Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2508/2023 R.G.L. promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. PICCIONE SERGIO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/12/2023 Parte 1 ha adito il Tribunale di
Barcellona Parte 2 esponendo che con decreto di omologa del 23.09.2021 era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 legge 222/1984) e dell'assegno mensile di assistenza,
(ex art. 13 legge 118/1971) con decorrenza -per entrambi dal mese di giugno 2020; che esercitato il diritto di opzione per l'assegno ordinario di invalidità in data 21.02.2022 - stante la incompatibilità delle due prestazioni-, beneficiava dell'a.o.i. fino al mese di giugno 2023. La ricorrente chiedeva, con il proposto ricorso, di “1) Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra all'assegno mensile di invalidità civile con Parte 1
CP decorrenza dal 01.06.2023; 2) Conseguentemente condannare 1" in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra Parte 1
[...], dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dal 01.06.2023, oltre interessi di legge dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo".
2- Si è costituito 1,CP- contestando il ricorso evidenziando che l'esercizio del diritto di opzione, da parte della ricorrente, in favore dell'assegno ordinario di invalidità avesse comportato la rinuncia alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ed il conseguente effetto estintivo del diritto al godimento della prestazione stessa.
All'udienza del 08.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
3- Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente, in possesso del requisito sanitario per beneficiare di entrambe le prestazioni, abbia esercitato il diritto di opzione per l'a.o.i. e ne abbia goduto sino al mese di maggio 2023, ovvero sino alla scadenza del triennio, CP non avendo presentato domanda di conferma, come precisato dall”
Con il proposto ricorso la Parte 1 chiede il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da giugno 2023, ritenendo che l'esercizio del diritto di opzione non abbia comportato anche la rinuncia alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza.
Come è noto, il divieto di cumulo dell'assegno ordinario di invalidità con l'assegno mensile di assistenza è previsto dall'art. 1 co. 12 della legge n. 222/1984, a mente del quale: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 è incompatibile con l'assegno di invalidità".
Occorre, però, precisare che ciò che è incompatibile non è il riconoscimento delle due prestazioni, bensì la loro contemporanea erogazione da parte dell'Ente.
Si osserva, infatti, che l'art. 3 della legge n.407 del 1990, come modificato dall'art.12 della legge n.412 del 1991, recita: "1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal
Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra di lavoro o servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.".
La Cassazione (n. 4868/2016) ha chiarito, sul punto, che "fermo il divieto di fruirne in cumulo, (la norma) ha come presupposto necessario e sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può essere accertata in giudizio senza che abbia effetto preclusivo il previo riconoscimento di uno soltanto di essi."; prosegue la S.C. ritenendo che “la situazione di incompatibilità fra le prestazioni non sorge al momento dell'accertamento del diritto bensì solo al momento della erogazione, prevedendosi in tal sede la facoltà dell'interessato, di optare per la prestazione più favorevole.... Tale trattamento, tuttavia
- per quanto detto - non è di per sé ostativo alla valutazione del compendio morboso oggetto di indennizzo, al fine dell'accertamento del diritto alla prestazione di invalidità civile oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio, come non ostativa è da ritenersi l'opzione esercitata dal difensore della parte privata in sede di gravame, non sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni in relazione alle quali tale diritto poteva esplicarsi.".
Peraltro già con la sentenza n. 19226/2011 la Cassazione aveva concluso che la facoltà di opzione “va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi".
Ancora la Cassazione (n.3240/2011), ritiene che “in materia di invalidità, ove l'interessato possa beneficiare di una pluralità di trattamenti assistenziali, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 1990 non comportano la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di fruirne in cumulo con le prestazioni (nella specie, la rendita Inail quale prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta sul lavoro) dalla legge espressamente e specificamente indicate".
Ciò posto, sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali, deve ritenersi che la incompatibilità tra le prestazioni attenga alla fruizione contemporanea di esse, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di opzione per il trattamento ritenuto più favorevole non comporta anche la rinuncia alla prestazione non oggetto di scelta.
Le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto.
Nel caso di specie, scaduto il triennio di godimento dell'a.o.i, la ricorrente non ne ha chiesto la conferma, e, venute meno le ragioni di incompatibilità tra le due prestazioni, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza presentando successivo modello AP 70 (all.13).
Ora, la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione richiesta risulta dal decreto di omologa del 22.09.2021, con cui ne è stata accertata la sussistenza
(senza revisione) con decorrenza da giugno 2020; i requisiti socio-economici sono stati attestati dalla ricorrente nel modello Ap 70 e nell'allegato n. 17 del ricorso e non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte dell'Ente.
Tanto considerato, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di omessa fruizione dell'assegno ordinario di invalidità (giugno 2023) con condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli accessori di legge.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2508/2023 RG, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 con decorrenza dal mese di giugno 2023 e, per l'effetto, condanna l'CP 1 al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
2) Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv.
Sergio Piccione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22.01.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano