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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3965/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati: Dott.ssa ARnna D'Avino Presidente Presidente Dott.ssa NA AR ER EG Consigliere est. Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa civile di secondo, avente ad OGGETTO: l'appello avverso la Sentenza N. 739/2021 del 07.06.2021, pubblicata il 08.06.2021, emessa dal Tribunale Civile di Viterbo, all'esito del giudizio N. 1256/2017 R.G., notificata telematicamente in data 11.06.2021, proposto da:
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il Parte_2 C.F._2
12.06.1948, rappresentati e difesi dall'Avv. Natale Perri (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
contro nato il [...] a [...] (C.F. CP_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Piergiovanni del C.F._4
Foro di Viterbo (C.F. ); C.F._5
C.F. – con sede legale a San Cesario Parte_3 P.IVA_1
(MO), Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Francesca Squillace (C.F. ,) e Tiziano ARni (C.F.: ) CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado.
Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo nel giudizio iscritto al n. 1256/2017 R.G. il dott. CP_1 chiedendone, in relazione al trattamento sanitario ambulatoriale
[...] infiltrativo con acido ialuronico da quest'ultimo praticato in data 18.02.2016, la condanna per responsabilità medica al risarcimento dei danni in favore degli attori stessi della complessiva somma di € 50.000,00, di cui € 30.000,00 a favore del Sig. ed € 20.000,00 a Parte_1 favore della Sig.ra oltre interessi ed accessori di Parte_2 legge e con vittoria di spese di lite. In particolare, entrambi affermavano di aver accusato, sin dal giorno successivo alla effettuata infiltrazione, “forte dolore e abnorme gonfiore” agli arti interessati. Nonostante si fossero rivolti ad altri sanitari, la loro condizione si era aggravata, in particolare l'attrice è stata ricoverata d'urgenza in Parte_2 data 2/3/2016, con diagnosi di “sospetta sindrome compartimentale mano destra”, ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 3/3/2016; nella stessa data, è stata diagnosticata l'infiammazione post iniezione di acido ialuronico al signor poi ricoverato in data 10/6/2016 per Pt_1 edema, algia e limitazione funzionale della caviglia e del piede sinistro, in stato di sofferenza, stato febbrile e con reperto umorale di indici di flogosi in incremento. Sulla base della perizia stragiudiziale, gli attori ritenevano quindi la scorretta esecuzione della terapia infiltrativa a causa del “cattivo allestimento del campo operatorio” ed “all'uso di materiale non sterile”, nonché per la sostanza farmacologica impiegata, non indicata al quadro clinico, con conseguente danno morale e biologico. In particolare, l'attrice sosteneva di aver sviluppato la “sindrome compartimentale necessitante di correzione chirurgica”, con conseguenti limitazioni alla funzionalità prensile della mano ed all'articolarità del polso: il danno biologico stimato al 12%; l'attore lamentava, a sua volta, l'aggravamento della funzionalità articolare, a causa del “quadro franco di osteo- mielite della caviglia sinistra”, con danno biologico del 16%.
Il convenuto Dott. si costituiva nel giudizio di primo grado, CP_1 contestando in via principale le domande attoree e chiedendo la chiamata in causa della dalla quale, in via Parte_3 subordinata, chiedeva di essere manlevato in forza di polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi professionali, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree.
Autorizzata dal Giudicante di prime cure la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, quest'ultima si costituiva in giudizio contestando in via principale le pretese risarcitorie degli attori ed in via subordinata eccepiva la non operatività della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali di contratto. Rigettata ogni altra istanza istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio tesa all'accertamento della eventuale responsabilità del Dott. in relazione ai trattamenti sanitari dallo stesso praticati agli attori CP_1 in data 18.02.2016 ed alla valutazione medico-legale dell'eventuale danno subìto dagli attori stessi. La causa veniva quindi decisa con la sentenza n. 739 del 07.06.2021 statuente nel dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa”.
