Legge 3 ottobre 1987, n. 398

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  • 1Archivio Normativa
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  • 2Circolare Settimanale del Lavoro 2014
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  • 3Al via le nuove retribuzioni convenzionali per il 2013Accesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 4Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 5Retribuzione convenzionale ai fini previdenziali
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 14 maggio 2025

    Il reddito da lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che pur lavorando per aziende italiane (o estere), si trovano a soggiornare nello Stato estero nell'arco dei dodici mesi per un periodo superiore ai 183 giorni, pur continuano ad essere qualificati come soggetti residenti in Italia, è determinato non con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita. Infatti, ai sensi dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR la tassazione del reddito avviene sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In questo contributo andremo ad analizzare la …

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Giurisprudenza171

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2015, n. 4685
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 29901/2010 proposto da: ENTE AUTONOMO FIERA DEL MEDITERRANEO 001140240827, in persona del legale rappresentante pro tempore, 611 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAIONE, …
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    • esclusione·
    • espletamento di pubblico concorso o procedure selettive·
    • necessità·
    • instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato·
    • declaratoria di nullità del termine·
    • personale avventizio degli enti economici regionali·
    • fondamento·
    • condizioni·
    • sicilia·
    • enti locali·
    • personale

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 12/02/2025, n. 644
    Provvedimento: Sentenza n. 644/2025 Depositato il 12/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ERCOLANI GIORGIO, Presidente SALVO MICHELE, Relatore NAPOLEONE FABIO, Giudice in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4148/2024 depositato il 17/07/2024 proposto da OR - CF_Rappresentante_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da OR - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato …
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    • violazione Statuto dei Diritti del Contribuente·
    • giurisdizione tributaria·
    • sanzioni tributarie·
    • art. 165 TUIR·
    • definitività tassazione estera·
    • competenza ufficio finanziario·
    • controllo formale·
    • violazione convenzioni internazionali contro doppie imposizioni·
    • credito d'imposta per imposte pagate all'estero·
    • principio di ragione più liquida

  • 3Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 3913
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 4176/2022 TRA con gli Avv.ti Giulio Petruzzi e Fernando Caracuta) Parte_1 RICORRENTE E 1. e 2. (con il Controparte_1 Controparte_2 Prof. Avv. Roberto Pessi e con l'Avv. Francesco Giammaria) CP_ 2. (con l'Avv. Maria Carla Attanasio) RESISTENTI P.Q.M. Rigetta il ricorso; Compensa le spese di lite; 60 giorni per la motivazione. Roma, 28 marzo 2025 Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli FATTO Con ricorso regolarmente notificato, …
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    • prescrizione contributiva·
    • art. 12 L.153 del 1969·
    • art. 2116 c.c.·
    • contributi previdenziali·
    • retribuzione imponibile·
    • art. 5 comma 1 lett. a D.Lgs. 314/1997·
    • onere della prova·
    • previdenza complementare·
    • art. 5 D.L. n.317 del 1989·
    • art. 6 D.Lgs. 314/1997

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 15
    Provvedimento: Sentenza n. 15/2026 Depositata il 05/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PEZONE IA, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 92/2024 depositato il 21/03/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione …
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    • art. 5 co. 5 L. 88/2001·
    • D.L. 317/1987·
    • giurisdizione tributaria·
    • art. 7 quinquies d.l. 193/2016·
    • art. 51 co. 8 bis Tuir·
    • retribuzioni convenzionali·
    • art. 5-ter D.lgs. 218/97·
    • art. 36/ter D.P.R. 600/73·
    • art. 17 bis D.lgs. 546/92·
    • spese di lite·
    • riunione ricorsi·
    • art. 51 bis T.U.I.R.·
    • soggiorni all'estero·
    • avviso di accertamento·
    • art. 29 D.lgs. 546/1992

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 130
    Provvedimento: Sentenza n. 130/2025 Depositato il 20/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: CARPINO SALVATORE, Presidente ESPOSITO LUCIA, Relatore LISI PIETRO, Giudice in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 451/2024 depositato il 22/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi elettivamente …
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    • tassazione marittimi·
    • comunicazione art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973·
    • decadenza potere di riscossione·
    • giurisdizione tributaria·
    • esenzione fiscale marittimi·
    • art. 5 l. n. 88/2001·
    • principio di tassazione su base mondiale·
    • notifica cartella di pagamento
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
    e' premessa la seguente rubrica:
    "(Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)";
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari".
    All'articolo 2:
    e' premessa la seguente rubrica:
    "(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)";
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:
    a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita' presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successive lettere;
    b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
    c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita' del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
    d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;
    e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;
    f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro".
    Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
    "Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attivita' di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
    2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.
    3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6".
    All'articolo 3 e' premessa la seguente rubrica:
    "(Modalita' di applicazione delle assicurazioni sociali)".
    All'articolo 4 e' premessa la seguente rubrica:
    "(Criteri per le contribuzioni)".
    All'articolo 5:
    e' premessa la seguente rubrica:
    "(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)"; i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
    "1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 l'indennita' di trasferta, anche se corrisposta con continuita' ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta e' svolta, e' esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
    All'articolo 6 e' premessa la seguente rubrica:
    "(Copertura finanziaria)".
    2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1 aprile 1987, n. 130, e 1 giugno 1987, n. 210 e n. 211 .
    3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    AVVERTENZA:

    Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 ottobre 1987.