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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1572 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in SC ANGE (TE) alla Via Nazionale per Teramo n. 86, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale G. Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di
Sabatino, c.f. , che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al CodiceFiscale_2 presente atto, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
si indica di seguito l'indirizzo e- mail l'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_1 Email_2 [...]
ed il numero di telefax 0861.611415 presso cui il procuratore intende Email_3
ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso n. 17 e sede operativa in
Bellante (TE) alla Via Nazionale n. 76
RESISTENTE contumace
E nei confronti di
l' , c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_4 Per_1
1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente Per_2 domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_2
al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare, previo riconoscimento del livello IV del CCNL
“Commercio e terziario - Confcommercio”, che la ricorrente va creditrice nei confronti della c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso n. 17, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €.46.025,85 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della sopra indicata somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare, previo riconoscimento del livello V del CCNL
“Commercio – terziario – Confcommercio”, che la ricorrente va creditrice nei confronti della c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso n. 17, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €. 42.013,64 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della sopra indicata somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. sempre per l'effetto, ordinare alla convenuta la regolarizzazione della posizione CP_ contributiva della ricorrente presso l' provvedendo a versare tutte le differenze contributive relative al superiore inquadramento;
4. con vittoria di spese e compensi di causa.”
CP_
“nel merito,
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti alla ricorrente per il periodo di lavoro dal 01.04.2021 al
31.12.2022, condannare (p.i. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Corropoli (TE), al pagamento della contribuzione dovuta nella misura di legge, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute alla ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.9.2023 , premesso Parte_1
di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
1° aprile 2021 al 31.12.2022, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del CP_3
datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive da retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ferie e festività non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità e del
T.F.R., nella misura di €.46.025,85 o in subordine di €. 42.013,64, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_2
A sostegno del ricorso ha dedotto:
2 • di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente presso il negozio di
Alimentari “Vivo mio” sito in Bellante Stazione, dal 1° aprile 2021, dapprima a tempo pieno e determinato e, successivamente, trasformato, ma solo fittiziamente, a tempo parziale;
• di avere sempre prestato la sua attività dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato;
• di aver svolto mansioni superiori rispetto alla formale qualifica di “donna tuttofare”, riconducibili ad un IV livello del CCNL “Commercio e Terziario – Confcommercio”
o, a tutto voler concedere ad un V livello;
• di non aver mai ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, vantando a titolo di differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito un credito pari ad €. 46.025,85 per un IV livello, ovvero €.
42.013,64 nel caso di riconoscimento del V livello.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 17.1.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Veniva integrato il contradditorio nei confronti dell' in ragione della domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva formulata, a cui seguiva costituzione dell'ente previdenziale in data 11.5.2025, con richiesta di condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 4.6.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti costituite hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di €.46.025,85, se parametrata al 4° livello di inquadramento, o di €. 42.013,64,
3 se parametrata al 5° livello di inquadramento, per differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, ferie non godute, 13° e 14° mensilità
e TFR, assumendo la inadeguatezza della retribuzione percepita, in ragione dell'inquadramento contrattuale formalmente assegnato e dell'orario di lavoro effettivamente espletato.
In particolare, assume che, a fronte delle ore di lavoro settimanale formalizzate, la stessa ha prestato attività lavorativa dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo.
Ciò premesso, in diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a
4 carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla forza dei seguenti atti negoziali: Controparte_4
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.4.2021 al 30.4.2021 a tempo pieno;
- atti di proroga fino al 30.9.2021 e poi fino al 31.12.2021;
- atto del 1.10.2021 di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale di
18 ore settimanali;
- nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal 13.1.2022 al 31.3.2022, poi prorogato al 31.5.2022, con orario di lavoro a tempo parziale di 24 ore settimanali;
- trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in data 29.5.2022 e passaggio a tempo parziale di 20 ore settimanali;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 31.12.2022.
I testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha lavorato per la società resistente, presso il negozio di Alimentari “Vivo mio” sito in Bellante Stazione, occupandosi dell'apertura del locale, della vendita dei prodotti dei prodotti dell'esercizio commerciale, alternandosi tra banco salumi ed angolo ortofrutta, provvedendo altresì alla pulizia, alla sistemazione e pesatura della merce, oltre che alla ricezione delle merce da parte dei fornitori, e del relativo pagamento, essendo la presenza del proprietario solo limitata ad un passaggio giornaliero: “In negozio eravamo tre addetti, senza il titolare. Il titolare non
c'era mai, passava tutti i giorni, però i fornitori li pagavamo noi, facevamo tutto noi”
(cfr. teste , collega di lavoro). Tes_1
In ordine, invece, all'orario di lavoro, appare dirimente quanto dichiarato dalla teste
, collega di lavoro della ricorrente, la quale ha affermato che l'orario di Tes_1
lavoro era dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo: “E' vero, confermo, era il mio stesso orario di lavoro, quindi dalle 7.30
5 alle 13.00 e poi dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, e la mezza giornata libera era solo nel pomeriggio ed infrasettimanale, a giro”.
Risulta, dunque, dimostrato che, a fronte dell'orario di lavoro formalizzato dalla società resistente nel corso dell'evoluzione del rapporto di lavoro (prima a tempo pieno, poi a 18 ore settimanali, poi a 24 ore settimanali, infine a 20 ore settimanali), la ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa, con un disimpegno orario certamente integrante il tempo pieno di 40 ore settimanali ed anzi superiori, pari a circa 50 ore settimanali.
E', dunque, emerso che effettivamente la ricorrente, a dispetto della diversa previsione contenuta nei due contratti di lavoro, ha prestato attività lavorativa con un disimpegno orario maggiore e pari a 50 ore settimanali.
Quanto al livello di inquadramento, necessario per quantificare le differenze retributive dovute quantomeno in termini parametrici, dal modello C/2 storico risulta che la ricorrente fosse inquadrata come “donna tuttofare”.
In mancanza del contratto di assunzione e di buste paga non è possibile verificare il livello di inquadramento formalmente assegnato alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, sicchè è necessario fare riferimento alle previsioni del contratto collettivo applicabile, quantomeno in termini parametrici, in ragione della natura dell'attività di impresa svolta.
Ed allora, considerando che la prestazione lavorativa è stata espletata nell'ambito di un negozio di alimentari, è possibile fare riferimento alle previsioni del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi depositato in atti, il cui contenuto, però, è stato depositato solo parzialmente, ed in relazione alla sola parte relativa al trattamento economico.
Non essendo state depositate le declaratorie contrattuali non è, quindi, possibile affermare la spettanza del 4° livello di inquadramento, con la conseguenza che la quantificazione parametrica delle differenze dovute deve essere rapportata al livello di inquadramento inferiore, ovvero al 5° livello, a cui dovrebbero appartenere, in base a quanto indicato nelle note conclusionali, i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, la cui declaratoria peraltro appare conforme alla natura non complessa delle mansioni espletate che, in quanto tali, non richiedevano una conoscenza tecnica specifica.
6 Spettano, dunque, alla ricorrente le differenze retributive da retribuzione ordinaria, straordinario, 13° e 14° mensilità, essendo emolumenti entrambi previsti dalla contrattazione collettiva applicata. Oltre che a titolo di TFR ai sensi dell'articolo 2120
c.c..
Non possono, di converso, essere riconosciute le somme pretese a titolo di ferie e festività non godute, non avendo la ricorrente adeguatamente dedotto e comprovato di aver prestato attività lavorativa, senza godere del periodo di ferie, o di aver lavorato anche nei giorni festivi, circostanze che infatti non hanno costituito oggetto di prova testimoniale.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio di parte ricorrente, parametrato al 5 livello di inquadramento perché analiticamente formulato, chiaro nella sua elaborazione, con la sola esclusione delle voci liquidate a titolo di ferie e festività non godute.
Ne consegue che la somma spettante alla ricorrente a titolo di differenze retributive, da retribuzione ordinaria, straordinario, 13° e 14° mensilità, e TFR, al netto degli importi percepiti, è pari ad € 38.785,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre alla regolarizzazione contributiva dovuta sul diverso monte orario accertato.
Il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di € 38.785,73 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, oltre alla regolarizzazione che la società
è tenuta ad effettuare nei confronti dell' . Controparte_1 CP_2
7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori minimi stante la natura contumaciale della causa.
Nei confronti dell' vanno invece compensate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1572/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a corrispondere in favore della parte ricorrente la complessiva somma di € 38.785,73 lorda a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, straordinario, 13° e 14° mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna della società resistente alla relativa regolarizzazione contributiva presso l' ; CP_2
• Condanna la società a rimborsare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite sostenute che liquida in € 6.628,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge;
• Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in SC ANGE (TE) alla Via Nazionale per Teramo n. 86, elettivamente domiciliata in Teramo al Viale G. Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di
Sabatino, c.f. , che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al CodiceFiscale_2 presente atto, giusta procura allegata al fascicolo telematico;
si indica di seguito l'indirizzo e- mail l'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_1 Email_2 [...]
ed il numero di telefax 0861.611415 presso cui il procuratore intende Email_3
ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso n. 17 e sede operativa in
Bellante (TE) alla Via Nazionale n. 76
RESISTENTE contumace
E nei confronti di
l' , c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_4 Per_1
1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente Per_2 domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_2
al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare, previo riconoscimento del livello IV del CCNL
“Commercio e terziario - Confcommercio”, che la ricorrente va creditrice nei confronti della c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso n. 17, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €.46.025,85 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della sopra indicata somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare, previo riconoscimento del livello V del CCNL
“Commercio – terziario – Confcommercio”, che la ricorrente va creditrice nei confronti della c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso n. 17, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €. 42.013,64 e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della sopra indicata somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. sempre per l'effetto, ordinare alla convenuta la regolarizzazione della posizione CP_ contributiva della ricorrente presso l' provvedendo a versare tutte le differenze contributive relative al superiore inquadramento;
4. con vittoria di spese e compensi di causa.”
CP_
“nel merito,
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti alla ricorrente per il periodo di lavoro dal 01.04.2021 al
31.12.2022, condannare (p.i. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Corropoli (TE), al pagamento della contribuzione dovuta nella misura di legge, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute alla ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.9.2023 , premesso Parte_1
di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
1° aprile 2021 al 31.12.2022, ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del CP_3
datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive da retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ferie e festività non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità e del
T.F.R., nella misura di €.46.025,85 o in subordine di €. 42.013,64, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_2
A sostegno del ricorso ha dedotto:
2 • di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente presso il negozio di
Alimentari “Vivo mio” sito in Bellante Stazione, dal 1° aprile 2021, dapprima a tempo pieno e determinato e, successivamente, trasformato, ma solo fittiziamente, a tempo parziale;
• di avere sempre prestato la sua attività dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato;
• di aver svolto mansioni superiori rispetto alla formale qualifica di “donna tuttofare”, riconducibili ad un IV livello del CCNL “Commercio e Terziario – Confcommercio”
o, a tutto voler concedere ad un V livello;
• di non aver mai ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, vantando a titolo di differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito un credito pari ad €. 46.025,85 per un IV livello, ovvero €.
42.013,64 nel caso di riconoscimento del V livello.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 17.1.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Veniva integrato il contradditorio nei confronti dell' in ragione della domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva formulata, a cui seguiva costituzione dell'ente previdenziale in data 11.5.2025, con richiesta di condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e relativi accessori, concernenti il rapporto di lavoro subordinato.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 4.6.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti costituite hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
La ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di €.46.025,85, se parametrata al 4° livello di inquadramento, o di €. 42.013,64,
3 se parametrata al 5° livello di inquadramento, per differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario, ferie non godute, 13° e 14° mensilità
e TFR, assumendo la inadeguatezza della retribuzione percepita, in ragione dell'inquadramento contrattuale formalmente assegnato e dell'orario di lavoro effettivamente espletato.
In particolare, assume che, a fronte delle ore di lavoro settimanale formalizzate, la stessa ha prestato attività lavorativa dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo.
Ciò premesso, in diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a
4 carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla forza dei seguenti atti negoziali: Controparte_4
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.4.2021 al 30.4.2021 a tempo pieno;
- atti di proroga fino al 30.9.2021 e poi fino al 31.12.2021;
- atto del 1.10.2021 di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale di
18 ore settimanali;
- nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal 13.1.2022 al 31.3.2022, poi prorogato al 31.5.2022, con orario di lavoro a tempo parziale di 24 ore settimanali;
- trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in data 29.5.2022 e passaggio a tempo parziale di 20 ore settimanali;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 31.12.2022.
I testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha lavorato per la società resistente, presso il negozio di Alimentari “Vivo mio” sito in Bellante Stazione, occupandosi dell'apertura del locale, della vendita dei prodotti dei prodotti dell'esercizio commerciale, alternandosi tra banco salumi ed angolo ortofrutta, provvedendo altresì alla pulizia, alla sistemazione e pesatura della merce, oltre che alla ricezione delle merce da parte dei fornitori, e del relativo pagamento, essendo la presenza del proprietario solo limitata ad un passaggio giornaliero: “In negozio eravamo tre addetti, senza il titolare. Il titolare non
c'era mai, passava tutti i giorni, però i fornitori li pagavamo noi, facevamo tutto noi”
(cfr. teste , collega di lavoro). Tes_1
In ordine, invece, all'orario di lavoro, appare dirimente quanto dichiarato dalla teste
, collega di lavoro della ricorrente, la quale ha affermato che l'orario di Tes_1
lavoro era dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo: “E' vero, confermo, era il mio stesso orario di lavoro, quindi dalle 7.30
5 alle 13.00 e poi dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, e la mezza giornata libera era solo nel pomeriggio ed infrasettimanale, a giro”.
Risulta, dunque, dimostrato che, a fronte dell'orario di lavoro formalizzato dalla società resistente nel corso dell'evoluzione del rapporto di lavoro (prima a tempo pieno, poi a 18 ore settimanali, poi a 24 ore settimanali, infine a 20 ore settimanali), la ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa, con un disimpegno orario certamente integrante il tempo pieno di 40 ore settimanali ed anzi superiori, pari a circa 50 ore settimanali.
E', dunque, emerso che effettivamente la ricorrente, a dispetto della diversa previsione contenuta nei due contratti di lavoro, ha prestato attività lavorativa con un disimpegno orario maggiore e pari a 50 ore settimanali.
Quanto al livello di inquadramento, necessario per quantificare le differenze retributive dovute quantomeno in termini parametrici, dal modello C/2 storico risulta che la ricorrente fosse inquadrata come “donna tuttofare”.
In mancanza del contratto di assunzione e di buste paga non è possibile verificare il livello di inquadramento formalmente assegnato alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, sicchè è necessario fare riferimento alle previsioni del contratto collettivo applicabile, quantomeno in termini parametrici, in ragione della natura dell'attività di impresa svolta.
Ed allora, considerando che la prestazione lavorativa è stata espletata nell'ambito di un negozio di alimentari, è possibile fare riferimento alle previsioni del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi depositato in atti, il cui contenuto, però, è stato depositato solo parzialmente, ed in relazione alla sola parte relativa al trattamento economico.
Non essendo state depositate le declaratorie contrattuali non è, quindi, possibile affermare la spettanza del 4° livello di inquadramento, con la conseguenza che la quantificazione parametrica delle differenze dovute deve essere rapportata al livello di inquadramento inferiore, ovvero al 5° livello, a cui dovrebbero appartenere, in base a quanto indicato nelle note conclusionali, i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, la cui declaratoria peraltro appare conforme alla natura non complessa delle mansioni espletate che, in quanto tali, non richiedevano una conoscenza tecnica specifica.
6 Spettano, dunque, alla ricorrente le differenze retributive da retribuzione ordinaria, straordinario, 13° e 14° mensilità, essendo emolumenti entrambi previsti dalla contrattazione collettiva applicata. Oltre che a titolo di TFR ai sensi dell'articolo 2120
c.c..
Non possono, di converso, essere riconosciute le somme pretese a titolo di ferie e festività non godute, non avendo la ricorrente adeguatamente dedotto e comprovato di aver prestato attività lavorativa, senza godere del periodo di ferie, o di aver lavorato anche nei giorni festivi, circostanze che infatti non hanno costituito oggetto di prova testimoniale.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur è possibile fare riferimento al conteggio di parte ricorrente, parametrato al 5 livello di inquadramento perché analiticamente formulato, chiaro nella sua elaborazione, con la sola esclusione delle voci liquidate a titolo di ferie e festività non godute.
Ne consegue che la somma spettante alla ricorrente a titolo di differenze retributive, da retribuzione ordinaria, straordinario, 13° e 14° mensilità, e TFR, al netto degli importi percepiti, è pari ad € 38.785,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre alla regolarizzazione contributiva dovuta sul diverso monte orario accertato.
Il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di € 38.785,73 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, oltre alla regolarizzazione che la società
è tenuta ad effettuare nei confronti dell' . Controparte_1 CP_2
7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori minimi stante la natura contumaciale della causa.
Nei confronti dell' vanno invece compensate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1572/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a corrispondere in favore della parte ricorrente la complessiva somma di € 38.785,73 lorda a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria, straordinario, 13° e 14° mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, con conseguente condanna della società resistente alla relativa regolarizzazione contributiva presso l' ; CP_2
• Condanna la società a rimborsare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite sostenute che liquida in € 6.628,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge;
• Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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