2. Il procedimento di appello Avverso la citata sentenza proponevano appello e Parte_1
, presentando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Onorevole Corte di Appello adìta, per le ragioni esposte in premessa e nella parte motiva, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA: ACCOGLIERE l'appello testè spiegato riformando la sentenza di primo grado n. 739/2021 del Tribunale Civile di Viterbo perché nulla, illogica, ingiusta, illegittima, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che qui di seguito vengono ritrascritte: Piaccia all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare, la responsabilità esclusiva del Dott. CP_1 in relazione all'intervento di terapia infiltrativa in regime
[...] ambulatoriale, per le motivazioni di cui in premessa ex art. 1176, 1218, 1228 c.c.; - condannare il Dott. in via esclusiva e/o in solido con CP_1
l' (terza chiamata dal convenuto in primo Parte_3 grado) o chi sarà ritenuto ed accertato responsabile al risarcimento dei danni, in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 50.000,00 di cui €.30.000,00 a favore del signor ed Parte_1
€.20.000,00 a favore della signora comprensiva Parte_2 anche del danno biologico, danno non patrimoniale, danno morale e danno esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equità;
− CONDANNARE comunque parte appellata al pagamento delle spese di ctu già versate dagli odierni appellanti, nonché delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di distrazione a favore del sottoscritto avvocato difensore procuratore antistatario;
− In via istruttoria, si chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori formulati e articolati nelle note ex art. 183 co. 6 c.p.c. da questa parte, disattesi dal primo giudice. Se ritenuto necessario, disporre nuova CTU medico-legale sui signori e . Parte_2 Parte_1
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, all'esito della costituzione degli appellati”.
Si costituiva il dottor instando per il rigetto dell'appello CP_1 proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per i seguenti motivi: che l'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio è stato notificato via p.e.c. in formato pdf da scansione (c.d. pdf immagine), in violazione della vigente normativa in materia che detta le regole tecniche del processo civile telematico imponendo che tale atto, se notificato via p.e.c., non debba derivare da scansione, ma debba nascere come file di testo (c.d. pdf nativo). Nel merito evidenziando l'insussistenza del nesso causale.
L'appellato presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto per difetto di conformità tra la copia dell'atto di citazione iscritta a ruolo e l'originale notificato all'appellato Dott. CP_1
In via principale rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in tutte le sue parti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, dichiarare la Parte_4
con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO),
[...]
Corso Libertà n. 53, in persona del legale rappresentante pro-tempore tenuta contrattualmente in forza della polizza n. 777029682416 a manlevare il convenuto Dott. nei termini previsti da detta CP_1 polizza assicurativa, da ogni pretesa patrimoniale degli attori appellanti con riguardo ai fatti dedotti in giudizio, condannando la
[...]
in persona del legale Parte_4 rappresentante pro-tempore a rifondere al Dott. quanto CP_1 quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare agli attori appellanti per i fatti di causa. In ogni caso condannare la Parte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] rifondere al Dott. le spese da quest'ultimo sostenute e CP_1 sostenende giudizialmente e stragiudizialmente per resistere alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori nel presente giudizio. Sempre in via subordinata ed in via istruttoria ammettere le istanze di prova testimoniale così come richieste ed articolate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta chiamante e le richieste formulate dalla parte medesima nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. Disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa con sostituzione del consulente d'ufficio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. La corte ha rinviato per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025 e, all'esito, ha riservato la causa in decisione senza termini, revocato il precedente provvedimento, senza concessione di ulteriori termini a difesa perché non richiesti dalle parti (cfr. verbale redatto alla predetta udienza).
