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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1348/2024 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1348 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale 1 ) con il Parte 1 nata a [...] il [...] ( patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA (C.F. C.F. 4
)
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale Parte 1 e Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 7.08.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 25.11.2013 e
9.11.2015, i figli Per 1 ed Per_2 ;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 14.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso ed hanno dato atto che tra loro non è
intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)i coniugi vivranno separati impegnandosi reciprocamente a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
2)i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, in grado di provvedere ciascuno per le proprie esigenze, e quindi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno;
3)I figli minori Per 1 e Per 2 verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I figli Per_1 e Per 2 avranno la loro residenza abituale insieme alla madre presso l'abitazione sita in Misano Adriatico in Via Amendola, n° 4.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4)Regolare i tempi di frequentazione dei figli minori Per 1 e Per_2 con ciascun genitore, come segue e per l'effetto dell'accordo tra le parti: il sig. Pt 2 quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta gli sarà possibile, in base alle preminenti esigenze dei minori, seguendoli nelle attività scolastiche e ricreative, sempre previo e tempestivo accordo con la Sig.ra
Pt 1 e compatibilmente con le di lei esigenze di vita e di lavoro.
I ricorrenti, considerate le loro attuali esigenze di vita e di lavoro, convengono nel creare un calendario di frequentazione dei figli flessibili nei giorni e negli orari ma che possa altresì garantire una serena ed equa frequentazione dei figli con ciascun genitore e con le rispettive famiglie di origine.
In ogni caso, i genitori si impegneranno a rispettare il seguente calendario: a. fine settimana alternati intendendosi dal venerdì sera al lunedì, includendo la possibilità di riaccompagnare a scuola i figli il mattino seguente;
b. un incontro infrasettimanale (incluso cena e pernotto) a casa del padre quando i figli trascorreranno con il medesimo anche il fine settimana;
c. due incontri infrasettimanali (incluse nr due cene e nr due pernotti) a casa del padre nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
d. per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie e pasquali, i genitori concordano che questa verranno trascorse dai figli con l'uno o con l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza.
Nello specifico indicativamente: quanto alle festività natalizie, la prima settimana (dalla fine della scuola sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda (dal 31 dicembre sino al 6 gennaio) con l'altro, con esclusione dei giorni di festa (Natale e Santo Stefano) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza. Quanto alle festività pasquali, dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua con un genitore e dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro, con l'esclusione dei giorni di festa (Pasqua e Lunedi dell'Angelo) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza.
Il principio dell'alternanza annuale sarà seguito anche con riferimento ad ogni altra festività e/o ponte;
e. Prevedere un periodo in estate extra scolastico di almeno quindici giorni -anche non consecutivi- da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con obbligo di preavviso reciproco di almeno tre settimane.
f. I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità per motivi di lavoro e/o salute, di poter usufruire dell'aiuto di figure terze, quali nonni, parenti e/o baby sitter per la gestione quotidiana dei figli, ferma restando la reciproca assunzione di impegno di ricorrere a terzi solamente quando entrambi i genitori siano assenti;
5)La ex casa familiare sita a Misano Adriatico (RN) in Via Unità d'Italia, n° 7, di proprietà comune dei Sigg.ri Pt 2 e Pt 1 (ciascuno per la propria quota indivisa del 50%) resterà nella disponibilità del Sig. Pt 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, avendo la sig.ra Pt 1 intenzione di trasferire il proprio domicilio e residenza effettiva, unitamente a quella dei figli in appartamento in affitto presso locale in Misano Adriatico, Via Amendola, n° 4 a partire dal mese di
Settembre p.v.;
6) I Sigg.ri Pt_2 e Pt 1 hanno convenuto che per i figli Per 1 ed Per_ 2 adotteranno il regime di mantenimento diretto, senza la corresponsione di un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze dei minori nei reciproci periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore. A tal proposito si vuole precisare che per esigenze dei figli minorenni vadano intese non soltanto quelle strettamente legate all'obbligo alimentare, ma vengano inclusi altresì numerosi altri aspetti della vita dei figli, quali quello abitativo, quello scolastico, quello sportivo e quello sociale estendendosi anche all'assistenza morale ed alla garanzia di un'organizzazione domestica idonea a rispondere alle esigenze di cura ed alla educazione dei figli stessi.
7) Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
l'elenco come qui sopra descritto non si intende esaustivo ed i genitori con la presente sottoscrizione danno atto di volersi attenere ai protocolli in uso, vedasi ad esempio Protocollo di Bologna in merito alle voci di spesa straordinaria che qui si allega (doc....).
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Dare atto che i Sigg.ri Parte 1 e Parte 2 a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dell'intera vertenza familiare, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano come segue:
a. Il sig. Parte 2 si impegnerà affinchè il mutuo gravante sull'immobile (ex-casa coniugale) sito in Misano Adriatico alla Via Unità d'Italia, n° 7 e cointestato tra le parti (ciascuno per la propria quota del 50%) (mutuo nr. 311540 acceso preso Cassa di Ravenna) venga disposto interamente a carico del medesimo, per effetto di 8 accollo disposto dall'Istituto di credito erogante e con annesso effetto liberatorio della Sig.ra Parte 1
b. La Sig.ra Parte 1 si impegnerà a cedere e trasferire la quota di proprietà a lei spettante (pari al 50% pro indiviso) dell'immobile sito in sito in Misano Adriatico alla Via Unità d'Italia, n° 7, al sig. Pt 2 con passaggio e ratifica presso professionista Notaio che le parti vorranno indicare;
c. Per tale effetto, il sig. Pt 2 corrisponderà alla Sig.ra Pt 1 una somma pari ad euro 130mila/00
(centotrentamila/00) in una unica soluzione con assegno circolare al momento del suddetto passaggio di proprietà.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt 1 a)
alle condizioni di cui sopra da intendersi quiParte 2
[...] e integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b)
all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 124 Parte II Serie A Anno 2011 ); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1348 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale 1 ) con il Parte 1 nata a [...] il [...] ( patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA (C.F. C.F. 4
)
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale Parte 1 e Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 7.08.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 25.11.2013 e
9.11.2015, i figli Per 1 ed Per_2 ;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 14.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso ed hanno dato atto che tra loro non è
intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)i coniugi vivranno separati impegnandosi reciprocamente a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
2)i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, in grado di provvedere ciascuno per le proprie esigenze, e quindi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno;
3)I figli minori Per 1 e Per 2 verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I figli Per_1 e Per 2 avranno la loro residenza abituale insieme alla madre presso l'abitazione sita in Misano Adriatico in Via Amendola, n° 4.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4)Regolare i tempi di frequentazione dei figli minori Per 1 e Per_2 con ciascun genitore, come segue e per l'effetto dell'accordo tra le parti: il sig. Pt 2 quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta gli sarà possibile, in base alle preminenti esigenze dei minori, seguendoli nelle attività scolastiche e ricreative, sempre previo e tempestivo accordo con la Sig.ra
Pt 1 e compatibilmente con le di lei esigenze di vita e di lavoro.
I ricorrenti, considerate le loro attuali esigenze di vita e di lavoro, convengono nel creare un calendario di frequentazione dei figli flessibili nei giorni e negli orari ma che possa altresì garantire una serena ed equa frequentazione dei figli con ciascun genitore e con le rispettive famiglie di origine.
In ogni caso, i genitori si impegneranno a rispettare il seguente calendario: a. fine settimana alternati intendendosi dal venerdì sera al lunedì, includendo la possibilità di riaccompagnare a scuola i figli il mattino seguente;
b. un incontro infrasettimanale (incluso cena e pernotto) a casa del padre quando i figli trascorreranno con il medesimo anche il fine settimana;
c. due incontri infrasettimanali (incluse nr due cene e nr due pernotti) a casa del padre nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
d. per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie e pasquali, i genitori concordano che questa verranno trascorse dai figli con l'uno o con l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza.
