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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1363/2020 R.G. promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Pt_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario Antonio Sorace
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
-RESISTENTE-
e
Controparte_2
-RESISTENTE-
oggetto: azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 06.11.2020, tempestivamente riassunto dal Tribunale di Cosenza,
parte ricorrente in epigrafe deduceva: che verso la fine del 2003, , in Persona_1 passato titolare di un'officina meccanica artigiana in Buonvicino ma all'epoca disoccupato, mentre si trovava nel vivaio della Soc. Coop. New Garden in Belvedere
Marittimo, dove stava acquistando delle piante, riceveva da padre del Persona_2
Presidente della , e per conto di quest'ultimo, CP_1 CP_1 Controparte_2
l'offerta di lavorare per il vivaio, col compito di occuparsi della manutenzione dei mezzi aziendali;
che il accettava l'offerta e dai primi giorni del gennaio 2004 iniziò a Per_1
lavorare per la pur senza essere regolarmente assunto ma con la promessa CP_1
che la sua posizione sarebbe stata regolarizzata dopo un breve periodo di prova;
che, in particolare, il si occupava della manutenzione degli automezzi aziendali, Per_1 svolgendo però all'occorrenza anche altre mansioni quali il carico/scarico di piante e merci;
che nella prima decade del mese di maggio 2004 fu contattato Persona_1
da un vicino di casa, da Buonvicino, il quale, volendosi disfare di una grossa Persona_3
pianta di palma che lo ostacolava nella coltivazione del suo terreno e sapendo che il lavorava in un vivaio, gli chiese di riferire al suo datore di lavoro se volesse Per_1
acquisire detta pianta per il proprio vivaio;
che il comunicava quanto sopra alla Per_1
e decideva di accettare l'offerta del , offrendogli in CP_1 Persona_2 Per_3 cambio della palma alcune piante d'ulivo; che, pertanto, il in data 17.05.2004, Per_1
unitamente a a CA AR e ad un altro operaio della Persona_2 CP_1
si recavano sul terreno del per rimuoverne la pianta, caricarla su un autocarro e Per_3 quindi trasportarla in azienda;
che l'intera giornata del 17 maggio fu dedicata all'estirpazione della pianta, con l'ausilio di un escavatore;
che il giorno successivo il lavoro fu interrotto per maltempo;
che il 19 il CA AR Per_1 Persona_2
e un altro operaio, ritornavano sul fondo del , legando la chioma della pianta con Per_3 una fune, caricandola sul camion della con l'aiuto del braccio sollevatore di CP_1
un altro camion e trasportandola al vivaio della stessa che, ritornati al vivaio CP_1
della si accingevano a sollevare la pianta e a calarla con le radici in un grosso CP_1 cilindro di cemento;
che durante l'esecuzione di tale operazione erano presenti
[...]
, CA AR e;
che nei pressi vi era anche R_ Persona_4 Persona_5
che si trovava nelle vicinanze intento ad annaffiare delle piante;
che il Persona_6
e l' erano saliti a piedi su una delle sponde del camion a un'altezza da Per_1 Per_5
terra di circa due metri;
che il mentre cercava, tenendosi ai rami della pianta, di Per_1
togliere la fune che teneva legata la chioma della pianta medesima, improvvisamente
2 perdeva l'equilibrio e cadeva all'indietro sbattendo pesantemente entrambi i talloni sull'asfalto; che il veniva subito soccorso dai presenti e mentre Per_1 [...]
e lo aiutavano a salire su un'autovettura, lo Per_7 Persona_5 Persona_4
trasportava al Pronto Soccorso di Cetraro dove, al seguito, veniva anche Persona_2
che nel predetto nosocomio al veniva riscontrata una frattura bimalleolare di Per_1 calcagno con conseguente ricovero in ortopedia;
che l' , riconosciuto l'evento Pt_2
occorso al come infortunio sul lavoro, corrispondeva a favore del lavoratore le Per_1 prestazioni di legge (indennità per I.T.A. gg.195; rendita per menomazione dell'integrità psico fisica attualmente del 30%, calcolata su una retribuzione di € 16.195,20, per le seguenti menomazioni: esiti di frattura calcagno con ipotrofia dei muscoli suriali e appianamento della volta plantare, esiti cicatriziali discromici) sostenendo un onere economico che, alla data del 12.09.2016, ammonta a € 201.205,71 ( di cui € 6587,91 per indennità di I.T.A.; € 73.412,57 per acconti e ratei di rendita già pagati al 12.09.2016 , €
120.121,61 per valore capitale della rendita al 12.09.2016; € 317,81 per spese protesi, €
15,49 per certificazioni medico legali;
€ 137,50 per accertamento medico legale;
€ 216,93 per visite accertamento postumi;
€ 55,00 per visite collegiali;
€ 340,89 per visita di revisione); che nelle more di quanto sopra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola svolgeva indagini per l'infortunio di che trattasi, anche tramite la DPL di
Cosenza, contro il predetto , nell'indicata sua qualità; che il veniva Controparte_2 R_
conseguentemente tratto a giudizio davanti al Tribunale Penale di Paola per i reati di cui agli artt. 590 comma 3 c.p., 4 lett. b, 389 sub-c d.p.r. 547/1955, 16 comma 2 lett. a) e 89 comma 2 lett. c) d.lgs. 626/1994, 4 comma 5 lett. d) e 89 comma 2 lett. a) d.lgs. 626/1994; che, con sentenza 397 dell'11.10.2013, irrevocabile dal 6.12.2013, il Tribunale di Paola assolveva , essendosi nelle more verificata l'estinzione per prescrizione Controparte_2
dei reati a lui contestati;
che, dunque, esso ricorrente ha titolo e interesse a esperire azione di regresso nei confronti delle parti resistenti, ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n.1124/65. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “accertata la sussistenza dei presupposti in fatto e diritto perchè l' possa agire in via di Pt_2
regresso ed in rivalsa contro tutti i responsabili dell'infortunio, dichiarare la civile responsabilità dei resistenti per l'infortunio di cui è causa, condannandoli, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124/65, 2043, 2049, 2051, 2087 del c.c., 185 c.p., in solido o per quanto di rispettiva ragione, a rimborsare all la somma di € 201.205,71, oltre Pt_2
ai ratei di rendita dal 13.09.2016 al soddisfo, al valore capitale della rendita dal
13.09.2016 al soddisfo, alla rivalutazione disposta dai DD.MM. succedutisi nel tempo
3 che hanno rivalutato le rendite agli assicurati e gli interessi dalla data dell'attestato Pt_2
di credito per la somma calcolata in capitale, e da quella dei singoli esborsi per quella erogata per assegno funerario, o quant'altro ritenuto di giustizia, ed altresì a pagare le spese e in compensi professionali di causa.”.
Non si costituivano in riassunzione le parti resistenti.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente, escusso il testimone di parte ricorrente , la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a Testimone_1
seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni.
In particolare, parte ricorrente, con le note scritte dell'11.02.2025, ha prodotto attestazione a firma del Direttore della Sede di Cosenza, da cui si evince che il Pt_2 costo infortunistico è aumentato ad € 289.533,32 al 05.02.2025, chiedendo condannarsi i convenuti, al pagamento della relativa somma.
2. La domanda di regresso proposta dall' nei confronti della Pt_2 [...]
datrice di lavoro, di fatto, di , e Controparte_1 Persona_1
nei confronti del legale rappresentante della stessa, , è fondata e deve Controparte_2
essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. Deve essere osservato che l'azione di regresso che l' promuove, ai sensi Pt_2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, è concessa all'Istituto in funzione delle sue finalità istituzionali ed è esperibile contro il datore di lavoro (o i datori di lavoro) responsabile/i del fatto da cui è derivato l'infortunio, attuando un autonomo diritto dell'Ente derivante dal rapporto assicurativo (cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
10950 del 2000).
Presupposto del diritto di regresso, dunque, è che il fatto di cui il datore di lavoro deve rispondere civilmente costituisca reato perseguibile d'ufficio.
Per effetto degli interventi della Corte Costituzionale (in particolare, si vedano le sentenze n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire sia in sede penale che in sede civile.
Il processo penale, infatti, si può chiudere con sentenza di condanna o di assoluzione che fa stato tra le parti qualora la pronuncia abbia riguardato la sussistenza o l'insussistenza
4 del fatto, la sua illiceità/liceità e l'accertamento o meno della responsabilità dell'imputato
(che quindi è da considerarsi colui che ha commesso o meno il fatto).
In definitiva, qualora la pronuncia resa in sede penale, come nella specie, non è stata né di assoluzione né di condanna ma solo di non doversi procedere per estinzione del reato, dovuta alla intervenuta prescrizione, la sentenza irrevocabile del giudice penale non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio civile.
Nel caso de quo, infatti, con la sentenza di primo grado emessa dal giudice penale del
Tribunale di Paola (sentenza n. 397/2013, depositata l'11.10.2013, cfr. all. 20 ricorso) è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di per Controparte_2
intervenuta prescrizione, con consequenziale estinzione del giudizio penale.
In particolare, dunque, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, di parziale incostituzionalità del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 ai fini dell'azione di regresso dell' , il giudice civile deve procedere direttamente all'accertamento del Pt_2
fatto - reato anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato (in questo senso cfr. Cassazione civile sez. lav. 08 febbraio 2010,
n. 2736).
L'arresto giurisprudenziale appena citato è conforme ad altri più risalenti nel tempo: “Nel giudizio instaurato da parte dell nei confronti del datore di lavoro per ottenere il Pt_2
rimborso di quanto corrisposto agli eredi di un lavoratore deceduto per effetto di un infortunio occorsogli sul lavoro, non assumono rilievo gli accertamenti compiuti in sede penale, nel corso del procedimento conclusosi con l'archiviazione, posto che la sentenza della Corte cost. n. 102 del 1981 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso dell l'accertamento del fatto - reato potesse Pt_2
essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si fosse concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi fosse un provvedimento di archiviazione. (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 07 ottobre 2002, n. 14323)
“In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi Pt_2
interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102 del 1981 n. 118 del
5 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso
- necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite - non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale) (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18 agosto 2000, n. 10950)
“Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale
n. 102 del 1981, il giudice civile, adito dall con azione di regresso nei confronti Pt_2
del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale che, ritenendo l'accidentalità del fatto, abbia emesso provvedimento di non promovibilità dell'azione penale” (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
23 febbraio 1995 n. 2028).
Alla luce di tali premesse, spetta a questo giudice, dunque, accertare se la condotta omissiva addebitata a , riconducibile all'infortunio occorso a Controparte_2 Per_1
in data 19.05.2004, integri o meno gli estremi delle lesioni colpose di cui all'art.
[...]
590 comma 3 c.p..
2.2. Tanto precisato, pare opportuno premettere che, pur non essendovi contestazioni sul punto, stante la mancata costituzione in riassunzione delle parti resistenti, alcuna eccezione di decadenza/prescrizione può dirsi fondata nel caso de quo.
In particolare, solo nel caso in cui sia stato iniziato il procedimento penale, la legge speciale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112) fa decorrere per l' , dalla sua Pt_2 definizione, il termine triennale per proporre l'azione di rivalsa, che è di prescrizione quando vi è stato accertamento penale ed è, invece, di decadenza, quando l'accertamento
è mancato in detta sede (Cass., sez. un., 16 aprile 1997, 3288). Ed infatti ai sensi del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., prima parte: “Il giudizio civile di cui all'art.
11 non può istituirsi trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere […]”.
Più recentemente è stato affermato, in tema di decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di regresso dell' che qualora per un infortunio sul lavoro sia stata esercitata Pt_2
l'azione penale “ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta
6 prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.” Pt_2
(cfr. Tribunale sez. lav. - Chieti, 07/02/2018, n. 47)
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o (come nella specie) in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell decorre Pt_2
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale” (cfr. sent. n.4225 della sezione lavoro del 03/03/2016).
Il diverso termine di decorrenza (che è di prescrizione e non di decadenza come nel caso in esame) ricorre nei casi in cui l'imputato sia stato assolto nel processo penale (cosa che non è avvenuta nella fattispecie in esame).
Ed infatti, secondo Cassazione civile sez. lav. - 13/08/2021, n. 22876, “l'azione di regresso spettante all nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 del Pt_2
d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora” (cfr- anche – nello stesso senso – le pronunce contenute nelle sentenza 21590 del
7.10.2020 della Cassazione civile sez. lav. - 07/10/2020 ove si afferma che la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna come Cassazione civile sez. lav. -
07/08/2020, n. 16847 e Cassazione civile sez. lav. - 24/06/2020, n. 12429).
Ancor più chiaramente nella sentenza della sezione lavoro del 7/08/2020, n. 16847 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha distinto a seconda in cui vi sia stata o, al contrario, manchi l'accertamento penale del fatto-reato: “in tema di azione di regresso dell ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone Pt_2
civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale
7 di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione”.
Nel caso di specie, il giudice penale del Tribunale di Paola ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati ascritti perché estinti per Controparte_2 intervenuta prescrizione”.
La sentenza è stata emessa in data 11.10.2013 ed è passata in cosa giudicata in data
06.12.2013 (cfr. all. 20 ricorso).
Trattandosi di ipotesi in cui è mancato un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale deve parlarsi propriamente di termine di decadenza (e non di prescrizione) che può essere interrotto con il mero deposito del ricorso giudiziale nell'indicato termine triennale di decadenza.
