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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6085/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 02.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Pierluigi
Galella, (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. CP_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
(c.f. ) Controparte_4 CodiceFiscale_6
(c.f. ) Controparte_5 C.F._7
(c.f. ) Controparte_6 C.F._8
(c.f. Controparte_7 C.F._9
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Emanuele
Liddo (c.f. ) e presso l'avvocato Emanuele Argento (c.f. C.F._10
) che li rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._11
APPELLATI -
NONCHE'
(c.f. Controparte_8 C.F._12
- APPELLATO NON COSTITUITO -
r.g. n. 1
Oggetto: Appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_7 Controparte_8
Ordinario di Roma n. 14207/2021, pubblicata in data 09.09.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 39476/2021 promosso da , , CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nei confronti di e - restituzione frutti civili -
[...] Parte_1 Controparte_8
IN FATTO E IN DIRITTO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, convengono in giudizio, dinanzi al primo
[...] Controparte_6 Controparte_7
giudice, e , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_8
<<(…) accertare e dichiarare il diritto in capo ai Sigg. e CP_1 Controparte_2
entrambi in proprio e nella qualità di eredi del Sig. nonché, delle Persona_1
Sig.re , e tutte in proprio e nella qualità di eredi del CP_3 CP_4 Controparte_5
Sig. nonché delle Sig.re e e in _2 Controparte_7 Controparte_6
qualità la prima di erede entrambe di comproprietarie, giusta comunione dei beni rispettivamente con i signori ed alla corresponsione, da Per_1 _2
parte dei convenuti, della somma a ciascuno spettante come sopra calcolata, pari a complessivi Euro € 225.625,00 oltre interessi, oneri accessori, conguagli e rivalutazione Istat o di quella che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare gli stessi convenuti, Sigg. e al pagamento della somma ut supra, PT Controparte_8 pari ad Euro € 225.625,00 oltre interessi, oneri accessori, conguagli e rivalutazione
Istat o di quella che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte di cui in premessa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento delle riportate conclusioni, gli attori allegano:
- Con contratto del 01.01.2007, registrato in data 01.01.2007, , Parte_1
, e concedono in locazione, Persona_1 Controparte_8 _2
a Banca Intesa S.p.a., l'immobile in Roma, Via Trionfale 8666/8668, dal
01.01.2007 al 31.12.2012, intendendo tale termine tacitamente prorogato, in assenza di disdetta, fino al 31.12.2018, per il canone annuale di locazione di euro 95.000,00.
r.g. n.
2 - Il canone di locazione è stato percepito esclusivamente da e Parte_1
, che non hanno mai corrisposto, a e Controparte_8 Persona_1 Per_2
, la quota loro spettante, pari al 25% ciascuno del canone stesso.
[...]
- Il 22.03.2010, decede ab intestato , lasciando eredi i figli Persona_1
e , unitamente alla coniuge, , CP_1 Controparte_2 Controparte_7
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
- Il 03.04.2013, decede ab intestato , lasciando eredi i figli _2
, , unitamente alla coniuge, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, Controparte_6 coniuge che il 17.09.2013, rinuncia all'eredità di . _2
- Di non avere mai ricevuto la quota dei canoni di locazione loro spettante, al pari del rispettivo loro dante causa.
- Di avere diffidato la Banca conduttrice dell'immobile a corrispondere il 50% del canone alla parte attrice.
- Dal 01.07.2014, la conduttrice corrisponde loro la quota spettante.
Con comparsa depositata in data 23.03.2018 si costituisce;
resiste alle Parte_1
domande e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) in via preliminare, per le motivazioni espresse in narrativa, (a) disporre il
passaggio dal rito ordinario al rito speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; (b) adottare ogni ritenuto provvedimento in punto di esperimento di preventiva procedura di mediazione, riservando la declaratoria di improcedibilità della domanda;
Nel merito: respingere ogni avversa domanda da chiunque formulata nei confronti di PT
, o comunque dichiararne la carenza di legittimazione passiva, per quanto
[...] espresso in narrativa o che verrà meglio precisato in corso di causa;”.
A sostegno delle riportate conclusioni, oppone di non avere mai Parte_1
percepito i canoni di locazione, incassati solo da;
contesta i conteggi Controparte_8
degli attori e sostiene che devono tener conto delle spese per la conservazione e migliorie del bene.
Alla prima udienza del 29.03.2018 il Giudice concede i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c., dichiara la contumacia di e rinvia all'udienza del Controparte_8
15.11.2018.
