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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10751 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 56732 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 56732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del giorno 15 luglio 2025
sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 5 giugno 2025 con assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via San Pietro n. 73
presso lo studio dell'avv. Anna Lo Presti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_1 Per_1
, notaio in Roma, in data 25 luglio 2024, rep. 181515 racc. 12772
[...]
APPELLANTE
E
(cf ) CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTMACE
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciute attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21 dicembre 2021 e depositato in data
7 febbraio 2022 aveva proposto atto di opposizione alla esecuzione ex CP_2
articolo 615 cpc avverso le cartelle di pagamento a cartella di pagamento
09720110138971064, 0972011022868937, 09720140055882886, 09720140131595002,
097201501675645490, 0972015017823135, 0972015020325417, 0972015020324517
(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e
097201800100049831, relative a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale elevate tra il 2006 ed il 2011 per un importo di euro 3.886,13, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento
09720219026839459 asseritamente notificata il 26 novembre 2021 con la quale era stato sollecitato il pagamento di una pluralità di carelle di pagamento , limitando la opposizione alle sole cartelle di pagamento indicate relative a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la nullità della intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento presupposte, la carenza di motivazione, la mancata formazione ed approvazione dei ruoli, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la intervenuta prescrizione tra la data di asserita notifica delle cartelle di pagamento e la notifica della intimazione di pagamento.
Si era costituita la eccependola propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in relazione alle censure relative alla notifica dei verbali di accertamento, la inammissibilità della opposizione per tardività, dovendo essere proposta la opposizione nei termini di decadenza di cui all'articolo 617 cpc ed essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento impugnate ed allegando la documentazione relativa alle notifiche poste in essere. Aveva contestato la prescrizione dedotta eccependo la impossibilità di dedurre la prescrizione in via di azione e comunque la
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intervenuta per effetto della notifica di atti interruttivi quali il presavviso di fermo n.
0978020190054347 e la intimazione di pagamento 09720209023357236 di cui ha depositato la documentazione relativa alla avvenuta notifica.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 6751/2024 ha accolto la opposizione ritendo provata la notifica delle cartelle di pagamento impugnate ma la mancata prova della notifica degli atti interruttivi dichiarando la intervenuta prescrizione di tutti i crediti presupposti alle cartelle di pagamento impugnate indicate erroneamente in sette nella parte motiva invece delle dieci complessivamente indicate dall'opponente considerando solo le sette cartelle indicate in relazione alla censura relativa alla intervenuta prescrizione. Aveva dichiarato inammissibile la opposizione proposta avverso i vizi del ruolo in quanto proposta oltre il termine di cui all'articolo 617 cpc e ritenendo ammissibile la contestazione relativa alla contestazione della notifica delle cartelle di pagamento ritenendo applicabile il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. 150/2011 per la opposizione della opposizione avverso i soli verbali di accertamento non tenendo conto che ai sensi della sezioni unite n. 22080/2017 la opposizione recuperatoria relativa alla notifica delle cartelle di pagamento deve essere proposta nel termine di cui all'articolo 617 cpc.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la limitando Parte_1
la opposizione alle cartelle di pagamento 09720110138971064, 0972011022868937,
09720140055882886, 09720140131595002, 097201501675645490, 0972015017823135,
0972015020325417, 0972015020324517(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e 097201800100049831, deducendo che le cartelle di pagamento 09720140055882886, 09720140131595002 erano state oggetto di annullamento da parte dell'Ente creditore.
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Ha dedotto, inoltre, che la prescrizione non era stata dedotta nei confronti dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento 09720170240677370 e 097201800100049831 e di conseguenza non poteva essere disposta la prescrizione d'ufficio da parte del giudice.
In particolare, considerato che il giudice aveva ritenuta correttamente esegita la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, la impugnazione era limitata alla dichiarazione di prescrizione dei crediti sulla base della mancata prova della notifica degli atti interruttivo della prescrizione.
Infatti il preavviso di fermo 097801201900054347 era stato notificato il 25 maggio 2019 ed aveva sollecitato il pagamento delle cartelle di pagamento 097201501675645490,
0972015017823135, 0972015020325417, 0972015020324517(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e che le stesse cartelle di pagamento erano state sollecitate con la intimazione di pagamento 09720209014472807
notificata il 17 gennaio 2020, notifiche che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente notificate.
Non si è costituito enendo dichiarato contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni come in atti alla udienza del 5
giugno 2025 con assegnazione del termine di cui all'articolo 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che la impugnazione è stata limitata alle sole cartelle di pagamento 09720140055882886, 09720140131595002, 097201501675645490,
0972015017823135, 0972015020325417, 0972015020324517(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e 097201800100049831.
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Di conseguenza la sentenza di primo grado è passata in giudicato in relazione alla parte di statuizione di estinzione per prescrizione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento
09720110138971064, 0972011022868937.
In relazione alle cartelle di pagamento 09720140055882886, 09720140131595002 ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere state oggetto di annullamento di ufficio da parte dell'Ente creditore, senza, tuttavia nella produrre al riguardo.
