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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 157/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio ed anche in qualità Parte_1 C.F._1 di erede legittimo della defunta moglie
[...]
, in qualità di erede legittima della madre Persona_1 Persona_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Giovanni Boldrini
APPELLANTE contro
P.I./C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Marco Tonti e dell'avv. Andrea Maria Francolini
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, accoglimento del proposto appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza:
A) In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta, ex artt. 1453 e 1455 c.c., e la conseguente risoluzione del medesimo contratto di negoziazione titoli dell'1/7/2003 e dell'ordine di acquisto n. 253555 del 10/1/2007 per suo fatto e colpa;
per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale CP_1 pagina 1 di 14 rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni le somme versate per il predetto acquisto per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007), all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2 in via alternativa,
- accertare e dichiarare, per le causali esposte, la violazione da parte della convenuta della normativa specialistica regolante la materia (segnatamente art. 21 e ss T.U.F. e Reg. Consob 1-7-1998 n. 11522) e per l'effetto dichiarare l'annullamento del contratto di negoziazione di cui all'ordine n. 253555 del 10/1/2007 con il quale ha acquistato in nome e per conto degli 25.000,00, (oltre spese e Controparte_1 commissioni per un totale di Euro 25.204,21), con immissione nel dossier 50000892 e addebito sul c/c n.
330/0001227; per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme versate per il predetto acquisto ed al rimborso di tutte le spese sostenute dagli attori, a seguito della stipulazione del suddetto contratto, per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007), oltre all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2
B) In ogni caso,
- accertare e dichiarare comunque, per le causali esposte il grave inadempimento della convenuta, ex artt.
1453 e 1455 c.c. per violazione dell'art. 1838 c.c. nonché comunque dei principi generali di buona fede precontrattuale/extracontrattuale/contrattuale ex artt. 1175, 1176, 1375 e 1376, e la conseguente risoluzione del medesimo contratto di negoziazione titoli dell'1/7/2003 e dell'ordine di acquisto n. 253555 del 10/1/2007 per suo fatto e colpa;
per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni tutte le somme versate per l'acquisto delle predette obbligazioni subordinate Banca Marche ed al rimborso di tutte le spese sostenute dagli attori, a seguito della stipulazione del suddetto contratto, per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007) all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di pagina 2 di 14 danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2
C) In ogni caso,
- accertare e dichiarare l'inefficacia del medesimo contratto di negoziazione titoli dell'1/7/2003 e dell'ordine di acquisto n. 253494 del 10/1/2007 per violazione della disciplina consumeristica ex art. 1469 bis e ss. c.c. e della Legge n° 281/1998; per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni tutte le somme versate per l'acquisto delle predette obbligazioni subordinate Banca Marche ed al rimborso di tutte le spese sostenute dagli attori, a seguito della stipulazione del suddetto contratto, per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007) all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio
Altresì, con condanna di controparte alla restituzione delle spese legali ed accessori corrisposti dagli appellanti in ossequio alla sentenza di prime cure”.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
In via principale di merito
In via principale
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227
c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio - con particolare riferimento alle cedole medio tempore percette (per euro 4.411,38) ed ai ristori pervenuti (per euro 23.944,00) in seguito all'adesione al Fondo Indennizzo Risparmiatori istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze (F.I.R.) – e con detrazione del controvalore degli stessi al pagina 3 di 14 momento della pronuncia giudiziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e adivano Parte_1 Persona_1
il Tribunale di Rimini per sentir accertare la nullità per mancanza di forma scritta di un contratto di negoziazione titoli stipulato con nonché per sentir Controparte_1
condannare quest'ultima alla restituzione in loro favore della somma di euro 25.204,21, oltre rivalutazione e interessi, con riferimento all'acquisto avvenuto in data 10.01.2007 di titoli obbligazionari emessi da Banca delle Marche Spa, denominati Bca Marche TV Sub/Call”, data di emissione e di scadenza “22/12/05-15”, valore nominale “25.000,00”.
In via subordinata, gli attori domandavano la condanna della banca al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento dell'istituto di credito agli obblighi informativi da adempiere in sede di negoziazione dei titoli.
2. Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea. In data 26.2.2021, dato atto dell'intervenuta morte dell'attrice si costituivano in Persona_1
giudizio gli eredi e Persona_1 Parte_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese di lite.
In ordine all'invocata nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della banca, il
Tribunale richiamava l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. n. 9187
pagina 4 di 14 del 2021).
3. Quanto alla lamentata violazione degli obblighi informativi, da parte della banca, a cui la stessa era tenuta sulla base della disciplina di cui al regolamento n. 11522 del 1998, CP_3
ed in particolare per non aver compiuto una preliminare indagine circa il profilo degli attori quali investitori, provvedendo solo nell'anno 2004 ad eseguire una indagine di adeguatezza di ordini già eseguiti in attuazione del contratto-quadro, il Tribunale non riteneva che la condotta tenuta dalla Banca in occasione della negoziazione dei titoli di cui è causa si ponesse in violazione della disciplina in tema di obblighi informativi al cliente.
4. Osservava infatti il giudice di prime cure, in primo luogo, che risultava essere stata effettuata, prima dell'acquisto dei titoli di cui è causa, la “profilatura” del cliente a norma dell'art. 28 del regolamento , come emergeva dalla documentazione prodotta in CP_3
giudizio dalla banca convenuta (vedi questionario del 5.8.2004 prodotto sub doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione). Dal questionario emergeva, da un lato, la ridotta propensione al rischio di e e, dall'altro, la circostanza che gli stessi Parte_1 Persona_1
avessero già effettuato investimenti in obbligazioni.
Inoltre, dall'escussione testimoniale era emerso come gli attori fossero stati resi edotti dei maggiori rischi connessi all'investimento in obbligazioni del tipo di quelle emesse da Banca delle Marche rispetto alle operazioni su titoli “sicuri” e che, comunque, il sig. era Parte_1
“poco propenso” a ricevere informazioni in quanto era solito rivolgersi a tal fine al genero anch'egli dipendente della banca. Persona_2
5. In ultimo, il Tribunale osservava che risultava altresì rispettata la disciplina di cui all'art. 29, in relazione agli obblighi dell'intermediario a fronte di una operazione qualificabile come
“inadeguata”, essendo infatti documentalmente provato che l'inadeguatezza dell'operazione di investimento in relazione alle caratteristiche soggettive degli attori era stata espressamente evidenziata e sottoposta a questi ultimi dai funzionari della banca, come emergeva dall'ordine di acquisto dei titoli sottoscritto dal cliente, il quale in tal modo ribadiva la volontà di dar luogo all'operazione, pur edotto dei profili di rischio e di inadeguatezza da cui la stessa era connotata.
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1 Parte_1
pagina 5 di 14 chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio la banca appellata chiedendo il Per_1
rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta che il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda ritenendo, erroneamente, che la banca abbia fornito prova di aver adempiuto agli specifici obblighi informativi gravanti sull'intermediario ex artt. 21 T.U.F. nonché ex Regolamento
Consob. circa le caratteristiche del prodotto finanziario e la sua inadeguatezza al profilo di rischio degli investitori.
Deduce l'appellante che l'obbligo informativo sancito all'art. 28 del Regolamento n. CP_3
11522/1998 (c.d. Regolamento Intermediari ratione temporis applicabile) costituisca una disposizione di carattere generale, valevole per qualsiasi servizio d'investimento, il quale si concretizza in un obbligo per l'intermediario di fornire informazioni specifiche e concrete avuto riguardo ai titoli oggetto dell'investimento, la cui omissione incide sulla corretta formazione delle scelte d'investimento dei risparmiatori, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'intermediario.
8. Si lamenta che, nel caso di specie, incombeva sull'intermediario provare che tali informazioni erano state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute, mentre la non ha dato alcuna prova dell'adempimento in termini specifici, CP_1
circostanziati, concreti ed effettivi degli obblighi informativi su di essa gravanti,
Tutto ciò alla luce del principio cardine per cui l'art. 23, comma VI, T.U.F., prevede un'inversione dell'onere della prova in favore del cliente, statuendo che “nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
9. Si deduce, in estrema sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali laddove in motivazione si legge: “È emerso inoltre dall'escussione
pagina 6 di 14 testimoniale come gli attori fossero stati resi edotti dei maggiori rischi connessi all'investimento in obbligazioni del tipo di quelle emesse da Banca delle Marche rispetto alle operazioni su titoli “sicuri”.