3.La decisione della Corte di Appello Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, poiché formulata in modo generico, tale da non porre in dubbio la provenienza dell'atto, notificato tramite pec in copia analogica, così come la normativa consente, tal che deve essere considerato idoneo allo scopo avuto di mira (cfr. in proposito Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022; Sez. 3 -, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 24107 del 28/08/2025). Nel merito l'appello non è suscettibile di accoglimento, per il dirimente motivo della insussistenza della prova del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso lesivo lamentato dagli appellanti. In particolare, in merito alla posizione di , dalla Parte_2 relazione peritale disposta in primo grado, riportata anche nella relativa sentenza impugnata, emerge che secondo il CTU “le cure prestate dal convenuto all'attrice il 18/02/2016, sono state eseguite, come altre volte in precedenza, a scopo terapeutico per rizo-artrosi (base del pollice), ed è in questa regione che è stata praticata l'infiltrazione presumibilmente con acido ialuronico”; per contro, “l'evoluzione del gonfiore e dell'edema eclatante che ne è derivato in altra sede, cioè quella di polso ed avambraccio, trovano spiegazione in una preesistente S. del Tunnel carpale, deduzione che nasce dal fatto che l'elemento risolutivo dell'intervento chirurgico è stata la sezione del legamento trasverso del carpo, con liberazione del nervo mediano ma anche del fascio vascolare responsabile dell'imponente edema, per la risoluzione del quale sono state praticate anche le tre incisure sulla superficie dorsale della mano”. Il perito ha quindi concluso che “il trattamento infiltrativo praticato risponde ai protocolli terapeutici per la patologia in questione;
non presenta particolari difficoltà di esecuzione e verosimilmente è stato eseguito dal convenuto secondo la miglior pratica medica (…)”; inoltre,
“unica variante possibile rispetto alle terapie precedenti risiede nel fatto che in questa occasione fosse concomitante la presenza di una S. del Tunnel Carpale, vero trigger della successiva eclatante sintomatologia”. Il perito conclude quindi che:
“a) l'atto infiltrativo può avere innescato una flogosi locale, così come viene riportato in letteratura scientifica tra le complicanze post-infiltrative con acido ialuronico;
b) il processo flogistico e l'edema sarebbero rimasti confinati alla regione articolare trapezio-metacarpale (radice del pollice) se non ci fosse presente una pressione eccessiva a livello del canale del carpo (S. Del Tunnel Carpale); c) la terapia effettuata con cortisonici per os nei giorni successivi, ha determinato aumento della ritenzione idrica e dell'edema locale, causa del precipitare degli eventi che il 02/03/2016, costringevano l'attrice a recarsi in P.S. dell'Ospedale Policlinico Gemelli; d) le limitazioni funzionali riscontrate in corso di visita medicolegale, sarebbero state ridotte se l'attrice avesse eseguito adeguata e tempestiva Terapia Fisica Riabilitativa” (grassetto per pronta evidenza della parte di interesse). L'appellante non ha fornito oggettivi elementi che lascino intuire la scorrettezza della valutazione peritale su riferita, anzi avendo lamentato che il tribunale si sia immotivatamente discostato dalle valutazioni del CTU, che aveva quantificato i postumi invalidanti residuati, nient'affatto considerati dal ridetto giudicante. Tuttavia, per quanto innanzi esposto, così non è, avendo ampiamente condiviso il primo giudice le valutazioni del CTU, avendole anche trascritte in sentenza, rimanendo del tutto irrilevante che il CTU, per dare competa risposta a tutti i quesiti, prima abbia escluso la negligenza professionale del dott. e poi abbia CP_1 quantificato i postumi reliquati, sebbene senza indicarli come riconducibili al lamentato errore medico Va poi anche rilevato che la recente decisione di legittimità dell'ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922, ha confermato la pacifica giurisprudenza per cui il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito, laddove il nesso causale non è una mera circostanza di fatto, ma un concetto relazionale che identifica una relazione tra due eventi, dove uno è la conseguenza dell'altro. Ed è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cassazione Civile , ordinanza n. 5922/2024 7.12.2017, n.29315; Cass. 15.02.2018, n. 3704; Cass. 20.08.2018, n. 20812). Risulta dalla perizia che la terapia effettuata con cortisonici, così come dichiarato dall'attrice nella relazione di P.S. dell'Ospedale San Pietro di Roma del 29/02/2016, potrebbe essere, per l'aumento della ritenzione idrica, la causa del precipitare degli eventi che nella notte del 02/03/2016, la costringevano a recarsi in P.S. dell'Ospedale Policlinico Gemelli. Inoltre la sig. a seguito dell'intervento subito, non Parte_2 risulta abbia eseguito nessuna terapia specifica di riabilitazione, tranne
