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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice rel./est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al procedimento unitario R.G. n. 165/2025, avente ad oggetto APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, su ricorso di:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mondragone (CE) alla Via Ariosto n. 4, elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA) alla
Via Mauro Leone n. 59, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Guadagni e Pasquale Guadagni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente ricorso;
ricorrente
***
Il Tribunale, udito il Giudice relatore;
letto il ricorso proposto dal ricorrente per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata;
rilevata, in primo luogo, la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, radicata ai sensi degli artt. 27 e 268 CCII in quanto l'istante è residente nel Comune di Mondragone
(CE) e dunque nel circondario del Tribunale adito;
rilevato che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del codice, da applicarsi tuttavia nei limiti di stretta compatibilità;
ritenuto che
nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione controllata non sia necessaria la preventiva fissazione dell'udienza ex artt. 40 e 41 CCII allorquando ricorrano due condizioni e cioè che il ricorso sia introdotto dal debitore e non siano individuabili specifici contraddittori alla stregua di quanto sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in relazione all'art. 14 l. fall. (cfr. Cass. n. 20187/2017); osservato che la procedura di liquidazione controllata costituisce uno strumento finalizzato alla tutela del debitore sovraindebitato, al fine di consentirgli di soddisfare i creditori nei limiti delle proprie risorse e così superare la situazione di crisi o di insolvenza;
ritenuto, in particolare, che si tratti di una procedura a carattere liquidatorio, costituente espressione del principio per il quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) fatta eccezione per i beni indicati nell'art. 268 c. 4 CCII;
rilevato che la durata della procedura è stata fissata dal ricorrente in quattro anni ovvero nella maggiore durata rimessa alle valutazioni del liquidatore nella redazione del programma di liquidazione;
rilevato che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (rectius nel caso di specie con una quota di 1/40 di un bene immobile sito in Maddaloni);
rilevato che i principi che si espongono sono estensibili anche alla liquidazione del patrimonio in cui, disponendo il debitore dello stipendio e di un bene mobile, si pone comunque la questione della durata della procedura;
rilevato che la questione è stata posta all'attenzione della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 6/2024 ha dichiarato la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII) - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
rilevato che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;
ritenuto che
tale decisione non possa essere condivisa;
ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;
ritenuto, in proposito:
che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravenire, in tal modo finisca:
a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso;
b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo; rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;
rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;
ritenuto che
il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21; rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;
considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato
– presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII. ritenuto, in altre parole:
1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 283 CCII, laddove al comma 1 prevede l'obbligo di pagamento in capo al debitore meritevole ove nei quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in una percentuale non inferiore complessivamente al 10%.
Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori - ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparita di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;
4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile;
(II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII;
(III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;
ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;
chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale
- nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII;
(ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole;
(iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;
ritenuto, pertanto, che, non potendo predeterminarsi la durata della liquidazione, ogni decisione in merito spetti al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire comunque una percentuale satisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo, in quanto il ricorrente attualmente dipendente presso il con funzioni di vigile del fuoco ha contratto una debitoria mista in Controparte_1 quanto dipendente sia da obbligazioni connesse alla precedente attività commerciale svolta sia in relazione al fabbisogno familiare;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a 102.331,82, a cui deve aggiungersi il compenso dell'OCC (in prededuzione) e degli advisor legali (in privilegio mobiliare); considerato che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, il ricorrente non risulta titolare di beni immobili, è intestatario di due autovetture e percettore di un reddito mensile di € 1.600,00 mensili;
ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;
rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
rilevato che il ricorrente ha messo a disposizione della procedura l'autovettura FIAT 500 tg.
