CASS
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
Massime • 1
La persona offesa di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti da tale disposizione, sicché la relativa istanza deve soddisfare i soli requisiti di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) e b), del citato d.P.R., limitatamente all'indicazione del processo, se già pendente, cui l'istanza si riferisce e delle esatte generalità dell'interessato, non essendo necessario riportare i codici fiscali e le generalità dei componenti del suo nucleo familiare, né le allegazioni previste alle lett. c) e d) del medesimo comma.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti contro familiari e conviventiAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2024, n. 13398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13398 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: L.C. I nato a [...] 11 18/09/1977 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13398 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 aprile 2023 il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione proposta da L. C. J avverso il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A motivo della decisione il Tribunale rilevava che la ricorrente, pur rientrando nella categoria dei soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato poiché persona offesa del reato di cui all'art. 612 cod. pen., non aveva fornito i dati richiesti a mente dell'art. 79 DPR n.115/2002, avendo l'istante documentato la propria istanza senza indicare le generalità e il codice fiscale dei componenti della propria famiglia anagrafica. Pertanto, Vautocertificazione della L.C. non poteva ritenersi conforme al modello legale di cui all'art. 79, lett. a) e b) del DPR n.115/2002. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso la L.C. affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, deduce la nullità della ordinanza impugnata per violazione del giudicato. Il decreto di rigetto era stato impugnato solo sul punto della questione relativa al se fosse discrezionale ovvero obbligatoria per legge l'ammissione al gratuito patrocinio della persona offesa dal reato di cui all'art. 612 - bis cod. pen. Il giudice investito dell'opposizione, invece, aveva integralmente rivalutato la questione, senza limitarsi all'esame del motivo proposto, valorizzando elementi mai esaminati nel primo decreto di rigetto, in ordine ai quali si era formata una definitiva preclusione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione delle norme del TU sulle spese di giustizia. Le suddette norme prevedevano espressamente una ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Unica condizione per l'ammissione è infatti la qualifica di persona offesa in determinate tipologie di delitti, di cui all'art. 76, comma 4 ter, DPR n.115/2002. Era pertanto sufficiente il solo requisito formale consistente nella posizione processuale rivestita, prescindendo da ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini dei limiti reddituali, quale le generalità dei familiari, erroneamente ritenuta ostativa nel provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. L'opposizione avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, invero, non è mezzo di impugnazione a critica vincolata, né sono previsti particolari requisiti di specificità dei motivi proponibili, come invece espressamente stabilito per il giudizio di appello. Ne consegue che l'opposizione non può che avere effetto devolutivo pieno di tutta la questione proposta al giudice dell'impugnazione, e pertanto non è ipotizzabile la formazione di un giudicato parziale in ordine al provvedimento sottoposto a nuovo esame in sede di opposizione. 3. E' invece fondato il secondo motivo. 4. L'art. 76 co.
4-ter DPR 115/02, introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, (convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni), prevede che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa prescindersi dai limiti reddituali per la persona offesa per i reati di cui agli articoli: 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609- quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609- quinquies (corruzione di minorenne) e 609- undecies (adescamento di minorenni). 5. L'art. 79 del DPR 115/02, rubricata "contenuto dell'istanza", prevede testualmente che "... 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, 3 ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Re pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti, dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione divariazione". 6. Come esposto nella narrativa del ricorso, con il provvedimento impugnato l'istanza della ricorrente, persona offesa in un procedimento penale istaurato ai sensi dell'art 612 bis cod.pen, è stata dichiarata inammissibile poiché la predetta aveva omesso di indicare il proprio codice fiscale e le generalità dei familiari conviventi, requisito richiesto dalla lettera b) dell'art. 79 sopra citato. 7. Tanto premesso, è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 13497 del 15/02/2017, Mattioli, Rv. 269534 01; Sez.
4 - n. 16272 del 05/04/2022, Nigro, Rv. 283026 - 01) che la persona offesa da uno dei reati elencati dall'art. 76, comma quarto - ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sempre ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo. Si è osservato che "in mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l'ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'art. 76 cit., dato che la norma in parola (il ridetto comma 4-ter) non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento;
sicché la produzione di tale attestato s'appalesa del tutto superflua e, perciò, la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto". Si è altresì affermato che la ratio di tale previsione risiede nella esigenza di assicurare alle vittime di determinate tipologie di reati, già colpite da situazioni di particolare disagio, un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale, con conseguente sostegno ed incoraggiamento a denunciare gli abusi commessi a loro danno. Pertanto, le persone offese di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4 ter, DPR n.115/2002, non hanno alcun obbligo di corredare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l'autocertíficazione relativa alla propria situazione reddituale, essendo del tutto ininfluente l'accertamento dei limiti di reddito per la fruizione del beneficio, concedibile sempre, e in deroga ai predetti limiti, in ragione della condizione rivestita dal richiedente. 8. Tali essendo gli approdi interpretativi e le loro fondate ragioni, che si ritiene di dover ribadire e condividere, la logica conseguenza non può che essere la totale irrilevanza, ai fini del riconoscimento delta pretesa, dell'onere di fornire indicazioni utili esclusivamente all'accertamento del limite reddituale, quali sono, certamente, i requisiti di cui alla lettera b) del citato articolo 79 DPR n.115/2002 ( codice fiscale della parte richiedente e generalità e codice fiscale dei familiari conviventi). La contraria interpretazione, quale quella proposta nel provvedimento impugnato, stride con la finalità della norma e la sua corretta applicazione, come declinata dalla giurisprudenza citata, ormai ferma sulla affermazione che il beneficio deve essere riconosciuto a tutte le persone offese dei reati elencati dall'art. 76, comma 4 ter, del Testo Unico sulle spese di giustizia, a prescindere dal loro reddito.A ciò si aggiunga che vieppiù stride con la accertata finalità della legge la previsione della conseguenza della inammissibilità della richiesta a fronte della mancata indicazione di requisiti del tutto irrilevanti, in quanto, come detto, funzionati solo a monitorare l'ammontare del reddito che, nei casi in questione, non costituisce presupposto per l'ammissione al patrocinio. 9. Tanto chiarito, deve dunque rilevarsi che l'affermazione secondo cui "la persona offesa di uno dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla medesima disposizione, sicchè la relativa istanza deve limitarsi ad indicare i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 79, comma 1, del citato decreto, non richiedendosi l'allegazione prevista alla lett. c) della norma," affermazione contenuta nelle sentenze sopra citate, non può certamente essere letta in modo formalistico e strettamente letterale. E' infatti evidente che il riferimento alla lettera b) dell'art. 79 ( ossia l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali) va considerato limitatamente a quanto effettivamente funzionale alla richiesta, ossia nel senso che deve ritenersi obbligatoria l'indicazione delle esatte generalità dell'interessato, senza alcuna necessità di riportare, nell'istanza, anche i codici fiscali e le generalità dei componenti del nucleo familiare. 10. Va anche considerato che il mancato raccordo tra la disposizione di cui all'art. 79 del DPR n.115 del 2002, che stabilisce il contenuto dell'istanza di ammissione, e l'art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, (convertito, con 3 modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni) che ha inserito il comma 4 ter nel corpo dell'ad 76, non può certamente autorizzare una interpretazione contraria a quella qui indicata, e fatta propria nel provvedimento impugnato. Si tratta, invero, di una strada interpretativa imposta da una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento. 11. La Corte costituzionale, con la sentenza n.1/2021, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al citato art. 76, comma 4 ter, ha difatti sottolineato che il criterio che guida l'applicazione della norma "non è il reddito, ma la condizione di vulnerabilità" delle vittime, nella maggior parte donne. In questo senso, voler garantire il gratuito patrocinio indipendentemente dalla disponibilità economica della donna è indicatore della volontà di incoraggiare le denunce di tali reati, che proprio a causa della loro natura risultano molto difficili da affrontare. Il fine della norma, dunque, consiste nel poter offrire "un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima" e nell'incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità". Con la sentenza costituzionale del 2021, quindi, viene definitivamente sancita l' obbligatorietà del gratuito patrocinio nei casi di cui all'ad 76, comma 4 ter cit., rilevandosi come tale valutazione sia "del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore". Di conseguenza, l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario, a pena di inammissibilità della richiesta, fornire elementi di conoscenza utili esclusivamente per la determinazione del reddito, è in palese contrasto con la funzione della norma così come descritta dal giudice delle leggi. 12. Si impone, quindi, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale dì Avellino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino. Ai sensi dell'art. 52, co.2, d.lgs n.196/2003, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente. Roma, 30 gennaio 2024 Il Consigliere stensore Il Pre nte ED flicclgfièrs DEPOS,..T0,,INACAtet.51,CA Salva e Dovere Aolk, el7k/2(,)z 5ei, p tm I` o scu. 42_ .1,-/mttAk ,f/-groviit,J,:~,in2 4 U4e4ithAt- 0(3 (4.);) J.4.\c,d-e y„,»itwuz ?rLe/yìo„ie .,4 ;
4-ter DPR 115/02, introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, (convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni), prevede che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa prescindersi dai limiti reddituali per la persona offesa per i reati di cui agli articoli: 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609- quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609- quinquies (corruzione di minorenne) e 609- undecies (adescamento di minorenni). 5. L'art. 79 del DPR 115/02, rubricata "contenuto dell'istanza", prevede testualmente che "... 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, 3 ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Re pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti, dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione divariazione". 6. Come esposto nella narrativa del ricorso, con il provvedimento impugnato l'istanza della ricorrente, persona offesa in un procedimento penale istaurato ai sensi dell'art 612 bis cod.pen, è stata dichiarata inammissibile poiché la predetta aveva omesso di indicare il proprio codice fiscale e le generalità dei familiari conviventi, requisito richiesto dalla lettera b) dell'art. 79 sopra citato. 7. Tanto premesso, è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 13497 del 15/02/2017, Mattioli, Rv. 269534 01; Sez.
