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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice TTessa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 6212 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2021, vertente tra (codice fiscale Parte_1
) e (codice C.F._1 Parte_2 fiscale ), rappresentati e difesi dall'Avvocato P.IVA_1
Raffaella Preda del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attori, contro (codice fiscale CP_1
) e liquidazione (codice C.F._2 Controparte_2 fiscale ), rappresentati e difesi dall'Avvocato P.IVA_2
Francesco Fugazzola del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuti, e con la chiamata in causa di
[...]
(codice fiscale , rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocato Marcella Schiavi del foro di Milano in forza di mandato in atti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dagli attori nei confronti dei convenuti con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitisi ritualmente i convenuti,
Cont chiamata in causa , dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 16 ottobre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume la persona fisica attrice di svolgere da anni quale artigiano attività di falegnameria presso la persona giuridica attrice, della quale è legale rappresentante (si esamini il documento 1 di produzione attorea).
1 Afferma che, nel corso della sua attività, per eseguire tagli dei tronchi di particolare lunghezza si avvaleva sovente delle prestazioni della persona giuridica convenuta.
Afferma che, nella mattinata del 10 luglio 2019, si recava presso la sede della persona giuridica convenuta, sita ad
Almenno San Bartolomeo, all'interno del suo capannone, per assistere al taglio di alcuni tronchi di sua proprietà.
Aggiunge che, in tale frangente, aveva appena indicato la lunghezza del taglio da effettuare a un tronco di sua proprietà, quando, all'improvviso, veniva investito da un carrello elevatore guidato e azionato dalla persona fisica convenuta (per incidens socia e rappresentante legale della persona giuridica convenuta), riportando gravi danni.
Assume che causa esclusiva del sinistro è da ricercarsi nella colposa condotta della persona fisica convenuta.
Chiede dunque la condanna di entrambi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Chiede altresì ricollocarsi la causa sul ruolo onde espletare ulteriori accertamenti sia istruttori sia di natura peritale.
I convenuti instano per il rigetto delle domande attoree.
In subordine, chiedono l'accoglimento delle medesime nella misura minore possibile.
Chiedono di essere manlevati e tenuti indenni in toto dalla terza chiamata.
Propongono domanda nei confronti degli attori ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Concludono per la vittoria in punto spese.
Concludono altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La terza chiamata chiede il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, anche a seguito del rigetto delle domande formulate dagli attori.
2 In subordine, ne chiede l'accoglimento nella misura più limitata possibile.
Insta per la vittoria (o in subordine per la compensazione) in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi alla rimessione della causa sul ruolo onde espletare ulteriori accertamenti per la presenza di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Devesi evidenziare, in ordine all'an debeatur, quanto segue.
Può affermarsi con ragionevole sicurezza che il sinistro de quo è stato effettivamente causato dalla condotta colposa della persona fisica convenuta, che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra evidenziate, azionò il carrello elevatore che colpì la persona fisica attrice eseguendo un'errata manovra, in particolare azionando il pedale destro della marcia avanti piuttosto che il pedale della marcia indietro, come avrebbe invece dovuto, investendo e schiacciando contro un altro manufatto la persona fisica attrice.
Tali circostanze risultano dalle deposizioni dei testimoni e tecnici dell'Ufficio Testimone_1 Testimone_2
Prevenzione e Sicurezza dell'ATS di Bergamo, che hanno eseguito i rilievi relativi al sinistro de quo, ricostruendo la dinamica del sinistro medesimo, della cui verificazione comunque non si può dubitare, considerate anche le deposizioni di ed . Testimone_3 Testimone_4
Devesi peraltro evidenziare la responsabilità concorrente della persona fisica attrice nella causazione del sinistro de quo.
In sede di interrogatorio formale il danneggiato Parte_1
ha ammesso che al momento del sinistro si trovava
[...] tra il carrello elevatore che lo colpì (per il tramite di un tronco che era in quel momento sollevato dal medesimo) e lo schiacciò contro l'altro manufatto.
3 Il teste ha poi dichiarato che, appunto, il Tes_1 Parte_1 era di fronte al carrello elevatore guidato dal al fine CP_1 di tagliare con una motosega il tronco sopra indicato, onde stabilire la misura del taglio.