Non è in contestazione la avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento (fatta eccezione per la cartella 0972015020324517 non presente nella intimazione di pagamento impugnata ed in relazione alla quale nulla risulta depositato dalla Parte_1
) avendo il giudice di primo grado accolto la sola censura relativa alla
[...]
intervenuta prescrizione dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si tratta, quindi di esaminare la prescrizione in relazione alle cartelle di pagamento
097201501675645490, 0972015017823135, 0972015020325417 – relativamente alla cartella di pagamento 0972015020324517 occorre precisare che la stessa pur formalmente oggetto della opposizione, non risulta inserita nella intimazione di pagamento impugnata e di conseguenza era inammissibile la relativo apposizione - dal momento che le cartelle di pagamento , 09720170240677370 e 097201800100049831 risultano essere state notificate rispettivamente il8 maggio 2018 e il 6 dicembre 2019 ed alla data del 26 novembre 202\ la prescrizione non si era ancora integrata.
Relativamente alle cartelle di pagamento 097201501675645490, 0972015017823135,
0972015020325417 la notifica era intervenuta rispettivamente il 15 gennaio 2016 per le prime due, e il 2 maggio 2016 per la terza.
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Di conseguenza la prescrizione per le prime due sarebbe scaduta il 15 gennaio 2021 e per la terza il 2 maggio 2021.
Tuttavia la prescrizione era stata sospesa dal giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
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altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della
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legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i
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versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del
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decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene
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non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
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In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Relativamente agli atti interruttivi la appellante ha depositato il preavviso di fermo Pt_1
0978020900064347 allegando, tuttavia solo una relata di notifica assolutamente in bianco e quindi irrilevante ai fini processuali, e la documentazione relativa alla intimazione di pagamento 09720209023357236 contiene unicamente un modello di relata di notifica a mezzo messo comunale anche in questo caso assolutamente in bianco e quindi irrilevante ai fini della interruzione della prescrizione.
Deve, quindim, essere accolto l'appello, dovendo la sospensione della prescrizione disposta con legge essere applicata dal giudice vertendo l'appello sulla erronea valutazione della verificazione della prescrizione da parte del giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
P Q M
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6751/2024.
Respinge la eccezione di prescrizione proposta avverso i crediti di cui alle cartelle di pagamento 097201501675645490, 0972015017823135, 0972015020325417,
09720170240677370 e 097201800100049831;
compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
conferma nel resto la impugnata sentenza;
condanna a rimborsare alla le spese del Parte_2 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 2.000, di cui euro 2.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 16 luglio 2025.
Il Giudice
(TO PA)
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TO PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 56732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del giorno 15 luglio 2025
sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 5 giugno 2025 con assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via San Pietro n. 73
presso lo studio dell'avv. Anna Lo Presti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_1 Per_1
, notaio in Roma, in data 25 luglio 2024, rep. 181515 racc. 12772
[...]
APPELLANTE
E
(cf ) CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTMACE
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciute attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21 dicembre 2021 e depositato in data
7 febbraio 2022 aveva proposto atto di opposizione alla esecuzione ex CP_2
articolo 615 cpc avverso le cartelle di pagamento a cartella di pagamento
09720110138971064, 0972011022868937, 09720140055882886, 09720140131595002,
097201501675645490, 0972015017823135, 0972015020325417, 0972015020324517
(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e
097201800100049831, relative a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale elevate tra il 2006 ed il 2011 per un importo di euro 3.886,13, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento
09720219026839459 asseritamente notificata il 26 novembre 2021 con la quale era stato sollecitato il pagamento di una pluralità di carelle di pagamento , limitando la opposizione alle sole cartelle di pagamento indicate relative a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la nullità della intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento presupposte, la carenza di motivazione, la mancata formazione ed approvazione dei ruoli, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la intervenuta prescrizione tra la data di asserita notifica delle cartelle di pagamento e la notifica della intimazione di pagamento.
Si era costituita la eccependola propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in relazione alle censure relative alla notifica dei verbali di accertamento, la inammissibilità della opposizione per tardività, dovendo essere proposta la opposizione nei termini di decadenza di cui all'articolo 617 cpc ed essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento impugnate ed allegando la documentazione relativa alle notifiche poste in essere. Aveva contestato la prescrizione dedotta eccependo la impossibilità di dedurre la prescrizione in via di azione e comunque la
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intervenuta per effetto della notifica di atti interruttivi quali il presavviso di fermo n.
0978020190054347 e la intimazione di pagamento 09720209023357236 di cui ha depositato la documentazione relativa alla avvenuta notifica.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 6751/2024 ha accolto la opposizione ritendo provata la notifica delle cartelle di pagamento impugnate ma la mancata prova della notifica degli atti interruttivi dichiarando la intervenuta prescrizione di tutti i crediti presupposti alle cartelle di pagamento impugnate indicate erroneamente in sette nella parte motiva invece delle dieci complessivamente indicate dall'opponente considerando solo le sette cartelle indicate in relazione alla censura relativa alla intervenuta prescrizione. Aveva dichiarato inammissibile la opposizione proposta avverso i vizi del ruolo in quanto proposta oltre il termine di cui all'articolo 617 cpc e ritenendo ammissibile la contestazione relativa alla contestazione della notifica delle cartelle di pagamento ritenendo applicabile il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. 150/2011 per la opposizione della opposizione avverso i soli verbali di accertamento non tenendo conto che ai sensi della sezioni unite n. 22080/2017 la opposizione recuperatoria relativa alla notifica delle cartelle di pagamento deve essere proposta nel termine di cui all'articolo 617 cpc.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la limitando Parte_1
la opposizione alle cartelle di pagamento 09720110138971064, 0972011022868937,
09720140055882886, 09720140131595002, 097201501675645490, 0972015017823135,
0972015020325417, 0972015020324517(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e 097201800100049831, deducendo che le cartelle di pagamento 09720140055882886, 09720140131595002 erano state oggetto di annullamento da parte dell'Ente creditore.