FM200LC mentre ha richiesto di tenere per sé per ragioni lavorative e familiari l'autovettura Lancia
Y tg. DL760ZT; preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento (per euro 1.345,00), comprensive non solo delle spese familiari ma anche delle spese per il canone di locazione di € 350,00 dell'immobile in cui risiede (Cfr. Doc. 3 contratto di locazione e Proposta Piano di liquidazione); considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, anche utilizzando il parametro analogico di cui all'art. 283, comma 2, del CCII, fermo in ogni caso la facoltà del giudice di poterle quantificare d'ufficio
(Cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023); ritenuto in ogni caso congrua la cifra di euro 1345,00, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;
ritenuto, pertanto, che la quota di stipendio mensile della ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1.345,00; considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
, non sussistendo cessioni del quinto di cui comunque va esclusa la persistente operatività, e tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti per il sostentamento proprio e della famiglia, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 4;
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;
Nomina liquidatore il Dr. Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3; dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.345,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,
c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice rel./est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al procedimento unitario R.G. n. 165/2025, avente ad oggetto APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, su ricorso di:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mondragone (CE) alla Via Ariosto n. 4, elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA) alla
Via Mauro Leone n. 59, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Guadagni e Pasquale Guadagni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente ricorso;
ricorrente
***
Il Tribunale, udito il Giudice relatore;
letto il ricorso proposto dal ricorrente per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata;
rilevata, in primo luogo, la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, radicata ai sensi degli artt. 27 e 268 CCII in quanto l'istante è residente nel Comune di Mondragone
(CE) e dunque nel circondario del Tribunale adito;
rilevato che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del codice, da applicarsi tuttavia nei limiti di stretta compatibilità;
ritenuto che
nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione controllata non sia necessaria la preventiva fissazione dell'udienza ex artt. 40 e 41 CCII allorquando ricorrano due condizioni e cioè che il ricorso sia introdotto dal debitore e non siano individuabili specifici contraddittori alla stregua di quanto sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in relazione all'art. 14 l. fall. (cfr. Cass. n. 20187/2017); osservato che la procedura di liquidazione controllata costituisce uno strumento finalizzato alla tutela del debitore sovraindebitato, al fine di consentirgli di soddisfare i creditori nei limiti delle proprie risorse e così superare la situazione di crisi o di insolvenza;
ritenuto, in particolare, che si tratti di una procedura a carattere liquidatorio, costituente espressione del principio per il quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) fatta eccezione per i beni indicati nell'art. 268 c. 4 CCII;
rilevato che la durata della procedura è stata fissata dal ricorrente in quattro anni ovvero nella maggiore durata rimessa alle valutazioni del liquidatore nella redazione del programma di liquidazione;
rilevato che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (rectius nel caso di specie con una quota di 1/40 di un bene immobile sito in Maddaloni);
rilevato che i principi che si espongono sono estensibili anche alla liquidazione del patrimonio in cui, disponendo il debitore dello stipendio e di un bene mobile, si pone comunque la questione della durata della procedura;
rilevato che la questione è stata posta all'attenzione della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 6/2024 ha dichiarato la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII) - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
rilevato che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;
ritenuto che
tale decisione non possa essere condivisa;
ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;
ritenuto, in proposito:
che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravenire, in tal modo finisca:
a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso;
b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo; rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;
rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;
ritenuto che
il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21; rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;
considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato
– presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII. ritenuto, in altre parole:
1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 283 CCII, laddove al comma 1 prevede l'obbligo di pagamento in capo al debitore meritevole ove nei quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in una percentuale non inferiore complessivamente al 10%.
Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori - ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparita di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;
4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile;
(II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII;
(III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;
ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;
chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale
- nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII;
(ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole;
(iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;
ritenuto, pertanto, che, non potendo predeterminarsi la durata della liquidazione, ogni decisione in merito spetti al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire comunque una percentuale satisfattoria dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo, in quanto il ricorrente attualmente dipendente presso il con funzioni di vigile del fuoco ha contratto una debitoria mista in Controparte_1 quanto dipendente sia da obbligazioni connesse alla precedente attività commerciale svolta sia in relazione al fabbisogno familiare;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a 102.331,82, a cui deve aggiungersi il compenso dell'OCC (in prededuzione) e degli advisor legali (in privilegio mobiliare); considerato che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, il ricorrente non risulta titolare di beni immobili, è intestatario di due autovetture e percettore di un reddito mensile di € 1.600,00 mensili;
ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;
rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
rilevato che il ricorrente ha messo a disposizione della procedura l'autovettura FIAT 500 tg.
FM200LC mentre ha richiesto di tenere per sé per ragioni lavorative e familiari l'autovettura Lancia
Y tg. DL760ZT; preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento (per euro 1.345,00), comprensive non solo delle spese familiari ma anche delle spese per il canone di locazione di € 350,00 dell'immobile in cui risiede (Cfr. Doc. 3 contratto di locazione e Proposta Piano di liquidazione); considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, anche utilizzando il parametro analogico di cui all'art. 283, comma 2, del CCII, fermo in ogni caso la facoltà del giudice di poterle quantificare d'ufficio
(Cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023); ritenuto in ogni caso congrua la cifra di euro 1345,00, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;
ritenuto, pertanto, che la quota di stipendio mensile della ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1.345,00; considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
, non sussistendo cessioni del quinto di cui comunque va esclusa la persistente operatività, e tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti per il sostentamento proprio e della famiglia, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 4;
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;
Nomina liquidatore il Dr. Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3; dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.345,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,
c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta