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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 26.9.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10795 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Ettore Sbarra e DO Netti, con i quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Egnatia n. 15;
Ricorrente
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Maggi, Controparte_1
Tommaso Li Bassi, Daniele Dellacasa ed Angela Manno, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Lecce, alla via
Manzoni n. 32/d;
Resistente
E
- in Controparte_2 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli, con la quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani
n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale;
CP_2 Resistente
OGGETTO: contributi previdenziali.
*******
Con ricorso depositato il 29.9.2023, ha premesso: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di sino al 31 agosto 2019 Controparte_1
e di essere titolare di pensione cat. VO dal settembre 2019; - che durante il rapporto di lavoro con la società DO era stato distaccato, dal 1° maggio 2007 al 30 ottobre 2010, in Cina e, dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio
2019, in Turchia;
- che la aveva versato una contribuzione Controparte_1 inferiore rispetto a quella dovuta, determinando così una riduzione dell'imponibile contributivo e, di conseguenza, del rateo pensionistico goduto;
- che, nello specifico, la società aveva versato la contribuzione utilizzando, per i periodi di lavoro in Turchia, le c.d. retribuzioni convenzionali
(e non invece le retribuzioni effettivamente percepite dal dipendente) e, per i periodi di distacco in Cina, la retribuzione convenzionale calcolata in base alla r.a.l. (e non invece in base alla retribuzione effettiva, come risultante da tutti gli ulteriori compensi pur riconosciuti in busta paga e derivanti da accordo con il datore di lavoro); - di aver conseguentemente presentato all' denunce di omissione contributiva e di ricostituzione della pensione CP_2 per motivi contributivi, rimaste però prive di esito.
Ha dunque articolato sia pretese di pagamento dei maggior ratei di pensione
(avendo riguardo alla contribuzione non ancora prescritta), sia pretese di risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. (avendo riguardo alla contribuzione prescritta).
A proposito della domanda risarcitoria, rivolta nei confronti della società convenuta, ha precisato che, al momento dell'accordo di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto con la controparte datoriale in data 28.6.2019, non avrebbe potuto validamente rinunciarvi, trattandosi di diritto di credito all'epoca non ancora maturato (in difetto di conseguimento della pensione).
Pag. 2 di 24 In conclusione, ha domandato di: Parte_1
1) accertare e dichiarare l'omissione contributiva ad opera di CP_1 per il periodo 1° febbraio 2014 – 31 luglio 2019 su un imponibile
[...] previdenziale pari ad € 327.446,00 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa e, per l'effetto, condannare al versamento in Controparte_1 favore dell' della relativa contribuzione. 2) Conseguentemente, anche CP_2 in accoglimento della domanda amministrativa presentata all il CP_2
12.7.2022, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione in godimento e condannare l' al pagamento in favore CP_2 dell'istante delle differenze sui ratei di pensione arretrati spettanti a seguito dell'avvenuto accredito dei contributi, con decorrenza dalla data di pensionamento. 3) Accertare e dichiarare l'omissione contributiva ad opera di per il periodo 1 settembre 2009 – 31 gennaio 2014 su un Controparte_1 imponibile previdenziale pari ad € 176.235,00 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa e, per l'effetto, dichiarata la prescrizione del diritto dell' a ricevere la relativa contribuzione, condannare CP_2 CP_1 al risarcimento del danno ex art. 2116 c. 2, c.c. in favore del
[...] ricorrente, quantificato in € 81.278,00 o nella diversa somma (maggiore o minore) da accertarsi in corso di causa e, in ogni caso, non inferiore all'importo necessario alla costituzione della rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962, da quantificarsi in corso di causa anche mediante apposita CTU. 4) Condannare la società resistente al pagamento di spese e competenze legali”.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha innanzitutto Controparte_1 preso posizione con riguardo alle pretese risarcitorie, deducendo come le stesse fossero state specificamente oggetto di rinuncia in sede di conciliazione sindacale.
Ha, infatti, rimarcato che tale transazione era scaturita proprio dalle incongruenze contributive ravvisate dal ricorrente, tanto vero che, pochi
Pag. 3 di 24 giorni prima della stipula, il lavoratore, evidentemente nella prospettiva dell'imminente accordo con la società datrice di lavoro, aveva revocato la segnalazione di omissione contributiva (precedentemente inoltrata all' ). CP_2
Su questo stesso versante, la società resistente si è contrapposta alla dedotta nullità della conciliazione, atteso che il lavoratore aveva già maturato – al momento della stipulazione – i requisiti per la pensione, come da lui stesso riconosciuto in sede di denuncia di omissione contributiva e, perciò, non aveva affatto rinunciato ad un diritto futuro e, quindi, indisponibile (quale quello al risarcimento danni da omissione contributiva).