Viene ammesso l'interrogatorio formale degli attori e del contumace , Controparte_8
reso solo da e . Controparte_3 Controparte_2
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
r.g. n. 3 << (…) 1.- condanna e al pagamento, Parte_1 Controparte_8
ciascuno, della somma pari ad 112.812,50 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore degli attori, secondo le proporzioni indicate in parte motiva;
2.- condanna e , in solido, alla Parte_1 Controparte_8 rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori e che liquida in complessivi € 785,00 per esborsi, € 7.795,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni, per quanto di rilievo in ragione delle censure mosse con l'atto di appello.
Con il contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, in data
01.01.2007 , , e , Persona_1 _2 Parte_1 Controparte_8 comproprietari, concedono in locazione, a Banca Intesa S.p.A., l'immobile in Roma, via
Trionfale 8666/8668, dal 01.01.2007 al 31.12.2012.
Per proroga tacita, la scadenza del contratto è spostata al 31.12.2018.
Il canone di locazione annuale pattuito è pari a euro 95.000,00.
Gli attori, premesso che ciascuno dei quattro locatori ha diritto al 25% del canone ciascuno, allegano di non aver percepito i canoni.
Il 22.03.2010, decede, intestato, e gli succedono i figli e Persona_1 CP_1
nonché la coniuge, in comunione legale dei beni, . Controparte_2 Controparte_7
Il 03.04.2013, decede, intestato, , lasciando e gli succedono le figlie _2
e , nonché la coniuge, in comunione legale dei beni, CP_3 CP_5 CP_4
, che rinuncia all'eredità. Controparte_6
Il conduttore, dall'01.07.2014, corrisponde, ai locatori e ai di loro eredi, i canoni di locazione secondo la quota di rispettiva spettanza, specificando, con la comunicazione del 10.10.2014, di aver corrisposto gli ultimi canoni a e Controparte_8 PT
, in ragione del 50% ciascuno.
[...]
si è limitato a opporre di non aver mai percepito canoni, avendoli Parte_1
percepiti il solo;
la incongruità delle somme azionate, per la Controparte_8
determinazione delle quali occorre tener conto del proprio diritto al rimborso delle sostenute “spese per la conservazione e le migliorie del bene” non meglio precisate e provate.
Sulla estraneità del convenuto costituito alla gestione dell'immobile e, in particolare, sulla percezione del canone: dalla comunicazione della Banca del 2014, emerge che r.g. n. 4 l'ultima modalità di versamento del canone adottata dall'istituto di credito prevedeva il versamento dello stesso in ragione del 50% a ciascuno dei due convenuti;
tale elemento di prova, consente di presumere, in assenza di elementi di segno contrario, nonché di specifiche allegazioni sul punto da parte di , che sin dall'origine del Parte_1
rapporto, vi fosse analoga situazione di divisione dei frutti civili del bene.
, non ha opposto una modificazione, nel tempo, nei rapporti interni tra lo Parte_1 stesso e , nella gestione dell'immobile, ma si è limitato a opporre la Controparte_8 propria estraneità all'incasso dei canoni, circostanza smentita dalla documentazione proveniente dalla Banca conduttrice dell'immobile; dunque, deve ritenersi accertato che la gestione, indipendentemente dall'interlocuzione della Banca con uno solo dei condividenti, fosse da ricondurre ad entrambi i convenuti.
, inoltre, non ha reso conto della gestione che, quanto meno nell'ultimo Parte_1
periodo, è documentalmente provata dalla comunicazione del conduttore.
A conclusioni diverse non si giunge neppure considerando l'omessa presentazione per rendere il deferito interrogatorio formale da parte del convenuto contumace, in quanto, il capitolo più rilevante, il n. 4 (“Vero che il Signor ha trattenuto in Controparte_8 via esclusiva l'intero ammontare dei canoni percepiti oggetto di causa”) risulta smentito dal doc. A allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di parte attrice e non oggetto di specifica contestazione;
pertanto, siccome ai sensi dell'art. 232 c.p.c. “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, in questo caso, valutato il documento in questione, non può, comunque, ritenersi ammessa la dedotta circostanza.
Dunque i frutti civili ritratti dalla locazione dell'immobile sono stati incamerati integralmente dai convenuti.
Gli attori, aventi causa dagli originari condividenti e _2 Per_1
, hanno diritto a vedersi corrispondere le somme complessivamente pari al
[...]
50% dei canoni corrisposti dalla conduttrice sino al 2014, ognuno in ragione della quota ideale sull'immobile, non oggetto di reciproca contestazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Ciascuno dei convenuti deve corrispondere agli attori, in proporzione delle rispettive quote dominicali sull'immobile, la somma di euro 112.812,50, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito restitutorio di valuta, non spetta invece, l'ulteriore rivalutazione sulle somme già quantificate e riferite al canone versato.
r.g. n. 5 Quanto ai figli e alla moglie di . _2
in quanto proprietaria al 50% della quota di immobile spettante a Controparte_6
e avendo rinunciato all'eredità di , deve avere il 50%. _2 _2
Ciascuna delle tre figlie di ( e ), del restante _2 CP_3 CP_5 CP_4
50% della quota spettante a , deve avere 1/6, ai sensi dell'art. 566 c.c. _2
Quanto ai figli e alla moglie di , “2/3 di € 112.812,50 spetteranno a Persona_1
(cumulando il 50% quale coniuge in regime di comunione dei bei, Controparte_7
con la quota ereditaria di 1/3) ed a ciascuno dei figli, e , CP_1 CP_2 spetterà 1/6 dell'indicata somma (ex art. 581 c.c.).”
Le spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…). In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata
per le ragioni espresse e che verranno eventualmente meglio articolate. Nel merito ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del proposto gravame, per i motivi che precedono, riformare integralmente la sentenza impugnata n.
14207/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione ottava civile, Giudice unico dott. Gabriello Erasmo in data 7 settembre 2021, pubblicata il 9 settembre 2021
(Rep. n. 16969/2021), non notificata, nella causa civile iscritta al n. 39476 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e per l'effetto accogliere le domande formulate dal Signor respingendo l'avversa domanda, con ogni Parte_1
provvedimento meglio ritenuto. Voglia quindi la Corte accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, di seguito trascritte:
"respingere ogni avversa domanda da chiunque formulata nei confronti di PT
, o comunque dichiararne la carenza di legittimazione passiva, per quanto
[...]
espresso in narrativa o che verrà meglio precisato in corso di causa.
Con vittoria di spese del doppio grado oltre accessori di legge. Salvezze espresse”.
In via istruttoria:
Si reitera l'istanza di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che per i periodi indicati nell'atto di citazione il pagamento dei canoni locativi per i quali è controversia è stato effettuato ad esclusivo vantaggio del Signor CP_8
”;
[...]
2. “Vero che i pagamenti per i quali è causa sono stati effettuati dall'Istituto di credito conduttore esclusivamente su conto corrente intestato al Signor ”; Controparte_8
r.g. n. 6 3. “Vero che il Signor ha omesso la corresponsione, pro quota, in Controparte_8
favore del comproprietario nei periodi e per gli importi indicati dalle Parte_1 parti attrici”;
4. “Vero che il Signor ha trattenuto in via esclusiva l'intero Controparte_8 ammontare dei canoni percepiti oggetto di causa”;
5. “Vero che il Signor ha rifiutato, benché più volte richiesto, la Controparte_8
corresponsione pro quota dei canoni percepiti in relazione al rapporto locativo per il quale è causa in favore del convenuto ”; Parte_1
Si indicano a testi:
Ing. Dirigente Intesasanpaolo S.p.A. domiciliato in Torino, Piazza San Tes_1
Carlo n. 156 o un suo delegato;
Signora Via G.B. Audiffredi n. 32>>. Parte_2
Con comparsa depositata in data 24.01.2022, si costituiscono , CP_1 [...]
, , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, rassegnando le seguenti conclusioni. Controparte_7
<< 1) = IN VIA PRELIMINARE: Riconoscere e dichiarare che sussiste, per tutto quanto sopra esposto in narrativa, l'evidente “inammissibilità dell'appello” ex art.
348- bis c.p.c. poiché l'“impugnazione” che ne è ex adverso scaturita “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” 2)= NEL MERITO: rigettare, in ogni caso,
l'avversa impugnazione perché infondata in fatto e diritto e, 3)= conseguentemente, rigettare l'avversa “Istanza di inibitoria” per l'evidente carenza dei presupposti di che all'art. 283 c.p.c.; 4)= Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.>>.
L'appellante, a sostegno delle rassegnate conclusioni, articola un unico motivo di appello, rubricato: “Violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di onere della prova e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Difetto motivazionale. Malgoverno dell'art. 2729 c.c.”, con il quale, prima di altro, censura la decisione nella parte in cui ritiene generica la propria difesa in punto di mancata percezione dei canoni di locazione, generica. A tal fine sostiene la errata applicazione dei principi in punto di distribuzione dell'onere della prova e la errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti. Censura, altresì, la mancata ammissione della prova per testi articolata, riproposta in questa sede.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
La prova per testi articolata dall'appellante, pur per parte astrattamente ammissibile, in quanto tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del r.g. n. 7 pagamento con modalità utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti, è tuttavia in concreto inammissibile in quanto non adeguatamente circostanziata, con riguardo alla identificazione del conto corrente su cui tali pagamenti sarebbero stati eseguiti, e ultronea o relativa a circostanze negative, con riguardo al “ trattenimento”, da parte di , degli importi a lui corrisposti Controparte_8
dalla conduttrice.
Quanto alle valutazione delle risultanze della istruttoria e all'accertamento di responsabilità a carico dei convenuti.
Deve darsi atto della contestazione, da parte di , dell'incasso dei canoni Parte_1
di locazione.
Tuttavia, la documentazione versata in atti dagli attori, non oggetto di specifica contestazione da parte di quanto a provenienza e contenuto della Parte_1 comunicazione, complessivamente è idonea a dimostrare l'avvenuto incasso di somme nella minor misura di cui di seguito.
Dalla raccomandata in data 10.10.2014, indirizzata, dalla conduttrice, anche a PT
e , riferita al contratto di locazione oggetto di causa e al
[...] Controparte_8
pagamento dei canoni controversi, nonché dagli allegati richiamati in tale raccomandata e versati agli atti del presente giudizio, anche questi non oggetto di specifica contestazione, documenti provenienti dai convenuti o dalla professionista che pacificamente, ha presenziato, anche per i convenuti, alla stipula del contratto di locazione e ne ha curato in parte la esecuzione, complessivamente emerge quanto si seguito:
- , , e , quali Parte_1 _2 Persona_1 Controparte_8
locatori, in data 01.01.2007 sottoscrivono, con Banca Intesa s.p.a., il contratto di locazione in oggetto.
- Il contratto di locazione, alla data di redazione della raccomandata (10.10.2014), era pacificamente in vigore per effetto di proroga.
- La conclusione dell'accordo e la stipula del contratto sono state curate, per la parte locatrice, dall'avvocato Sardella, come emerge dalla proposta di contratto in data 21.12.2005; dall' invio di bozza di contratto in data 24.10.2006 e dall'invio dell'originale del contratto registrato e ciò accredita presso le parti le iniziative dell'avv. Sardella, per altro mai contestate.
- Con raccomandata in data 09.07.2007, l'avvocato Sardella indica, alla conduttrice, l'iban per l'accreditamento dei canoni di locazione, iban relativo a r.g. n. 8 conto corrente meglio identificato nel documento in esame e intestato al solo
, (già indicato, con fax in data 11.06.2006, come unico Controparte_8
interlocutore dei locatori per tutte le comunicazioni della parte conduttrice relativa al contratto di locazione).
- A far data dal 01.01.2007, le rate trimestrali del canone di locazione (da corrispondersi, per contratto, anticipatamente, il 01 gennaio, il 01 aprile, il 01 luglio e il 01 ottobre di ogni anno) sono state accreditate sul conto corrente intestato al solo , conformemente alle indicazioni dell'avv. Controparte_8
Sardella alla banca.
- Il 31.07.2013, e comunicano alla conduttrice Parte_1 Controparte_8
una richiesta di variazione di modalità di accredito dei canoni;
la comunicazione
è l'allegato n.6 del documento in esame, è prodotta in atti e non specificamente contestata.
- Conformemente a tale richiesta, i canoni di locazione pattuiti in contratto, alle singole scadenze, sono stati corrisposti, dalla conduttrice, per metà sul conto corrente indicato nella comunicazione e intestato a e per l'altra Controparte_8
metà sul conto corrente indicato nella comunicazione e intestato a , Parte_1
questo a partire dalla rata con scadenza 01.10.2013 e sino a tutto il 30 giugno 2014.
- La comunicazione del 31.07.2013, avente ad oggetto le nuove modalità di pagamento dei canoni di locazione, reca le firme di e Controparte_8 PT
, e come tutta la documentazione in atti, non è stata oggetto di contestazione.
[...]
- Dalla rata di canone di locazione con scadenza successiva alla comunicazione, i canoni sono stati corrisposti per il 25% a , per il 25% a Controparte_8 PT
, per il 25% degli eredi di e per il restante 25% agli eredi di
[...] _2
e tali canoni non sono oggetto della domanda di pagamento Persona_1
oggetto del presente giudizio.
- La domanda degli attori riguarda i canoni di locazione dal 01.04.2009 al 30.06.2014.
- Alla scadenza del 01.04.2009, le modalità di pagamento erano quelle oggetto della comunicazione a firma dell'avvocato Sardella in data 09.02.2007, con accreditamento su conto corrente intestato in via esclusiva a . Controparte_8
- Tali modalità di pagamento sono state oggetto di modifica (per il futuro e dunque a far data dalla rata in scadenza al 01.10.2013), con la comunicazione del 31.07.2013,
a firma di e . Controparte_8 Parte_1
r.g. n.
9 - I canoni di locazione dal 01.04.2009 al 01.07.2013 sono stati corrisposti alla conduttrice su conto corrente di che non vi è prova abbia trasferito Controparte_8
la quota spettante agli odierni attori.
- I canoni di locazione dal 01.10.2013 al 30.06.2014 sono stati corrisposti, al 50% ciascuno, a e , che non vi è prova abbiano Parte_1 Controparte_8
trasferito la quota spettante agli odierni attori.
- I canoni di locazione, a far data dal rateo in scadenza il 01.07.2014, come da stessa prospettazione attorea, non sono oggetto di domanda.
Non è necessario far ricorso alla valenza probatoria della mancata risposta delle parti all'interrogatorio formale deferito essendo sufficiente la prova documentale a sostenere la domanda attorea nei limiti di cui di seguito.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, e sono rispettivamente Parte_1 Controparte_8
tenuti a corrispondere agli attori, nelle percentuali accertate in motivazione dalla sentenza il primo grado, che sul punto non è stata impugnata, i seguenti importi.
, deve corrispondere agli attori l'importo corrispondente al 50% dei Controparte_8
canoni di locazione dalla scadenza 01.04.2009 alla scadenza 01.07.2013 inclusa, nonché
l'importo corrispondente alla metà del 50% dei canoni di locazione maturati a far data dalla scadenza del 01.10.2013 alla scadenza del 01.10.2014.
ha incassato i seguenti canoni trimestrali: Controparte_8
a) per intero
2009 (2°, 3° e 4°) euro 71.250,00
2010 (intero anno) euro 95.000,00
2011 (intero anno) euro 95.000,00
2012 (intero anno) euro 95.000,00
2013 (1°, 2° e 3°) euro 71.250,00
b) per 50%
2013 (4° trimestre) euro 11.875,00
2014 (1° e 2° trimestre) euro 23.750,00 per un totale di euro 463.125,00.
deve corrisponderne, nelle percentuali interne accertate con la Controparte_8
sentenza di primo grado e non oggetto di censura, agli eredi di e _2
, il 50%, dell'importo incassato e dunque deve corrispondere euro Persona_1
231.562,50.
r.g. n. 10 ha incassato il 50% dei seguenti canoni trimestrali. Parte_1
2013 (4° trimestre) euro 11.875,00
2014 (1° e 2° trimestre) euro 23.750,00 per un totale di euro 35.625,00.
deve corrispondere, nelle percentuali interne accertate con la Parte_1
sentenza di primo grado e non oggetto di censura, agli eredi di e _2
, il 50% delle somme incassate e dunque euro 17.812,50 Persona_1
Spese di lite
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Per il doppio grado di giudizio, nei rapporti tra gli originari attori e il convenuto
, si compensano, tenuto conto della somma richiesta e del limitato Parte_1
accoglimento della domanda, considerato che tale differenza ha inciso, precludendola, anche ogni possibilità di definizione bonaria e stragiudiziale della lite.
Per il doppio grado di giudizio, nei rapporti tra gli originari attori e il convenuto
, seguono la soccombenza tenuto conto dell'esito complessivo Controparte_8
della controversia;
si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00; compensi medi inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando Appello proposto da nei Parte_1
confronti di , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e avverso la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 14207/2021, pubblicata in data 09.09.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 39476/2021 promosso da
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nei confronti di e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 CP_8
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
r.g. n. 11 - In parziale accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza impugnata, ferma, nel resto, condanna a al pagamento della Parte_1
somma di euro 17.812,50 in favore di , , CP_1 Controparte_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, secondo le proporzioni accertate con la sentenza impugnata e Controparte_7
condanna al pagamento della somma di euro 231.562,50 in Controparte_8
favore di , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , e , secondo le
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
proporzioni interne accertate con la sentenza impugnata.
- Tra gli attori e , compensa integralmente tra le parti le spese del Parte_1
doppio grado di giudizio.
- Tra gli attori e , condanna a rifondere, a Controparte_8 Controparte_8
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e , le spese di lite che Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 7.795,00 per compensi e euro
785,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, già distratte in favore dell'avv. Aleandri Danilo, difensore dichiaratosi antistatario e liquida, per il giudizio di appello, in euro 14.317,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Liddo Emanuele e dell'avv. Argento Emanuele, difensori dichiaratisi antistatari
Roma, 25.06.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 12