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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4713/2024 R.G. posta in decisione in data 24/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Parte_1
Proverbio, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Laura Martelli, che CP_1
lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio modificare come segue le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto emesso il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021 V.G.:
pagina 1 di 4 2) ciascun genitore si farà carico direttamente delle spese di mantenimento ordinario della minore;
il padre si farà carico al 100% sia delle spese straordinarie di mantenimento della minore, individuate e regolamentate come da linee guida della Corte d'Appello di Milano, sia delle spese per la mensa scolastica;
4 e 5) la minore trascorrerà col padre: i fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita da Persona_1
scuola, ore 13.30, alla domenica alle 21,45, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
quando ha il fine settimana col padre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla;
quando ha il fine settimana con la madre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla, e il giovedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 20.30, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
il regime sopra indicato varrà anche nei periodi non scolastici;
6) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, potrà tenere con sé la minore per una delle due settimane, che si alterneranno annualmente, impegnandosi a Persona_1 comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
per le giornate di festa civile e religiosa al di fuori di questo periodo varrà il principio dell'alternanza;
7) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé la minore Per_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno,
[...] impegnandosi a comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
ferme restando le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021 V.G., fatta salva la rettifica della condizione 1), poiché ora la residenza della madre è a Rescaldina – via San Bernardo, 34.
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire la modifica delle condizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 1477/2018 emessa da questo Tribunale così come successivamente modificata con decreto del 24/01/2022 nei seguenti termini: “4) La minore trascorrerà Persona_1
col padre: i fine settimana alternati, dal venerdi all'uscita da scuola, ore 16.30, alla domenica alle
19,30, orario in cui la madre la andrà a prendere;
il martedi e il giovedi dall'uscita da scuola, ore
13.30, alle 19.30, orario in cui il padre la riaccompagnerà dalla madre;
6) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, potrà tenere con sé la minore per una delle due settimane, alternandole annualmente;
per le giornate di festa civile e Persona_1
religiosa al di fuori di questo periodo varrà il principio dell'alternanza;
7) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé la minore Per_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno,
[...]
impegnandosi a comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova ferme restando le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24/1/2022 nel procedimento N.
R.G. 134/2021 V.G.”;
-Rilevato che il resistente si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto un CP_1
accordo con la controparte, in conseguenza del quale le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio modificare come segue le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto emesso il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021
V.G.:
2) ciascun genitore si farà carico direttamente delle spese di mantenimento ordinario della minore;
il padre si farà carico al 100% sia delle spese straordinarie di mantenimento della minore, individuate
e regolamentate come da linee guida della Corte d'Appello di Milano, sia delle spese per la mensa scolastica;
4 e 5) la minore trascorrerà col padre: Persona_1
i fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita da scuola, ore 13.30, alla domenica alle 21,45, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
quando ha il fine settimana col padre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla;
pagina 3 di 4 quando ha il fine settimana con la madre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla, e il giovedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 20.30, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
il regime sopra indicato varrà anche nei periodi non scolastici;
6) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, potrà tenere con sé la minore per una delle due settimane, che si alterneranno annualmente, impegnandosi a Persona_1 comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
per le giornate di festa civile e religiosa al di fuori di questo periodo varrà il principio dell'alternanza;
7) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé la minore Per_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno,
[...] impegnandosi a comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
ferme restando le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021 V.G., fatta salva la rettifica della condizione 1), poiché ora la residenza della madre è a Rescaldina – via San Bernardo, 34 ";
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della figlia e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4713/2024 R.G. posta in decisione in data 24/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Parte_1
Proverbio, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Laura Martelli, che CP_1
lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio modificare come segue le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto emesso il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021 V.G.:
pagina 1 di 4 2) ciascun genitore si farà carico direttamente delle spese di mantenimento ordinario della minore;
il padre si farà carico al 100% sia delle spese straordinarie di mantenimento della minore, individuate e regolamentate come da linee guida della Corte d'Appello di Milano, sia delle spese per la mensa scolastica;
4 e 5) la minore trascorrerà col padre: i fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita da Persona_1
scuola, ore 13.30, alla domenica alle 21,45, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
quando ha il fine settimana col padre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla;
quando ha il fine settimana con la madre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla, e il giovedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 20.30, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
il regime sopra indicato varrà anche nei periodi non scolastici;
6) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, potrà tenere con sé la minore per una delle due settimane, che si alterneranno annualmente, impegnandosi a Persona_1 comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
per le giornate di festa civile e religiosa al di fuori di questo periodo varrà il principio dell'alternanza;
7) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé la minore Per_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno,
[...] impegnandosi a comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
ferme restando le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021 V.G., fatta salva la rettifica della condizione 1), poiché ora la residenza della madre è a Rescaldina – via San Bernardo, 34.
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto da al fine di conseguire la modifica delle condizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 1477/2018 emessa da questo Tribunale così come successivamente modificata con decreto del 24/01/2022 nei seguenti termini: “4) La minore trascorrerà Persona_1
col padre: i fine settimana alternati, dal venerdi all'uscita da scuola, ore 16.30, alla domenica alle
19,30, orario in cui la madre la andrà a prendere;
il martedi e il giovedi dall'uscita da scuola, ore
13.30, alle 19.30, orario in cui il padre la riaccompagnerà dalla madre;
6) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, potrà tenere con sé la minore per una delle due settimane, alternandole annualmente;
per le giornate di festa civile e Persona_1
religiosa al di fuori di questo periodo varrà il principio dell'alternanza;
7) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé la minore Per_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno,
[...]
impegnandosi a comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova ferme restando le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24/1/2022 nel procedimento N.
R.G. 134/2021 V.G.”;
-Rilevato che il resistente si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto un CP_1
accordo con la controparte, in conseguenza del quale le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio modificare come segue le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto emesso il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021
V.G.:
2) ciascun genitore si farà carico direttamente delle spese di mantenimento ordinario della minore;
il padre si farà carico al 100% sia delle spese straordinarie di mantenimento della minore, individuate
e regolamentate come da linee guida della Corte d'Appello di Milano, sia delle spese per la mensa scolastica;
4 e 5) la minore trascorrerà col padre: Persona_1
i fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita da scuola, ore 13.30, alla domenica alle 21,45, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
quando ha il fine settimana col padre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla;
pagina 3 di 4 quando ha il fine settimana con la madre, il martedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 19, orario in cui la madre andrà a prenderla, e il giovedì dall'uscita da scuola, ore 13.30, alle 20.30, orario in cui il padre la accompagnerà dalla madre;
il regime sopra indicato varrà anche nei periodi non scolastici;
6) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, potrà tenere con sé la minore per una delle due settimane, che si alterneranno annualmente, impegnandosi a Persona_1 comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
per le giornate di festa civile e religiosa al di fuori di questo periodo varrà il principio dell'alternanza;
7) ciascun genitore, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, potrà tenere con sé la minore Per_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno,
[...] impegnandosi a comunicare all'altro l'indirizzo del luogo in cui si trova;
ferme restando le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24/1/2022 nel procedimento N. R.G. 134/2021 V.G., fatta salva la rettifica della condizione 1), poiché ora la residenza della madre è a Rescaldina – via San Bernardo, 34 ";
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della figlia e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente Estensore
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