TRIB
Decreto 23 marzo 2025
Decreto 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35725/2019 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott.ssa Olivia Condino Giudice dott.ssa Francesca Minieri Giudice
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. indicato in epigrafe promosso da
nato a [...], Edo State (Nigeria), il 14.02.1998, CUI 057V9M6, CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Roagna del foro di Asti, presso il cui studio in C.F._1 Asti, al Corso Alfieri n. 231, è elettivamente domiciliato
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
ricorrente/opponente contro
Controparte_1
[...]
convenuto/opposto
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso ex artt. 35 e segg. D.lgs.25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Collegio, sentito il relatore;
premesso che:
- con ricorso ex artt. 35 e segg. D.lgs. 25/2008 depositato in data 26/05/2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al (presso la competente Controparte_1 CP_1
) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. (così corrette le
[...] Parte_1 generalità rispetto a quelle indicate nel C3) ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla di il 07/05/2019, notificato il 13/05/2019; Controparte_1 CP_1
- la non si è costituita;
Controparte_1
- il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni;
- con atto depositato in data 03/10/2024 il difensore, munito di idonea procura conferita il 20/05/2019, ha depositato dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. al ricorso.
Rilevato che:
1 - l'art. 306 c.p.c. prescrive che la rinuncia deve essere accettata “dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”;
- la non si è costituita;
Controparte_1
ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 co 3, attesa la regolarità della rinuncia;
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Milano, il 17/03/2025
Il Presidente rel.
dr.ssa Manuela Comodi
2
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott.ssa Olivia Condino Giudice dott.ssa Francesca Minieri Giudice
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. indicato in epigrafe promosso da
nato a [...], Edo State (Nigeria), il 14.02.1998, CUI 057V9M6, CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Roagna del foro di Asti, presso il cui studio in C.F._1 Asti, al Corso Alfieri n. 231, è elettivamente domiciliato
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
ricorrente/opponente contro
Controparte_1
[...]
convenuto/opposto
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso ex artt. 35 e segg. D.lgs.25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Collegio, sentito il relatore;
premesso che:
- con ricorso ex artt. 35 e segg. D.lgs. 25/2008 depositato in data 26/05/2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al (presso la competente Controparte_1 CP_1
) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. (così corrette le
[...] Parte_1 generalità rispetto a quelle indicate nel C3) ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla di il 07/05/2019, notificato il 13/05/2019; Controparte_1 CP_1
- la non si è costituita;
Controparte_1
- il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni;
- con atto depositato in data 03/10/2024 il difensore, munito di idonea procura conferita il 20/05/2019, ha depositato dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. al ricorso.
Rilevato che:
1 - l'art. 306 c.p.c. prescrive che la rinuncia deve essere accettata “dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”;
- la non si è costituita;
Controparte_1
ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 co 3, attesa la regolarità della rinuncia;
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Milano, il 17/03/2025
Il Presidente rel.
dr.ssa Manuela Comodi
2