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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 16.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1806 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Boscagli, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, 8/A;
Appellante
1 e
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Marco Meliti e Simona Bevilacqua, giusta delega allegata alla memoria di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza Adriana, 15;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4332/24, depositata dal Tribunale di Roma il 7.3.2024
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 5.4.2014, Controparte_1 Parte_1
hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
il 19.7.2018) e si sono separati in virtù di accordo sottoscritto il 31.10.2022, a seguito di negoziazione assistita, prevedendo, tra l'altro, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli e che “A decorrere dal 1 del mese di Novembre 2022, il padre contribuirà al mantenimento dei minori con un assegno mensile di 3.000,00 euro per ciascun figlio, oltre ad euro 2.000,00 mensili per il mantenimento della moglie, da corrispondere alla stessa tramite bonifico bancario entro il giorno 1 di ogni mese”, oltre a farsi carico del 100% delle spese straordinarie relative ai minori;
con ricorso depositato il 25.7.2023, dedotto il sopravvenuto Parte_1
peggioramento della propria condizione economica, ha chiesto la riduzione 2 dell'assegno dovuto per il mantenimento della moglie all'importo mensile di €
900,00 e la riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento dei figli al complessivo importo mensile di € 3.000,00, oltre all'80% delle relative spese straordinarie;
il 12.1.2024, si è costituita contestando il fondamento della Controparte_1
domanda e concludendo per il relativo rigetto, nonché chiedendo che l'assegno per il mantenimento dei minori fosse aumentato all'importo mensile di €
4.000,00 ciascuno, nonché una modifica della regolamentazione della frequentazione padre-figli;
con sentenza n. 4332/24, depositata il 7.3.2024, il Tribunale ha respinto le domande rispettivamente formulate da entrambe le parti e ha compensato le spese di lite;
con ricorso depositato il 29.3.2024, ha impugnato il Parte_1
provvedimento, lamentando l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle attuali condizioni economiche delle parti e concludendo per la revoca dell'assegno per il mantenimento della moglie e per la riduzione di quello dovuto per i figli al complessivo importo mensile di € 3.000,00, oltre all'80% delle relative spese straordinarie;
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, “con l'aggravante per la temerarietà”;
si è costituita il 7.3.2025 eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché contestandone, nel merito, la fondatezza e concludendo per il relativo rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio e per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
3 il P.G., cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
sulle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del reclamo ex art. 342 c.p.c. sollevata da essendo ben Controparte_1
comprensibili le censure rivolte da avverso il provvedimento Parte_1
impugnato e la riforma che intende ottenerne.
Nel merito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art.
6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione” (Cass., Sez. 1, 15/07/2024, n.
19388).
4 Occorre, pertanto, verificare se, nel periodo intercorso tra la sottoscrizione della negoziazione assistita per stabilire le condizioni di separazione
(31.10.2022) e l'introduzione del giudizio di primo grado (25.7.2023), a distanza, quindi, di circa 9 mesi, sia effettivamente intervenuto un significativo mutamento delle pregresse condizioni economiche delle parti, tale da giustificare la revoca dell'assegno per il mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli, come richiesto dall'appellante.
In particolare, all'epoca della separazione, lavorava a Londra, Parte_1
presso J. P. OR, con retribuzione mensile netta pari a circa € 35.000,00; in data 5.5.2023, era stato licenziato e, il successivo 15.5.2023, aveva sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato per la , Controparte_2
dalla quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 17.000,00, oltre ad una (eventuale) ulteriore “remunerazione variabile annuale (“Retribuzione variabile”) collegata alla performance … nel rapporto massimo di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della relativa remunerazione individuale”; nel 2023, inoltre, ha pacificamente ricevuto, a titolo di una tantum, € 177.964,00 da J.P. OR, in virtù di un accordo transattivo, a seguito del licenziamento, nonché €
208.408,00, dalla come bonus di benvenuto;
infine, è pacifico Controparte_2
che, a seguito del rientro a Roma, non sia più gravato del canone Parte_1
di locazione dell'immobile in cui abitava a Londra (pari a circa € 7.300,00), disponendo di un alloggio fornito dalla nella prestigiosa Controparte_2
piazza Rondanini e di un'autovettura anche per uso privato, con dotazione di fuel card.
Per contro, quanto a è lo stesso appellante a riconoscere Controparte_1
che, anche durante la vita matrimoniale condotta a Londra, aveva svolto una
5 lucrosa attività imprenditoriale nel commercio di borse di lusso;
attualmente lavora presso l'Ufficio Marketing della Battistoni s.p.a., con retribuzione mensile di circa € 1.600,00 netti;
conduce in locazione un appartamento per il quale versa un canone mensile di € 3.500,00.
A tutto ciò devono aggiungersi le cospicue giacenze sui rispettivi conti correnti bancari di entrambe le parti, di cui ha dato atto il Tribunale nella sentenza impugnata e che non sono state contestate.
Tali ulteriori notevoli risorse, peraltro già esistenti e ben note alle stesse parti sin dall'epoca della sottoscrizione dell'accordo di separazione, risultano notevolmente incrementate per l'appellante, in virtù dell'accreditamento delle somme riconosciutegli a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro con
J.P. OR e dell'immediata costituzione del nuovo rapporto con la CP_2
.
[...]
Del tutto irrilevante, al riguardo, deve ritenersi la circostanza che tali somme siano state (volontariamente) utilizzate da per la ristrutturazione Parte_1
di un immobile a Bracciano e per “investimenti di lungo termine”.
Infine, non può non tenersi conto del diverso (e ben superiore) costo della vita che l'appellante doveva sostenere allorquando viveva a Londra, rispetto a quello esistente in Italia: la maggiore retribuzione da questi percepita presso
J.P. OR, deve, quindi, ritenersi non così tanto superiore rispetto a quella concordata con la , se rapportate entrambe al diverso costo Controparte_2
della vita esistente nei due diversi Paesi.
In conclusione, in virtù di quanto esposto, ritiene la Corte che la consistenza economica dell'appellante, nel breve periodo intercorso tra il mese di ottobre
2022 e il mese di luglio 2023, nonostante il cambio di lavoro e di residenza, non
6 sia sostanzialmente mutata e non sia, pertanto, tale da giustificare, ad oggi, una riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie e per i figli, così come concordato in sede di negoziazione assistita per la separazione.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
Non sussistono gli estremi per la condanna di alcuna delle parti ex art. 96 c.p.c.
Il tenore della decisione comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese per la presente fase processuale.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P . Q . M .
LA CORTE
Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4332/24, Parte_1
depositata dal Tribunale di Roma il 7.3.2024 e ogni altra domanda proposta dalle parti;
condanna al pagamento delle spese del presente grado del Parte_1
giudizio, liquidate in € 6.300,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%,
Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
7 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione il 16.4.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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