La sentenza penale è divenuta irrevocabile il 06.12.2013 e da tale data decorre il termine di decadenza (“il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale Pt_2
e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale” (come precisato nella già indicata sentenza n.4225 della sezione lavoro del 03/03/2016); il presente ricorso è stato depositato dinnanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza in data 05.10.2016 (cfr. all. non numerato
, ovvero attestazione data di deposito del ricorso dinnanzi al Tribunale di Cosenza) Pt_2
e celermente riassunto dinnanzi all'intestato Tribunale, entro quindi l'indicato termine triennale di decadenza.
2.3. Tanto rilevato preliminarmente, nel merito il ricorso è fondato.
2.3.1. Si premette che, pur non essendovi contestazioni sul punto, stante la mancata costituzione in riassunzione delle parti convenute, anche il legale rappresentante della società datoriale deve ritenersi passivamente legittimato all'azione di regresso dell' , richiamandosi qui i principi posti dalla SC (sentenza n. 11426/2006) che, nel Pt_2
richiamare i propri precedenti arresti che avevano già escluso la qualifica di terzo rispetto
8 al rapporto assicurativo sociale, ai fini dell'azione di regresso da parte dell'Istituto assicuratore, per i dipendenti dell'imprenditore, in quanto interni al rischio aziendale
(Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288; Cass. 21 luglio 2003 n. 11315) ha affermato che “La stessa conclusione questa Corte ha raggiunto, a maggior ragione, per il legale rappresentante della società di persone (Cass. 12 ottobre 1998, n. 10097) e di capitali
(Cass. 18 giugno 2004 n. 11432), datrice di lavoro, il quale è legato alla società da un rapporto organico, ed è quindi l'organo attraverso il quale la società ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro. Ne consegue non solo che l'istituto assicuratore può agire contro il legale rappresentante con azione di regresso, ma altresì che il procedimento penale, il quale ha come destinatari solo persone fisiche, contro il legale rappresentante, produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la società datrice di lavoro, anche quando questa non sia stata citata nel processo come responsabile civile, stante il rapporto organico sopra evidenziato (cfr. Cass. n. 11432/2004).
Nel caso di specie, il legale rappresentante della Controparte_1
[...
è risultato essere (cfr., tra i tanti, all. 17 ricorso). Controparte_2
2.3.2. Orbene, tanto chiarito, sia dalla prova documentale che da quella testimoniale emerge la responsabilità di per le lesioni colpose gravi (prognosi 60 giorni Controparte_2
cfr. all. 9 ricorso, ovvero copia scheda PS Cetraro) derivanti al ex art. 590 Per_1
comma 3 c.p..
Nella già citata sentenza penale del Tribunale di Paola, il giudice aveva esplicitamente affermato che “allo stato degli atti non sussiste alcun elemento di prova che possa suggerire una declaratoria di proscioglimento nel merito (si vedano le dichiarazioni testimoniali e gli atti acquisiti)”.
Il teste, sentito dal giudice penale, ha dichiarato che, di fatto, ha Persona_1
lavorato come dipendente della e che di regola si occupava della CP_1 manutenzione dei mezzi, ma che veniva impiegato anche in altre mansioni: “Quando non avevo niente da fare mi mandavano nei giardini.” In particolare, ha dichiarato che il 19 maggio 2004 era stato incaricato, insieme ad altri, di spostare una grossa palma da un camion ed era posizionato sulle sponde del mezzo, a circa due metri da terra, confermando la dinamica dell'infortunio per come sostanzialmente dedotto dall' nel proprio Pt_2 ricorso introduttivo (L'incidente è avvenuto “Verso le quattro del pomeriggio”, e l'altezza
9 della caduta era significativa, essendo caduto dalla sponda di un camion Fiat 190 che, come specificato dal teste, “è bella alta”). A specifica domanda ha escluso che qualcuno, all'interno della società, lo avesse mai edotto dei rischi che poteva correre nello spostamento di grosse piante. Ha precisato che non era mai stato sottoposto a visita medica. Ha precisato di non essere stato trasportato immediatamente all'ospedale dopo l'infortunio e che nessuno, all'interno dell'azienda, gli aveva fornito qualche presidio di sicurezza (cfr. all. 19 ricorso).
Orbene, a seguito dell'infortunio sul lavoro ne è derivato per il la lesione della Per_1
“frattura bilaterale del calcagno”, dalla quale è derivata una malattia di 199 giorni e una menomazione dell'integrità psicofisica accertata in un primo momento dall' nella Pt_2
misura del 25%, indubbiamente ascrivibile alla condotta omissiva colposa del legale rappresentante della società convenuta, , che non lo aveva adeguatamente Controparte_2
formato e, dunque, reso edotto, come prescritto dalle norme antinfortunistiche, dei rischi specifici dell'attività lavorativa che stava svolgendo né aveva predisposto misure di sicurezza contro il rischio di caduta del proprio dipendente dall'alto, né gli aveva fornito i necessari dispositivi di protezione individuale (dunque, lesioni colpose gravi perseguibili d'ufficio, in quanto derivanti dalla violazione degli artt. 4 lett. b, d.p.r.
547/1955, 16 comma 2 lett. a) d.lgs. 626/1994, 4 comma 5 lett. d) d.lgs. 626/1994).
Si ricorda che “in tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio per violazione delle relative prescrizioni di legge: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità ed inopinabilità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, della atipicità ed eccezionalità, così da porsi quale causa esclusiva dell'evento”. (cfr. Cass., sez. lav., 19-
08-1996, sent. n. 7636).
Orbene, che al momento della caduta dal mezzo di trasporto, in data 19.04.2004, il fosse, di fatto, un dipendente della Per_1 Controparte_1 trova conferma anche nelle dichiarazioni dell'ispettore che Testimone_1
ribadiscono le conclusioni alle quali era già addivenuto la DTL di Cosenza, ovvero che il aveva lavorato in nero per la società convenuta dal 12.01.2004 al giorno Per_1 dell'infortunio (cfr. deposizione testimoniale del 25.06.2024 e cfr. all. 17 ricorso, ovvero copia verbale DTL). Inoltre, inequivoche appaiono le dichiarazioni rilasciate da Per_3
10 agli stessi ispettori: “sò per certo” che lavorava come Per_3 Persona_1
“operaio” presso la parte convenuta, confermando di aver visto il lavorare sia il Per_1
17 che il 19 maggio 2004 per la società resistente, essendosi recato insieme a R_
, con il quale il aveva preso accordi, e ad altri lavoratori, nella sua proprietà
[...] Per_3
per estirpare una grossa palma che poi era stata caricata su di un camion (cfr. all. 4 ricorso).
2.3.3. L' , peraltro, rientrando il caso nell'ambito della tutela assicurativa, ha Pt_2 ammesso ed accertato l'esistenza dell'infortunio sul lavoro e, quindi, ha riconosciuto in capo al lavoratore indennità per I.T.A. gg.195; rendita per menomazione Per_1
dell'integrità psico fisica del 30%, calcolata su una retribuzione di € 16.195,20, “per esiti di frattura calcagno con ipotrofia dei muscoli suriali e appianamento della volta plantare, esiti cicatriziali discromici” (cfr. all.ti da 12 a 16 ricorso), il cui costo allo stato, per come documentato dall'Istituto, ammonta ad € 289.533,32 (cfr. all.to note scritte dell'11.02.2025).
In definitiva, l' , come dimostra la documentazione in atti, nell'adempimento esatto Pt_1
dei propri fini istituzionali ha provveduto a liquidare quanto di sua competenza a Per_1
e, quindi, ai sensi degli artt.10 e 11 del T.U. delle norme vigenti in materia di
[...]
infortuni e malattie professionali, emesso con il D.P.R.n.1164 del 30/06/1965, esercita legittimamente in questa sede l'azione di regresso al fine di recuperare l'intero costo dell'infortunio.
2.3.4. In conclusione, dunque, per effetto delle considerazioni che precedono e delle risultanze del processo penale innanzi indicato non può che affermarsi la responsabilità, della e di . Controparte_1 Controparte_2
Conseguentemente, i predetti devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento in favore dell' della somma di € 289.533,32, come da certificazione del Direttore Pt_2 della Sede territoriale dell' , maggiorata dagli interessi legali sino al saldo effettivo Pt_2
(cfr. all. depositato dall' con le note di trattazione scritta dell'11.02.2025). Pt_2
2.3.5. Va ricordato che è pacifico che l' , nell'esercizio del regresso, incontra un Pt_2
limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento del danno dovuto all'infortunato secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto illecito.
11 Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruità della indennità corrisposta dall' ai lavoratori o ai suoi superstiti è Pt_2 comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicchè, in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (cfr. sul punto Cass. n. 10529/2008, n. 21540/2007,
n. 5909/2003, n. 9601/2001 e Cass., sez. lav., 01-12-1999, sent. n. 13377).
Nella specie i convenuti, non comparendo in riassunzione, non hanno contestato la quantificazione del danno fatta dall' , sicchè, la stessa, deve ritenersi corretta. Pt_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna le parti resistenti in solido al pagamento, a favore dell' , della somma complessiva di € 289.533,32 maggiorata dagli interessi Pt_2
legali sino al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come Pt_2
per legge.
Si comunichi.
Paola, 01.05.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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