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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 711/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Pilerio Spadafora) Parte_2
- ricorrente -
contro
– (avv. Paola Massafra) convenuto contumace CP_1 Parte_3
- convenuto–
ha emesso, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 26.9.2025, alle ore 13.20, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto le seguenti domande “a ) - CP_2
accertare e dichiarare nei confronti dell' e all'occorrenza previa disapplicazione dei connessi atti e CP_1
CP_ provvedimenti amministrativi dell' che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del secondo livello
differenziato di professionalità con effetti giuridici ed economici dall'1/1/2009 o da altra e successiva data che
risulterà di giustizia;
b ) - conseguentemente condannare l a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1
retributive dovute in base al secondo livello differenziato di professionalità, con decorrenza dall'1/1/2009 o dalla
data ritenuta di giustizia, fino alla data dell'avvenuto riconoscimento del secondo livello ( dicembre 2021 ), in
misura pari ad € 93.795,00 lordi ( € 7.215,00 per anno, lordi ), come da conteggio allegato (n. 36) - fatta salva
l'eventuale applicazione del blocco retributivo stabilito ex lege ove il riconoscimento del secondo livello sia
successivo all'entrata in vigore della c.d. legge “blocca carriere” - nonché ad ogni somma o compenso connessi
e/o collegati al citato livello, con particolare riferimento a: -T.F.S. o T.F.R. in misura pari ad € 7.292,70 per pagina 1 di 9 anno, come da conteggio allegato o in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- alla partecipazione
alle competenze legali (collegata al trattamento complessivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 DL n.
90/2014 conv. in - al ricalcolo del maggiore trattamento pensionistico, ovvero alla costituzione di rendita
vitalizia, ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, con oneri a carico dell'Ente resistente per quella parte della
contribuzione eventualmente caduta in prescrizione;
in via subordinata: c ) - accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente al risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance a causa delle mancate e doverose indizioni
delle selezioni per il secondo livello differenziato di professionalità, con condanna dell' al pagamento: - CP_4
della somma di euro € 93.795,00 lordi, pari al corrispondente ammontare delle differenze retributive dovute non
corrisposte dal 2009 al dicembre 2021; - a corrispondere la somma di euro 7.292,70 annui quale differenza sul
T.F.S. o T.F.R. come calcolato dall' tenendo conto di quanto dovuto in base al secondo livello, dal 2009 al CP_1
dicembre 2021; - al maggior importo sul trattamento pensionistico decorrente dall'1/6/2023 - anche in via
equitativa - sulla scorta dei conteggi allegati ed in riferimento alle attuali aspettative di vita;
d ) - dichiarare
l'obbligo dell convenuto a regolarizzare la posizione del ricorrente sotto il profilo contributivo- CP_2
previdenziale”.
Ha premesso che in base agli artt. 16 e 17 della L. n.70/1975 e alla successiva contrattazione collettiva di settore, sussiste una qualifica unica per tutti gli appartenenti al ruolo professionale-legale ed all'interno della qualifica unica sono stati istituiti - in corrispondenza a quote predeterminate dell'organico - due livelli differenziati di professionalità oltre il livello iniziale;
che per ciascun livello è
previsto un diverso e maggiore stipendio tabellare e che dal 2008 in poi un preciso quadro normativo e contrattuale, di fonte regolamentare e collettiva, vincolava l' ad effettuare le selezioni per il CP_1
secondo livello con riferimento alle disponibilità di posti esistenti al 1° gennaio di ogni anno [precetto giuridico questo sancito nel tempo da: - art. 87 del CCNL 11.10.1996 Dirigenti e Professionisti Degli
Enti; - art. 85 del CCNL 1.1.2006 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico
2002/2003; - art. 13 del CCNL 1.8.2006, biennio economico 2004/2005].
Ha esposto che esso ricorrente, già iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati, è stato inquadrato nel ruolo professionale legale quale dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per il quale ha svolto la professione di avvocato con carattere di esclusività fino alla data del suo pensionamento;
che è transitato da altro Ente nel ruolo dell' Avvocatura I.N.P.S. il 1° settembre 2007 e che a quella data era già in possesso del primo livello differenziato di professionalità, con decorrenza dal 24 febbraio 2000; che il sistema di inquadramento degli avvocati del parastato prevedeva pagina 2 di 9 originariamente un'unica qualifica articolata in tre posizioni (un livello base e due livelli differenziati di professionalità) corrispondenti a quote predeterminate dell'organico, accessibili con selezioni annuali da attivarsi - per i posti vacanti - tra i soggetti in possesso dei relativi requisiti ( cfr. art. 13 DL
n.344/1990, convertito in L. n. 21/1991; art. 87 CCNL 1996, art. 85 CCNL 2002-2003; art. 13 CCNL 2004-
2005 e succ. mod.); che la normativa di riferimento modulava quindi nel 2008 e successivamente (ex art. 12 del CCNL Area VI della Dirigenza degli Enti Pubblici non economici, sezione separata per le specifiche tipologie professionali, biennio 2008-2009) l'attribuzione agli appartenenti al ruolo professionale, ai fini economici, di due livelli differenziati di professionalità con accesso: (i) al primo livello, dall'esterno, per un contingente del 60%; (ii) al secondo livello per il 40% della dotazione organica delle specifiche professionalità, con procedura selettiva interna, quale sviluppo economico del trattamento retributivo del professionista;
che con determinazione del Direttore Generale n.