Lamenta l'appellante che, invece, proprio le testimonianze richiamate dal Giudice facevano emergere il mancato adempimento di qualsivoglia onere informativo idoneo a definirsi tale, tantomeno in forma specifica e dettagliata, aderente ai profili di inadempimento contestati.
10. In particolare si evidenzia che i testi (“Io ho solo eseguito materialmente Testimone_1
l'operazione e fatto sottoscrivere i documenti ai e in quel frangente non ho detto nulla”) e Parte_1
(“Io non ho mai parlato con i personalmente”) nulla hanno riferito in Testimone_2 Parte_1
merito all'assolvimento dell'obbligo informativo relativo ai titoli de quibus, mentre il teste ha riferito di essersi limitato a rappresentare trattarsi di titoli più rischiosi Tes_3
rispetto ai titoli di stato (“E' vero che io ho fatto presente al che si trattava di un titolo Parte_1
rischioso rispetto ai titoli di stato, …ho detto semplicemente che i titoli erano più a rischio, senza addentrarmi sulle caratteristiche tecniche dei titoli subordinati perché sono nozioni complicate.”).
Inoltre, si deduce che tutti i testi hanno sostanzialmente riferito di avere dato per presupposto che una tale informativa fosse stata resa da altro dipendente della Banca peraltro non indicato come testimone, ossia da , genero del sig. Persona_2 Parte_1
senza poter confermare che tanto fosse accaduto né, in ogni caso, l'eventuale contenuto di siffatta supposta informazione.
11. Circa la ritenuta prova di adeguatezza dell'operazione ex art. 29 del Reg. , si CP_3
deduce ulteriormente che il Tribunale avrebbe parimenti errato laddove ha ritenuto la disciplina in tema di ordini caratterizzati da c.d. “inadeguatezza” ex art. 29 del citato Reg.
, motivando che “L'ordine relativo ai titoli di cui è causa era stato infatti specificamente ed CP_3
espressamente qualificato come “inadeguato” per oggetto e propensione al rischio del cliente, e tale informazione veniva resa per iscritto e sottoscritta dal cliente, il quale in tal modo ribadiva la volontà di dar luogo all'operazione, pur edotto dei profili di rischio e di inadeguatezza”.
Osserva l'appellante che nel caso di specie non può ritenersi che il modulo d'ordine precompilato meramente segnalante “inadeguatezza” potesse integrare, il requisito ex art. 29, , stante la sottesa dichiarata mancanza di adempimento Controparte_4
pagina 7 di 14 informativo, in ragione del quale il modulo stesso non ha rilievo alcuno (cfr. Cass., n.
28363/2020),
12. Con il secondo motivo si ripropone la domanda di annullabilità del contratto di acquisto dei titoli per vizio del consenso, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado, ovvero in estrema sintesi: a) condotta in capo a di illecita sollecitazione alla negoziazione degli strumenti finanziari di Banca Marche perpetrata per il tramite dei propri funzionari nell'ambito del servizio di consulenza prestato per la negoziazione di strumenti finanziari;
b) inverosimiglianza della possibilità che gli attori – per ragioni anagrafiche, patrimoniali, di limitata istruzione e conoscenza del mercato finanziario, nonché per assoluta indisponibilità al rischio – abbiano spontaneamente ed improvvisamente acquisito interesse per titoli finanziari complessi come quelli emessi da
Banca Marche senza alcuna sollecitazione esterna;
c) vizio del consenso nella sottoscrizione dell'ordine del 10/1/2007 attesa l'evidente omissione da parte della Controparte_1
circa ogni tipo di corretta applicazione degli obblighi cui era sottoposta.
[...]