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Ha dedotto, inoltre, che la prescrizione non era stata dedotta nei confronti dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento 09720170240677370 e 097201800100049831 e di conseguenza non poteva essere disposta la prescrizione d'ufficio da parte del giudice.
In particolare, considerato che il giudice aveva ritenuta correttamente esegita la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, la impugnazione era limitata alla dichiarazione di prescrizione dei crediti sulla base della mancata prova della notifica degli atti interruttivo della prescrizione.
Infatti il preavviso di fermo 097801201900054347 era stato notificato il 25 maggio 2019 ed aveva sollecitato il pagamento delle cartelle di pagamento 097201501675645490,
0972015017823135, 0972015020325417, 0972015020324517(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e che le stesse cartelle di pagamento erano state sollecitate con la intimazione di pagamento 09720209014472807
notificata il 17 gennaio 2020, notifiche che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente notificate.
Non si è costituito enendo dichiarato contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni come in atti alla udienza del 5
giugno 2025 con assegnazione del termine di cui all'articolo 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che la impugnazione è stata limitata alle sole cartelle di pagamento 09720140055882886, 09720140131595002, 097201501675645490,
0972015017823135, 0972015020325417, 0972015020324517(cartella non presente nella intimazione di pagamento impugnata), 09720170240677370 e 097201800100049831.
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Di conseguenza la sentenza di primo grado è passata in giudicato in relazione alla parte di statuizione di estinzione per prescrizione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento
09720110138971064, 0972011022868937.
In relazione alle cartelle di pagamento 09720140055882886, 09720140131595002 ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere state oggetto di annullamento di ufficio da parte dell'Ente creditore, senza, tuttavia nella produrre al riguardo.
Non è in contestazione la avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento (fatta eccezione per la cartella 0972015020324517 non presente nella intimazione di pagamento impugnata ed in relazione alla quale nulla risulta depositato dalla Parte_1
) avendo il giudice di primo grado accolto la sola censura relativa alla
[...]
intervenuta prescrizione dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si tratta, quindi di esaminare la prescrizione in relazione alle cartelle di pagamento
097201501675645490, 0972015017823135, 0972015020325417 – relativamente alla cartella di pagamento 0972015020324517 occorre precisare che la stessa pur formalmente oggetto della opposizione, non risulta inserita nella intimazione di pagamento impugnata e di conseguenza era inammissibile la relativo apposizione - dal momento che le cartelle di pagamento , 09720170240677370 e 097201800100049831 risultano essere state notificate rispettivamente il8 maggio 2018 e il 6 dicembre 2019 ed alla data del 26 novembre 202\ la prescrizione non si era ancora integrata.
Relativamente alle cartelle di pagamento 097201501675645490, 0972015017823135,
0972015020325417 la notifica era intervenuta rispettivamente il 15 gennaio 2016 per le prime due, e il 2 maggio 2016 per la terza.
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Di conseguenza la prescrizione per le prime due sarebbe scaduta il 15 gennaio 2021 e per la terza il 2 maggio 2021.
Tuttavia la prescrizione era stata sospesa dal giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
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altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della
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legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i
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versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del
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decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene
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non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
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In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Relativamente agli atti interruttivi la appellante ha depositato il preavviso di fermo Pt_1
0978020900064347 allegando, tuttavia solo una relata di notifica assolutamente in bianco e quindi irrilevante ai fini processuali, e la documentazione relativa alla intimazione di pagamento 09720209023357236 contiene unicamente un modello di relata di notifica a mezzo messo comunale anche in questo caso assolutamente in bianco e quindi irrilevante ai fini della interruzione della prescrizione.
Deve, quindim, essere accolto l'appello, dovendo la sospensione della prescrizione disposta con legge essere applicata dal giudice vertendo l'appello sulla erronea valutazione della verificazione della prescrizione da parte del giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
P Q M
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6751/2024.
Respinge la eccezione di prescrizione proposta avverso i crediti di cui alle cartelle di pagamento 097201501675645490, 0972015017823135, 0972015020325417,
09720170240677370 e 097201800100049831;
compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
conferma nel resto la impugnata sentenza;
condanna a rimborsare alla le spese del Parte_2 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 2.000, di cui euro 2.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 16 luglio 2025.
Il Giudice
(TO PA)
RGAC 56732 ANNO 2024 Pag. 13 di 13 G.U. TO PA
TO PA