Non rileva il fatto che si trattava di una prassi di lavoro che non aveva mai prodotto danni di sorta (come evidenziato nell'interrogatorio formale dall'attore medesimo): è evidente che trattasi di un contegno connotato da imprudenza, oltre che, come si è appurato proprio nell'occasione de qua, assai pericoloso.
E' incontroverso che la conduzione di carrelli elevatori è un'attività ad alto rischio, coinvolgendo altre persone diverse dal conducente: dunque il avrebbe dovuto Parte_1 astenersi dal praticare una manovra così rischiosa e dal posizionarsi dove si posizionò.
Anche la condotta del è ugualmente censurabile sia per CP_1
l'inopinata errata manovra sia perché allo stesso, come ha precisato, sempre, il teste era stato rilasciato il Tes_1 certificato di idoneità alla mansione solo per la mansione, appunto, di addetto segheria e non per la conduzione di carrelli elevatori.
Si noti, ad colorandum, che dal documento 8 di produzione di parte convenuta emerge che anche l' ha censurato entrambe Pt_3 le condotte implicate nel sinistro, valorizzando quanto ora affermato da questo giudicante.
Il avrebbe dovuto astenersi dal guidare il carrello e il CP_1
avrebbe dovuto astenersi dal posizionarsi ove si Parte_1 posizionò.
Ciò doverosamente premesso, si può poi prudentemente affermare che le condotte di entrambi i protagonisti del sinistro hanno causato nella medesima misura il sinistro medesimo, che giammai si sarebbe verificato se uno solo dei due si fosse astenuto dal tenere la condotta che hanno tenuto.
4 Ne discende che il danno risarcibile a favore dell'attore non può che risultare pari al 50% del danno integralmente patito, che, a questo punto, deve essere quantificato.
Sotto questo profilo, dalla documentazione agli atti come valutata sotto il profilo medico dal consulente tecnico d'ufficio TT emerge che il ebbe Persona_1 Parte_1
a subire dal sinistro de quo un trauma da schiacciamento di entrambe le gambe, determinante plurime lesioni fratturative a entrambi gli arti, di particolare entità a sinistra;
tali lesioni resero necessari, oltre a quello effettuato d'urgenza, numerosi ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici, nonché un prolungato periodo per la terapia riabilitativa.
Il consulente ha affermato la sussistenza di un'inabilità temporanea assoluta di 100 giorni e di un'inabilità temporanea relativa al 75 % di 235 giorni e al 50 % di sessanta giorni, nonché, a titolo di danno permanente all'integrità psico- fisica, postumi nella misura del quarantuno per cento.
Cosicché, valutata la normativa vigente e tutti gli elementi emersi (tra i quali l'età dell'attore al momento del sinistro
– sessantuno anni) nonché i valori paranormativi indicati dalla Suprema Corte (ossia, soprattutto, le tabelle Milanesi – si esamini la pronuncia numero 12408 del 2011) e gli ultimi arresti giurisprudenziali, tra i quali spicca la pronuncia della Suprema Corte numero 25164 del 2020, si liquidano in linea capitale le somme di seguito esposte.
Per l'invalidità temporanea, come riconosciuta dal collegio medico, dovrà essere liquidata la cifra ricavabile prendendo quale parametro la somma di 115,00 euro per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100 %, comprensiva di 84,00 euro per danno biologico/dinamico relazionale e di 31,00 euro per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Per il danno permanente all'integrità psico – fisica dovrà essere riconosciuta la richiesta somma di 272.275,00 euro,
5 comprensiva di 181.517,00 euro per danno biologico/dinamico relazionale (il residuo è invece dovuto a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile).
Devesi rimarcare a questo punto che l'attore chiede che venga riconosciuta la personalizzazione del danno.
Assume di aver visto stravolta la propria vita avendo dovuto rinunciare a coltivare le passioni e attività ricreative (tra le quali anche l'attività venatoria e quella di raccoglitore di funghi nel bosco) fino ad allora portate avanti.
Ora, però, tenuto conto dell'insegnamento reso in materia dalla Suprema Corte (si esamini, ex multis, la pronuncia numero 28988 del 2019) in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento.
