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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RO EL RO Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1298/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._1 dell'Avv. Nicoletta Gagliani e dell'Avv. Lorenza Menghini.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) ivi residente via Villagrande 11, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MA PI ZI.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno- 9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. RO EL RO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti;
dato atto che la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5 dicembre 2025 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 641/2022 del 23-29 giugno 2022, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 21 gennaio 1999, ha così statuito:
[...] Controparte_1
- ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a Parte_1
, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1
, la somma mensile di 998,44 Euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di 1.300,00 Controparte_1
Euro, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
- ha rigettato ogni altra istanza, anche istruttoria, delle parti;
- ha condannato a corrispondere a favore di Parte_1 CP_1
le spese processuali, liquidate in 4.977,00 Euro, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che fosse dichiarato e accertato che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica e nulla era, quindi, più Per_1
pag. 2/6 dovuto da esso appellante a titolo di mantenimento di quest'ultimo; che fosse dichiarato ed accertato che nulla era dovuto a , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, o, in via subordinata, che tale assegno venisse ridotto nella misura ritenuta di giustizia;
che fossero integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
2- La Corte, con sentenza non definitiva del 16 gennaio-28 aprile 2025, ha così
deliberato:
-In parziale riforma della sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024 del Tribunale
di Rimini, ha dichiarato cessato, a far data dall'aprile 2024, l'obbligo di Parte_1
di versare a contributo mensile per il
[...] Controparte_1
mantenimento del figlio e di sostenere integralmente le spese Per_1
straordinarie relative a quest'ultimo;
-ha disposto che l'istruttoria della causa dovesse proseguire con riferimento ai motivi di appello che investivano il capo della sentenza con il quale era stato riconosciuto assegno divorzile in favore della secondo quanto prescritto con separata ordinanza. CP_1
In particolare, è stata disposta CTU contabile al fine di: a) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del e della e gli eventuali proventi Pt_1 CP_1
derivanti da rapporti locatizi in corso;
b) accertare l'acquisto e la titolarità di beni mobili di particolare valore, come autovetture e simili;
c) accertare la misura dei redditi dichiarati negli ultimi 3 anni;
d) accertare e specificare la partecipazione a imprese e società, indicandone il volume di affari e gli utili di impresa nell'ultimo triennio;
e)
pag. 3/6 acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari nel triennio precedente e in merito ad eventuali investimenti correlati. E' stato, altresì,
stabilito che il CTU fosse autorizzato a richiedere alle parti, alle banche e alle società
interessate, nonché ad acquisire la documentazione, non presente in atti, occorrente per l'espletamento dell'incarico.
3-Nel corso dell'espletamento della CTU, le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni congiunte e hanno, quindi, chiesto l'anticipazione della udienza originariamente fissata, da celebrarsi con modalità cartolare.
Acquisite, pertanto, le conclusioni congiunte, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5 dicembre 2025.
6-Rileva la Corte che non deve in questa sede essere presa in esame la questione della revoca del contributo per il mantenimento del figlio , che il Giudice di Per_1
prime cure aveva posto a carico del trattandosi di questione già decisa, Pt_1
conformemente a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, con la sentenza non definitiva in precedenza richiamata.
7- Con riferimento alla questione dell'assegno divorzile, le parti hanno richiesto che, in riforma della impugnata sentenza, la Corte dichiarasse che Parte_1
riconosceva a il diritto di vedersi corrispondere un assegno Controparte_1
una tantum di divorzio ex art. 5 comma 8 Legge 898/1970 e succ. mod., nella misura omnia di 125.000,00 Euro, esente da imposte, in sostituzione dell'assegno periodico stabilito dall'impugnata sentenza;
dichiarasse che aveva Controparte_1
accettato di vedersi corrispondere la somma predetta in unica soluzione, dando atto che la aveva ricevuta mediante due assegni circolari, contestualmente alla sottoscrizione pag. 4/6 dell'accordo prodotto in atti;
desse atto che le spese di CTU erano state sostenute in pari misura da ciascuna parte, che avrebbe avuto l'onere del proprio CTP;
desse atto che,
con l'esatta esecuzione degli accordi trasfusi nelle conclusioni congiunte, le parti avevano tra loro definito ogni questione personale e patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere reciprocamente più nulla a pretendere.
Le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
8- Rileva la Corte che le conclusioni congiunte possono trovare accoglimento, posto che l'art. 5 comma 8 della Legge 898/1970 e succ. mod. prevede che l'assegno divorzile, su accordo delle parti, possa essere corrisposto in unica soluzione, tanto più che la somma erogata pare equa.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I-In ulteriore riforma della sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini, dichiara che ha riconosciuto a Parte_1
il diritto di vedersi corrispondere un assegno una tantum di Controparte_1
divorzio ex art. 5 comma 8 Legge 898/1970 e succ. mod., nella misura omnia di
125.000,00 Euro, esente da imposte, in sostituzione dell'assegno periodico stabilito dall'impugnata sentenza;
dichiara che ha accettato di vedersi Controparte_1
corrispondere la somma predetta in unica soluzione, dando atto che la aveva ricevuta mediante due assegni circolari, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo prodotto in atti;
dà atto che le spese di CTU sono state sostenute in pari misura da ciascuna parte, che ha l'onere del compenso del proprio CTP;
dà atto che, con l'esatta pag. 5/6 esecuzione degli accordi trasfusi nelle conclusioni congiunte, le parti hanno tra loro definito ogni questione personale e patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale,
dandosi reciprocamente atto di non avere reciprocamente più nulla a pretendere;
II- Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 5
dicembre 2025
Il Presidente relatore
RO EL RO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RO EL RO Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1298/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._1 dell'Avv. Nicoletta Gagliani e dell'Avv. Lorenza Menghini.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) ivi residente via Villagrande 11, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MA PI ZI.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno- 9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. RO EL RO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti;
dato atto che la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5 dicembre 2025 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 641/2022 del 23-29 giugno 2022, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 21 gennaio 1999, ha così statuito:
[...] Controparte_1
- ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a Parte_1
, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1
, la somma mensile di 998,44 Euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di 1.300,00 Controparte_1
Euro, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
- ha rigettato ogni altra istanza, anche istruttoria, delle parti;
- ha condannato a corrispondere a favore di Parte_1 CP_1
le spese processuali, liquidate in 4.977,00 Euro, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che fosse dichiarato e accertato che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica e nulla era, quindi, più Per_1
pag. 2/6 dovuto da esso appellante a titolo di mantenimento di quest'ultimo; che fosse dichiarato ed accertato che nulla era dovuto a , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, o, in via subordinata, che tale assegno venisse ridotto nella misura ritenuta di giustizia;
che fossero integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
2- La Corte, con sentenza non definitiva del 16 gennaio-28 aprile 2025, ha così
deliberato:
-In parziale riforma della sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024 del Tribunale
di Rimini, ha dichiarato cessato, a far data dall'aprile 2024, l'obbligo di Parte_1
di versare a contributo mensile per il
[...] Controparte_1
mantenimento del figlio e di sostenere integralmente le spese Per_1
straordinarie relative a quest'ultimo;
-ha disposto che l'istruttoria della causa dovesse proseguire con riferimento ai motivi di appello che investivano il capo della sentenza con il quale era stato riconosciuto assegno divorzile in favore della secondo quanto prescritto con separata ordinanza. CP_1
In particolare, è stata disposta CTU contabile al fine di: a) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del e della e gli eventuali proventi Pt_1 CP_1
derivanti da rapporti locatizi in corso;
b) accertare l'acquisto e la titolarità di beni mobili di particolare valore, come autovetture e simili;
c) accertare la misura dei redditi dichiarati negli ultimi 3 anni;
d) accertare e specificare la partecipazione a imprese e società, indicandone il volume di affari e gli utili di impresa nell'ultimo triennio;
e)
pag. 3/6 acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari nel triennio precedente e in merito ad eventuali investimenti correlati. E' stato, altresì,
stabilito che il CTU fosse autorizzato a richiedere alle parti, alle banche e alle società
interessate, nonché ad acquisire la documentazione, non presente in atti, occorrente per l'espletamento dell'incarico.
3-Nel corso dell'espletamento della CTU, le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni congiunte e hanno, quindi, chiesto l'anticipazione della udienza originariamente fissata, da celebrarsi con modalità cartolare.
Acquisite, pertanto, le conclusioni congiunte, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5 dicembre 2025.
6-Rileva la Corte che non deve in questa sede essere presa in esame la questione della revoca del contributo per il mantenimento del figlio , che il Giudice di Per_1
prime cure aveva posto a carico del trattandosi di questione già decisa, Pt_1
conformemente a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, con la sentenza non definitiva in precedenza richiamata.
7- Con riferimento alla questione dell'assegno divorzile, le parti hanno richiesto che, in riforma della impugnata sentenza, la Corte dichiarasse che Parte_1
riconosceva a il diritto di vedersi corrispondere un assegno Controparte_1
una tantum di divorzio ex art. 5 comma 8 Legge 898/1970 e succ. mod., nella misura omnia di 125.000,00 Euro, esente da imposte, in sostituzione dell'assegno periodico stabilito dall'impugnata sentenza;
dichiarasse che aveva Controparte_1
accettato di vedersi corrispondere la somma predetta in unica soluzione, dando atto che la aveva ricevuta mediante due assegni circolari, contestualmente alla sottoscrizione pag. 4/6 dell'accordo prodotto in atti;
desse atto che le spese di CTU erano state sostenute in pari misura da ciascuna parte, che avrebbe avuto l'onere del proprio CTP;
desse atto che,
con l'esatta esecuzione degli accordi trasfusi nelle conclusioni congiunte, le parti avevano tra loro definito ogni questione personale e patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere reciprocamente più nulla a pretendere.
Le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
8- Rileva la Corte che le conclusioni congiunte possono trovare accoglimento, posto che l'art. 5 comma 8 della Legge 898/1970 e succ. mod. prevede che l'assegno divorzile, su accordo delle parti, possa essere corrisposto in unica soluzione, tanto più che la somma erogata pare equa.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I-In ulteriore riforma della sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini, dichiara che ha riconosciuto a Parte_1
il diritto di vedersi corrispondere un assegno una tantum di Controparte_1
divorzio ex art. 5 comma 8 Legge 898/1970 e succ. mod., nella misura omnia di
125.000,00 Euro, esente da imposte, in sostituzione dell'assegno periodico stabilito dall'impugnata sentenza;
dichiara che ha accettato di vedersi Controparte_1
corrispondere la somma predetta in unica soluzione, dando atto che la aveva ricevuta mediante due assegni circolari, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo prodotto in atti;
dà atto che le spese di CTU sono state sostenute in pari misura da ciascuna parte, che ha l'onere del compenso del proprio CTP;
dà atto che, con l'esatta pag. 5/6 esecuzione degli accordi trasfusi nelle conclusioni congiunte, le parti hanno tra loro definito ogni questione personale e patrimoniale derivante dal rapporto matrimoniale,
dandosi reciprocamente atto di non avere reciprocamente più nulla a pretendere;
II- Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 5
dicembre 2025
Il Presidente relatore
RO EL RO
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