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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 18/06/2025, alle ore 11.05, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa
MARIA ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 182/2023
Promossa da Parte_1
Nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
Sono presenti: per attrice l'Avv. PAPALIA GREGORIO il quale precisa e prorpie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa, in particolare si riporta alla note difensive depositate in data 13.05.2025, e chiede l'accoglimento di tutte le domande ivi formulate per parte convenuta l'Avv. Bruno Lo Cicero per delega Controparte_3 dell'avv. LO CICERO UGO , il quale preliminarmente impugna e contesta la richiesta di integrazione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori , formulata per la prima volta da parte attrice con le note difensive conclusive, in quanto inammissibile e tardiva, rilevando che l'attore successivamente all'ordinanza suddetta non ha mai reiterato la richiesta di amissione di ulteriori mezzi di prova e , pertanto, tale omissione alla luce del principio di autoresponsabilità delle parti comporta la decadenza dell'attore da tale richiesta, il silenzio della parte dovrà essere interpretato come rinuncia implicita alla prova
(vd. Cass. SEz. IV Ord. N. 24653 del 31.10.2013; Cass. Sent. 15537 del 23.07.2015); precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto eccepito, dedotto e chiesto nella comparsa di costituzione e di risposta e negli altri scritti difensivi, e insiste per il rigetto della domanda attrice per mancanza di prova sull'an, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione
L'Avv. Papalia insiste sulla richiesta di integrazione dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 19,30,
letti gli atti decide come da sentenza di seguito trascritta, di cui da lettura , assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, trattenuta la causa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.06.2025, all'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 19,30, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 182/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
c.f. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Hocimin, n° 4, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gregorio
Papalia, c.f. CodiceFiscale_2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
on sede in Verona Via Lungadige Controparte_4
Cangrande n. 16, iscritta al n. 136 Registro Società del Tribunale di Verona – Partita I.V.A.
- in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro-tempore Dott. P.IVA_1
delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto autenticato il Parte_2
19.02.2019 Rep. 15.486, Racc. N.
8.708 per atto Notar Dott. , registrato Persona_1
a Verona il 22.01.2019 al N. 174, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti su foglio separato dall'Avv. Ugo LO CICERO del Foro di Reggio Calabria ( Cod. Fiscale:
) C.F._3
-CONEVUTO-
E
, residente in [...] Controparte_2 -convenuto/contumace-
Avente ad oggetto
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE PER COSA IN
CUSTODIA – art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
adiva questo Tribunale deducendo in fatto di essere rimasto Parte_1
vittima in un sinistro occorso in data 24.04.2019, intorno alle ore 11,00, presso i locali del bar “Imperial Cafe”, di proprietà del signor , sito in Via Nicola Pizi di Controparte_2
Palmi.
Lamentava di essere inciampato con un piede su una “ mattonella sconnessa, coperta tra l'altro da un tappetino,” che si trovava all'interno del bar prima della soglia di uscita, che provocava la sua caduta in avanti “catapultando al di sotto dei due gradini che delimitano l'esercizio commerciale con il marciapiedi della via N. Pizi”.
Deduceva di avere subito a causa della caduta l'Invalidità permanente derivante da disfunzione anatomo-patologica (“trauma massiccio facciale, regione frontale e regione parieto occipitale con f.l.c. in regione frontale di destra, t.c. emotorace destro, per poi essere ricoverato in terapia intensiva con frattura postero laterale della mascella”.
b) Danno psichico consistente in alterazione dell'umore e disturbi psicoreattivi con spunti depressivi.
Oltre al pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) , e da un periodo di 160 giorni di invalidità temporanea, e chiedeva, quindi, previo accertamento della responsabilità del proprietario dell'attività commerciale, quale custode dei locali, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti quantificati come segue:
- I.P. 15 % con personalizzazione anni 66 anni euro 42.972,00
- I.T.A. gg. 160 euro 8.167.52
- Danno morale euro 4.942,70
- Totale generale euro 51.139,50 .
A sostegno delle proprie ragioni chiedeva ammettersi interrogatorio formale del
Signor , prova per testi e C.T.U. medico legale Controparte_2
Citava in giudizio il titolare dell'attività e la Controparte_2 Controparte_4
indicata quale compagnia assicuratrice per responsabilità civile verso terzi del primo,
[...]
e rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via principale integrare la Ordinanza del 15.12.2023, concedendo la escussione testimoniale di;
Testimone_1
2) ammettere la c.t.u. medico legale al fine di valutare l'entità delle lesioni patite dall'attore.
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 51.139,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Il convenuto , regolarmente citato in giudizio, non si costituiva Controparte_2
e quindi veniva dichiarata la sua contumacia.
La , costituitasi in giudizio, eccepiva carenza di legittimazione Controparte_3 passiva nei confronti dell'attore , considerato che il presente giudizio non Parte_1
riguarda la disciplina della responsabilità da circolazione stradale, dove il danneggiato, in forza di un rapporto immediato e diretto con l'assicuratore, può agire direttamente nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 18 L. 990/1969, essendo oggetto del giudizio la responsabilità civile, dove l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III 18.07.2002,
n.10418). Da ciò consegue che l'attore non ha azione diretta nei Parte_1 confronti della società e, pertanto, la domanda di Controparte_4 condanna proposta dall'attore nei confronti della società CATTOLICA è improcedibile.
Pertanto chiedeva la sua estromissione dal giudizio.
Eccepiva, comunque, il proprio difetto di legittimazione anche sotto il diverso profilo della decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato, a causa della ritardata denuncia del sinistro alla società da parte dell'assicurato Controparte_4 [...]
(decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia del signor ), CP_2 Parte_1
dunque per inoperatività della polizza.
Deduceva nel merito l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova circa l'esistenza di una situazione di pericolo e del nesso causale fra cosa in custodia e danno, oltre a mancanza di prova sulla dinamica del sinistro smentita dalle dichiarazioni rese dall'attore in sede di prime cure al pronto soccorso di NA e in seguito al momento del ricovero ospedaliero presso l'Ospedale di Catanzaro, ove veniva riferito incidente domestico, caduta da gradini.
Quindi chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio e il rigetto della domanda di parte attrice, perchè infondata e, comunque, non provata.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e prova testimoniale .
L' interrogatorio formale del convenuto chiesto da parte attrice e ammesso CP_2
con l'ordinanza istruttoria, non veniva escussa per mancata citazione del convenuto a comparire per rendere l'interrogatorio, onere che gravava su parte attrice.
Nell'azione di responsabilità per danni derivanti da cosa in custodia ex art. 2051
c.c. esperita da parte attrice veniva citata in giudizio, come obbligato in solido, la
[...]
indicata da parte attrice quale compagnia che assicurava, all'epoca dei Controparte_4
fatti di causa, il per responsabilità civile verso terzi per danni sul luogo di esercizio CP_2
dell'attività commerciale.
Ora la domanda risarcitoria e il diritto all'indennizzo dedotto nel contratto di assicurazione attengono a due rapporti diversi , la prima può essere rivolta al responsabile civile da parte del danneggiato, il secondo può essere richiesto solo dall'assicurato nei modi e termini previsti nel contratto di assicurazione e solo se l'assicurato intende attivare la polizza e richiedere l'indennizzo. Unica eccezione è prevista dal codice delle assicurazioni private per l'ipotesi dei danni derivanti da circolazione stradale, che introduce una normativa speciale di indennizzo diretto nei confronti del danneggiato ma che è normativa speciale non estensibile ad altri ambiti.
Pertanto, la domanda risarcitoria dell'attore non può essere rivolta alla compagnia assicurativa, la quale semmai, nel presente giudizio, avrebbe potuto essere chiamata in garanzia dall'assicurato, qualora questi avesse avuto intenzione di chiedere, attivando la garanzia assicurativa, l'indennizzo , entro il massimale concordato, a copertura dei danni risarcibili nei confronti del . Pt_1
Ma nel presente giudizio l'assicurato non si è costituito, non ha denunciato il CP_2
sinistro nel termine decadenziale e non ha chiesto di essere indennizzato per la domanda risarcitoria promossa dal nei suoi confronti. Pt_1
Pertanto, la è del tutto estranea al rapporto giuridico oggetto di Controparte_3
causa, e l'eccezione formulata di totale difetto di legittimazione passiva deve essere accolta, con estromissione della stessa dal presente giudizio.
Nel merito la domanda si palesa infondata per mancanza di prova sul fatto dedotto.
Parte attrice descrive una dinamica del sinistro del tutto inconciliabile con la documentazione offerta.
La prova per interrogatorio formale, pur ammessa, non è stata esperita per mancata citazione del convenuto contumace, che solo l'attore aveva interesse ad eseguire.
In occasione del sinistro piuttosto grave, visti i referti ospedalieri, non è stata chiesto l'intervento dell'ambulanza, il titolare del bar , il convenuto che aveva una copertura CP_2
assicurativa che lo avrebbe garantito in caso di sinistri occorsi ai clienti nel locale ove esercitava l'attività commerciale, non ha mai denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa.
La prova per testi pur ammessa, è stata escussa solo con l'esame del teste Tes_2
l'altro testimone indicato da parte attrice non è mai stato citato, o perlomeno parte attrice non ne ha offerto prova, e dopo l'udienza del 04.04.2023, fissata per l'assunzione della prova testimoniale l'attore non ne ha più chiesto l'escussione, decadendo da ogni diritto;
circostanza che permette di rigettare la richiesta istruttoria formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Si aggiunga che l'ordinanza istruttoria, con la quale veniva ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, non contiene alcuna riduzione della lista dei testi indicata da parte attrice, per cui non pare sia stato compromesso il libero esercizio dell'attività difensiva della parte attrice.
Dalla documentazione versata in atti non vi è un riscontro univoco circa la dinamica del sinistro.
Sicuramente il è giunto il giorno 24.04.2019 al pronto soccorso di NA Pt_1
per farsi curare le ferite derivate da un incidente.
La prima documentata descrizione dell'accaduto è quella resa nelle immediatezze dai fatti dal al pronto soccorso di NA . Pt_1
Nel referto del Pronto soccorso di NA , ove l'attore risulta essersi recato in data 24.024 2019 alle ore 11,50 in codice giallo, con mezzo proprio e in modo autonomo, si legge che il riferiva di avere “avuto trauma incidente domestico” Pt_1
“accidentalmente da una scaletta”.
Successivamente, al momento del ricovero e presa in cura presso l'ospedale Mater
Domini di Catanzaro, in data 26.04.2019 l'attore dichiarava nuovamente che le lesioni per le quali chiedeva cure (le stesse attribuite oggi al sinistro di causa) erano da attribuire ad un incidente domestico accaduto il giorno 24.04.2019 alle ore 12 circa, per la caduta da circa un metro di altezza.
In data 06.06.2020 il rilasciava spontanee dichiarazioni relative al sinistro Pt_1
di causa , all'investigatore privato nelle quali dichiara di essere caduto Testimone_3
mentre usciva dal Bar Imperial gestito dal il giorno 24.04.2019 intorno alle ore 11,00 CP_2
scivolando sul tappetino che occultava materiale scivoloso, posto dinanzi all'uscita del bar.
Il teste introduce una nuova dinamica , confermando quella contenuta Tes_2
nell'atto di citazione, imputando la caduta all'esistenza di una mattonella rotta sotto il tappetino posto dinanzi all'uscita del bar.
Non esiste documentazione fotografica che ritragga lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Le fotografie offerte in giudizio ritraggono l'area esterna ove sono visibili tre gradini di accesso ad una delle due porte di ingresso del locale indicato come luogo del sinistro.
Le incongruenze tra i vari elementi di prova impediscono l'accertamento giudiziale del fatto come descritto da parte attrice.
La prova testimoniale nel suo complesso contiene una serie di contraddizioni e ritrattazioni per cui non può essere considerata attendibile.
Il teste cade spesso in contraddizione durante l'esame, la più eclatante è la Tes_2 seguente “erano mezzogiorno meno venti circa. Io non ho guardato l'orario“ individua prima un orario abbastanza preciso e subito dopo lo smentisce precisando di non avere guardato l'orario;
“Il tappeto al mio passare era fisso” però descrive ciò che c'era sotto il tappettino
La mattonella che il teste dichiara di avere visto sotto il tappeto era rotta perché
“mancava un pezzettino” ma poi descrive che sotto il tappetino c'era anche della schiuma bianca.
L'esame della prova testimoniale unitamente all'esame delle altre prove non consente di giungere ad una univoca e congruente convinzione circa i fatti accaduti.
Resta difficile da superare la contraddizione fra le dichiarazioni rese dal Pt_1
nelle diverse occasioni e la dinamica descritta nell'atto di citazione, dunque fra quanto dichiarato dal subito dopo l'incidente, e riportato nel referto del Pronto soccorso e Pt_1
quello, conforme, successivo di due giorni, rilasciato in occasione del ricovero presso l'ospedale di Catanzaro, e le sue stesse dichiarazioni spontanee rese all'investigatore privato nelle quali individua sostanza scivolosa sotto il tappetino che contraddicono quanto dedotto in giudizio , l'inciampo in una mattonella rotta celata sotto il tappetino posto sull'uscio del locale.
Nessuna delle dichiarazioni rese dal nei documenti prodotti in giudizio è Pt_1
stata oggetto di disconoscimento, sicchè mantengono il loro valore probatorio contro lo stesso attore che le ha rese.
L'attività istruttoria ha fatto emerge solo maggiori incertezze circa gli accadimenti del 24.04.2019 che cagionarono al le lesioni refertate nella documentazione Pt_1
prodotta, non ha offerta alcun utile riscontro alla narrazione attorea, ed in particolare sul nesso causale fra bene in custodia e danno lamentato. La contraddittorietà delle prove offerte circa la dinamica del sinistro impedisce di accogliere la domanda risarcitoria promossa ex art. 2051 c.c. dal . Pt_1
La domanda attrice va, dunque, rigettata atteso che la dinamica del sinistro descritta negli atti del presente giudizio risulta smentita dalla stessa documentazione offerta in giudizio da parte attrice, e mancando qualsiasi altro elemento di prova sufficiente a ricostruire giudizialmente il fatto così come dedotto dall'istante.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte attrice e a favore di , e liquidate in dispositivo Controparte_3
P.Q.M.
a. dichiara la carenza di legittimazione passiva di e ne dispone Controparte_3
la sua estromissione dal presente giudizio;
b. Rigetta la domanda attorea per mancanza di prova sul fatto;
c. condanna alle spese del presente giudizio che liquida in favore Parte_1 di in € 2.666,30, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Controparte_3
Palmi, lì 18.06.2025
Il Giudice On .
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 18/06/2025, alle ore 11.05, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa
MARIA ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 182/2023
Promossa da Parte_1
Nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
Sono presenti: per attrice l'Avv. PAPALIA GREGORIO il quale precisa e prorpie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa, in particolare si riporta alla note difensive depositate in data 13.05.2025, e chiede l'accoglimento di tutte le domande ivi formulate per parte convenuta l'Avv. Bruno Lo Cicero per delega Controparte_3 dell'avv. LO CICERO UGO , il quale preliminarmente impugna e contesta la richiesta di integrazione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori , formulata per la prima volta da parte attrice con le note difensive conclusive, in quanto inammissibile e tardiva, rilevando che l'attore successivamente all'ordinanza suddetta non ha mai reiterato la richiesta di amissione di ulteriori mezzi di prova e , pertanto, tale omissione alla luce del principio di autoresponsabilità delle parti comporta la decadenza dell'attore da tale richiesta, il silenzio della parte dovrà essere interpretato come rinuncia implicita alla prova
(vd. Cass. SEz. IV Ord. N. 24653 del 31.10.2013; Cass. Sent. 15537 del 23.07.2015); precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto eccepito, dedotto e chiesto nella comparsa di costituzione e di risposta e negli altri scritti difensivi, e insiste per il rigetto della domanda attrice per mancanza di prova sull'an, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione
L'Avv. Papalia insiste sulla richiesta di integrazione dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 19,30,
letti gli atti decide come da sentenza di seguito trascritta, di cui da lettura , assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, trattenuta la causa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.06.2025, all'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 19,30, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 182/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
c.f. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Hocimin, n° 4, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gregorio
Papalia, c.f. CodiceFiscale_2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
on sede in Verona Via Lungadige Controparte_4
Cangrande n. 16, iscritta al n. 136 Registro Società del Tribunale di Verona – Partita I.V.A.