Nello specifico indicativamente: quanto alle festività natalizie, la prima settimana (dalla fine della scuola sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda (dal 31 dicembre sino al 6 gennaio) con l'altro, con esclusione dei giorni di festa (Natale e Santo Stefano) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza. Quanto alle festività pasquali, dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua con un genitore e dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro, con l'esclusione dei giorni di festa (Pasqua e Lunedi dell'Angelo) che verranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza.
Il principio dell'alternanza annuale sarà seguito anche con riferimento ad ogni altra festività e/o ponte;
e. Prevedere un periodo in estate extra scolastico di almeno quindici giorni -anche non consecutivi- da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con obbligo di preavviso reciproco di almeno tre settimane.
f. I ricorrenti concordano che, in caso di loro impossibilità per motivi di lavoro e/o salute, di poter usufruire dell'aiuto di figure terze, quali nonni, parenti e/o baby sitter per la gestione quotidiana dei figli, ferma restando la reciproca assunzione di impegno di ricorrere a terzi solamente quando entrambi i genitori siano assenti;
5)La ex casa familiare sita a Misano Adriatico (RN) in Via Unità d'Italia, n° 7, di proprietà comune dei Sigg.ri Pt 2 e Pt 1 (ciascuno per la propria quota indivisa del 50%) resterà nella disponibilità del Sig. Pt 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, avendo la sig.ra Pt 1 intenzione di trasferire il proprio domicilio e residenza effettiva, unitamente a quella dei figli in appartamento in affitto presso locale in Misano Adriatico, Via Amendola, n° 4 a partire dal mese di
Settembre p.v.;
6) I Sigg.ri Pt_2 e Pt 1 hanno convenuto che per i figli Per 1 ed Per_ 2 adotteranno il regime di mantenimento diretto, senza la corresponsione di un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze dei minori nei reciproci periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore. A tal proposito si vuole precisare che per esigenze dei figli minorenni vadano intese non soltanto quelle strettamente legate all'obbligo alimentare, ma vengano inclusi altresì numerosi altri aspetti della vita dei figli, quali quello abitativo, quello scolastico, quello sportivo e quello sociale estendendosi anche all'assistenza morale ed alla garanzia di un'organizzazione domestica idonea a rispondere alle esigenze di cura ed alla educazione dei figli stessi.
7) Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
l'elenco come qui sopra descritto non si intende esaustivo ed i genitori con la presente sottoscrizione danno atto di volersi attenere ai protocolli in uso, vedasi ad esempio Protocollo di Bologna in merito alle voci di spesa straordinaria che qui si allega (doc....).
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Dare atto che i Sigg.ri Parte 1 e Parte 2 a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dell'intera vertenza familiare, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano come segue:
a. Il sig. Parte 2 si impegnerà affinchè il mutuo gravante sull'immobile (ex-casa coniugale) sito in Misano Adriatico alla Via Unità d'Italia, n° 7 e cointestato tra le parti (ciascuno per la propria quota del 50%) (mutuo nr. 311540 acceso preso Cassa di Ravenna) venga disposto interamente a carico del medesimo, per effetto di 8 accollo disposto dall'Istituto di credito erogante e con annesso effetto liberatorio della Sig.ra Parte 1
b. La Sig.ra Parte 1 si impegnerà a cedere e trasferire la quota di proprietà a lei spettante (pari al 50% pro indiviso) dell'immobile sito in sito in Misano Adriatico alla Via Unità d'Italia, n° 7, al sig. Pt 2 con passaggio e ratifica presso professionista Notaio che le parti vorranno indicare;
c. Per tale effetto, il sig. Pt 2 corrisponderà alla Sig.ra Pt 1 una somma pari ad euro 130mila/00
(centotrentamila/00) in una unica soluzione con assegno circolare al momento del suddetto passaggio di proprietà.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt 1 a)
alle condizioni di cui sopra da intendersi quiParte 2
[...] e integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b)
all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 124 Parte II Serie A Anno 2011 ); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi