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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4963 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2351/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COSI SAVERIO avv Staniscia in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'appellante discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 10 settembre 2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2351 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
cessionario della elettivamente domiciliato in Roma, via CP_2
Crescenzio n. 20 presso l'avv. Saverio Cosi (fax. - P.IVA_1
- CF. ) che lo Email_1 C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- , Controparte_1
-APPELLATA
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.05.2020, Pt_1
in proprio e nella dichiarata qualità ha proposto appello avverso la
[...]
sentenza n.22292/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 19.11.2019, non notificata, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso appellante promosso nei confronti di . Controparte_1
§.
2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato. «Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla Controparte_1
immediata restituzione della cagnolina di razza maltese (identificato con il numero di microchip , unitamente ad uno dei cuccioli PartitaIVA_2
partoriti, affidata temporaneamente alla convenuta, con accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di restituzione e con CP_1
conseguente condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi nel corso del giudizio. A sostegno della domanda l'attore esponeva: di svolgere l'attività di commerciante di animali;
di essere cessionario della proprietaria CP_2
Per_ della cagnolina di razza maltese, di nome “ ”, iscritta in data 15.09.20111 all'anagrafe canina a nome della con numero di microchip CP_2
; di aver affidato in custodia la cagnolina - in quanto gravida PartitaIVA_2
- alla convenuta ed al di lei compagno per Controparte_1 Per_2
il tempo necessario alla gestazione e allo svezzamento dei cuccioli, con l'accordo della restituzione della cagnolina e di uno dei cuccioli partoriti;
che la cagnolina avrebbe partorito in data 15.10.2015; di aver contattato telefonicamente la
[...]
la quale avrebbe dichiarato di non avere più contatti con Controparte_1 il e di essere l'unica proprietaria della cagnolina;
di aver provveduto a Per_2 sporgere denuncia querela nei confronti della , stante l'illegittimità CP_1
del comportamento della stessa;
di aver esperito invano il procedimento di negoziazione assistita e di vedersi costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria.
pur ritualmente convenuta non si costituiva in giudizio Controparte_1
e veniva dichiarata contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove orali. All'udienza del 12.02.2016 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica».
§.
3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « …- rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con spese del giudizio a carico di;
- revoca, con effetto Parte_1 retroattivo (art.136 DPR 115/2002), l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma in data 13.01.2017».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato. «La domanda non è fondata e non può trovare accoglimento. Invero, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, per cui le proprie deduzioni sono rimaste a livello di mere allegazioni di parte. Vale rilevare che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio
2002, n. 761. Dalla lettura della suddetta disposizione, in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 c.p.c., si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Fatte queste brevi premesse, con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che nessuna prova ha fornito sia in ordine al fatto di essere cessionario della Parte_1 [...]
sia in odine alla proprietà in capo alla della cagnolina CP_2 CP_2 di razza maltese, iscritta in data 15.09.2011 all'anagrafe canina a nome della stessa con il numero di microchip 900032000419649 - come CP_2
allegato in atto di citazione - al fine di provare la propria legittimazione a chiedere la restituzione del cane così come identificato in atto di citazione. Parte attrice si è limitata a produrre la denuncia querela in data 27.06.2016 presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Acilia e ad articolare prova testimoniale sulla circostanza relativa alla consegna della cagnolina. Tuttavia la prova testimoniale espletata non ha consentito di accertare né il titolo in base al quale l'attore deteneva la cagnolina, né il titolo della consegna, né l'identità della persona alla quale la cagnolina è stata consegnata. Invero, l'unico testimone indicato da parte attrice si è limitato a riferire di essersi trovato a casa dell'attore il giorno che lo stesso provvedeva a consegnare la cagnolina a due persone, che dichiara espressamente di non conoscere, e di averli genericamente sentiti parlare della consegna di almeno un cane della cucciolata, senza null'altro aggiungere in ordine alla proprietà della cagnolina e in ordine ai termini dell'effettivo accordo;
inoltre, con riferimento alla identità della persona alla quale il cane sarebbe stato consegnato, il teste dichiara che sarebbe stato lo stesso attore a riferire che si sarebbe trattato di , senza Controparte_1
che la circostanza abbia trovato alcun altro riscontro oggettivo. In particolare, il teste ha riferito “preciso che io ero a casa dell'attore e dopo Testimone_1
pranzo intorno alle 15.00 è venuto il signore indicato che accompagnava la
[...]
alla quale è stato consegnato il cane e lei si è messa d'accordo per la CP_1
consegna di almeno un cane della cucciolata, il le ha consegnato il cane Pt_1
e sono andati via … dopo alcuni mesi, intorno a dicembre, mentre stavo a casa del lui ha telefonato alla e le chiedeva di darle almeno la Pt_1 CP_1
fattrice; lei disse che non le dava niente in quanto si era venduta la fattrice e i cuccioli … l'attore mi ha riferito che la signora si chiamava , in quanto io non la conoscevo Controparte_1 personalmente”.
Con riferimento alla denuncia querela in atti, deve rilevare che la giurisprudenza
è concorde nel ritenere che la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale. Deve inoltre osservarsi che nonostante le chiare allegazioni contenute nell'atto di citazione e nella prima e seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., dalla lettura della comparsa conclusionale, depositata in data 9.04.2019, emerge la prospettazione da parte dell'attore di fatti completamente diversi da quelli allegati nell'atto di citazione e nella denuncia-querela in data 27.06.2016, in quanto parte attrice fa riferimento all'inadempimento da parte di CP_1
degli obblighi gravanti sul custode giudiziario a seguito di
[...]
provvedimento di dissequestro del 29.03.2015 “di tutti gli animali affidati a terzi soggetti”, nonostante tali circostanze non siano state mai allegate né provate, implicitamente smentendo le stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione ed esposte nella denuncia-querela in data 27.06.2016.
Pertanto, non avendo parte attrice dato prova né della propria qualità di cessionario della né della proprietà in capo alla CP_2 CP_2 della cagnolina di razza maltese, iscritta all'anagrafe canina con il numero di microchip - come allegato in atto di citazione - né del fatto PartitaIVA_2
che la cagnolina sia stata consegnata alla persona indicata in CP_1
, né dei termini dell'accordo (considerato che il teste riferisce della
[...]
consegna di almeno un cane della cucciolata e non della consegna della cagnolina e di un cane della cucciolata, come allegato in atto di citazione), la domanda proposta da deve essere rigettata. Con riferimento al Parte_1
regime delle spese del giudizio, considerata la soccombenza dell'attore e la contumacia della convenuta, le stesse rimangono a carico dello stesso attore,
. Deve inoltre essere disposta la revoca dell'ammissione di Parte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (deliberata dal Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con provvedimento in data
13.01.2017, con l'avv. Stefano Alberti), non sussistendone i presupposti, in considerazione del fatto che l'avv. Stefano Alberti, nell'atto di citazione, ha chiesto la distrazione delle spese ex art.93 c.p.c., e in considerazione del fatto che con “Memoria di costituzione di nuovo difensore”, depositata in data
22.01.2018, il nuovo procuratore, l'avv. Stefano Cosi, ha dichiarato espressamente di affiancarsi, e di non sostituire, l'avv. Stefano Alberti. Deve in proposito rilevarsi che è pacifico che il patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con l'istituto della distrazione, se infatti l'avvocato difensore anticipa le spese del cliente, queste non possono essere anticipate anche dallo
Stato. Inoltre, una volta dichiarata l'antistatarietà, il difensore non può rinunciarvi al solo scopo di rimuovere la preclusione, poiché l'anticipazione delle spese per conto del cliente equivale alla negazione delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente impossibilità della loro ricostituzione successiva. In caso di richiesta di distrazione delle spese, è poi vietata al giudice ogni indagine o sindacato sulla rispondenza al vero di tale dichiarazione, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, senza possibilità di interpretazione di alcun tipo da parte del giudice. Conseguentemente, con la distrazione delle spese, l'attore si è preclusa la possibilità di fruire del patrocinio a spese dello
Stato, implicitamente rinunciando al relativo beneficio. A ciò si aggiunga che, avendo l'attore nominato un nuovo difensore, in affiancamento all'avv. Stefano
Alberti, ha dimostrato di poter far fronte alle relative spese e di non versare nella situazione di indigenza economica che lo legittima all'ammissione al patrocinio a spese dello stato».
§.
6. L'appellata pur regolarmente citata, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
§.
7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.
8. L'appello, che contiene un unico articolato motivo, è infondato.
§.
8.1. Sotto un primo profilo, l'appellante censura la sentenza gravata per violazione degli art.925 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. così argomentando: «La motivazione è illegittima nella parte in cui ha ritenuto carente di prova l'assunto della proprietà in capo alla della CP_2
Per_ cagnolina denominata " ", nonché della cessione di quest'ultima al sig.
. Invero, la prova che la era proprietaria della Parte_1 CP_2
cagnolina contraddistinta dal microchip n. 900032000419649 emerge dalla scheda di iscrizione anagrafe canina regionale, mentre mediante l'atto di cessione il sig. è legittimato a richiedere la restituzione del Parte_1 cane».
Orbene, il primo profilo di censura non coglie nel segno atteso che, da un lato,
l'applicazione del microchip non determina da sola la proprietà del cane in quanto essa costituisce principalmente adempimento di natura amministrativa la cui finalità è tesa sostanzialmente alla prevenzione del randagismo, dall'altro, non risultano essere stati prodotti documenti idonei a dimostrare la paventata proprietà del cane in capo alla società prima ancora che Controparte_2 all'appellante né appare rilevante l'atto di cessione degli animali, dei crediti pertinenziali agli stessi e della titolarità delle posizioni della società cedente - intervenuto tra la predetta società ed il - posto che nel medesimo atto non Pt_1
è chiarito sulla base di quali documenti, asseritamente comprovanti il credito, sia possibile verificare la proprietà degli animali ceduti in capo alla Controparte_2
né quali documenti siano stati consegnati, a tal fine, al cessionario;
non risultano, invero, prodotti atti di acquisto né fatture e bolle relative al trasporto dell'animale, né un valido passaggio di proprietà da cedente a cessionario. Sul punto, nulla ha argomentato il . Il fatto che costui fosse nella disponibilità Pt_1
del cane non ne dimostra la proprietà. Neppure coglie nel segno la censura laddove l'appellante lamenta che il
Tribunale non avrebbe correttamente valutato, da un lato, la mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale deferitole e, CP_1 dall'altro, gli esiti della prova testimoniale dai quali, a dire dello stesso , Pt_1
sarebbero emersi indubbi elementi atti a dimostrare il fondamento della domanda, sia in ordine alla proprietà del piccolo animale sia in ordine al suo diritto alla restituzione.
Invero, osserva il Collegio che in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «L'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (Cass. 10157
n27.04.2018).
Nel caso in esame, è evidente che la domanda attorea sia stata rigettata a seguito di un'attenta e complessiva valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, in conformità del principio di diritto innanzi espresso al quale si richiama anche la giurisprudenza cui fa riferimento lo stesso appellante.
Sulla carenza di prova documentale valgano le argomentazioni innanzi illustrate relativamente alla cessione: non risultano, invero, prodotti atti di acquisto né fatture e bolle relative al trasporto dell'animale né un valido passaggio di proprietà da e che possano legittimare costui a CP_2 CP_2 Parte_1
chiedere la restituzione del cane. A tanto va aggiunto che per principio unanime della giurisprudenza di legittimità “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt.
2727 e 2729 cod. civ., …” (Cass. 1935/2003); di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia in sede penale.
Quanto alla prova testimoniale ritiene il Collegio che essa non fornisca alcun elemento di riscontro e conferma dei fatti e delle circostanze dedotte nei singoli capitoli dell'interrogatorio ed in citazione in quanto, attraverso la deposizione dell'unico teste addotto, , non è stato possibile accertare né il Testimone_1
titolo in base al quale il deteneva la cagnolina né il titolo della consegna Pt_1 né i termini di un eventuale accordo e neppure l'identità della persona alla quale la cagnolina è stata consegnata, tenuto conto, che il teste ha riferito di non conoscere la signora (cfr. deposizione testimoniale udienza CP_1
16.04.2018 primo grado).
Sotto altro profilo, alcun rilievo può peraltro assumere l'asserita violazione dell'art.925 c.c. atteso che tale norma trova applicazione solo relativamente agli animali mansuefatti (animali selvatici o comunque non di compagnia che hanno l'abitudine di ritornare nei luoghi di usuale dimora dopo essersene allontanati) alla cui categoria non appartiene notoriamente il cane (cfr. legge quadro n.281 del 1991). Anche la giurisprudenza annotata dall'appellante dà contezza della inapplicabilità della norma richiamata alla fattispecie in esame.
E pertanto, non è legittimato a chiedere la restituzione della Parte_1
Per_ cagnolina ”, mancando, in ogni caso, la prova della proprietà.
§.
8.2. Quanto alla restituzione dell'animale, la carenza di prova in ordine alla titolarità del bene assorbe ogni questione in ordine alla restituzione stessa.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso, assorbita ogni ulteriore questione.
§.
9. Nulla si dispone per le spese del grado di appello stante la contumacia di
[...]
. Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.22292/2019, pubblicata in data 19/11/2019, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- nulla per le spese;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 2351/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COSI SAVERIO avv Staniscia in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'appellante discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 10 settembre 2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2351 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
cessionario della elettivamente domiciliato in Roma, via CP_2
Crescenzio n. 20 presso l'avv. Saverio Cosi (fax. - P.IVA_1
- CF. ) che lo Email_1 C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- , Controparte_1
-APPELLATA
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.05.2020, Pt_1
in proprio e nella dichiarata qualità ha proposto appello avverso la
[...]
sentenza n.22292/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 19.11.2019, non notificata, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso appellante promosso nei confronti di . Controparte_1
§.
2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato. «Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla Controparte_1
immediata restituzione della cagnolina di razza maltese (identificato con il numero di microchip , unitamente ad uno dei cuccioli PartitaIVA_2
partoriti, affidata temporaneamente alla convenuta, con accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di restituzione e con CP_1
conseguente condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi nel corso del giudizio. A sostegno della domanda l'attore esponeva: di svolgere l'attività di commerciante di animali;
di essere cessionario della proprietaria CP_2
Per_ della cagnolina di razza maltese, di nome “ ”, iscritta in data 15.09.20111 all'anagrafe canina a nome della con numero di microchip CP_2
; di aver affidato in custodia la cagnolina - in quanto gravida PartitaIVA_2
- alla convenuta ed al di lei compagno per Controparte_1 Per_2
il tempo necessario alla gestazione e allo svezzamento dei cuccioli, con l'accordo della restituzione della cagnolina e di uno dei cuccioli partoriti;
che la cagnolina avrebbe partorito in data 15.10.2015; di aver contattato telefonicamente la
[...]
la quale avrebbe dichiarato di non avere più contatti con Controparte_1 il e di essere l'unica proprietaria della cagnolina;
di aver provveduto a Per_2 sporgere denuncia querela nei confronti della , stante l'illegittimità CP_1
del comportamento della stessa;
di aver esperito invano il procedimento di negoziazione assistita e di vedersi costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria.
pur ritualmente convenuta non si costituiva in giudizio Controparte_1
e veniva dichiarata contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove orali. All'udienza del 12.02.2016 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica».
§.
3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « …- rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con spese del giudizio a carico di;
- revoca, con effetto Parte_1 retroattivo (art.136 DPR 115/2002), l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma in data 13.01.2017».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato. «La domanda non è fondata e non può trovare accoglimento. Invero, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, per cui le proprie deduzioni sono rimaste a livello di mere allegazioni di parte. Vale rilevare che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio
2002, n. 761. Dalla lettura della suddetta disposizione, in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 c.p.c., si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Fatte queste brevi premesse, con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che nessuna prova ha fornito sia in ordine al fatto di essere cessionario della Parte_1 [...]
sia in odine alla proprietà in capo alla della cagnolina CP_2 CP_2 di razza maltese, iscritta in data 15.09.2011 all'anagrafe canina a nome della stessa con il numero di microchip 900032000419649 - come CP_2
allegato in atto di citazione - al fine di provare la propria legittimazione a chiedere la restituzione del cane così come identificato in atto di citazione. Parte attrice si è limitata a produrre la denuncia querela in data 27.06.2016 presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Acilia e ad articolare prova testimoniale sulla circostanza relativa alla consegna della cagnolina. Tuttavia la prova testimoniale espletata non ha consentito di accertare né il titolo in base al quale l'attore deteneva la cagnolina, né il titolo della consegna, né l'identità della persona alla quale la cagnolina è stata consegnata. Invero, l'unico testimone indicato da parte attrice si è limitato a riferire di essersi trovato a casa dell'attore il giorno che lo stesso provvedeva a consegnare la cagnolina a due persone, che dichiara espressamente di non conoscere, e di averli genericamente sentiti parlare della consegna di almeno un cane della cucciolata, senza null'altro aggiungere in ordine alla proprietà della cagnolina e in ordine ai termini dell'effettivo accordo;
inoltre, con riferimento alla identità della persona alla quale il cane sarebbe stato consegnato, il teste dichiara che sarebbe stato lo stesso attore a riferire che si sarebbe trattato di , senza Controparte_1
che la circostanza abbia trovato alcun altro riscontro oggettivo. In particolare, il teste ha riferito “preciso che io ero a casa dell'attore e dopo Testimone_1
pranzo intorno alle 15.00 è venuto il signore indicato che accompagnava la
[...]
alla quale è stato consegnato il cane e lei si è messa d'accordo per la CP_1
consegna di almeno un cane della cucciolata, il le ha consegnato il cane Pt_1
e sono andati via … dopo alcuni mesi, intorno a dicembre, mentre stavo a casa del lui ha telefonato alla e le chiedeva di darle almeno la Pt_1 CP_1
fattrice; lei disse che non le dava niente in quanto si era venduta la fattrice e i cuccioli … l'attore mi ha riferito che la signora si chiamava , in quanto io non la conoscevo Controparte_1 personalmente”.
Con riferimento alla denuncia querela in atti, deve rilevare che la giurisprudenza
è concorde nel ritenere che la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale. Deve inoltre osservarsi che nonostante le chiare allegazioni contenute nell'atto di citazione e nella prima e seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., dalla lettura della comparsa conclusionale, depositata in data 9.04.2019, emerge la prospettazione da parte dell'attore di fatti completamente diversi da quelli allegati nell'atto di citazione e nella denuncia-querela in data 27.06.2016, in quanto parte attrice fa riferimento all'inadempimento da parte di CP_1
degli obblighi gravanti sul custode giudiziario a seguito di
[...]
provvedimento di dissequestro del 29.03.2015 “di tutti gli animali affidati a terzi soggetti”, nonostante tali circostanze non siano state mai allegate né provate, implicitamente smentendo le stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione ed esposte nella denuncia-querela in data 27.06.2016.
Pertanto, non avendo parte attrice dato prova né della propria qualità di cessionario della né della proprietà in capo alla CP_2 CP_2 della cagnolina di razza maltese, iscritta all'anagrafe canina con il numero di microchip - come allegato in atto di citazione - né del fatto PartitaIVA_2
che la cagnolina sia stata consegnata alla persona indicata in CP_1
, né dei termini dell'accordo (considerato che il teste riferisce della
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consegna di almeno un cane della cucciolata e non della consegna della cagnolina e di un cane della cucciolata, come allegato in atto di citazione), la domanda proposta da deve essere rigettata. Con riferimento al Parte_1
regime delle spese del giudizio, considerata la soccombenza dell'attore e la contumacia della convenuta, le stesse rimangono a carico dello stesso attore,
. Deve inoltre essere disposta la revoca dell'ammissione di Parte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (deliberata dal Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con provvedimento in data
13.01.2017, con l'avv. Stefano Alberti), non sussistendone i presupposti, in considerazione del fatto che l'avv. Stefano Alberti, nell'atto di citazione, ha chiesto la distrazione delle spese ex art.93 c.p.c., e in considerazione del fatto che con “Memoria di costituzione di nuovo difensore”, depositata in data
22.01.2018, il nuovo procuratore, l'avv. Stefano Cosi, ha dichiarato espressamente di affiancarsi, e di non sostituire, l'avv. Stefano Alberti. Deve in proposito rilevarsi che è pacifico che il patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con l'istituto della distrazione, se infatti l'avvocato difensore anticipa le spese del cliente, queste non possono essere anticipate anche dallo
Stato. Inoltre, una volta dichiarata l'antistatarietà, il difensore non può rinunciarvi al solo scopo di rimuovere la preclusione, poiché l'anticipazione delle spese per conto del cliente equivale alla negazione delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente impossibilità della loro ricostituzione successiva. In caso di richiesta di distrazione delle spese, è poi vietata al giudice ogni indagine o sindacato sulla rispondenza al vero di tale dichiarazione, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, senza possibilità di interpretazione di alcun tipo da parte del giudice. Conseguentemente, con la distrazione delle spese, l'attore si è preclusa la possibilità di fruire del patrocinio a spese dello
Stato, implicitamente rinunciando al relativo beneficio. A ciò si aggiunga che, avendo l'attore nominato un nuovo difensore, in affiancamento all'avv. Stefano
Alberti, ha dimostrato di poter far fronte alle relative spese e di non versare nella situazione di indigenza economica che lo legittima all'ammissione al patrocinio a spese dello stato».
§.
6. L'appellata pur regolarmente citata, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
§.
7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.
8. L'appello, che contiene un unico articolato motivo, è infondato.
§.
8.1. Sotto un primo profilo, l'appellante censura la sentenza gravata per violazione degli art.925 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. così argomentando: «La motivazione è illegittima nella parte in cui ha ritenuto carente di prova l'assunto della proprietà in capo alla della CP_2
Per_ cagnolina denominata " ", nonché della cessione di quest'ultima al sig.
. Invero, la prova che la era proprietaria della Parte_1 CP_2
cagnolina contraddistinta dal microchip n. 900032000419649 emerge dalla scheda di iscrizione anagrafe canina regionale, mentre mediante l'atto di cessione il sig. è legittimato a richiedere la restituzione del Parte_1 cane».
Orbene, il primo profilo di censura non coglie nel segno atteso che, da un lato,
l'applicazione del microchip non determina da sola la proprietà del cane in quanto essa costituisce principalmente adempimento di natura amministrativa la cui finalità è tesa sostanzialmente alla prevenzione del randagismo, dall'altro, non risultano essere stati prodotti documenti idonei a dimostrare la paventata proprietà del cane in capo alla società prima ancora che Controparte_2 all'appellante né appare rilevante l'atto di cessione degli animali, dei crediti pertinenziali agli stessi e della titolarità delle posizioni della società cedente - intervenuto tra la predetta società ed il - posto che nel medesimo atto non Pt_1
è chiarito sulla base di quali documenti, asseritamente comprovanti il credito, sia possibile verificare la proprietà degli animali ceduti in capo alla Controparte_2
né quali documenti siano stati consegnati, a tal fine, al cessionario;
non risultano, invero, prodotti atti di acquisto né fatture e bolle relative al trasporto dell'animale, né un valido passaggio di proprietà da cedente a cessionario. Sul punto, nulla ha argomentato il . Il fatto che costui fosse nella disponibilità Pt_1
del cane non ne dimostra la proprietà. Neppure coglie nel segno la censura laddove l'appellante lamenta che il
Tribunale non avrebbe correttamente valutato, da un lato, la mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale deferitole e, CP_1 dall'altro, gli esiti della prova testimoniale dai quali, a dire dello stesso , Pt_1
sarebbero emersi indubbi elementi atti a dimostrare il fondamento della domanda, sia in ordine alla proprietà del piccolo animale sia in ordine al suo diritto alla restituzione.
Invero, osserva il Collegio che in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «L'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (Cass. 10157
n27.04.2018).
Nel caso in esame, è evidente che la domanda attorea sia stata rigettata a seguito di un'attenta e complessiva valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, in conformità del principio di diritto innanzi espresso al quale si richiama anche la giurisprudenza cui fa riferimento lo stesso appellante.
Sulla carenza di prova documentale valgano le argomentazioni innanzi illustrate relativamente alla cessione: non risultano, invero, prodotti atti di acquisto né fatture e bolle relative al trasporto dell'animale né un valido passaggio di proprietà da e che possano legittimare costui a CP_2 CP_2 Parte_1
chiedere la restituzione del cane. A tanto va aggiunto che per principio unanime della giurisprudenza di legittimità “La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt.
2727 e 2729 cod. civ., …” (Cass. 1935/2003); di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia in sede penale.
Quanto alla prova testimoniale ritiene il Collegio che essa non fornisca alcun elemento di riscontro e conferma dei fatti e delle circostanze dedotte nei singoli capitoli dell'interrogatorio ed in citazione in quanto, attraverso la deposizione dell'unico teste addotto, , non è stato possibile accertare né il Testimone_1
titolo in base al quale il deteneva la cagnolina né il titolo della consegna Pt_1 né i termini di un eventuale accordo e neppure l'identità della persona alla quale la cagnolina è stata consegnata, tenuto conto, che il teste ha riferito di non conoscere la signora (cfr. deposizione testimoniale udienza CP_1
16.04.2018 primo grado).
Sotto altro profilo, alcun rilievo può peraltro assumere l'asserita violazione dell'art.925 c.c. atteso che tale norma trova applicazione solo relativamente agli animali mansuefatti (animali selvatici o comunque non di compagnia che hanno l'abitudine di ritornare nei luoghi di usuale dimora dopo essersene allontanati) alla cui categoria non appartiene notoriamente il cane (cfr. legge quadro n.281 del 1991). Anche la giurisprudenza annotata dall'appellante dà contezza della inapplicabilità della norma richiamata alla fattispecie in esame.
E pertanto, non è legittimato a chiedere la restituzione della Parte_1
Per_ cagnolina ”, mancando, in ogni caso, la prova della proprietà.
§.
8.2. Quanto alla restituzione dell'animale, la carenza di prova in ordine alla titolarità del bene assorbe ogni questione in ordine alla restituzione stessa.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso, assorbita ogni ulteriore questione.
§.
9. Nulla si dispone per le spese del grado di appello stante la contumacia di
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. Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.22292/2019, pubblicata in data 19/11/2019, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- nulla per le spese;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli