Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 3921/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 19-9-2024 e vertente:
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia Santoni, con indirizzo C.F._1
P.E.C.: per procura allegata telematicamente Email_1 all'atto di appello – appellante. E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Perugini, con domicilio P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente alla Email_2 comparsa di costituzione – appellato. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto. Fatto
e contraevano matrimonio in Roma il 26-1-1985; con
Parte_1 Controparte_1 decreto del 6-12-2016 il Tribunale di Rieti omologava la separazione dei predetti coniugi, alle condizioni tra l'altro che era obbligata a versare a
Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo fintanto che il medesimo non avesse raggiunto l'indipendenza economica. Con ricorso del 12-10-2017 proponeva al Tribunale di Rieti ricorso
Parte_1 per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
costituito , con ordinanza Controparte_1 presidenziale del 10-12-2019 venivano rigettate sia l'istanza di per
Parte_1 la cessazione dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento sia l'istanza di
[...]
volta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento;
quindi il Tribunale di CP_1
Rieti, con sentenza non definitiva del 23-5-2020 pronunciava lo scioglimento del matrimonio e con sentenza definitiva n. 6/2022 del 12-1-2022 (non notificata) dichiarava Parte_1 CP_ tenuta a corrispondere a la somma mensile di euro 150,00 a titolo
[...] CP_1 di assegno divorzile, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e da versare a mezzo vaglia postale o altro strumento equivalente entro il giorno 5 di ogni mese, e compensava le spese di lite. proponeva appello con ricorso depositato in data 7-7-2022 Parte_1 chiedendo nel merito, in riformare della gravata sentenza, di accogliere le conclusioni formulate nella originaria domanda (ovvero di “statuire che nulla deve la Sig.ra Parte_1
al Sig. a titolo di assegno divorzile”, ricorso di primo grado del
[...] Controparte_1
12-10-2017). Si costituiva con comparsa depositata in data 2-11-2022 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Con atto in data 6-9-2024 il P.G. osservava il mancato riscontro di interessi relativi a minori e dichiarava di non poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale che era immune da vizi di legittimità. La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 19-9-
R.G. 3921/2022
2024 tenuta con modalità cartolari mediante la sostituzione di note scritte fino alla data di udienza;
entrambe le parti depositavano preventivamente note scritte, in data 16-9-2024 CP_
in data 18-9-2024 , con le quali si riportavano alle Parte_1 CP_1 rispettive conclusioni.
Diritto Ha affermato il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, e premesso che era pacifica l'indipendenza economica dei figli maggiorenni, che era disoccupato e Controparte_1 versava in precarie condizioni di salute, in quanto riconosciuto dalla Commissione Medica per l'Accertamento della Invalidità Civile in data 23-9-2019, e con decorrenza dal 19-9-2018, invalido con limitazione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% non revisionabile, essendo pertanto, anche a causa dell'età oramai avanzata, in condizioni difficilmente compatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa;
non aveva trovato alcuna conferma, sulla base dei documenti prodotti e dalle testimonianze di Tes_1
figlio maggiorenne delle parti, , fratello del resistente,
[...] Persona_1 [...]
(il Tribunale ha quindi ritenuto superfluo escutere un ulteriore testimone), che Testimone_2 il resistente avesse instaurato, come allegato dalla ricorrente, una stabile convivenza con la sig.a per cui doveva ritenersi che il resistente non aveva né era in grado di Parte_2 procurarsi mezzi idonei per provvedere al proprio sostentamento. Inoltre, ha affermato il Tribunale, non vi era prova dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente , che nella fase presidenziale si era accertato che percepiva Parte_1 reddito lordo pari da euro 1.100,00; infatti, ha proseguito il Tribunale, la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro domestico prodotta dalla ricorrente, recava la data del 15-4-2016, anteriore alla proposizione (14-6-2016) del ricorso per separazione consensuale con il quale le parti avevano dato atto che prestava attività di lavoro domestico, Parte_1 dovendosi quindi ritenere che il licenziamento non si era mai verificato oppure che la ricorrente era stata nuovamente assunta. Ha poi affermato il Tribunale che doveva considerarsi che già in sede di separazione consensuale le parti avevano dato atto che svolgeva lavoro come colf ed avevano pattuito l'obbligo del Parte_1 versamento in favore di della somma mensile di euro 150,00 nonché Controparte_1 l'assegnazione al medesimo della casa coniugale di proprietà della moglie ed il diritto d'uso dell'automobile Peugeot 206; doveva pertanto riconoscersi in favore del resistente, la cui condizione fisica nelle more era peggiorata perché riconosciuto invalido al 75%, un assegno divorzile di 150,00 euro mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT. Con l'appello si duole del mancato riconoscimento della convivenza Parte_1 di con una nuova compagna, poiché egli poteva contare sul sostegno Controparte_1 economico della stessa, e lamenta che non si è ritenuto provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, quando invece l'appellato percepisce il reddito di cittadinanza, convive con la sig.a che provvede al suo mantenimento ed ottiene Parte_2 somme di danaro dai propri familiari (in particolare dal fratello e dalla madre).