“…..muovere attivamente e passivamente le dita della mano secondo le indicazioni ricevute…”, così come sommariamente prescritto nella scheda clinica di dimissione. Il perito precisa altresì che i postumi riscontrati in sede medico-legale, abbiano un'origine multifattoriale. Quindi, nel caso che ci occupa la perizia disposta in primo grado ha escluso che una semplice infiltrazione abbia causato i danni lamentati da Parte_2 ma al contrario, che questi ultimi sono stati causati da
[...] infiammazioni tendinee dovute ad altre patologie, come il tunnel carpale. Ne consegue che è stata raggiunta la prova positiva della estraneità della infiltrazione rispetto ai danni lamentati.
In merito alla posizione dell'appellante la relazione Parte_1 peritale resa in primo grado precisa che “Il tipo di lesione lamentata è solo in parte compatibile con i trattamenti praticati dal convenuto il 18/02/2016, in quanto l'intervento infiltrativo, eseguito sull'articolazione tibiotarsica sx, è stato praticato a scopo terapeutico per un'artrosi severa delle articolazioni della caviglia e del piede, come dimostra il referto della RMN del giorno successivo (19/02/2016) all'esecuzione del trattamento oggetto della trattazione”. In particolare il trattamento praticato da è stato di terapia Pt_1 infiltrativa praticata presumibilmente con acido ialuronico, nell'articolazione trapezio-metacarpale, come confermato dal perito, che il perito specifica come rispondente ai protocolli terapeutici per la patologia in questione, precisando altresì che le conseguenze negative derivate dalla terapia effettuata dal convenuto, vanno ricercate in una serie di concause, ravvisando la causa del processo flogistico-infettivo locale, nella sintomatologia algica già preesistente relativa alla severa artrosi delle articolazione tibiotarsica e del piede. Inoltre il perito precisa che “ la flogosi locale già preesistente potrebbe aver facilitato l'insorgere del focolaio infettivo, sicuramente aggravato dalla somministrazione di cortisone a dosi generose come prescritto il 25/02/2016 dal Dott. Per_1 specialista in Reumatologia.”, ed infine che il quadro clinico
[...] avrebbe potuto avere una evoluzione diversa, ed arrivare ad una guarigione in tempi più rapidi, se si fosse proceduto a somministrare una terapia antibiotica adeguata. Quindi il fenomeno lamentato dall'appellante ha avuto un'origine multifattoriale, oltre che derivare maggiormente da un quadro di severa artrosi già esistente. Va in proposito ancora richiamato il già enunciato costante orientamento della Corte di Cassazione: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18) e quanto innanzi già esplicitato in relazione alla mancanza di contestazioni in merito alle valutazioni del CTU, condivise dall'appellante, visto che, al contrario, quest'ultimo si è lamentato che il Giudice di prime cure non si è affatto discostato dall'esito della perizia. Deve quindi concludersi che, per entrambi gli appellanti, l'appello va rigettato e le spese del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a loro carico in via solidale, in favore dell'appellato previa liquidazione CP_1 come da dispositivo, mentre vanno compensate quanto alla compagnia assicurativa, rimasta sostanzialmente estranea alla contesa, per l'esito della lite. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00, oltre accessori di legge, quanto all'appellato dott. dichiara CP_1 compensate le spese di lite con Parte_3
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, addì' 4 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
NA AR ER EG
La Presidente
Dott.ssa ARnna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati: Dott.ssa ARnna D'Avino Presidente Presidente Dott.ssa NA AR ER EG Consigliere est. Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa civile di secondo, avente ad OGGETTO: l'appello avverso la Sentenza N. 739/2021 del 07.06.2021, pubblicata il 08.06.2021, emessa dal Tribunale Civile di Viterbo, all'esito del giudizio N. 1256/2017 R.G., notificata telematicamente in data 11.06.2021, proposto da:
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il Parte_2 C.F._2
12.06.1948, rappresentati e difesi dall'Avv. Natale Perri (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
contro nato il [...] a [...] (C.F. CP_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Piergiovanni del C.F._4
Foro di Viterbo (C.F. ); C.F._5
C.F. – con sede legale a San Cesario Parte_3 P.IVA_1
(MO), Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Francesca Squillace (C.F. ,) e Tiziano ARni (C.F.: ) CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado.
Gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo nel giudizio iscritto al n. 1256/2017 R.G. il dott. CP_1 chiedendone, in relazione al trattamento sanitario ambulatoriale
[...] infiltrativo con acido ialuronico da quest'ultimo praticato in data 18.02.2016, la condanna per responsabilità medica al risarcimento dei danni in favore degli attori stessi della complessiva somma di € 50.000,00, di cui € 30.000,00 a favore del Sig. ed € 20.000,00 a Parte_1 favore della Sig.ra oltre interessi ed accessori di Parte_2 legge e con vittoria di spese di lite. In particolare, entrambi affermavano di aver accusato, sin dal giorno successivo alla effettuata infiltrazione, “forte dolore e abnorme gonfiore” agli arti interessati. Nonostante si fossero rivolti ad altri sanitari, la loro condizione si era aggravata, in particolare l'attrice è stata ricoverata d'urgenza in Parte_2 data 2/3/2016, con diagnosi di “sospetta sindrome compartimentale mano destra”, ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 3/3/2016; nella stessa data, è stata diagnosticata l'infiammazione post iniezione di acido ialuronico al signor poi ricoverato in data 10/6/2016 per Pt_1 edema, algia e limitazione funzionale della caviglia e del piede sinistro, in stato di sofferenza, stato febbrile e con reperto umorale di indici di flogosi in incremento. Sulla base della perizia stragiudiziale, gli attori ritenevano quindi la scorretta esecuzione della terapia infiltrativa a causa del “cattivo allestimento del campo operatorio” ed “all'uso di materiale non sterile”, nonché per la sostanza farmacologica impiegata, non indicata al quadro clinico, con conseguente danno morale e biologico. In particolare, l'attrice sosteneva di aver sviluppato la “sindrome compartimentale necessitante di correzione chirurgica”, con conseguenti limitazioni alla funzionalità prensile della mano ed all'articolarità del polso: il danno biologico stimato al 12%; l'attore lamentava, a sua volta, l'aggravamento della funzionalità articolare, a causa del “quadro franco di osteo- mielite della caviglia sinistra”, con danno biologico del 16%.
Il convenuto Dott. si costituiva nel giudizio di primo grado, CP_1 contestando in via principale le domande attoree e chiedendo la chiamata in causa della dalla quale, in via Parte_3 subordinata, chiedeva di essere manlevato in forza di polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi professionali, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree.
Autorizzata dal Giudicante di prime cure la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, quest'ultima si costituiva in giudizio contestando in via principale le pretese risarcitorie degli attori ed in via subordinata eccepiva la non operatività della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali di contratto. Rigettata ogni altra istanza istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio tesa all'accertamento della eventuale responsabilità del Dott. in relazione ai trattamenti sanitari dallo stesso praticati agli attori CP_1 in data 18.02.2016 ed alla valutazione medico-legale dell'eventuale danno subìto dagli attori stessi. La causa veniva quindi decisa con la sentenza n. 739 del 07.06.2021 statuente nel dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa”.