4 - n. 16272 del 05/04/2022, Nigro, Rv. 283026 - 01) che la persona offesa da uno dei reati elencati dall'art. 76, comma quarto - ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sempre ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo. Si è osservato che "in mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l'ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'art. 76 cit., dato che la norma in parola (il ridetto comma 4-ter) non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento;
sicché la produzione di tale attestato s'appalesa del tutto superflua e, perciò, la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto". Si è altresì affermato che la ratio di tale previsione risiede nella esigenza di assicurare alle vittime di determinate tipologie di reati, già colpite da situazioni di particolare disagio, un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale, con conseguente sostegno ed incoraggiamento a denunciare gli abusi commessi a loro danno. Pertanto, le persone offese di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4 ter, DPR n.115/2002, non hanno alcun obbligo di corredare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l'autocertíficazione relativa alla propria situazione reddituale, essendo del tutto ininfluente l'accertamento dei limiti di reddito per la fruizione del beneficio, concedibile sempre, e in deroga ai predetti limiti, in ragione della condizione rivestita dal richiedente. 8. Tali essendo gli approdi interpretativi e le loro fondate ragioni, che si ritiene di dover ribadire e condividere, la logica conseguenza non può che essere la totale irrilevanza, ai fini del riconoscimento delta pretesa, dell'onere di fornire indicazioni utili esclusivamente all'accertamento del limite reddituale, quali sono, certamente, i requisiti di cui alla lettera b) del citato articolo 79 DPR n.115/2002 ( codice fiscale della parte richiedente e generalità e codice fiscale dei familiari conviventi). La contraria interpretazione, quale quella proposta nel provvedimento impugnato, stride con la finalità della norma e la sua corretta applicazione, come declinata dalla giurisprudenza citata, ormai ferma sulla affermazione che il beneficio deve essere riconosciuto a tutte le persone offese dei reati elencati dall'art. 76, comma 4 ter, del Testo Unico sulle spese di giustizia, a prescindere dal loro reddito.A ciò si aggiunga che vieppiù stride con la accertata finalità della legge la previsione della conseguenza della inammissibilità della richiesta a fronte della mancata indicazione di requisiti del tutto irrilevanti, in quanto, come detto, funzionati solo a monitorare l'ammontare del reddito che, nei casi in questione, non costituisce presupposto per l'ammissione al patrocinio. 9. Tanto chiarito, deve dunque rilevarsi che l'affermazione secondo cui "la persona offesa di uno dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla medesima disposizione, sicchè la relativa istanza deve limitarsi ad indicare i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 79, comma 1, del citato decreto, non richiedendosi l'allegazione prevista alla lett. c) della norma," affermazione contenuta nelle sentenze sopra citate, non può certamente essere letta in modo formalistico e strettamente letterale. E' infatti evidente che il riferimento alla lettera b) dell'art. 79 ( ossia l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali) va considerato limitatamente a quanto effettivamente funzionale alla richiesta, ossia nel senso che deve ritenersi obbligatoria l'indicazione delle esatte generalità dell'interessato, senza alcuna necessità di riportare, nell'istanza, anche i codici fiscali e le generalità dei componenti del nucleo familiare. 10. Va anche considerato che il mancato raccordo tra la disposizione di cui all'art. 79 del DPR n.115 del 2002, che stabilisce il contenuto dell'istanza di ammissione, e l'art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, (convertito, con 3 modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni) che ha inserito il comma 4 ter nel corpo dell'ad 76, non può certamente autorizzare una interpretazione contraria a quella qui indicata, e fatta propria nel provvedimento impugnato. Si tratta, invero, di una strada interpretativa imposta da una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento. 11. La Corte costituzionale, con la sentenza n.1/2021, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al citato art. 76, comma 4 ter, ha difatti sottolineato che il criterio che guida l'applicazione della norma "non è il reddito, ma la condizione di vulnerabilità" delle vittime, nella maggior parte donne. In questo senso, voler garantire il gratuito patrocinio indipendentemente dalla disponibilità economica della donna è indicatore della volontà di incoraggiare le denunce di tali reati, che proprio a causa della loro natura risultano molto difficili da affrontare. Il fine della norma, dunque, consiste nel poter offrire "un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima" e nell'incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità". Con la sentenza costituzionale del 2021, quindi, viene definitivamente sancita l' obbligatorietà del gratuito patrocinio nei casi di cui all'ad 76, comma 4 ter cit., rilevandosi come tale valutazione sia "del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore". Di conseguenza, l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario, a pena di inammissibilità della richiesta, fornire elementi di conoscenza utili esclusivamente per la determinazione del reddito, è in palese contrasto con la funzione della norma così come descritta dal giudice delle leggi. 12. Si impone, quindi, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale dì Avellino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino. Ai sensi dell'art. 52, co.2, d.lgs n.196/2003, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente. Roma, 30 gennaio 2024 Il Consigliere stensore Il Pre nte ED flicclgfièrs DEPOS,..T0,,INACAtet.51,CA Salva e Dovere Aolk, el7k/2(,)z 5ei, p tm I` o scu. 42_ .1,-/mttAk ,f/-groviit,J,:~,in2 4 U4e4ithAt- 0(3 (4.);) J.4.\c,d-e y„,»itwuz ?rLe/yìo„ie .,4 ;