In applicazione del dettato normativo di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c., ha sollevato eccezione pregiudiziale d'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bari, in favore del Tribunale di Roma, trattandosi di domanda concernente contributi previdenziali da versarsi presso la sede di Roma dell' . CP_2
Ha, inoltre, fatto valere la prescrizione dei contributi previdenziali maturati anteriormente al 21 novembre 2021, ossia risalenti al quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo. Sul punto, infatti, contrariamente alla impostazione difensiva seguita dall'istante, ha richiamato il principio di diritto (espresso dalla Corte di Cassazione) in base al quale “il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n.
335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge [335 del 1995]”.
Circa le ragioni poste a fondamento delle avverse domande, Controparte_1 ha evidenziato che: con riferimento al periodo di distacco in Cina, la base imponibile contributiva giammai avrebbe potuto includere le somme riconosciute a titolo risarcitorio o comunque al fine di compensare il “disagio derivante dal lavoro all'estero”; con riferimento, poi, al periodo di distacco in
Turchia, la contribuzione avrebbe dovuto essere calcolata sulla base della retribuzione convenzionale, sempre escludendo voci di rimborso spese.
Pag. 4 di 24 Ciò posto, la società ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 2033 c.c.
(o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.), chiedendo, quale conseguenza della accertata nullità, la condanna alla restituzione degli importi corrisposti per effetto del verbale di conciliazione, trattandosi di somme riconosciute proprio quale contropartita alle rinunce basate su un diverso calcolo della contribuzione versata.
Anche l' si è costituito tempestivamente in giudizio, eccependo, a sua CP_2
volta, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Roma, in applicazione della norma di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c..
Ha eccepito, altresì: - il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, essendo stata esercitata azione di condanna riservata all'ente di previdenza;
- la decadenza ex art. 38 D.L. 98/2011 a far data dalla originaria liquidazione della pensione, non potendosi assegnare portata impeditiva all'istanza amministrativa di ricostituzione della pensione;
- l'improponibilità della domanda giudiziale di condanna al pagamento del maggior importo di pensione, “siccome non preceduta da specifica domanda amministrativa nella presenza del prodromico incremento del montante contributivo”.
Nel merito, dopo aver ricostruito i regimi contributivi di riferimento, l' CP_2 convenuto ha posto in rilievo che qualsivoglia regolarizzazione contributiva avrebbe dovuto “essere contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale”, dovendosi considerare, quale “utile dies a quo per il relativo computo”, il primo atto di diffida inoltrato alla società convenuta datrice di lavoro.
Attesa l'intervenuta proposizione di domanda riconvenzionale (della
, è stata fissata nuova udienza ex art. 418 c.p.c.. Controparte_1
Con memoria depositata in data 29.1.2024, dunque, il ricorrente ha argomentato circa l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata dalla società convenuta.
Pag. 5 di 24 Ha, infatti, contestato di aver sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale “al fine di transigere gli aspetti inerenti il trattamento contributivo”, essendosi piuttosto trattato di accordo concernente non “solo gli aspetti contributivi, ma tutti gli aspetti del rapporto di lavoro”.
Seguendo tale prospettiva, ha invocato il meccanismo di conservazione correlato alle regole sulla nullità parziale del negozio giuridico, ponendo in risalto come l'accordo conciliativo fosse collocato – e giustificato - nel contesto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, senza che parte datoriale avesse offerto alcun elemento di giudizio per ritenere che, senza quella parte colpita dalla nullità, l'accordo non sarebbe stato concluso.
Decisa l'eccezione di incompetenza territoriale (con sentenza parziale pronunciata all'udienza del 23.2.2024), all'esito della discussione la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.a. In via di premessa, occorre considerare il sistema di tutele delineato dalla legge per il caso di omissione contributiva, richiamando il tradizionale e pluridecennale orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. lav., 02/02/2001, n. 1460, pronunciatasi a seguito di Corte Cost. n. 374/1997).
Portata centrale, al riguardo è da attribuire al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 27, comma 2, R.D.L. 636/1939, come modificato nel 1969 e nel 1972; art. 2116 c.c.), che solleva l'assicurato dagli effetti dell'inottemperanza degli obblighi contributivi e trasferisce il rischio dell'inadempimento (di parte datoriale) a carico dell'ente previdenziale, a patto che la contribuzione non sia prescritta.
In base ad esso, la contribuzione omessa ha gli stessi effetti di quella già effettivamente presente nella posizione assicurativa e deve riconoscersi la legittimazione del lavoratore ad agire in giudizio nei confronti dell' , al fine CP_2 di ottenere il riconoscimento del diritto alla giusta posizione contributiva.