2. Il procedimento di appello Avverso la citata sentenza proponevano appello e Parte_1
, presentando le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Onorevole Corte di Appello adìta, per le ragioni esposte in premessa e nella parte motiva, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA: ACCOGLIERE l'appello testè spiegato riformando la sentenza di primo grado n. 739/2021 del Tribunale Civile di Viterbo perché nulla, illogica, ingiusta, illegittima, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che qui di seguito vengono ritrascritte: Piaccia all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare, la responsabilità esclusiva del Dott. CP_1 in relazione all'intervento di terapia infiltrativa in regime
[...] ambulatoriale, per le motivazioni di cui in premessa ex art. 1176, 1218, 1228 c.c.; - condannare il Dott. in via esclusiva e/o in solido con CP_1
l' (terza chiamata dal convenuto in primo Parte_3 grado) o chi sarà ritenuto ed accertato responsabile al risarcimento dei danni, in favore degli appellanti della somma complessiva di euro 50.000,00 di cui €.30.000,00 a favore del signor ed Parte_1
€.20.000,00 a favore della signora comprensiva Parte_2 anche del danno biologico, danno non patrimoniale, danno morale e danno esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equità;
− CONDANNARE comunque parte appellata al pagamento delle spese di ctu già versate dagli odierni appellanti, nonché delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di distrazione a favore del sottoscritto avvocato difensore procuratore antistatario;
− In via istruttoria, si chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori formulati e articolati nelle note ex art. 183 co. 6 c.p.c. da questa parte, disattesi dal primo giudice. Se ritenuto necessario, disporre nuova CTU medico-legale sui signori e . Parte_2 Parte_1
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, all'esito della costituzione degli appellati”.
Si costituiva il dottor instando per il rigetto dell'appello CP_1 proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per i seguenti motivi: che l'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio è stato notificato via p.e.c. in formato pdf da scansione (c.d. pdf immagine), in violazione della vigente normativa in materia che detta le regole tecniche del processo civile telematico imponendo che tale atto, se notificato via p.e.c., non debba derivare da scansione, ma debba nascere come file di testo (c.d. pdf nativo). Nel merito evidenziando l'insussistenza del nesso causale.
L'appellato presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto per difetto di conformità tra la copia dell'atto di citazione iscritta a ruolo e l'originale notificato all'appellato Dott. CP_1
In via principale rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in tutte le sue parti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, dichiarare la Parte_4
con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO),
[...]
Corso Libertà n. 53, in persona del legale rappresentante pro-tempore tenuta contrattualmente in forza della polizza n. 777029682416 a manlevare il convenuto Dott. nei termini previsti da detta CP_1 polizza assicurativa, da ogni pretesa patrimoniale degli attori appellanti con riguardo ai fatti dedotti in giudizio, condannando la
[...]
in persona del legale Parte_4 rappresentante pro-tempore a rifondere al Dott. quanto CP_1 quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare agli attori appellanti per i fatti di causa. In ogni caso condannare la Parte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] rifondere al Dott. le spese da quest'ultimo sostenute e CP_1 sostenende giudizialmente e stragiudizialmente per resistere alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori nel presente giudizio. Sempre in via subordinata ed in via istruttoria ammettere le istanze di prova testimoniale così come richieste ed articolate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta chiamante e le richieste formulate dalla parte medesima nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. Disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa con sostituzione del consulente d'ufficio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.”. La corte ha rinviato per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025 e, all'esito, ha riservato la causa in decisione senza termini, revocato il precedente provvedimento, senza concessione di ulteriori termini a difesa perché non richiesti dalle parti (cfr. verbale redatto alla predetta udienza).
