Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/12/2025, n. 24040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24040 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12151 del 2025, proposto da RE PI CA, FR PI CA e AN OL, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Vincenzo Bocchino, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fiumicino sull’istanza di subingresso ex art. 46 cod. nav. presentata in data 10 ottobre 2024 dai ricorrenti e assunta al prot. comunale n. 230429 di pari data, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di concludere il procedimento e di adottare, all’esito, un provvedimento espresso, nominando, sin da ora, in caso di inosservanza, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva ed a spese del Comune intimato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 il dott. GI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato l’8.10.2025 (dep. il 14.10) RE PI CA, FR PI CA e AN OL, premesso di essere eredi di AN PP PI CA e di avere presentato all’ente resistente in data 10.10.2024 istanza per il subentro ex art. 46 cod. nav. nella concessione demaniale marittima n. 497/2004 rilasciata dal Comune al de cuius il 6.5.2004 (che a loro avviso sarebbe tuttora efficace), hanno proposto azione avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, formulando le domande riportate in epigrafe;
- che il Comune di Fiumicino, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che “l’azione avverso il silenzio è esperibile da chi, pur essendo titolare di un interesse legittimo rispetto al potere non esplicato (ossia di una posizione qualificata e differenziata la cui insoddisfazione dipende dal mancato esercizio del potere), ha invano tentato un dialogo con il pubblico potere” (questa sezione, sent. n. 9974 del 23.5.2025 e giur. ivi cit., al cui corredo motivazionale si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d );
- che nel caso che occupa gli odierni ricorrenti hanno presentato un’istanza in relazione a una sequenza procedimentale tipica, ossia quella di cui all’art. 46, co. 3, cod. nav., in base al quale “[i] n caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2.2.2012, n. 585) e che, nonostante il tempo trascorso, non risulta che abbiano ricevuto alcun riscontro;
Ritenuto :
- pertanto di dover accogliere il ricorso e, per l’effetto, di ordinare all’amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Comune di Fiumicino di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 30 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IA RL, Presidente FF
NAlisa Tricarico, Referendario
GI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AR | NA IA RL |
IL SEGRETARIO