Nel caso di specie, non vi è prova (e nemmeno idonea allegazione) in ordine ai presupposti fattuali sopra indicati, che giustificherebbero tale riconoscimento.
I fatti lamentati “disegnano” un quadro ordinariamente ricollegabile al pregiudizio patito, senza specifiche peculiarità atte a diversificare il caso di specie da casi consimili.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea non pare accoglibile.
Devesi dunque transitare alla disamina dei danni patrimoniali patiti dalla persona fisica attrice.
6 Devesi premettere che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto la risarcibilità di una parte delle spese mediche sostenute dal;
di ciò, peraltro, si tratterà in Parte_1 seguito.
A parte questa tematica, devesi evidenziare che, a differenza di quanto allegato da parte attrice, il consulente ha affermato l'assenza di deminutio della specifica capacità lavorativa.
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata la medesima condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite numero 3086 del
2022.
Dunque, sotto tale profilo, le richieste attoree non potranno essere accolte.
Nessun altro danno potrà poi essere liquidato a favore della persona fisica attrice, stante l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di altre eventuali voci di pregiudizio patito.
In particolare, nulla potrà essere riconosciuto a favore del per l'asserito danno patrimoniale riferibile alla Parte_1 mancata percezione di reddito nel periodo di inabilità temporanea, non risultando l'avvenuta maturazione di tale danno sol esaminando le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'attore medesimo.
Devesi a questo punto evidenziare che anche la persona giuridica attrice insta per il ristoro del danno patrimoniale.
Assume che a causa dell'infortunio della persona fisica attrice ha subito un grave decremento del fatturato, al punto che ormai è finita in liquidazione.
Trattasi di argomentazione che non trova conforto probatorio.
In particolare, non può non evidenziarsi che il decremento del fatturato patito non può essere eziologicamente ricollegato
7 automaticamente all'infortunio del potendo ben Parte_1 essere riconducibile ad altre cause (quali un'insufficiente promozione del prodotto o il mancato apprezzamento da parte della clientela del prodotto medesimo, una diminuzione della domanda dovuta a crisi congiunturale, l'aumento dei costi di produzione dovuto a fenomeni inflattivi et similia).
Si noti, poi, altresì, che un'impresa commerciale può ben proseguire normalmente la sua attività a prescindere da chi la gestisce, che, in caso di impossibilità, può ben avvalersi in tutto o in parte di (o può ben essere comodamente sostituito da) altri collaboratori.
Si noti altresì che, in caso di difficoltà gestionali, è ben possibile, altresì, cedere l'azienda allorché è in salute, senza patimento di alcun decremento patrimoniale.
Non vi è prova agli atti dell'assoluta (improbabile) indispensabilità del ai fini del buon andamento Parte_1 dell'azienda de qua né è stato offerto di provare tale specifica circostanza, di talché non potrà nemmeno espletarsi la generica consulenza tecnica d'ufficio richiesta in punto da parte attrice (e, anzi, dall'attore! – si esamini la quart'ultima la riga dell'ultima pagina del foglio di precisazione delle conclusioni), che, in assenza di prova in ordine ai sunnominati indefettibili presupposti fattuali
(quali soprattutto l'indispensabilità del e Parte_1
l'impossibilità di vendere l'azienda) risulterebbe totalmente esplorativa.
Di talché il danno patito dalla persona giuridica attrice non potrà essere riconosciuto.
Tornando al danno patito dal occorre evidenziare Parte_1 quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato (si esamini il documento
8 di produzione di parte convenuta) che il si è Parte_1 visto riconoscere dall' in un primo momento la somma di Pt_3
275.918,69; successivamente è intervenuta transazione inter
8 partes comportante l'avvenuto riconoscimento, a favore del e a carico dell' , sempre, della somma di Parte_1 Pt_3
137.960,00 euro.
Ora, in armonia con la sentenza della Suprema Corte numero
17967 del 2021, devesi evidenziare che trattasi di somma detraibile a sfavore del e a favore delle convenute Parte_1 solo a titolo di danno biologico/dinamico relazionale permanente e di spese (le spese riconosciute congrue dal
TT ). Per_1
Con esclusione del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile permanente e del danno da inabilità temporanea.
Considerato che detti valori, come sopra individuati, devono essere dimidiati, si può con sicurezza affermare che nulla compete in questa sede a titolo di danno biologico/dinamico relazionale permanente e di spese.
Risultano quindi risarcibili il danno permanente da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (che, dimidiato, risulta pari a 45.364,00 euro) e quanto dovuto a titolo di inabilità temporanea (che, dimidiato, è pari a 17.609,37 euro).
Tali somme si intendono comprensive di rivalutazione ad oggi.
Sulle medesime, prima devalutate al dì del fatto come sopra indicato e poi rivalutate secondo ISTAT anno per anno (secondo le regole generali in tema di aestimatio indicate, ex pluribus, dalle sentenze della Suprema Corte numero 1712 del
1995 e 2796 del 2000), spetteranno gli interessi legali dalla stessa data a oggi, giorno della taxatio, ossia della trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
In ossequio all'indirizzo giurisprudenziale assolutamente dominante in materia (si esamini la pronuncia della Corte di
Cassazione numero 5680 del 1996) la decorrenza dell'invalidità permanente dovrà essere riportata non alla data del sinistro ma alla data successiva al termine dell'inabilità temporanea.
9 Sulla somma dovuta a oggi, poi, spetteranno gli interessi legali, sempre da oggi e fino al saldo.
In tale misura dovrà essere determinata la condanna dei convenuti in solido, malgrado l'eccezione da questi ultimi sollevata e qui di seguito esaminanda.
Assumono i convenuti che l'attore avrebbe percepito da un risarcimento relativo al Controparte_4 sinistro de quo in forza dell'avvenuta stipulazione tra l'attore e la detta compagnia di un privato contratto di assicurazione.
Trattasi del documento 34 di produzione attorea.
Assume che quanto percepito dall'attore andrebbe scomputato a suo sfavore ed evidenzia che, in tal caso, nulla dovrebbe essere corrisposto all'attore medesimo.
Ora, però, pare al giudicante che debba applicarsi l'insegnamento della Suprema Corte in forza del quale, in tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della compensatio lucri cum damno, perché si è di fronte a una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
Si esamini la pronuncia numero 9380 del 2021.
Nel caso di specie, dalla disamina del sunnominato documento numero 34 emerge chiaramente che l'assicurazione privata de qua rientra nel “ramo vita”.
L'eccezione dei convenuti non pare dunque accoglibile.
Devesi dunque esaminare la domanda di manleva svolta dai convenuti nei confronti della terza chiamata.
10 Effettivamente devesi evidenziare che, come emerge dal documento 4 di produzione della terza chiamata medesima, la persona giuridica convenuta ha stipulato un contratto di assicurazione con la terza chiamata tramite il quale quest'ultima si è obbligata a rivalerlo in relazione a sinistri quali quello de quo.
Peraltro, esaminando le condizioni generali di assicurazione
(il documento 5 di produzione della terza chiamata), emerge che la copertura assicurativa è esclusa nel caso in cui il sinistro sia ricollegabile all'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Nel caso di specie, come già in precedenza specificato, il impiegò in qualità di conducente un macchinario CP_1
(carrello elevatore) senza possedere la dovuta abilitazione.
Devesi evidenziare, ad colorandum, che anche per tale specifica circostanza la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo chiede e ottenne l'emissione nei confronti del LV di un decreto penale di condanna.
Dunque, la domanda di manleva ora in esame non può essere accolta.
Non resta così che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal TT , che, come liquidate in Per_1 dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna i convenuti in solido al pagamento, a favore della persona fisica attrice, a titolo di risarcimento danni, delle somme indicate nella motivazione del presente provvedimento.
Per il titolo e con la rivalutazione e gli accessori del credito indicati in motivazione.
11 Rigetta la domanda formulata dalla persona giuridica attrice nei confronti dei convenuti.
Rigetta la domanda di manleva formulata dai convenuti contro la terza chiamata.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione, a favore di parte attrice, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 696,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al
15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione, a favore della terza chiamata, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico dei convenuti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal TT Per_1
, come già liquidate nel corso del procedimento.
[...]
Bergamo, 4 aprile 2025
Il Giudice
TTessa Francesca Bresciani
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