3.La decisione della Corte di Appello Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, poiché formulata in modo generico, tale da non porre in dubbio la provenienza dell'atto, notificato tramite pec in copia analogica, così come la normativa consente, tal che deve essere considerato idoneo allo scopo avuto di mira (cfr. in proposito Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022; Sez. 3 -, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 24107 del 28/08/2025). Nel merito l'appello non è suscettibile di accoglimento, per il dirimente motivo della insussistenza della prova del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso lesivo lamentato dagli appellanti. In particolare, in merito alla posizione di , dalla Parte_2 relazione peritale disposta in primo grado, riportata anche nella relativa sentenza impugnata, emerge che secondo il CTU “le cure prestate dal convenuto all'attrice il 18/02/2016, sono state eseguite, come altre volte in precedenza, a scopo terapeutico per rizo-artrosi (base del pollice), ed è in questa regione che è stata praticata l'infiltrazione presumibilmente con acido ialuronico”; per contro, “l'evoluzione del gonfiore e dell'edema eclatante che ne è derivato in altra sede, cioè quella di polso ed avambraccio, trovano spiegazione in una preesistente S. del Tunnel carpale, deduzione che nasce dal fatto che l'elemento risolutivo dell'intervento chirurgico è stata la sezione del legamento trasverso del carpo, con liberazione del nervo mediano ma anche del fascio vascolare responsabile dell'imponente edema, per la risoluzione del quale sono state praticate anche le tre incisure sulla superficie dorsale della mano”. Il perito ha quindi concluso che “il trattamento infiltrativo praticato risponde ai protocolli terapeutici per la patologia in questione;
non presenta particolari difficoltà di esecuzione e verosimilmente è stato eseguito dal convenuto secondo la miglior pratica medica (…)”; inoltre,
“unica variante possibile rispetto alle terapie precedenti risiede nel fatto che in questa occasione fosse concomitante la presenza di una S. del Tunnel Carpale, vero trigger della successiva eclatante sintomatologia”. Il perito conclude quindi che:
“a) l'atto infiltrativo può avere innescato una flogosi locale, così come viene riportato in letteratura scientifica tra le complicanze post-infiltrative con acido ialuronico;
b) il processo flogistico e l'edema sarebbero rimasti confinati alla regione articolare trapezio-metacarpale (radice del pollice) se non ci fosse presente una pressione eccessiva a livello del canale del carpo (S. Del Tunnel Carpale); c) la terapia effettuata con cortisonici per os nei giorni successivi, ha determinato aumento della ritenzione idrica e dell'edema locale, causa del precipitare degli eventi che il 02/03/2016, costringevano l'attrice a recarsi in P.S. dell'Ospedale Policlinico Gemelli; d) le limitazioni funzionali riscontrate in corso di visita medicolegale, sarebbero state ridotte se l'attrice avesse eseguito adeguata e tempestiva Terapia Fisica Riabilitativa” (grassetto per pronta evidenza della parte di interesse). L'appellante non ha fornito oggettivi elementi che lascino intuire la scorrettezza della valutazione peritale su riferita, anzi avendo lamentato che il tribunale si sia immotivatamente discostato dalle valutazioni del CTU, che aveva quantificato i postumi invalidanti residuati, nient'affatto considerati dal ridetto giudicante. Tuttavia, per quanto innanzi esposto, così non è, avendo ampiamente condiviso il primo giudice le valutazioni del CTU, avendole anche trascritte in sentenza, rimanendo del tutto irrilevante che il CTU, per dare competa risposta a tutti i quesiti, prima abbia escluso la negligenza professionale del dott. e poi abbia CP_1 quantificato i postumi reliquati, sebbene senza indicarli come riconducibili al lamentato errore medico Va poi anche rilevato che la recente decisione di legittimità dell'ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922, ha confermato la pacifica giurisprudenza per cui il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito, laddove il nesso causale non è una mera circostanza di fatto, ma un concetto relazionale che identifica una relazione tra due eventi, dove uno è la conseguenza dell'altro. Ed è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cassazione Civile , ordinanza n. 5922/2024 7.12.2017, n.29315; Cass. 15.02.2018, n. 3704; Cass. 20.08.2018, n. 20812). Risulta dalla perizia che la terapia effettuata con cortisonici, così come dichiarato dall'attrice nella relazione di P.S. dell'Ospedale San Pietro di Roma del 29/02/2016, potrebbe essere, per l'aumento della ritenzione idrica, la causa del precipitare degli eventi che nella notte del 02/03/2016, la costringevano a recarsi in P.S. dell'Ospedale Policlinico Gemelli. Inoltre la sig. a seguito dell'intervento subito, non Parte_2 risulta abbia eseguito nessuna terapia specifica di riabilitazione, tranne
“…..muovere attivamente e passivamente le dita della mano secondo le indicazioni ricevute…”, così come sommariamente prescritto nella scheda clinica di dimissione. Il perito precisa altresì che i postumi riscontrati in sede medico-legale, abbiano un'origine multifattoriale. Quindi, nel caso che ci occupa la perizia disposta in primo grado ha escluso che una semplice infiltrazione abbia causato i danni lamentati da Parte_2 ma al contrario, che questi ultimi sono stati causati da
[...] infiammazioni tendinee dovute ad altre patologie, come il tunnel carpale. Ne consegue che è stata raggiunta la prova positiva della estraneità della infiltrazione rispetto ai danni lamentati.
In merito alla posizione dell'appellante la relazione Parte_1 peritale resa in primo grado precisa che “Il tipo di lesione lamentata è solo in parte compatibile con i trattamenti praticati dal convenuto il 18/02/2016, in quanto l'intervento infiltrativo, eseguito sull'articolazione tibiotarsica sx, è stato praticato a scopo terapeutico per un'artrosi severa delle articolazioni della caviglia e del piede, come dimostra il referto della RMN del giorno successivo (19/02/2016) all'esecuzione del trattamento oggetto della trattazione”. In particolare il trattamento praticato da è stato di terapia Pt_1 infiltrativa praticata presumibilmente con acido ialuronico, nell'articolazione trapezio-metacarpale, come confermato dal perito, che il perito specifica come rispondente ai protocolli terapeutici per la patologia in questione, precisando altresì che le conseguenze negative derivate dalla terapia effettuata dal convenuto, vanno ricercate in una serie di concause, ravvisando la causa del processo flogistico-infettivo locale, nella sintomatologia algica già preesistente relativa alla severa artrosi delle articolazione tibiotarsica e del piede. Inoltre il perito precisa che “ la flogosi locale già preesistente potrebbe aver facilitato l'insorgere del focolaio infettivo, sicuramente aggravato dalla somministrazione di cortisone a dosi generose come prescritto il 25/02/2016 dal Dott. Per_1 specialista in Reumatologia.”, ed infine che il quadro clinico
[...] avrebbe potuto avere una evoluzione diversa, ed arrivare ad una guarigione in tempi più rapidi, se si fosse proceduto a somministrare una terapia antibiotica adeguata. Quindi il fenomeno lamentato dall'appellante ha avuto un'origine multifattoriale, oltre che derivare maggiormente da un quadro di severa artrosi già esistente. Va in proposito ancora richiamato il già enunciato costante orientamento della Corte di Cassazione: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18) e quanto innanzi già esplicitato in relazione alla mancanza di contestazioni in merito alle valutazioni del CTU, condivise dall'appellante, visto che, al contrario, quest'ultimo si è lamentato che il Giudice di prime cure non si è affatto discostato dall'esito della perizia. Deve quindi concludersi che, per entrambi gli appellanti, l'appello va rigettato e le spese del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a loro carico in via solidale, in favore dell'appellato previa liquidazione CP_1 come da dispositivo, mentre vanno compensate quanto alla compagnia assicurativa, rimasta sostanzialmente estranea alla contesa, per l'esito della lite. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00, oltre accessori di legge, quanto all'appellato dott. dichiara CP_1 compensate le spese di lite con Parte_3
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, addì' 4 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
NA AR ER EG
La Presidente
Dott.ssa ARnna D'Avino