Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 11 giugno 2025, alle ore 10:06, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 13/2025 r.g. è comparsa l'avv. Di Caro per parte opponente.
Nessuno è comparso per parte opposta.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente citato e non comparso, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere ex
[...]
art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Di Caro insiste in ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 16:15, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti,
IL GIUDICE
pronuncia sentenza, dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni allegate al presente verbale.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Di Caro opponente
e
Controparte_1
opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ex art. 84, 170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente.
1.1) Con ricorso depositato in data 7/1/2025, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. (come richiamato dal combinato disposto degli artt. 99 e 170 DPR. 115/2002 e 15
d. lgs 150/11), avverso il decreto n. 528/2024 Mod.27, emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Marsala il 18/12/2024 nel procedimento penale 2726/2024 R.G.N.R e n. 1307/2024 Rg. Trib., con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla stessa odierna ricorrente quale persona offesa in ordine ai reati di cui agli artt. 612 bis co.1 e 2 c.p.; 582 e 585 c.p. (in relazione all'art. 577 n.1 e 4 c.p.); 61 n.11, 624 c.p. e 61 n.2, 581 c.p., quale effetto della mancata allegazione delle condizione reddituali della richiedente, circostanza reputata preclusiva del vaglio dell'effettiva sussistenza del presupposto necessario per la concessione del beneficio.
Pag. 2 a 6 In particolare, il Giudice di prime cure, dopo aver precisato che “ai sensi del combinato disposto degli articoli 79 e 96, il giudice che procede decide sull'istanza alla stregua del contenuto della dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 79 comma 1 lett. c), salvo la possibilità di richiedere la produzione di documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (art
79 comma 3, DPR 115/2002)”, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dalla nella Parte_1
qualità di persona offesa di uno dei reati previsti dall'articolo 76 comma quattro ter, DPR 115/2002, posto che la stessa non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 79 comma uno lettera c), DPR 115/2002, necessaria per l'accertamento del reddito complessivo del nucleo familiare convivente, così privando il Giudice della possibilità di valutare concretamente “l'effettiva sussistenza del presupposto in esame, nonché di consentire un controllo circa la veridicità o meno della dichiarazione inerente al reddito, ciò anche ai fini delle eventuali sanzioni penali prevista dall'articolo 95 DPR 115/2002”.
La ricorrente ha eccepito che, in quanto persona offesa in un procedimento ex art. 612 bis c.p. e dovendosi fare applicazione alla fattispecie dell'art 76, comma 4 ter, D.P.R. 115/2002, il proprio diritto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal predetto decreto, rilevando, in questo caso, soltanto la condizione di vulnerabilità delle vittime che si vogliono incoraggiare a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità e ciò indipendentemente dalla propria disponibilità economica.
La ricorrente ha chiesto, pertanto: “IN VIA PRELIMINARE Anche inaudita altera parte, sospendere
l'efficacia dell'opposto provvedimento e per l'effetto ammettere, in via provvisoria, la sig.ra
[...]
, nata a [...], il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
al Patrocinio a Spese dello Stato, ai sensi degli artt. 93 e 78 del D.PR. C.F._1
30/05/2002 n.115 e ss.mm.ii. IN VIA PRINCIPALE Revocare l'opposto provvedimento e per l'effetto ammettere la sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
Via A. D'Anna, n. 13, C.F. al Patrocinio a Spese dello Stato, ai sensi degli C.F._1 artt. 93 e 78 del D.PR. 30/05/2002 n.115 e ss.mm.ii.”
1.2) Con decreto depositato il 20 gennaio 2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c.
Tuttavia, rilevata all'udienza del 12/3/2025, la nullità della notifica al del Controparte_1 ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente è stata onerata alla rinnovazione della stessa.
All'udienza di comparizione dell'11/6/2025, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del , non costituitosi, quindi, ritenuta la causa matura per la Controparte_1
Pag. 3 a 6 decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Fondatezza della opposizione.
Nel merito, la domanda deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
Ritiene questo giudicante che, malgrado possano condividersi le osservazioni rassegnate dal provvedimento impugnato in ordine alla mancanza della prova concreta delle condizioni reddituali della , non può trascurarsi l'assoluto rilievo della norma richiamata da parte ricorrente, vale Parte_1
a dire l'art. 76, comma 4 ter, D.P.R. n. 115, 30 maggio 2002, a norma della quale le persone offese dal reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. possono essere ammesse al patrocinio anche in deroga ai limiti di redito previsti dal decreto.
Invero, la finalità dell'articolo richiamato, laddove si prevede che "la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609- bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609- quinquies
e 609-undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto", è quella di rimuovere ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa frenare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio (cfr. Cassazione penale,
13497/2017) incentivando, al contrario, le persone offese dai reati connotati da violenza riguardante il genere, l'età o la condizione familiare, a rivolgersi all'autorità giudiziaria per l'accertamento e la repressione di tali reati, a prescindere da qualsiasi valutazione circa le condizioni economiche delle stesse.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai rati indicati dall'art. 76, comma 4 ter, del D.P.R. 115/2002, ha precisato che il termine "può" debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l'istanza
"se" presentata dalla "persona offesa" da "uno dei reati di cui alla norma" e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un "procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati".
Tale interpretazione si impone in prospettiva teleologica posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale.
Da tali premesse discende, dunque, il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito, che, di conseguenza, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o attestazione ai sensi del successivo art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del
2002, come precisato da ulteriori, recenti, arresti, della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez.
IV, 30/01/2024, n.13398: “le persone offese di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4 ter, D.P.R.
Pag. 4 a 6 n.115 del 2002, non hanno alcun obbligo di corredare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l'autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale, essendo del tutto ininfluente l'accertamento dei limiti di reddito per la fruizione del beneficio, concedibile sempre, e in deroga ai predetti limiti, in ragione della condizione rivestita dal richiedente”).
Si tratta di una vera e propria eccezione al regime ordinario introdotta dal legislatore con la precisa motivazione, valutabile positivamente, di assicurare speciale tutela ai soggetti vulnerabili, prima o in dipendenza del crimine, che potrebbero, per tale stato, avere delle remore a denunciare e a difendersi nei procedimenti penali nei confronti dei loro aggressori, nonché per garantire la realizzazione di un sistema più efficace di emersione di tali reati mediante il coinvolgimento delle vittime nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti.
In tale ottica, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione (Corte costituzionale, 3 dicembre 2020), legittimando l'automaticità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai suddetti reati, a prescindere dai limiti di reddito,
e l'esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa sull'aspetto della non abbienza al giudice investito della decisione sulla concessione del beneficio (cfr. Ordinanza Tribunale
Ordinario di Monza – I Sez. Civile pubb. 18/1/2021)
Per quanto premesso, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nell'interesse di deve essere dichiarata ammissibile, non essendo necessario che la stessa sia Parte_1
corredata da dichiarazioni di natura reddituale.
3) Spese di lite
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio in ragione della contumacia di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie il ricorso;
2) annulla il decreto n. 528/2024 Mod.27, emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Marsala il 18/12/2024 con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a
Pag. 5 a 6 spese dello Stato proposta da nel procedimento penale 2726/2024 R.G.N.R, n. Parte_1
1307/2024 Rg. Trib, mod. 27 n. 528/24 e, per l'effetto,
3) ammette (C.F.: ) al Patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1 C.F._1
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
5) manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Marsala, 11/6/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 6 a 6