diagnosi e la valutazione medica espressa dal neurologo che aveva visitato l'attore il 20.4.2021 e la diagnosi e la valutazione medica espressa dalla commissione della UVT del 13.4.2022, bensì i dati oggettivi che quest'ultima aveva riscontrato e certificato nel relativo verbale. Dati oggettivi che consentono di escludere, come ritenuto dal CTU e, all'epoca, dalla commissione della UVT, che l'attore avesse i requisiti per usufruire del livello assistenziale base B del progetto Ritornare a casa plus. Trattandosi, difatti, di dati oggettivi verificati e attestati alla loro presenza dai componenti della commissione, gli stessi sono coperti da fede privilegiata e, come tali, fanno fede fino a querela di falso. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023) e che “Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza” (Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015). Non rileva, pertanto, che un anno prima lo specialista neurologo avesse appurato una situazione di fatto diversa e contrastante con quella invece appurata dalla commissione medica della UVT. La domanda di parte attrice deve essere pertanto rigettata.
*** Stante la contumacia della e del in ordine alle spese del giudizio nei CP_4 CP_5 rapporti tra le stesse e parte attrice, il rigetto della domanda di quest'ultima comprende anche la richiesta di condanna delle parti contumaci alla rifusione delle spese di lite. Nei rapporti tra e parte attrice, le spese possono essere comunque compensate CP_7 integralmente, considerato che l'erroneo convincimento di parte attrice in ordine alla pagina 8 di 9 legittimazione passiva di è stato causalmente indotto da stesso o, comunque, CP_7 CP_7 Cont dalla considerato che nella comunicazione del rigetto della domanda amministrativa a firma del responsabile del procedimento e del direttore del distretto Area Ovest era indicata anche così lasciando intendere al destinatario che parte Controparte_1 del procedimento stesso fosse, oltre la e la SS con il anche CP_2 CP_5 CP_7
La scelta dell'attore di instaurare il giudizio anche nei confronti di non è pertanto CP_7 causalmente a lui imputabile. Al più, in applicazione del principio di causalità che governa il regime del riparto delle spese del giudizio, avrebbe potuto chiedere la condanna della CP_7 Cont alla rifusione delle proprie spese di lite, considerato che era stata la sua comunicazione (indicante a indurre in errore l'attore. CP_7
Le spese possono essere compensate anche nei rapporti tra e attore, considerata non CP_2 solo l'infondatezza della eccezione (meglio, difesa) di difetto di titolarità del rapporto controverso, ma anche la particolare difficoltà di inquadrare la fattispecie in ragione delle specifiche peculiarità tecniche delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari il 10.10.2025
Il giudice Riccardo Ariu
pagina 9 di 9