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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3079/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 543 TARI 2018
- AVV.ACCERT.ESEC n. 543 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4928/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la Italia Gestioni Esattoriali srl in quanto in data 14/04/2025 gli veniva notificato un avviso di accertamento esecutivo n. 543 per omesso versamento TARI anni di imposta 2018 e 2019 emesso dalla società_1 per conto del Comune di San Marcellino di importo di euro 1.433,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. Il provvedimento è viziato e pertanto il ricorso va accolto in quanto è affetto da radicale difetto di motivazione in quanto l'avviso di accertamento non contiene la determinazione della superficie tassabile nè la prova dell'effettiva occupazione dell'immobile. Contesta poi la decadenza della azione di riscossione in quanto ampiamente trascorsi i cinque anni previsti dalla legge per i tributi locali. In data 27/10/2025 parte ricorrente deposita memorie di replica con le quali invoca la nullità della notifica per compiuta giacenza dell'atto presupposto depositato dalla parte resistente oltre alla violazione del principio del contardittorio non eseguito dall'ente emittente il tributo. Si costituisce la società di riscossione a mezzo dell'avvocato Difensore_2 che si dichiara anticipataria che fa presente che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato è stato preceduto dalla notifica di un atto presupposto n. 644 notificato in data
9/01/2024 per compiuta giacenza e depositato nella casa del Comune. Conclude con la richiesta che il ricorso venga rigettato in quanto l'atto presupposto non impugnato ha interrotto i termini prescrizionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti di causa depositati da parte resistente ritiene il presente ricorso infondato e pertanto lo rigetta. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vengono stabilite nel successivo dispositivo. Nel caso in oggetto il messo notificatore ha provveduto ad un primo tentativo di notifica dell'atto prodromico con esito negativo in data 9/10/2023, un secondo accesso il 20/10/2023 ed in data 14/11/2023 ha lasciato l'apposita relata di notifica presso l'indirizzo del ricorrente. La compiuta giacenza si è perfezionata, come per legge, in data 9/01/2024. Pertanto l'atto presupposto risulta relgolarmente notificato ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/73. Ebbene la mancata opposizione all'atto prodromico ha determinato la interruzione del termine prescrizionale invocato dal ricorrente e la cristallizzazione della pretesa tributaria determinando che l'atto odierno impugnato poteva essere impugnato solo per vizi propri e non nel merito della pretesa i cui motivi andavano opposti al momento del ricevimento dell'atto prodromico che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese dell'odierno giudizio euro 300,00 a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3079/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 543 TARI 2018
- AVV.ACCERT.ESEC n. 543 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4928/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la Italia Gestioni Esattoriali srl in quanto in data 14/04/2025 gli veniva notificato un avviso di accertamento esecutivo n. 543 per omesso versamento TARI anni di imposta 2018 e 2019 emesso dalla società_1 per conto del Comune di San Marcellino di importo di euro 1.433,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. Il provvedimento è viziato e pertanto il ricorso va accolto in quanto è affetto da radicale difetto di motivazione in quanto l'avviso di accertamento non contiene la determinazione della superficie tassabile nè la prova dell'effettiva occupazione dell'immobile. Contesta poi la decadenza della azione di riscossione in quanto ampiamente trascorsi i cinque anni previsti dalla legge per i tributi locali. In data 27/10/2025 parte ricorrente deposita memorie di replica con le quali invoca la nullità della notifica per compiuta giacenza dell'atto presupposto depositato dalla parte resistente oltre alla violazione del principio del contardittorio non eseguito dall'ente emittente il tributo. Si costituisce la società di riscossione a mezzo dell'avvocato Difensore_2 che si dichiara anticipataria che fa presente che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato è stato preceduto dalla notifica di un atto presupposto n. 644 notificato in data
9/01/2024 per compiuta giacenza e depositato nella casa del Comune. Conclude con la richiesta che il ricorso venga rigettato in quanto l'atto presupposto non impugnato ha interrotto i termini prescrizionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti di causa depositati da parte resistente ritiene il presente ricorso infondato e pertanto lo rigetta. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vengono stabilite nel successivo dispositivo. Nel caso in oggetto il messo notificatore ha provveduto ad un primo tentativo di notifica dell'atto prodromico con esito negativo in data 9/10/2023, un secondo accesso il 20/10/2023 ed in data 14/11/2023 ha lasciato l'apposita relata di notifica presso l'indirizzo del ricorrente. La compiuta giacenza si è perfezionata, come per legge, in data 9/01/2024. Pertanto l'atto presupposto risulta relgolarmente notificato ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/73. Ebbene la mancata opposizione all'atto prodromico ha determinato la interruzione del termine prescrizionale invocato dal ricorrente e la cristallizzazione della pretesa tributaria determinando che l'atto odierno impugnato poteva essere impugnato solo per vizi propri e non nel merito della pretesa i cui motivi andavano opposti al momento del ricevimento dell'atto prodromico che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese dell'odierno giudizio euro 300,00 a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.