P23/492/11 del 10.10.2011 è stata indetta la selezione per l'attribuzione del "secondo livello differenziato di
professionalità" per l'Area Legale con decorrenza dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito con il
Verbale di Accordo transitorio sottoscritto in data 20.7.2007, disciplinante l'“Applicazione dei requisiti e
dei criteri semplificati di valutazione ex art. 85 CCNL 2002.2005 area VI della dirigenza”; selezione questa alla quale esso ricorrente è stato ammesso a partecipare;
che con successive determinazioni del
Direttore Centrale Risorse Umane n. 263 del 19.10.2011 e n. 284 del 14.11.2011, modificativa dell'elenco di cui alla prima Determinazione, è stato approvato l'elenco dei professionisti dell'Area Legale
risultati, alla data del 1° gennaio 2008, in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità; che, in detta selezione, rispetto ai sei posti da assegnare al secondo livello, sono stati ammessi dodici candidati, tra i quali era compreso esso ricorrente;
che nella citata selezione, esso ricorrente, pur risultando “non vincitore”, era in posizione tale da lasciar prevedere - con altissima possibilità, per non dire con l'assoluta certezza -
l'utile classificazione nella successiva selezione da indire obbligatoriamente, ovvero per il 2009 o,
quantomeno, per gli anni successivi;
che l' ha omesso di indire, a partire dal 1/1/2009 e negli CP_1
anni successivi, le selezioni per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità; che
ciò ha comportato e comporta un inadempimento contrattuale grave ed evidente: sia con riguardo ai profili collettivi sia con riferimento alla situazione individuale del ricorrente;
che l'omissione si è
protratta fino alla selezione indetta per i posti vacanti al 2019 (v. Messaggio Hermes n° 3945 del
30/10/2019, relativo alla Determinazione n° 114 del 17/10/2019 ad esso allegata, cfr. all. nn° 15 e 16 );
pagina 3 di 9 che a tale selezione sono stati ammessi a partecipare indistintamente tutti gli avvocati dell' con CP_1
sei anni di anzianità di servizio alla data dell'1.1.2019.
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo che
“Né la regolamentazione vigente al momento in cui sono state bandite le selezioni in analisi – concludendo – né
tantomeno quella successiva, che ha confermato l'evoluzione della contrattazione lungo la linea di assoggettare a
selezioni i passaggi da un livello di professionalità al successivo, consentono di qualificare la procedura di cui si
CP_ discute quale “automatismo di carriera”, sostenendo che l non avrebbe dovuto bandire le procedure per il passaggio dal 1° al 2° livello con cadenza annuale ed illustrando che “Con messaggio Hermes n.
3945 del 30/10/19 sono state indette le selezioni per l'attribuzione del II livello differenziato di professionalità
delle Aree legale (n.29 posti), tecnico-edilizia e statistico attuariale;
con determinazione del Direttore generale
n.247 del 1°/7/20 è stata approvazione della graduatoria dei professionisti legali ammessi alla selezione per
l'attribuzione del II livello differenziato di professionalità, poi rettificata con la determinazione n.32 del 29/3/21,
a seguito dell'espletamento delle verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. n.445/00 sui titoli dichiarati dai
professionisti utilmente collocati in graduatoria…con determinazione del Direttore generale n.32 del 29/3/21…il
LINI è stato, quindi, inquadrato nel secondo livello differenziato di professionalità, a decorrere dal 1° luglio 2020
e non come erroneamente indicato nel ricorso dal dicembre 2021”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato quanto alla domanda principale mentre è parzialmente fondato quanto alla domanda subordinata.
Onde sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, deve premettersi che la domanda di parte ricorrente non ha ad oggetto gli esiti della procedura selettiva di cui alla determinazione del Direttore
Generale n. P23/492/11 del 10.10.2011 con la quale è stata indetta la selezione per l'attribuzione del
"secondo livello differenziato di professionalità" per l'Area Legale con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ma l'omessa indizione di successive procedure che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, gli avrebbero consentito di acquisire il livello economico con anticipo rispetto al 1° luglio 2020.
Così precisata la domanda, si ritiene che non possa essere riconosciuta fondata la pretesa di conseguire, ora per allora, la progressione economica ambita in quanto non appare configurabile, in capo all'odierno ricorrente, una situazione soggettiva specifica che tragga fondamento da norme di legge, da contratto o da atti amministrativi avente ad oggetto tale progressione con una specifica decorrenza. pagina 4 di 9 Piuttosto, appare meritevole di valutazione e di favorevole apprezzamento, seppure solo parzialmente, la domanda di risarcimento del danno basata sulla dedotta illegittima omissione, da parte dell'amministrazione, nell'indizione di procedure selettive, per il passaggio dal 1° al 2° livello dell'area professionale, sino all'anno 2019.
A fini decisori, sul punto, occorre prendere le mosse dal CCNL dell'Area VI per il personale dirigente delle specifiche tipologie professionali 2006-2009, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data
21/7/10, con il quale è stata profondamente innovata la disciplina prevista per le specifiche tipologie professionali. In particolare, l'art. 12 di tale contratto, modificando sostanzialmente quanto in precedenza previsto dall'art. 85 del CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003, ha stabilito, con decorrenza dal 31/12/09, al posto dei tre livelli differenziati di professionalità (base, primo e secondo),
due soli livelli, ossia il primo ed il secondo.