Già in primo grado con la memoria difensiva depositata il 19-12-2019 Parte_1 aveva dedotto che rispetto al momento in cui aveva instaurato il giudizio, erano intervenuti rilevanti mutamenti della sua condizione, poiché aveva perso il lavoro, era disoccupata e dal 29-7-2018 (il ricorso di primo grado era stato depositato il 12-10-2017) era stata costretta a trasferirsi in Portogallo presso il fratello che la mantiene. Questo fatto ha nuovamente dedotto con l'atto di appello. Parte_1
Il Tribunale di Rieti, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto non provato il mutamento delle condizioni economiche della ricorrente, anche considerato - ha affermato il Tribunale
- che la ricorrente non aveva depositato la documentazione reddituale aggiornata. Il Tribunale ha quindi specificatamente motivato il riconoscimento in favore di Controparte_1 dell'assegno di divorzio di euro 150,00 mensili.
R.G. 3921/2022 3
In questo grado ha depositato (in data 8-5-2023): attestazione in Parte_1 lingua portoghese, con traduzione in italiano, in data 19-3-2023 del Presidente del Consiglio
Parrocchiale di Cortiçò da Serra, Comune di Celorico da Beira, secondo cui Parte_1
è residente in [...] (Portogallo);
[...] certificato di Sicurezza Sociale Portoghese (in lingua madre) rilasciato a nome di Parte_1 con il nr. 12080371263;
[...] estratto in lingua portoghese, con traduzione italiana, dei compensi per lavoro dipendente iscritti a nome di presso il Sistema Solidale e Previdenziale Parte_1
Portoghese per il periodo gennaio 2002 - dicembre 2022; l'estratto richiama esattamente il numero del certificato di sicurezza sociale sopra riportato. Ha inoltre prodotto una propria autodichiarazione in data 3-4-2023, con la quale dichiara (in lingua italiana) di essere proprietaria di una mansarda in Italia, nel Comune di Cittareale, in via Civita n. 3, abitata dall'ex marito. In questa autodichiarazione ella dichiara anche che nell'immobile l'ex marito vi abita con la compagna;
ed invero con l'atto di appello ha reiterato la prova per testi, ritenuta superflua dal Tribunale, circa la convivenza dell'appellato con la nuova compagna;
al riguardo deve però ritenersi irrilevante il mezzo di prova, difettando ogni allegazione nell'atto di appello circa la capacità retributiva della compagna dell'appellato e circa lo stabile e continuativo apporto economico della stessa in favore di questo.
Tuttavia deve ritenersi che in questo grado ha dimostrato di avere Parte_1 cessato ogni attività lavorativa in Italia, di avere lasciato l'Italia e di risiedere in Portogallo;
benché debba ritenersi che nel suo Paese di origine la appellante svolga attività lavorativa, in relazione alla quale però non ha compiutamente allegato i compensi, il fatto stesso che abbia dovuto lasciare l'Italia, dove pure ancora è proprietaria dell'immobile che è abitato dall'appellato, il quale non è pertanto onerato delle spese di abitazione, dimostra la sopravvenienza di un peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali. In parziale accoglimento dell'appello, dunque, poiché il peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali di è accertato con questa pronuncia, Parte_1 avendone la appellante fornito la prova soltanto in questo grado, si deve disporre la revoca a far data dal deposito della presente sentenza dell'obbligo dell'appellante alla corresponsione in favore di dell'assegno divorzile mensile di euro 150,00. Controparte_1 Stante il soltanto parziale accoglimento dell'appello, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di Parte_1
rigettato nel resto, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti n.
[...]
6/2022 del 12-1-2022, così provvede:
1. revoca a far data dal deposito della presente sentenza l'obbligo di Parte_1 alla corresponsione in favore di dell'assegno divorzile
[...] Controparte_1 mensile di euro 150,00;
2. conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Rieti n. 6/2022 del 12-1-2022;
3. compensa tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Roma 26-3-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 3921/2022