Pag. 6 di 24 Infatti, precludendo al lavoratore di richiedere all'Ente previdenziale l'accreditamento dei contributi, viene sostanzialmente escluso l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale come derivante dal principio di automaticità.
Se, infatti, l' previdenziale, per qualsiasi motivo, non recupera nei termini CP_3 prescrizionali i contributi dovuti dal datore e, di conseguenza, non li accredita nella posizione previdenziale del lavoratore, quest'ultimo non potrà usufruire della prestazione che sarebbe maturata anche in forza dei contributi omessi.
Il rischio, per nulla peregrino, è dunque quello di confinare, per effetto dell'inesorabile decorso dei termini di prescrizione (neanche essendo il lavoratore abilitato a porre in essere atti interruttivi), la tutela previdenziale ai soli strumenti della costituzione di rendita e del risarcimento danni, nonostante il legislatore abbia inteso innanzitutto assicurare il diritto alla prestazione e malgrado i primi due diritti menzionati non siano affatto equivalenti (anche in termini di gravosità dell'onere della prova e di concreta conseguibilità di un risultato utile) al beneficio previdenziale di originaria spettanza.
Per questa ragione, il problema dell'interesse ad agire va coordinato con le garanzie sancite dagli artt. 24 e 38 Cost.
E', pertanto, del tutto condivisibile l'argomento secondo cui la negazione della tutela del diritto alla corretta ed integra posizione contributiva produce effetti analoghi alla prescrizione, alla quale comunque prelude, schiudendole ampiamente le porte e comportando il definitivo consolidamento del danno contributivo a carico del lavoratore, senza alcuna plausibile ragione.
1.b. Così delineato il sistema di tutele, la domanda attorea di condanna della società DO al pagamento, in favore dell' , dei contributi CP_2 previdenziali non prescritti deve essere riqualificata alla stregua di domanda di accreditamento della medesima contribuzione.
Pag. 7 di 24 Ad ogni modo, una statuizione di condanna può essere comunque resa
(previo accertamento dell'effettiva omissione) ma essa non riguarda il versante del rapporto previdenziale (intercorrente tra il lavoratore e l' ) CP_2 bensì quello del rapporto contributivo (tra il datore di lavoro e l' ) e si CP_2 giustifica solo ed esclusivamente in relazione alla domanda (riconvenzionale trasversale) proposta dall'ente previdenziale in occasione della sua costituzione in giudizio.
2. Tanto chiarito, si rende necessario verificare quale parte della (maggiore) contribuzione vantata dal ricorrente sia effettivamente prescritta.
Tale esame, infatti, è indispensabile per la delimitazione delle pretese giudiziali di incremento della pensione (quale conseguenza del computo di maggiore contribuzione) rispetto alle pretese giudiziali di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c.; come è evidente, infatti, la prima riguarda la contribuzione non prescritta, la seconda riguarda la contribuzione prescritta.
Per svolgere tale indagine, occorre innanzitutto ricordare che, come dedotto dalla difesa di il termine prescrizionale resta quinquennale Controparte_1 anche nel caso di denuncia del lavoratore.
Vale, al riguardo, quanto chiarito da Cass. civ., Sez. lav., 03/03/2021, n.
5820, nel senso che – appunto - il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente, con la decisiva aggiunta che tale denuncia non può essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione.
Dunque, alla stregua delle risultanze documentali (all.ti 7 e 7-bis prod. ), CP_2 conformemente a quando dedotto nella memoria difensiva dell'ente previdenziale resistente, il primo atto interruttivo deve essere individuato nella
“Comunicazione Bidirezionale Nr: ” che l' ha notificato via PEC P.IVA_1 CP_2
Pag. 8 di 24 alla società DO in data 3.7.2023, recante, quale oggetto, “verifiche e messa in mora a seguito di denuncia del lavoratore cf: C.F._1
e, quale contenuto, sia la richiesta di invio dei Decreti Ministeriali di proroga del distacco (dal febbraio 2014 a febbraio 2019) sia quella di versamento di quanto dovuto all'Istituto (“considerando come base imponibile la retribuzione effettiva e non quella convenzionale, come previsto dalla Circolare n. 177 del
23.7.1990, n. 87 del 15.3.1994. Messaggio n. 5342 del 17.8.2015, n. 5355 del 20.8.2015. Circolare n. 168 del 9.10.2015”).
In effetti, per quel che maggiormente interessa rispetto alle deduzioni difensive espresse in discussione orale dalla società DO,
l'affermazione della portata interruttiva della comunicazione appena menzionata si pone in sintonia con il principio di diritto per il quale, in tema di prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. lav., 28/11/2016, n. 24116).
Quanto, poi, allo specifico versante dell'esplicitazione della pretesa – posto che è sufficiente ad interrompere la prescrizione un atto privo di indicazioni su quantificazione e modalità di esecuzione della prestazione (Cass. civ.,
23/01/1984, n. 542) -, è appena il caso di rimarcare come l' abbia CP_2
Pag. 9 di 24 articolato la propria richiesta di versamento indicando nell'oggetto la dicitura
“Verifiche e messa in mora” e facendo esplicitamente riferimento alla dettagliata segnalazione inoltrata dal lavoratore, peraltro già messa a disposizione di in concomitanza con la precedente Controparte_1 comunicazione del 25.3.2021 (“a tal fine vi alleghiamo le segnalazioni stesse”).
Di conseguenza, calcolando a ritroso il termine quinquennale, deve escludersi la prescrizione con limitato riguardo ai contributi previdenziali maturati a partire dal 26 agosto 2017.
A tale data si perviene - in condivisione della puntualizzazione espressa dalla difesa del ricorrente - computando nel calcolo (a ritroso) anche i periodi di sospensione dei termini prescrizionali, come previsti dalla disciplina emergenziale diretta a fronteggiare la pandemia da COVID-19.
Rilevano, infatti, le disposizioni contenute:
- nell'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 (“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”),
- nell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020 (“i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”).
Si è pertanto registrata, una sospensione della prescrizione di 129 giorni +
182 giorni.
3. Ora, considerando tali termini prescrizionali, devono essere prese in considerazione innanzitutto le eccezioni preliminari che l' ha sollevato in CP_2
Pag. 10 di 24 relazione alle domande attoree di accredito della maggiore contribuzione e di condanna al pagamento dei maggiori importi di pensione, richiamando quando già precisato nei punti 1.a. ed 1.b. in relazione a quella di difetto di legittimazione attiva di Parte_1
3.a. Così, soffermando l'attenzione innanzitutto sulla eccezione di decadenza, occorre ricordare che, in forza del combinato disposto degli artt.
47, comma 2, D.P.R 639/1970 e 38, D.L. 98/2011 “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (...) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
In proposito, la Suprema Corte, con plurime recenti pronunce, ha ritenuto applicabile anche nelle ipotesi di liquidazione parziale dei trattamenti pensionistici il principio della c.d. “decadenza mobile” (in termini, Cass. civ.
Sez. lav., 02/10/2023, n. 27720: “l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,
Pag. 11 di 24 periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;
l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze … e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta;
può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”), fermo restando che la decadenza è evitata soltanto dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia - il solo atto che possa impedirla (si veda, nuovamente, Cass. civ. Sez. lav., 02/10/2023, n. 27720).
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'eccezione sollevata dall' , CP_2 essendo stata proposta domanda giudiziale in data 29.9.2023, una statuizione di condanna dell al pagamento di maggiori importi a titolo di CP_2 pensione può essere resa solo con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 29.9.2020.
3.b. Piuttosto, è infondata l'altra eccezione preliminare sollevata dall , di CP_2 improponibilità della domanda giudiziale di condanna al pagamento del maggior importo di pensione, “siccome non preceduta da specifica domanda
Pag. 12 di 24 amministrativa nella presenza del prodromico incremento del montante contributivo”.
Al riguardo, infatti, occorre innanzitutto ribadire la vigenza, nell'ordinamento previdenziale, del principio di automaticità delle prestazioni, che sarebbe del tutto pretermesso se si affermasse, come dedotto dall' nella propria CP_2 memoria difensiva, l'impossibilità di una ricostituzione per motivi contributivi senza previo incremento del relativo montante.
Peraltro, in punto di proponibilità della domanda giudiziale promossa dal ricorrente, è decisivo osservare come quest'ultimo, in sede amministrativa, abbia presentato domanda di ricostituzione dopo aver già inoltrato all CP_2 anche denuncia di omesso versamento della maggiore contribuzione dovuta.
A tal proposito, risulta estraneo alla fattispecie oggetto di scrutinio, poiché riguardante altra situazione in fatto ed in diritto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L.
153/1969 (secondo il quale la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), qualora alla data di presentazione della domanda il requisito contributivo sia insussistente e la domanda venga rigettata, è indispensabile la successiva presentazione di una nuova domanda dopo la maturazione del requisito contributivo ed essa potrà determinare la decorrenza della prestazione solo con riferimento al momento in cui tale nuova domanda è stata presentata (Cass. civ. Sez. VI - lav., 31/07/2014, n. 17511).
Nel caso in esame, in effetti, è evidente come non si discuta del diritto al trattamento pensionistico (e della sua relativa decorrenza), bensì del quantum della prestazione previdenziale dovuta a Parte_1
4. Passando, dunque, al merito della domanda promossa dal ricorrente nei confronti dell' , l'indagine dev'essere circoscritta in ragione della accertata CP_2 prescrizione (parziale) della maggiore contribuzione fatta valere in giudizio.
Pag. 13 di 24 Come precedentemente visto, infatti, un problema di accreditamento -e versamento (da parte datoriale)- di maggiore contribuzione previdenziale, ai fini del riconoscimento di un incremento del trattamento pensionistico, può porsi solo ed esclusivamente per quella dovuta a partire dal 26 agosto 2017.
Dunque, in relazione a questo specifico frangente, il tema di approfondimento
è quello dei contributi previdenziali che parte datoriale avrebbe dovuto versare in occasione del distacco in Turchia di Parte_1
Come noto alle parti, gli aspetti previdenziali del lavoro all'estero sono regolati dal D.L. 317/1987, il quale prevede un sistema di assicurazioni sociali obbligatorie.
Dunque, i datori di lavoro aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale sono tenuti ad osservare le disposizioni del D.L. 317/1987 per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale e trasferiti in Paesi
Extra-comunitari per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative.
Ciò posto, la contemporanea vigenza del principio di territorialità (lex loci laboris) e di regimi previdenziali obbligatori a livello nazionale, può determinare una doppia imposizione contributiva.
Proprio al fine di evitare siffatta evenienza, gli Stati extra UE si sono attivati siglando specifici accordi che derogano al principio della territorialità, mediante il distacco previdenziale, la cui durata e le cui concrete modalità variano da Convenzione a Convenzione.
La base imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori italiani inviati in paesi convenzionati è perciò costituita:
- dalla retribuzione convenzionale per i contributi non previsti dalla
Convenzione ma obbligatori ex lege in Italia;
- dalla retribuzione effettiva, nei limiti dei massimali, per i contributi previsti dalla Convenzione.
Pag. 14 di 24 La Convenzione con la Turchia è entrata in vigore il 1° agosto 2015 e si applica all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Come puntualizzato nella memoria difensiva di la predetta Controparte_1
Convenzione ha previsto, in caso di distacco, la “automatica” applicabilità della legge italiana in materia previdenziale per i primi 24 mesi e, per il periodo successivo, solo in caso di approvazione di entrambi i paesi.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti – ed è altresì documentato – che il ricorrente, lavorando in Turchia complessivamente per 8 anni, ha sempre ottenuto le relative approvazioni.
E', perciò, corretta l'affermazione della difesa attorea relativa alla non applicazione dell'art. 4 D.L. 317/1987 (il quale prevede che deve tenersi conto della retribuzione convenzionale ove vengano in rilievo fattispecie relative a lavoratori italiani operanti all'estero in paese extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale), sicchè, essendovi stato accordo che ha consentito il mantenimento della copertura assicurativa in
Italia, in deroga al principio del criterio della territorialità, la società DO, continuando a versare i contributi previdenziali in Italia, avrebbe dovuto assumere, come parametro per la determinazione della base imponibile, le retribuzioni effettive corrisposte all'estero a Parte_1
Vale, in particolare, quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il comma 8bis dell'art. 51 T.U.I.R. “opera esclusivamente a fini fiscali, e non incide sulla determinazione della base imponibile a fini contributivi per i lavoratori italiani che lavorano all'estero” (Cass. civ., Sez. lav., 06/06/2018, n. 14526; più di recente, in motivazione, si vedano anche
Cass. n. 9809 del 2020, n. 6294 del 2022 e n. 31483 del 2022).
Il computo, pertanto, avrebbe dovuto deve essere reso includendo nella retribuzione tutto quanto percepito secondo quanto previsto dall'art. 12 L.
153/1969 e dall'art. 6 D.Lgs. 314/1997.
Pag. 15 di 24 Peraltro, poiché il comma 2 dell'art. 12 L. 153/1969 prevede che "per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi", il rimando deve essere inteso anche al comma 8 dell'art. 48
(ora art. 51) di detta legge secondo cui "gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento" (si veda, al riguardo, Corte d'Appello Roma Sez. lav., 13/04/2021).
Occorre, inoltre, ricordare che spetta al datore di lavoro la prova che un determinato compenso sia stato corrisposto al lavoratore a titolo di trasferta e/o di rimborso spese e non di retribuzione (Cass. civ., Sez. lav., 05/07/2023,
n. 18954).
Dunque, alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche, risultano essere corretti i conteggi attorei, nella parte relativa agli anni 2017 (dal 26 agosto in poi), 2018 e 2019, sia con riferimento all'indennità estero che con riguardo all'acconto imposte in Italia.
A tale ultimo proposito, infatti, è condivisibile la qualificazione giuridica degli emolumenti alla stregua di un'indennità per il lavoro prestato all'estero, non essendo proprio possibile al ricorrente presentare richiesta di credito di imposta allo Stato Italiano e, di conseguenza, non essendo rimborsabili all'azienda le somme erogate al lavoratore ricorrente.
Parimenti, può essere condivisa la pretesa di inclusione nella base imponibile contributiva dei rimborsi eseguiti dalla società, in favore dell'odierno istante, per le spese di affitto dell'immobile di abitazione e per le spese di noleggio di autovettura.
Al riguardo, infatti, non vale il regime fiscale – e quindi anche previdenziale – del rimborso analitico, o piè di lista, che consente il rimborso delle spese effettive effettuate dal dipendente durante una trasferta.
Pag. 16 di 24 Piuttosto, merita di essere valorizzato l'argomento in base al quale (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 22/07/2016, n. 15217) “la corresponsione di una determinata somma con continuità, quale rimborso di spese necessarie incontrate dal lavoratore per svolgere la propria attività e quindi, sia pur indirettamente, per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa contrattuale, costituisce in genere elemento sufficiente a far ritenere il carattere retributivo di siffatta erogazione (in tal senso v. Cass. n. 8512/93) in quanto collegato in via sinallagmatica con la prestazione lavorativa, svolgendo siffatta erogazione una funzione di salvaguardia della retribuzione, vale a dire di adeguamento di questa alle maggiori spese in considerazioni delle condizioni ambientali in cui il lavoratore, dislocato all'estero, presta la propria attività ... per contro, il rimborso spese ha natura riparatoria e costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione: le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso spese quando, non rivestendo i suddetti caratteri della continuità
e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto (Cass.
n. 13405/13 e n. 6563/09 cit.)”. In tale prospettiva, dunque, la costanza, continuità, determinatezza e fissità delle erogazioni a favore del ricorrente, pur a fronte dei giustificativi versati in atto dalla difesa della società DO
(all.ti 8 e 9), spingono a propendere per la loro natura retributiva. Sicchè la normativa cui fare riferimento, per relationem, ai fini previdenziali, è quella dettata dal comma 8 (e non dal comma 5) dell'art. 51 T.U.I.R.
Alla stregua delle considerazioni appena svolte, dunque:
Pag. 17 di 24 - la società DO dev'essere condannata al pagamento, in favore dell' , della maggiore contribuzione dovuta dal 26 agosto 2017, CP_2 includendo nella base imponibile anche il 50% delle somme corrisposte a a titolo di indennità estero, acconto imposte Italia, Parte_1 rimborso spese per abitazione ed automobile;
- l' dev'essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_2 differenze sul trattamento pensionistico, con decorrenza dal 29.9.2020.
5.a. Soffermando, poi, l'attenzione sulla mancata contribuzione rispetto alla quale il lavoratore ha domandato condanna di risarcimento danni a carico della società convenuta, è bene premettere che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c., quando le istituzioni di previdenza e di assistenza non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro per mancata o irregolare contribuzione.
In particolare, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, l'azione risarcitoria stricto sensu può essere esercitata soltanto nel momento in cui si determina la definitiva perdita (totale o parziale) della prestazione previdenziale;
in particolare, soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile
(Cass. civ., Sez. lav., 02/10/2023, n. 27749).
Dunque, prima di questo momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione).
Consegue a tali considerazioni l'impossibilità di disporre in via transattiva della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico, che non si perfeziona se non con il maturare dei requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali, vertendosi,
Pag. 18 di 24 precedentemente, nell'ambito di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore (Cass. civ., Sez. lav., 08/06/2021, n. 15947).
Di fondo a tale orientamento v'è, in effetti, il rilievo secondo cui, ai fini risarcitori, deve sussistere una relazione causale diretta tra la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale e la mancata o irregolare contribuzione ed essa deriva anche dal sistema di calcolo del trattamento pensionistico.
5.b.1. Ciò posto, per quel che concerne il caso di specie, deve osservarsi che, all'epoca della conciliazione in sede sindacale, recante rinuncia all'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., il lavoratore odierno ricorrente aveva già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione.
E' quanto si evince, sul piano istruttorio, con tutta chiarezza, dal contenuto della denuncia di omissione contributiva inoltrata all' in data 6.3.2019 (e, CP_2 quindi, prima della conciliazione in sede sindacale, risalente al giugno 2019), recante la seguente dicitura (“Avendo acquisito già acquisito i requisiti per andare in pensione ed avendo previsto di farlo all'inizio della seconda metà del 2019, nel verificare il proprio Estratto Conto Previdenziale , CP_2 confrontando tali dati con il contenuto dei Cedolini Paga ricevuti e con le istruzioni contenute nelle Circolari applicabili relative alle Retribuzioni CP_2
Convenzionali L.398/1987, ho rilevato alcune incongruenze relativamente agli imponibili contributivi dichiarati ed ai relativi contributi previdenziali versati nei periodi di Distacco Estero”).