Nello specifico, il citato art. 12 ha espressamente previsto che: “
1. Gli enti istituiscono, per il personale
dell'Area professionisti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità, con
accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari
rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste
dall'ordinamento degli enti stessi.
2. Nel primo livello, sono collocati i professionisti che, nella precedente
struttura dei livelli differenziati, erano inseriti nel primo livello professionale nonché quelli che, alla data del 31
dicembre 2009, erano ancora collocati nel livello di base.
3. Per lo sviluppo dal primo al secondo livello, sulla base
del requisito del compimento di un periodo minimo di effettivo servizio di sei anni nel primo livello, sono stabiliti
i seguenti criteri: a) esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista, anche con riferimento ad un
periodo pluriennale;
b) conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale;
c) altri
eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza, comunque collegati alla
specifica competenza professionale;
d) la valutazione dell'esperienza professionale posseduta.
4. Il passaggio dal
primo al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di
selezione nonché eventuali ulteriori criteri e requisiti, aggiunti a quelli previsti dal comma 3, sono stabiliti dagli
enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.
5. Ai fini dell'ammissione alle procedure selettive per
il passaggio al secondo livello professionale, per i professionisti di cui al comma 2, già inseriti nel livello base e
collocati nel primo livello con decorrenza dal 31 dicembre 2009, ai fini del computo del periodo di servizio
effettivo di sei anni, si tiene conto solo del servizio prestato dalla suddetta data del 31 dicembre 2009. 6.Con
decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina
dell'art. 13 del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-2005, dell'art. 85 del CCNL del 1° agosto 2006 per il pagina 5 di 9 quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del CCNL dell'11/10/1996
e dell'art. 43 commi da 12 a 15 del d.P.R. n. 43 del 1990”.
CP_ Con la determinazione n. 359 del 5 agosto del 2011 del Presidente dell' (cfr. all. n. 19), l'Istituto, in conformità con le previsioni contrattuali, stabiliva i criteri per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità stabiliti dall'art. 12 del CCNL dell'area VI.
Tra tali criteri, rileva, in particolare quello stabilito al punto 1 ove si prevede che il secondo livello di professionalità sia conferito “…mediante apposita selezione con provvedimento del direttore generale da
effettuarsi su base nazionale con riferimento alle disponibilità esistenti al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal
1° gennaio del 2010…”.
Dall'esame del prospetto depositato dall' in data 29 settembre 2024, risulta che, solo a decorrere CP_1
dal 2012, vi sarebbe stata, in astratto, la possibilità, per parte ricorrente, di essere ammesso alla procedura per l'attribuzione del secondo livello in quanto, negli anni precedenti, non vi sarebbe stata capienza;
negli anni 2009, 2010 e 2011, in particolare, sull'organico di fatto complessivo dell'ente, già il secondo livello risultava attribuito al 40% del personale del ruolo professionale.
Tuttavia, la mancata indizione della procedura nell'anno 2012 e nei successivi non può avere sortito effetti negativi a carico del ricorrente sino all'anno 2015, stanti i reiterati provvedimenti di blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera.
L'art. 9, comma 21, ultimo periodo della legge n. 122/2010, espressamente ha previsto che ”per il
personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche contrattualizzato, le progressioni di carriera,
comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici”.
La predetta disposizione determinava, sostanzialmente, dal punto di vista temporale, l'inefficacia delle progressioni economiche per tutti i tipi di inquadramento previsti a decorrere dall'1/1/11, sino a tutto il 2013, con successiva proroga fino al 31/12/14, disposta dall'art. 1 del D.P.R. n. 122/2013,
emanato a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.
n. 111/2011.
Ciò posto, ad avviso di questo giudicante, la mancata indizione delle procedure per le progressioni dal 1° al 2° livello di professionalità a decorrere dal 2012 ha determinato, a carico del ricorrente, un danno consistente nella perdita della chance di ottenere anticipatamente la progressione di carriera. E'
stato, infatti, affermato sul punto che “La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella
dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in pagina 6 di 9 termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità (nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel
mondo del lavoro nel campo prescelto, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di
presunzioni); b) nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno [nella specie, le
possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona
della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto]. Il nesso tra
condotta ed evento si caratterizza, pertanto, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza
eziologica (id est, dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di
quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri
termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad
allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile
vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante
presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno
da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un
danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed
attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato” (in tal senso si veda
Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25910).
Ora, sulla base delle norme contrattuali e degli atti interni sopra richiamati e trascritti, si ritiene che
CP_ l' fosse tenuta ad indire concorsi per la progressione interna dal 1° al 2° livello di professionalità,
il 1° gennaio di ciascun anno a condizione che la percentuale della dotazione organica di 2° livello fosse inferiore al 40% e tale condizione si è verificata a decorrere dall'anno 2012.
Ad avviso di questo giudicante, l'apprezzamento della chance perduta deve prendere le mosse dalla consistenza di fatto dell'organico del ruolo professionale di anno in anno non potendosi, invece, al fine di valutare il rispetto o meno dei criteri per l'indizione delle selezioni di cui alla sopra citata
CP_ determinazione n. 359 del 5 agosto del 2011 del Presidente dell' avere riguardo all'astratta consistenza dell'organico di diritto.
La norma contrattuale, infatti, individua, in primo luogo la necessità del mantenimento di un rapporto percentuale esattamente ponderato tra professionisti inquadrati al 1° livello pari al 60% e professionisti inquadrati al 2° livello pari al 40% e la determinazione n. 359 del 5 agosto del 2011 che,
secondo la condivisa prospettazione attorea, fonda la pretesa risarcitoria azionata, individua un impegno, per il Presidente dell'ente, di indire selezioni al fine di consentire il passaggio dal 1° livello pagina 7 di 9 al 2° livello solo qualora, ad organico invariato ed al 1° gennaio di ciascun anno, la percentuale dell'organico inquadrata al secondo livello risulti inferiore al 40%.
In una situazione di carenza di organico non risulta, in altre parole, coerente con la norma contrattuale pretendere, così come con le note conclusive deduce parte ricorrente, compulsare l'amministrazione ad indire concorsi interni per la progressione dal 1° al 2° livello alterando i rapporti percentuali tra i due livelli che, invece, a livello contrattuale, risultano esattamente stabiliti.
Tenuto conto del possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla progressione dal 2012, si ritiene che, per effettuare una stima della chance perduta occorra collocarsi nell'anno 2012 e verificare quanti posti fossero disponibili nel secondo livello e quanti fossero i soggetti del primo che avrebbero potuto ambirvi.
Alla luce del prospetto depositato, la percentuale del 40% rispetto all'organico del ruolo professionale,
pari a 327 unità risultava pari a 130 mentre i professionisti effettivamente inquadrati nel 2° livello erano 121; ne risulta una scopertura di 9 unità. Tuttavia, a tale data, i soggetti che avrebbero potuto concorrere erano in numero pari a 164. Ciò significa, dunque, che parte ricorrente aveva, nell'anno
2012, una probabilità tra il 5 e il 6% di conseguire la progressione ambita. Nell'anno 2015, data di decorrenza degli eventuali effetti economici negativi della mancata progressione di carriera, il numero dei professionisti inquadrati nel 2° livello è diminuito di dieci unità sicchè la probabilità di conseguimento della progressione ambita può essere incrementata sino al 10%.
Ciò evidenziato, questo giudicante ha ritenuto di avvalersi dell'ausilio di un CTU cui ha sottoposto il seguente quesito “…dica il CTU la maggiore retribuzione eventualmente spettante al ricorrente per il periodo
dall'1.1.2015 al luglio del 2020 ipotizzando la corresponsione allo stesso, sin dall'1.1.2015 del secondo livello di
professionalità; stabilisca al CTU l'eventuale maggiore importo del TFR spettante al ricorrente in virtù di tale
maggiore retribuzione e, ove sia ipotizzabile un conseguente maggiore importo della pensione alla decorrenza
conseguente alla maggiore retribuzione riconosciuta, stabilisca il valore annuo di tale maggiore trattamento
eventualmente spettante, fissa, per il conferimento dell'incarico peritale, la nuova udienza del 22 novembre del
2024 ore 11.30 autorizzando le parti alla nomina dei rispettivi cc.tt.pp. sino a tale udienza.
Il CTU, con elaborato peritale coerente con le premesse e ragionevolmente sviluppato da cui non si hanno ragioni per dissentire ha così concluso “…l' inquadramento nel II° livello di professionalità dall'
1/1/2015, comporta una differenza economica di € 40.241,26 relativa al periodo dall'01/01/2015 al recesso, ma
non sono emerse differenze sul trattamento di fine servizio già ricevuto dal ricorrente. Le differenze retributive
pagina 8 di 9 sopra quantificate, inserite nel calcolo del trattamento in godimento, comportano un incremento di pensione di €
74,85 mensili alla data di decorrenza del 1° giugno 2023…”.
Si ritiene, stante il valore dell'incremento pensionistico perduto e la modalità di stima,
necessariamente equitativa, del danno da perdita di chance, che, in linea di approssimazione, la base d'apprezzamento del danno, per la quota riferibile alla maggiore pensione perduta, possa essere determinata moltiplicando il maggior rateo per 13 mensilità e il risultato per 25 anni considerando anche l'eventuale reversibilità.
Ne consegue un valore della quota di pensione perduta pari a €24.326,25 che sommato al valore del danno retributivo totalizza un'ipotetica base di danno economico complessivo pari a €64.567,51.
A tale base economica di apprezzamento del danno deve però essere applicata la percentuale relativa alla chance perduta pari al 10%. Ne risulta un danno che, in linea equitativa, può essere determinato nella misura di €6.500,00 che dovrà essere maggiorato di rivalutazione e interessi.
Stante il complessivo esito del giudizio si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per la
CP_ metà e poste, per la residua quota, a carico dell esse vengono liquidate, per l'intero, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra
€26.000,00 e €52.000,00; scaglione, questo, applicabile anche alle causa di valore non determinabile
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
CP_ condanna l' al pagamento, a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €6.500,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 1° luglio 2020 al soddisfo, respinge le restanti
CP_ domande;
compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese in favore di parte ricorrente, liquidandole, per l'intero, nella misura €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle
CP_ spese di CU, Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU
liquidate come da separato decreto.
Perugia 26 settembre 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 711/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Pilerio Spadafora) Parte_2
- ricorrente -
contro
– (avv. Paola Massafra) convenuto contumace CP_1 Parte_3
- convenuto–
ha emesso, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 26.9.2025, alle ore 13.20, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto le seguenti domande “a ) - CP_2
accertare e dichiarare nei confronti dell' e all'occorrenza previa disapplicazione dei connessi atti e CP_1
CP_ provvedimenti amministrativi dell' che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del secondo livello
differenziato di professionalità con effetti giuridici ed economici dall'1/1/2009 o da altra e successiva data che
risulterà di giustizia;
b ) - conseguentemente condannare l a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1
retributive dovute in base al secondo livello differenziato di professionalità, con decorrenza dall'1/1/2009 o dalla
data ritenuta di giustizia, fino alla data dell'avvenuto riconoscimento del secondo livello ( dicembre 2021 ), in
misura pari ad € 93.795,00 lordi ( € 7.215,00 per anno, lordi ), come da conteggio allegato (n. 36) - fatta salva
l'eventuale applicazione del blocco retributivo stabilito ex lege ove il riconoscimento del secondo livello sia
successivo all'entrata in vigore della c.d. legge “blocca carriere” - nonché ad ogni somma o compenso connessi
e/o collegati al citato livello, con particolare riferimento a: -T.F.S. o T.F.R. in misura pari ad € 7.292,70 per pagina 1 di 9 anno, come da conteggio allegato o in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- alla partecipazione
alle competenze legali (collegata al trattamento complessivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 DL n.
90/2014 conv. in - al ricalcolo del maggiore trattamento pensionistico, ovvero alla costituzione di rendita
vitalizia, ex art. 13 della Legge n. 1338/1962, con oneri a carico dell'Ente resistente per quella parte della
contribuzione eventualmente caduta in prescrizione;
in via subordinata: c ) - accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente al risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance a causa delle mancate e doverose indizioni
delle selezioni per il secondo livello differenziato di professionalità, con condanna dell' al pagamento: - CP_4
della somma di euro € 93.795,00 lordi, pari al corrispondente ammontare delle differenze retributive dovute non
corrisposte dal 2009 al dicembre 2021; - a corrispondere la somma di euro 7.292,70 annui quale differenza sul
T.F.S. o T.F.R. come calcolato dall' tenendo conto di quanto dovuto in base al secondo livello, dal 2009 al CP_1
dicembre 2021; - al maggior importo sul trattamento pensionistico decorrente dall'1/6/2023 - anche in via
equitativa - sulla scorta dei conteggi allegati ed in riferimento alle attuali aspettative di vita;
d ) - dichiarare
l'obbligo dell convenuto a regolarizzare la posizione del ricorrente sotto il profilo contributivo- CP_2
previdenziale”.
Ha premesso che in base agli artt. 16 e 17 della L. n.70/1975 e alla successiva contrattazione collettiva di settore, sussiste una qualifica unica per tutti gli appartenenti al ruolo professionale-legale ed all'interno della qualifica unica sono stati istituiti - in corrispondenza a quote predeterminate dell'organico - due livelli differenziati di professionalità oltre il livello iniziale;
che per ciascun livello è
previsto un diverso e maggiore stipendio tabellare e che dal 2008 in poi un preciso quadro normativo e contrattuale, di fonte regolamentare e collettiva, vincolava l' ad effettuare le selezioni per il CP_1
secondo livello con riferimento alle disponibilità di posti esistenti al 1° gennaio di ogni anno [precetto giuridico questo sancito nel tempo da: - art. 87 del CCNL 11.10.1996 Dirigenti e Professionisti Degli
Enti; - art. 85 del CCNL 1.1.2006 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico
2002/2003; - art. 13 del CCNL 1.8.2006, biennio economico 2004/2005].
Ha esposto che esso ricorrente, già iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati, è stato inquadrato nel ruolo professionale legale quale dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per il quale ha svolto la professione di avvocato con carattere di esclusività fino alla data del suo pensionamento;
che è transitato da altro Ente nel ruolo dell' Avvocatura I.N.P.S. il 1° settembre 2007 e che a quella data era già in possesso del primo livello differenziato di professionalità, con decorrenza dal 24 febbraio 2000; che il sistema di inquadramento degli avvocati del parastato prevedeva pagina 2 di 9 originariamente un'unica qualifica articolata in tre posizioni (un livello base e due livelli differenziati di professionalità) corrispondenti a quote predeterminate dell'organico, accessibili con selezioni annuali da attivarsi - per i posti vacanti - tra i soggetti in possesso dei relativi requisiti ( cfr. art. 13 DL
n.344/1990, convertito in L. n. 21/1991; art. 87 CCNL 1996, art. 85 CCNL 2002-2003; art. 13 CCNL 2004-
2005 e succ. mod.); che la normativa di riferimento modulava quindi nel 2008 e successivamente (ex art. 12 del CCNL Area VI della Dirigenza degli Enti Pubblici non economici, sezione separata per le specifiche tipologie professionali, biennio 2008-2009) l'attribuzione agli appartenenti al ruolo professionale, ai fini economici, di due livelli differenziati di professionalità con accesso: (i) al primo livello, dall'esterno, per un contingente del 60%; (ii) al secondo livello per il 40% della dotazione organica delle specifiche professionalità, con procedura selettiva interna, quale sviluppo economico del trattamento retributivo del professionista;
che con determinazione del Direttore Generale n.
P23/492/11 del 10.10.2011 è stata indetta la selezione per l'attribuzione del "secondo livello differenziato di
professionalità" per l'Area Legale con decorrenza dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito con il
Verbale di Accordo transitorio sottoscritto in data 20.7.2007, disciplinante l'“Applicazione dei requisiti e
dei criteri semplificati di valutazione ex art. 85 CCNL 2002.2005 area VI della dirigenza”; selezione questa alla quale esso ricorrente è stato ammesso a partecipare;
che con successive determinazioni del
Direttore Centrale Risorse Umane n. 263 del 19.10.2011 e n. 284 del 14.11.2011, modificativa dell'elenco di cui alla prima Determinazione, è stato approvato l'elenco dei professionisti dell'Area Legale
risultati, alla data del 1° gennaio 2008, in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità; che, in detta selezione, rispetto ai sei posti da assegnare al secondo livello, sono stati ammessi dodici candidati, tra i quali era compreso esso ricorrente;
che nella citata selezione, esso ricorrente, pur risultando “non vincitore”, era in posizione tale da lasciar prevedere - con altissima possibilità, per non dire con l'assoluta certezza -
l'utile classificazione nella successiva selezione da indire obbligatoriamente, ovvero per il 2009 o,
quantomeno, per gli anni successivi;
che l' ha omesso di indire, a partire dal 1/1/2009 e negli CP_1
anni successivi, le selezioni per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità; che
ciò ha comportato e comporta un inadempimento contrattuale grave ed evidente: sia con riguardo ai profili collettivi sia con riferimento alla situazione individuale del ricorrente;
che l'omissione si è
protratta fino alla selezione indetta per i posti vacanti al 2019 (v. Messaggio Hermes n° 3945 del
30/10/2019, relativo alla Determinazione n° 114 del 17/10/2019 ad esso allegata, cfr. all. nn° 15 e 16 );
pagina 3 di 9 che a tale selezione sono stati ammessi a partecipare indistintamente tutti gli avvocati dell' con CP_1
sei anni di anzianità di servizio alla data dell'1.1.2019.
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo che
“Né la regolamentazione vigente al momento in cui sono state bandite le selezioni in analisi – concludendo – né
tantomeno quella successiva, che ha confermato l'evoluzione della contrattazione lungo la linea di assoggettare a
selezioni i passaggi da un livello di professionalità al successivo, consentono di qualificare la procedura di cui si
CP_ discute quale “automatismo di carriera”, sostenendo che l non avrebbe dovuto bandire le procedure per il passaggio dal 1° al 2° livello con cadenza annuale ed illustrando che “Con messaggio Hermes n.
3945 del 30/10/19 sono state indette le selezioni per l'attribuzione del II livello differenziato di professionalità
delle Aree legale (n.29 posti), tecnico-edilizia e statistico attuariale;
con determinazione del Direttore generale
n.247 del 1°/7/20 è stata approvazione della graduatoria dei professionisti legali ammessi alla selezione per
l'attribuzione del II livello differenziato di professionalità, poi rettificata con la determinazione n.32 del 29/3/21,
a seguito dell'espletamento delle verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. n.445/00 sui titoli dichiarati dai
professionisti utilmente collocati in graduatoria…con determinazione del Direttore generale n.32 del 29/3/21…il
LINI è stato, quindi, inquadrato nel secondo livello differenziato di professionalità, a decorrere dal 1° luglio 2020
e non come erroneamente indicato nel ricorso dal dicembre 2021”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato quanto alla domanda principale mentre è parzialmente fondato quanto alla domanda subordinata.
Onde sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, deve premettersi che la domanda di parte ricorrente non ha ad oggetto gli esiti della procedura selettiva di cui alla determinazione del Direttore
Generale n. P23/492/11 del 10.10.2011 con la quale è stata indetta la selezione per l'attribuzione del
"secondo livello differenziato di professionalità" per l'Area Legale con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ma l'omessa indizione di successive procedure che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, gli avrebbero consentito di acquisire il livello economico con anticipo rispetto al 1° luglio 2020.
Così precisata la domanda, si ritiene che non possa essere riconosciuta fondata la pretesa di conseguire, ora per allora, la progressione economica ambita in quanto non appare configurabile, in capo all'odierno ricorrente, una situazione soggettiva specifica che tragga fondamento da norme di legge, da contratto o da atti amministrativi avente ad oggetto tale progressione con una specifica decorrenza. pagina 4 di 9 Piuttosto, appare meritevole di valutazione e di favorevole apprezzamento, seppure solo parzialmente, la domanda di risarcimento del danno basata sulla dedotta illegittima omissione, da parte dell'amministrazione, nell'indizione di procedure selettive, per il passaggio dal 1° al 2° livello dell'area professionale, sino all'anno 2019.
A fini decisori, sul punto, occorre prendere le mosse dal CCNL dell'Area VI per il personale dirigente delle specifiche tipologie professionali 2006-2009, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data
21/7/10, con il quale è stata profondamente innovata la disciplina prevista per le specifiche tipologie professionali. In particolare, l'art. 12 di tale contratto, modificando sostanzialmente quanto in precedenza previsto dall'art. 85 del CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003, ha stabilito, con decorrenza dal 31/12/09, al posto dei tre livelli differenziati di professionalità (base, primo e secondo),
due soli livelli, ossia il primo ed il secondo.