- in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro-tempore Dott. P.IVA_1
delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto autenticato il Parte_2
19.02.2019 Rep. 15.486, Racc. N.
8.708 per atto Notar Dott. , registrato Persona_1
a Verona il 22.01.2019 al N. 174, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti su foglio separato dall'Avv. Ugo LO CICERO del Foro di Reggio Calabria ( Cod. Fiscale:
) C.F._3
-CONEVUTO-
E
, residente in [...] Controparte_2 -convenuto/contumace-
Avente ad oggetto
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE PER COSA IN
CUSTODIA – art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
adiva questo Tribunale deducendo in fatto di essere rimasto Parte_1
vittima in un sinistro occorso in data 24.04.2019, intorno alle ore 11,00, presso i locali del bar “Imperial Cafe”, di proprietà del signor , sito in Via Nicola Pizi di Controparte_2
Palmi.
Lamentava di essere inciampato con un piede su una “ mattonella sconnessa, coperta tra l'altro da un tappetino,” che si trovava all'interno del bar prima della soglia di uscita, che provocava la sua caduta in avanti “catapultando al di sotto dei due gradini che delimitano l'esercizio commerciale con il marciapiedi della via N. Pizi”.
Deduceva di avere subito a causa della caduta l'Invalidità permanente derivante da disfunzione anatomo-patologica (“trauma massiccio facciale, regione frontale e regione parieto occipitale con f.l.c. in regione frontale di destra, t.c. emotorace destro, per poi essere ricoverato in terapia intensiva con frattura postero laterale della mascella”.
b) Danno psichico consistente in alterazione dell'umore e disturbi psicoreattivi con spunti depressivi.
Oltre al pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) , e da un periodo di 160 giorni di invalidità temporanea, e chiedeva, quindi, previo accertamento della responsabilità del proprietario dell'attività commerciale, quale custode dei locali, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti quantificati come segue:
- I.P. 15 % con personalizzazione anni 66 anni euro 42.972,00
- I.T.A. gg. 160 euro 8.167.52
- Danno morale euro 4.942,70
- Totale generale euro 51.139,50 .
A sostegno delle proprie ragioni chiedeva ammettersi interrogatorio formale del
Signor , prova per testi e C.T.U. medico legale Controparte_2
Citava in giudizio il titolare dell'attività e la Controparte_2 Controparte_4
indicata quale compagnia assicuratrice per responsabilità civile verso terzi del primo,
[...]
e rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via principale integrare la Ordinanza del 15.12.2023, concedendo la escussione testimoniale di;
Testimone_1
2) ammettere la c.t.u. medico legale al fine di valutare l'entità delle lesioni patite dall'attore.
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 51.139,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Il convenuto , regolarmente citato in giudizio, non si costituiva Controparte_2
e quindi veniva dichiarata la sua contumacia.
La , costituitasi in giudizio, eccepiva carenza di legittimazione Controparte_3 passiva nei confronti dell'attore , considerato che il presente giudizio non Parte_1
riguarda la disciplina della responsabilità da circolazione stradale, dove il danneggiato, in forza di un rapporto immediato e diretto con l'assicuratore, può agire direttamente nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 18 L. 990/1969, essendo oggetto del giudizio la responsabilità civile, dove l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III 18.07.2002,
n.10418). Da ciò consegue che l'attore non ha azione diretta nei Parte_1 confronti della società e, pertanto, la domanda di Controparte_4 condanna proposta dall'attore nei confronti della società CATTOLICA è improcedibile.
Pertanto chiedeva la sua estromissione dal giudizio.
Eccepiva, comunque, il proprio difetto di legittimazione anche sotto il diverso profilo della decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato, a causa della ritardata denuncia del sinistro alla società da parte dell'assicurato Controparte_4 [...]
(decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia del signor ), CP_2 Parte_1
dunque per inoperatività della polizza.
Deduceva nel merito l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova circa l'esistenza di una situazione di pericolo e del nesso causale fra cosa in custodia e danno, oltre a mancanza di prova sulla dinamica del sinistro smentita dalle dichiarazioni rese dall'attore in sede di prime cure al pronto soccorso di NA e in seguito al momento del ricovero ospedaliero presso l'Ospedale di Catanzaro, ove veniva riferito incidente domestico, caduta da gradini.
Quindi chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio e il rigetto della domanda di parte attrice, perchè infondata e, comunque, non provata.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e prova testimoniale .
L' interrogatorio formale del convenuto chiesto da parte attrice e ammesso CP_2
con l'ordinanza istruttoria, non veniva escussa per mancata citazione del convenuto a comparire per rendere l'interrogatorio, onere che gravava su parte attrice.
Nell'azione di responsabilità per danni derivanti da cosa in custodia ex art. 2051
c.c. esperita da parte attrice veniva citata in giudizio, come obbligato in solido, la
[...]
indicata da parte attrice quale compagnia che assicurava, all'epoca dei Controparte_4
fatti di causa, il per responsabilità civile verso terzi per danni sul luogo di esercizio CP_2
dell'attività commerciale.
Ora la domanda risarcitoria e il diritto all'indennizzo dedotto nel contratto di assicurazione attengono a due rapporti diversi , la prima può essere rivolta al responsabile civile da parte del danneggiato, il secondo può essere richiesto solo dall'assicurato nei modi e termini previsti nel contratto di assicurazione e solo se l'assicurato intende attivare la polizza e richiedere l'indennizzo. Unica eccezione è prevista dal codice delle assicurazioni private per l'ipotesi dei danni derivanti da circolazione stradale, che introduce una normativa speciale di indennizzo diretto nei confronti del danneggiato ma che è normativa speciale non estensibile ad altri ambiti.
Pertanto, la domanda risarcitoria dell'attore non può essere rivolta alla compagnia assicurativa, la quale semmai, nel presente giudizio, avrebbe potuto essere chiamata in garanzia dall'assicurato, qualora questi avesse avuto intenzione di chiedere, attivando la garanzia assicurativa, l'indennizzo , entro il massimale concordato, a copertura dei danni risarcibili nei confronti del . Pt_1
Ma nel presente giudizio l'assicurato non si è costituito, non ha denunciato il CP_2
sinistro nel termine decadenziale e non ha chiesto di essere indennizzato per la domanda risarcitoria promossa dal nei suoi confronti. Pt_1
Pertanto, la è del tutto estranea al rapporto giuridico oggetto di Controparte_3
causa, e l'eccezione formulata di totale difetto di legittimazione passiva deve essere accolta, con estromissione della stessa dal presente giudizio.
Nel merito la domanda si palesa infondata per mancanza di prova sul fatto dedotto.
Parte attrice descrive una dinamica del sinistro del tutto inconciliabile con la documentazione offerta.
La prova per interrogatorio formale, pur ammessa, non è stata esperita per mancata citazione del convenuto contumace, che solo l'attore aveva interesse ad eseguire.
In occasione del sinistro piuttosto grave, visti i referti ospedalieri, non è stata chiesto l'intervento dell'ambulanza, il titolare del bar , il convenuto che aveva una copertura CP_2
assicurativa che lo avrebbe garantito in caso di sinistri occorsi ai clienti nel locale ove esercitava l'attività commerciale, non ha mai denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa.
La prova per testi pur ammessa, è stata escussa solo con l'esame del teste Tes_2
l'altro testimone indicato da parte attrice non è mai stato citato, o perlomeno parte attrice non ne ha offerto prova, e dopo l'udienza del 04.04.2023, fissata per l'assunzione della prova testimoniale l'attore non ne ha più chiesto l'escussione, decadendo da ogni diritto;
circostanza che permette di rigettare la richiesta istruttoria formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Si aggiunga che l'ordinanza istruttoria, con la quale veniva ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, non contiene alcuna riduzione della lista dei testi indicata da parte attrice, per cui non pare sia stato compromesso il libero esercizio dell'attività difensiva della parte attrice.
Dalla documentazione versata in atti non vi è un riscontro univoco circa la dinamica del sinistro.
Sicuramente il è giunto il giorno 24.04.2019 al pronto soccorso di NA Pt_1
per farsi curare le ferite derivate da un incidente.
La prima documentata descrizione dell'accaduto è quella resa nelle immediatezze dai fatti dal al pronto soccorso di NA . Pt_1
Nel referto del Pronto soccorso di NA , ove l'attore risulta essersi recato in data 24.024 2019 alle ore 11,50 in codice giallo, con mezzo proprio e in modo autonomo, si legge che il riferiva di avere “avuto trauma incidente domestico” Pt_1
“accidentalmente da una scaletta”.
Successivamente, al momento del ricovero e presa in cura presso l'ospedale Mater
Domini di Catanzaro, in data 26.04.2019 l'attore dichiarava nuovamente che le lesioni per le quali chiedeva cure (le stesse attribuite oggi al sinistro di causa) erano da attribuire ad un incidente domestico accaduto il giorno 24.04.2019 alle ore 12 circa, per la caduta da circa un metro di altezza.
In data 06.06.2020 il rilasciava spontanee dichiarazioni relative al sinistro Pt_1
di causa , all'investigatore privato nelle quali dichiara di essere caduto Testimone_3
mentre usciva dal Bar Imperial gestito dal il giorno 24.04.2019 intorno alle ore 11,00 CP_2
scivolando sul tappetino che occultava materiale scivoloso, posto dinanzi all'uscita del bar.
Il teste introduce una nuova dinamica , confermando quella contenuta Tes_2
nell'atto di citazione, imputando la caduta all'esistenza di una mattonella rotta sotto il tappetino posto dinanzi all'uscita del bar.
Non esiste documentazione fotografica che ritragga lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Le fotografie offerte in giudizio ritraggono l'area esterna ove sono visibili tre gradini di accesso ad una delle due porte di ingresso del locale indicato come luogo del sinistro.
Le incongruenze tra i vari elementi di prova impediscono l'accertamento giudiziale del fatto come descritto da parte attrice.
La prova testimoniale nel suo complesso contiene una serie di contraddizioni e ritrattazioni per cui non può essere considerata attendibile.
Il teste cade spesso in contraddizione durante l'esame, la più eclatante è la Tes_2 seguente “erano mezzogiorno meno venti circa. Io non ho guardato l'orario“ individua prima un orario abbastanza preciso e subito dopo lo smentisce precisando di non avere guardato l'orario;
“Il tappeto al mio passare era fisso” però descrive ciò che c'era sotto il tappettino
La mattonella che il teste dichiara di avere visto sotto il tappeto era rotta perché
“mancava un pezzettino” ma poi descrive che sotto il tappetino c'era anche della schiuma bianca.
L'esame della prova testimoniale unitamente all'esame delle altre prove non consente di giungere ad una univoca e congruente convinzione circa i fatti accaduti.
Resta difficile da superare la contraddizione fra le dichiarazioni rese dal Pt_1
nelle diverse occasioni e la dinamica descritta nell'atto di citazione, dunque fra quanto dichiarato dal subito dopo l'incidente, e riportato nel referto del Pronto soccorso e Pt_1
quello, conforme, successivo di due giorni, rilasciato in occasione del ricovero presso l'ospedale di Catanzaro, e le sue stesse dichiarazioni spontanee rese all'investigatore privato nelle quali individua sostanza scivolosa sotto il tappetino che contraddicono quanto dedotto in giudizio , l'inciampo in una mattonella rotta celata sotto il tappetino posto sull'uscio del locale.
Nessuna delle dichiarazioni rese dal nei documenti prodotti in giudizio è Pt_1
stata oggetto di disconoscimento, sicchè mantengono il loro valore probatorio contro lo stesso attore che le ha rese.
L'attività istruttoria ha fatto emerge solo maggiori incertezze circa gli accadimenti del 24.04.2019 che cagionarono al le lesioni refertate nella documentazione Pt_1
prodotta, non ha offerta alcun utile riscontro alla narrazione attorea, ed in particolare sul nesso causale fra bene in custodia e danno lamentato. La contraddittorietà delle prove offerte circa la dinamica del sinistro impedisce di accogliere la domanda risarcitoria promossa ex art. 2051 c.c. dal . Pt_1
La domanda attrice va, dunque, rigettata atteso che la dinamica del sinistro descritta negli atti del presente giudizio risulta smentita dalla stessa documentazione offerta in giudizio da parte attrice, e mancando qualsiasi altro elemento di prova sufficiente a ricostruire giudizialmente il fatto così come dedotto dall'istante.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte attrice e a favore di , e liquidate in dispositivo Controparte_3
P.Q.M.
a. dichiara la carenza di legittimazione passiva di e ne dispone Controparte_3
la sua estromissione dal presente giudizio;
b. Rigetta la domanda attorea per mancanza di prova sul fatto;
c. condanna alle spese del presente giudizio che liquida in favore Parte_1 di in € 2.666,30, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Controparte_3
Palmi, lì 18.06.2025
Il Giudice On .
Dott.ssa Maria Elena Giovannella