Dunque, con la conciliazione in sede sindacale, non Parte_1 ha affatto rinunciato (perlomeno in parte, v. infra) ad un diritto futuro e non disponibile.
5.b.2. Ciò posto, stando al disposto dell'art. 2116, comma 2, c.c. (“nei casi in cui … le istituzioni di previdenza e di assistenza … non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute”) ed al chiaro orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le
Pag. 19 di 24 altre, Cass. civ., Sez. lav., 25/10/2004, n. 20686 e Cass. civ., Sez. lav.,
08/06/2021, n. 15947) il diritto al risarcimento del danno postula, pur sempre, che la contribuzione omessa sia altresì prescritta.
Ciò, dunque, senz'altro rileva ai fini della validità della rinuncia ai crediti risarcitori.
Pertanto, per quanto interessa nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio, occorre distinguere tra:
- la rinuncia (valida) al risarcimento del danno da perdita del maggior trattamento pensionistico derivante dalla omissione di contribuzione già prescritta alla data di stipula della conciliazione in sede sindacale;
- la rinuncia (invalida) al risarcimento del danno da perdita del maggior trattamento pensionistico derivante dalla omissione di contribuzione non ancora prescritta alla data di stipula della conciliazione in sede sindacale.
Infatti, opinando diversamente (e, quindi, ritenendo sempre e comunque valide le rinunce di , oltre a riconoscersi un atto Parte_1 abdicativo di un diritto futuro, si perverrebbe alla inammissibile affermazione della disponibilità della contribuzione previdenziale non prescritta mentre quest'ultima, sostanziandosi in un'obbligazione pubblica esclusivamente riconducibile al rapporto contributivo (tra datore di lavoro ed ente previdenziale), non poteva certamente formare oggetto di rinuncia da parte del lavoratore.
Proprio in questa prospettiva, non riveste alcun rilievo la circostanza che il ricorrente avesse riconosciuto la correttezza della contribuzione versata, anche ritirando la denuncia di omissione originariamente inoltrata all' . CP_2
E' chiaro, infatti, che, prima del decorso della prescrizione, il versamento dei contributi era pur sempre dovuto (dal datore di lavoro all' ), a prescindere CP_2 dalle iniziative promosse dal lavoratore e dalle sue valutazioni di esattezza o meno dei versamenti già eseguiti ad opera della società DO.
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5.b.3. In tale contesto, può dirsi sufficientemente dimostrato, in base alle norme della nullità parziale, che e non Parte_1 Controparte_1 avrebbero concluso la conciliazione in sede sindacale senza quella parte del suo contenuto affetta dalla nullità, ossia senza le rinunce al risarcimento del danno da omessa contribuzione non ancora prescritta al momento dell'accordo.
Risulta decisivo, in proposito, osservare che l'intesa conciliativa era proprio finalizzata a definire tutte le questioni risarcitorie rivenienti dagli errori di calcolo della base imponibile contributiva rilevati dal ricorrente, prevenendo tutte le relative controversie.
Ciò lo si desume con chiarezza sia dal fatto che l'accordo conciliativo sia stato preceduto dalla revoca della denuncia di omissione contributiva, sia soprattutto dal testo dell'accordo negoziale, visto che, nelle premesse, veniva espressamente fatto riferimento al distacco in Cina ed in Turchia ed alla circostanza che il lavoratore avesse “sollevato dubbi circa la definizione della contribuzione dovuta” per i predetti periodi.
La conciliazione in sede sindacale, in effetti, si è incentrata proprio sui riflessi, nel rapporto tra le parti contraenti, del problema della contribuzione versata per ambedue i distacchi, nella loro interezza.
6.a. La prima conseguenza dell'accertata nullità dell'intero accordo conciliativo è, pertanto, la fondatezza della domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente alla restituzione dell'intero importo corrisposto al lavoratore.
6.b. Parallelamente, venute meno anche le rinunce nella parte relativa ai crediti risarcitori che potevano formare oggetto di atto di disposizione all'epoca della conciliazione, le domande giudiziali devono ritenersi ammissibili ed essere esaminate nel merito con riguardo all'intera contribuzione prescritta alla data del primo atto interruttivo inoltrato dall' . CP_2
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7.a.1. Ora, con specifico riferimento al distacco in Cina, pacifica l'insussistenza di accordi internazionali, vale la regola per la quale i contributi dovuti in Italia per i regimi assicurativi ivi previsti come obbligatori devono essere calcolati sulle retribuzioni convenzionali, in base al disposto del D.L.