Nello specifico, il citato art. 12 ha espressamente previsto che: “
1. Gli enti istituiscono, per il personale
dell'Area professionisti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità, con
accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari
rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste
dall'ordinamento degli enti stessi.
2. Nel primo livello, sono collocati i professionisti che, nella precedente
struttura dei livelli differenziati, erano inseriti nel primo livello professionale nonché quelli che, alla data del 31
dicembre 2009, erano ancora collocati nel livello di base.
3. Per lo sviluppo dal primo al secondo livello, sulla base
del requisito del compimento di un periodo minimo di effettivo servizio di sei anni nel primo livello, sono stabiliti
i seguenti criteri: a) esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista, anche con riferimento ad un
periodo pluriennale;
b) conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale;
c) altri
eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza, comunque collegati alla
specifica competenza professionale;
d) la valutazione dell'esperienza professionale posseduta.
4. Il passaggio dal
primo al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di
selezione nonché eventuali ulteriori criteri e requisiti, aggiunti a quelli previsti dal comma 3, sono stabiliti dagli
enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.
5. Ai fini dell'ammissione alle procedure selettive per
il passaggio al secondo livello professionale, per i professionisti di cui al comma 2, già inseriti nel livello base e
collocati nel primo livello con decorrenza dal 31 dicembre 2009, ai fini del computo del periodo di servizio
effettivo di sei anni, si tiene conto solo del servizio prestato dalla suddetta data del 31 dicembre 2009. 6.Con
decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina
dell'art. 13 del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-2005, dell'art. 85 del CCNL del 1° agosto 2006 per il pagina 5 di 9 quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del CCNL dell'11/10/1996
e dell'art. 43 commi da 12 a 15 del d.P.R. n. 43 del 1990”.
CP_ Con la determinazione n. 359 del 5 agosto del 2011 del Presidente dell' (cfr. all. n. 19), l'Istituto, in conformità con le previsioni contrattuali, stabiliva i criteri per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità stabiliti dall'art. 12 del CCNL dell'area VI.
Tra tali criteri, rileva, in particolare quello stabilito al punto 1 ove si prevede che il secondo livello di professionalità sia conferito “…mediante apposita selezione con provvedimento del direttore generale da
effettuarsi su base nazionale con riferimento alle disponibilità esistenti al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal
1° gennaio del 2010…”.
Dall'esame del prospetto depositato dall' in data 29 settembre 2024, risulta che, solo a decorrere CP_1
dal 2012, vi sarebbe stata, in astratto, la possibilità, per parte ricorrente, di essere ammesso alla procedura per l'attribuzione del secondo livello in quanto, negli anni precedenti, non vi sarebbe stata capienza;
negli anni 2009, 2010 e 2011, in particolare, sull'organico di fatto complessivo dell'ente, già il secondo livello risultava attribuito al 40% del personale del ruolo professionale.
Tuttavia, la mancata indizione della procedura nell'anno 2012 e nei successivi non può avere sortito effetti negativi a carico del ricorrente sino all'anno 2015, stanti i reiterati provvedimenti di blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera.
L'art. 9, comma 21, ultimo periodo della legge n. 122/2010, espressamente ha previsto che ”per il
personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche contrattualizzato, le progressioni di carriera,
comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici”.
La predetta disposizione determinava, sostanzialmente, dal punto di vista temporale, l'inefficacia delle progressioni economiche per tutti i tipi di inquadramento previsti a decorrere dall'1/1/11, sino a tutto il 2013, con successiva proroga fino al 31/12/14, disposta dall'art. 1 del D.P.R. n. 122/2013,
emanato a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.
n. 111/2011.
Ciò posto, ad avviso di questo giudicante, la mancata indizione delle procedure per le progressioni dal 1° al 2° livello di professionalità a decorrere dal 2012 ha determinato, a carico del ricorrente, un danno consistente nella perdita della chance di ottenere anticipatamente la progressione di carriera. E'
stato, infatti, affermato sul punto che “La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella
dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in pagina 6 di 9 termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità (nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel
mondo del lavoro nel campo prescelto, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di
presunzioni); b) nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno [nella specie, le
possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona
della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto]. Il nesso tra
condotta ed evento si caratterizza, pertanto, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza
eziologica (id est, dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di
quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri
termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad
allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile
vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante
presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno
da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un
danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed
attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato” (in tal senso si veda
Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25910).
Ora, sulla base delle norme contrattuali e degli atti interni sopra richiamati e trascritti, si ritiene che
CP_ l' fosse tenuta ad indire concorsi per la progressione interna dal 1° al 2° livello di professionalità,
il 1° gennaio di ciascun anno a condizione che la percentuale della dotazione organica di 2° livello fosse inferiore al 40% e tale condizione si è verificata a decorrere dall'anno 2012.
Ad avviso di questo giudicante, l'apprezzamento della chance perduta deve prendere le mosse dalla consistenza di fatto dell'organico del ruolo professionale di anno in anno non potendosi, invece, al fine di valutare il rispetto o meno dei criteri per l'indizione delle selezioni di cui alla sopra citata
CP_ determinazione n. 359 del 5 agosto del 2011 del Presidente dell' avere riguardo all'astratta consistenza dell'organico di diritto.
La norma contrattuale, infatti, individua, in primo luogo la necessità del mantenimento di un rapporto percentuale esattamente ponderato tra professionisti inquadrati al 1° livello pari al 60% e professionisti inquadrati al 2° livello pari al 40% e la determinazione n. 359 del 5 agosto del 2011 che,
secondo la condivisa prospettazione attorea, fonda la pretesa risarcitoria azionata, individua un impegno, per il Presidente dell'ente, di indire selezioni al fine di consentire il passaggio dal 1° livello pagina 7 di 9 al 2° livello solo qualora, ad organico invariato ed al 1° gennaio di ciascun anno, la percentuale dell'organico inquadrata al secondo livello risulti inferiore al 40%.
In una situazione di carenza di organico non risulta, in altre parole, coerente con la norma contrattuale pretendere, così come con le note conclusive deduce parte ricorrente, compulsare l'amministrazione ad indire concorsi interni per la progressione dal 1° al 2° livello alterando i rapporti percentuali tra i due livelli che, invece, a livello contrattuale, risultano esattamente stabiliti.
Tenuto conto del possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla progressione dal 2012, si ritiene che, per effettuare una stima della chance perduta occorra collocarsi nell'anno 2012 e verificare quanti posti fossero disponibili nel secondo livello e quanti fossero i soggetti del primo che avrebbero potuto ambirvi.
Alla luce del prospetto depositato, la percentuale del 40% rispetto all'organico del ruolo professionale,
pari a 327 unità risultava pari a 130 mentre i professionisti effettivamente inquadrati nel 2° livello erano 121; ne risulta una scopertura di 9 unità. Tuttavia, a tale data, i soggetti che avrebbero potuto concorrere erano in numero pari a 164. Ciò significa, dunque, che parte ricorrente aveva, nell'anno
2012, una probabilità tra il 5 e il 6% di conseguire la progressione ambita. Nell'anno 2015, data di decorrenza degli eventuali effetti economici negativi della mancata progressione di carriera, il numero dei professionisti inquadrati nel 2° livello è diminuito di dieci unità sicchè la probabilità di conseguimento della progressione ambita può essere incrementata sino al 10%.
Ciò evidenziato, questo giudicante ha ritenuto di avvalersi dell'ausilio di un CTU cui ha sottoposto il seguente quesito “…dica il CTU la maggiore retribuzione eventualmente spettante al ricorrente per il periodo
dall'1.1.2015 al luglio del 2020 ipotizzando la corresponsione allo stesso, sin dall'1.1.2015 del secondo livello di
professionalità; stabilisca al CTU l'eventuale maggiore importo del TFR spettante al ricorrente in virtù di tale
maggiore retribuzione e, ove sia ipotizzabile un conseguente maggiore importo della pensione alla decorrenza
conseguente alla maggiore retribuzione riconosciuta, stabilisca il valore annuo di tale maggiore trattamento
eventualmente spettante, fissa, per il conferimento dell'incarico peritale, la nuova udienza del 22 novembre del
2024 ore 11.30 autorizzando le parti alla nomina dei rispettivi cc.tt.pp. sino a tale udienza.
Il CTU, con elaborato peritale coerente con le premesse e ragionevolmente sviluppato da cui non si hanno ragioni per dissentire ha così concluso “…l' inquadramento nel II° livello di professionalità dall'
1/1/2015, comporta una differenza economica di € 40.241,26 relativa al periodo dall'01/01/2015 al recesso, ma
non sono emerse differenze sul trattamento di fine servizio già ricevuto dal ricorrente. Le differenze retributive
pagina 8 di 9 sopra quantificate, inserite nel calcolo del trattamento in godimento, comportano un incremento di pensione di €
74,85 mensili alla data di decorrenza del 1° giugno 2023…”.
Si ritiene, stante il valore dell'incremento pensionistico perduto e la modalità di stima,
necessariamente equitativa, del danno da perdita di chance, che, in linea di approssimazione, la base d'apprezzamento del danno, per la quota riferibile alla maggiore pensione perduta, possa essere determinata moltiplicando il maggior rateo per 13 mensilità e il risultato per 25 anni considerando anche l'eventuale reversibilità.
Ne consegue un valore della quota di pensione perduta pari a €24.326,25 che sommato al valore del danno retributivo totalizza un'ipotetica base di danno economico complessivo pari a €64.567,51.
A tale base economica di apprezzamento del danno deve però essere applicata la percentuale relativa alla chance perduta pari al 10%. Ne risulta un danno che, in linea equitativa, può essere determinato nella misura di €6.500,00 che dovrà essere maggiorato di rivalutazione e interessi.
Stante il complessivo esito del giudizio si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per la
CP_ metà e poste, per la residua quota, a carico dell esse vengono liquidate, per l'intero, sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra
€26.000,00 e €52.000,00; scaglione, questo, applicabile anche alle causa di valore non determinabile
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
CP_ condanna l' al pagamento, a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €6.500,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla data del 1° luglio 2020 al soddisfo, respinge le restanti
CP_ domande;
compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese in favore di parte ricorrente, liquidandole, per l'intero, nella misura €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle
CP_ spese di CU, Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU
liquidate come da separato decreto.
Perugia 26 settembre 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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