TAR Roma, sez. II, sentenza breve 06/05/2026, n. 8412
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Decreto cautelare 20 marzo 2026
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Sentenza breve 6 maggio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per vizio e/o carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, nonostante il CO avesse dato atto della disponibilità di una somma superiore a quella prevista e delle entrate della madre garante. Il giudice ha considerato irragionevole escludere tali disponibilità solo perché il deposito era avvenuto in prossimità della domanda o da persona terza, senza ulteriori approfondimenti. Inoltre, ha evidenziato che il visto di studio ha validità annuale e il rinnovo spetta alla Questura.

  • Accolto
    Eccesso di potere per omissione e/o insufficienza e/o difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, nonostante il CO avesse dato atto della disponibilità di una somma superiore a quella prevista e delle entrate della madre garante. Il giudice ha considerato irragionevole escludere tali disponibilità solo perché il deposito era avvenuto in prossimità della domanda o da persona terza, senza ulteriori approfondimenti. Inoltre, ha evidenziato che il visto di studio ha validità annuale e il rinnovo spetta alla Questura.

  • Accolto
    Sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge

    Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, nonostante il CO avesse dato atto della disponibilità di una somma superiore a quella prevista e delle entrate della madre garante. Il giudice ha considerato irragionevole escludere tali disponibilità solo perché il deposito era avvenuto in prossimità della domanda o da persona terza, senza ulteriori approfondimenti. Inoltre, ha evidenziato che il visto di studio ha validità annuale e il rinnovo spetta alla Questura.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera

    Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata, poiché la procura reca la sottoscrizione della parte attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2703 c.c. e corredata dall'apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, risultando quindi legalizzata di diritto.

  • Accolto
    Vizi degli atti presupposti, connessi e conseguenti

    Il Tribunale, accogliendo il ricorso principale, ha annullato il provvedimento impugnato e ordinato il riesame dell'istanza, con conseguente annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 06/05/2026, n. 8412
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8412
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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