317/1987.
Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Tali decreti prevedono poi delle tabelle differenziate per settore di attività e, in seconda battuta, in relazione alle qualifiche dei dipendenti.
Ciò posto, rispetto alla fattispecie in esame il nodo problematico è sorto in relazione alle previsioni dei decreti ministeriali, secondo le quali, “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1” e, in particolare, sulla scorta dei chiarimenti resi dalle circolari (a loro volta CP_2 basate sulla circolare n. 72 del 21 marzo 1990 Ministero del lavoro e delle politiche sociali), secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 mensilità il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell'indennità estero.
Di conseguenza, nel periodo del distacco in Cina deve condividersi l'affermazione attorea di indispensabile inclusione degli ulteriori compensi pur riconosciuti in busta paga e derivanti da accordo fra le parti, anche sul versante delle spese di affitto dell'immobile di abitazione.
7.a.2. Allo stesso modo, anche per il periodo di distacco in Turchia, come precedentemente visto, la contribuzione avrebbe essere versata sul maggior
Pag. 22 di 24 imponibile pari al 50% delle somme corrisposte a a Parte_1 titolo di indennità estero, acconto imposte Italia, rimborso spese per abitazione ed automobile.
7.b. In sintesi, dunque, l'azione risarcitoria proposta da Parte_1 deve essere accolta.
[...]
Al riguardo, quindi, dev'essere riconosciuta la responsabilità (contrattuale) della società per il mancato versamento della maggiore contribuzione dovuta, dal gennaio 2009 fino al 26 agosto 2017.
Si tratta, in effetti, del pregiudizio correlato al mancato versamento dei contributi previdenziali prescritti al momento in cui l' ha notificato atto CP_2 interruttivo alla società datrice di lavoro.
Di conseguenza, parte resistente dev'essere condannata al risarcimento del danno dovuto in misura non inferiore all'importo necessario alla costituzione della rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica ai sensi dell'art. 13
L. 1338/1962.
Infatti, secondo gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la concreta quantificazione del danno il giudice può utilizzare i criteri di calcolo della riserva matematica necessaria a costituire la rendita indicizzata e reversibile di cui all'art. 13, L. 1338/1962 (Cass. civ., Sez. lav., 02/11/1998,
n. 10945; Cass. civ., Sez. lav., 20/01/1994, n. 486), anche nel caso in cui non ricorrano le condizioni richieste da tale norma per l'ammissione alla costituzione della rendita (Cass. civ., Sez. lav., 07/06/2003, n. 9168). È stato, in particolare, escluso che rientri tra gli obblighi di ordinaria diligenza del lavoratore danneggiato, con riflessi sulla misura del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'inerzia del lavoratore nell'assumere informazioni presso l'ente previdenziale circa la consistenza della sua posizione assicurativa, ovvero la mancata richiesta al datore di lavoro di provvedere alla costituzione della riserva matematica ai sensi dell'art. 13 cit., in corso di rapporto di
Pag. 23 di 24 lavoro, o il mancato utilizzo diretto di tale facoltà, mediante versamento, a sue spese, dell'onere corrispondente.
8. Quanto, da ultimo, alle spese processuali, l'esito complessivo della controversia ne giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti.
Le spese di c.t.u., viceversa, vanno poste a carico della società DO.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente all'accredito della maggiore contribuzione previdenziale maturata a decorrere dal 26 agosto 2017, includendo nella base imponibile anche il 50% delle somme corrisposte dal datore di lavoro, a titolo di indennità estero, acconto imposte Italia, rimborso spese per abitazione ed automobile;
- condanna al versamento, in favore dell' , delle relative Controparte_1 CP_2 differenze di contribuzione;
- condanna, per l'effetto, l al pagamento delle correlative differenze di CP_2 pensione, in favore del ricorrente, con decorrenza dal 29.9.2020;
- condanna alla integrale restituzione, in favore della Parte_1 società DO, delle somme ricevute per effetto della conciliazione in sede sindacale stipulata in data 28.6.2019;
- condanna la società DO al risarcimento del danno arrecato al ricorrente per le omissioni contributive nel periodo intercorrente tra gennaio
2009 ed il 26 agosto 2017, nella misura corrispondente all'importo necessario alla costituzione della rendita vitalizia, ragguagliata alla riserva matematica ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962, quantificata in € 234.509,00, oltre accessori;
- compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
- pone a carico della società DO le spese di c.t.u., quantificate come da separato decreto.
Bari, 26.9.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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