13. Con il terzo motivo gli appellanti deducono, ancora una volta, l'inefficacia del contratto per violazione della disciplina consumeristica deducendo che i coniugi non sono Parte_1
semplici investitori, ma come già evidenziato in fatto, risparmiatori-consumatori, ossia risparmiatori che hanno investito parte dei propri risparmi al di fuori dell'esercizio di
“attività imprenditoriali o professionali eventualmente svolte”. Da tale circostanza discenderebbe inequivocabilmente l'applicazione non solo della legislazione primaria e secondaria sopra richiamata, ma anche e soprattutto della più rigorosa disciplina
“consumeristica” ex artt. 1469 bis e ss. c.c. e della Legge n° 281/1998: in altre parole, il comportamento dell'intermediario finanziario e lo stesso regolamento contrattuale non possono che essere sottoposti al vaglio della normativa de qua.
14. Con il quarto motivo si deduce ai sensi dell'art. 2049 c.c. il concorso di responsabilità del funzionario della banca che ha materialmente effettuato la vendita dei bond Banca Marche riservandosi di avviare un separato giudizio nei confronti dei dipendenti della CP_1
15. Infine con il quarto motivo si deduce che, in caso di accoglimento dell'appello, deve essere riconosciuto un risarcimento ai sensi e per gli effetti degli art.li 1223 c.c. 1224 c.c. pagina 8 di 14 comprensivo tanto del danno emergente, costituito dalla perdita del capitale investito, nonché dai costi dell'operazione medesima, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, quanto del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno rappresentato dal mancato investimento delle somme in prodotti finanziari realmente conformi al profilo di rischio degli attori, ovvero titoli di stato (ad esempio BTP e CCT a tasso fisso come quelli già in portafoglio degli attori con rendimenti erogati in tali periodi tra il 2,75% e il 3%), nonché nella perdita di occasioni favorevoli di proficuo impiego delle somme investite, al netto delle somme medio tempore incassate dal ammontanti ad € 23.944,00. CP_2
16. Si è costituita in giudizio resistendo all'appello e riproponendo CP_1
l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di risoluzione contrattuale, deducendo a tale riguardo che la risoluzione può avere per oggetto solamente il contratto quadro di negoziazione stipulato in data 23.12.2003, ossia ben oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 15.03.2017, e che la natura costitutiva di tale azione non consente l'interruzione del decorso del termine di prescrizione tramite l'invio di una lettera di messa in mora ex art. 2943 ultimo comma c.c..
In ogni caso, si deduce che anche qualora si ritenesse risolvibile l'atto di acquisto delle obbligazioni Banca Marche, ritenendolo atto di natura negoziale, la domanda degli attori sarebbe in ogni caso prescritta per la decorrenza di un periodo superiore a dieci anni fra la data dell'investimento impugnato (10.01.2007) e la data di notifica dell'atto di citazione.
17. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, rimasta assorbita dalla decisione di primo grado e riproposta dalla banca appellata.
La Corte di cassazione, all'esito di pubblica udienza, ha sciolto definitivamente il dubbio circa il dies a quo di decorrenza dell'azione di risarcimento del danno nelle specifiche ipotesi di violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari (Cass., nn.
32227 e 32226 del 2024).
Sicché, ponendo fine ad un contrasto di legittimità e di merito, è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi pagina 9 di 14 informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”.
18. Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa Banca convenuta, “Allorché vi furono le prime avvisaglie delle difficoltà finanziarie di Banca delle Marche all'inizio del 2010, a partire dall'estratto conto del dossier titoli rilasciato agli attori in data 31.12.2010, il titolo veniva dalla banca già correttamente segnalato nella categoria dei “Titoli Illiquidi”…Il c.d. default di Banca delle Marche si è verificato però solo in data 21.11.2015 in seguito all'adozione del provvedimento con il quale la Banca d'Italia, con
l'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva disposto l'avvio di un programma di risoluzione della crisi delle cosiddette “quattro banche”, tutte poste in amministrazione straordinaria.”
In applicazione dei principi enunciati dalla S.C., e come confermato dalla stessa banca anche se al diverso fine di dimostrare la sua buona fede contrattuale, deve ritenersi che il rischio di insolvenza dei titoli emessi da Banca delle Marche si è manifestato solo nel corso dell'anno
2011, avendo gli investitori percepito le cedole fino al novembre 2011, ed in modo definitivo nell'anno 2015 quando la banca è stata posta in amministrazione straordinaria e che pertanto solo da quel momento è sorto il diritto degli investitori al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale della banca.
Ne consegue che mentre la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto 10.01.2007 deve ritenersi ormai prescritta in quanto il termine decennale non può che decorrere dalla data dell'ordine, non è invece prescritta la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi informativi facenti capo alla banca, i cui effetti per gli investitori si sono definitivamente manifestati solo nel 2015, con la conseguenza che alla pagina 10 di 14 data di notifica dell'atto di citazione 15.03.2017 tale diverso termine di prescrizione non era ancora maturato.
19. Nel merito la domanda di risarcimento danni risulta peraltro fondata alla luce dei principi riaffermati anche recentemente dalla Suprema Corte in materia (Cass. 7905/2020, conforme Cass. 16126/2020):
“Quanto al primo profilo critico sopra evidenziato, in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, questa Corte ha affermato che alla stregua del sistema normativo delineato dal D. Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 (TUF) e dal Reg. n. 11522 del CP_3
1998, l'inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria… Sia l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto. Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere (Sez. 1, n. 8333 del 04/04/2018, Rv. 648142-01) L'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018, Rv.
647617-01).
20. In applicazione di questi principi osserva la Corte che deve essere accolta la doglianza degli appellanti, non avendo in effetti la banca fornito prova idonea a dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi informativi ai sensi degli artt. 27 e 29 Reg. , e non CP_3
potendo considerarsi sufficienti le prove per testi espletate sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
pagina 11 di 14 Ciò in quanto il funzionario dell'Istituto l'unico teste che ha dichiarato di Tes_3
aver parlato con i dei titoli emessi da Banca delle Marche, ha così riferito: Parte_1
“Ricordo che io ho detto semplicemente che i titoli erano più a rischio, senza addentrarmi sulle caratteristiche tecniche dei titoli subordinati perché sono nozioni complicate da capire soprattutto per persone ottantenni e ribadisco che comunque il cliente mi disse che ne aveva già parlato con il genero ” Persona_2
21. Le dichiarazioni del teste per la loro genericità, non possono Tes_3
evidentemente costituire prova idonea a dimostrare l'assolvimento degli specifici obblighi informativi facenti capo alla banca, con la conseguenza che nel caso in esame deve ritenersi operante una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, come stabilito nel principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata: “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati”.
22. In conclusione l'appello deve essere accolto in relazione alla domanda di risarcimento dei danni subìti dagli investitori in conseguenza della violazione degli obblighi informativi facenti capo alla banca al momento dell'ordine di acquisto 10.01.2007.
Sul quantum del risarcimento, in applicazione del principio compensatio lucri cum damni, la
Corte osserva che è pacifico e documentato in atti che gli investitori hanno regolarmente percepito le cedole per complessivi € 4.411,21 fino al 22.09.2011, e che in data 29.10.2021 e
5.11.2021 hanno percepito un ristoro dal mediante due bonifici per complessivi € CP_2
23.944,00.
23. Dunque è solo dal 22.09.2011, a seguito dell'interruzione del flusso cedolare, che si è concretizzato per gli investitori un danno economico di € 20.792,38, pari alla differenza tra pagina 12 di 14 il capitale investito (€ 25.204,21) e le cedole percepite fino a quel momento (€ 4.411,38); su tale importo, trattandosi di un debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione e gli interessi fino al 5.11.2021, data nella quale gli odierni appellanti hanno percepito dal il CP_2
saldo dell'importo di € 23.944,00.
Poiché il capitale rivalutato e gli interessi alla data del 5.11.2021 ammontava ad € 24.620,40,
a tale data residuava una differenza di € 676,40 (€ 24.620,40 - € 23.944,00) che la CP_1
dovrà essere condannata a pagare agli appellanti, oltre rivalutazione ed interessi dal
6.11.2021 alla data della presente decisione, oltre interessi successivi fino al saldo.
24. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della banca, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
La banca dovrà inoltre essere condannata alla restituzione della somma che gli appellanti hanno documentalmente provato di aver corrisposto medio tempore a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore di e della Controparte_1 Parte_1 Persona_1
somma di € 676,40, oltre rivalutazione ed interessi dal 6.11.2021 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legai successivi fino al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
e della somma di € 7.054,85 corrisposta a titolo di spese di lite
[...] Persona_1
del primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi Controparte_1
i gradi del giudizio in favore di e , liquidate quanto al Parte_1 Persona_1
primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, e quanto al grado di appello in euro 3.996,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta. pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, il 24.09.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 157/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio ed anche in qualità Parte_1 C.F._1 di erede legittimo della defunta moglie
[...]
, in qualità di erede legittima della madre Persona_1 Persona_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Giovanni Boldrini
APPELLANTE contro
P.I./C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Marco Tonti e dell'avv. Andrea Maria Francolini
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, accoglimento del proposto appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza:
A) In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta, ex artt. 1453 e 1455 c.c., e la conseguente risoluzione del medesimo contratto di negoziazione titoli dell'1/7/2003 e dell'ordine di acquisto n. 253555 del 10/1/2007 per suo fatto e colpa;
per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale CP_1 pagina 1 di 14 rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni le somme versate per il predetto acquisto per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007), all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2 in via alternativa,
- accertare e dichiarare, per le causali esposte, la violazione da parte della convenuta della normativa specialistica regolante la materia (segnatamente art. 21 e ss T.U.F. e Reg. Consob 1-7-1998 n. 11522) e per l'effetto dichiarare l'annullamento del contratto di negoziazione di cui all'ordine n. 253555 del 10/1/2007 con il quale ha acquistato in nome e per conto degli 25.000,00, (oltre spese e Controparte_1 commissioni per un totale di Euro 25.204,21), con immissione nel dossier 50000892 e addebito sul c/c n.
330/0001227; per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme versate per il predetto acquisto ed al rimborso di tutte le spese sostenute dagli attori, a seguito della stipulazione del suddetto contratto, per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007), oltre all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2
B) In ogni caso,
- accertare e dichiarare comunque, per le causali esposte il grave inadempimento della convenuta, ex artt.
1453 e 1455 c.c. per violazione dell'art. 1838 c.c. nonché comunque dei principi generali di buona fede precontrattuale/extracontrattuale/contrattuale ex artt. 1175, 1176, 1375 e 1376, e la conseguente risoluzione del medesimo contratto di negoziazione titoli dell'1/7/2003 e dell'ordine di acquisto n. 253555 del 10/1/2007 per suo fatto e colpa;
per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni tutte le somme versate per l'acquisto delle predette obbligazioni subordinate Banca Marche ed al rimborso di tutte le spese sostenute dagli attori, a seguito della stipulazione del suddetto contratto, per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007) all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di pagina 2 di 14 danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2
C) In ogni caso,
- accertare e dichiarare l'inefficacia del medesimo contratto di negoziazione titoli dell'1/7/2003 e dell'ordine di acquisto n. 253494 del 10/1/2007 per violazione della disciplina consumeristica ex art. 1469 bis e ss. c.c. e della Legge n° 281/1998; per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni tutte le somme versate per l'acquisto delle predette obbligazioni subordinate Banca Marche ed al rimborso di tutte le spese sostenute dagli attori, a seguito della stipulazione del suddetto contratto, per Euro 25.204,21, oltre interessi dal giorno dell'investimento (10.01.2007) all'effettivo pagamento oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. se dovuto o in quella minore o maggiore somma che risulterà provata dall'espletanda istruttoria e/o che si riterrà opportuna e di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., in relazione alle singole voci di danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo;
il tutto con successiva decurtazione della somma già medio tempore corrisposta agli appellanti dal CP_2
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio
Altresì, con condanna di controparte alla restituzione delle spese legali ed accessori corrisposti dagli appellanti in ossequio alla sentenza di prime cure”.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
In via principale di merito
In via principale
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227
c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio - con particolare riferimento alle cedole medio tempore percette (per euro 4.411,38) ed ai ristori pervenuti (per euro 23.944,00) in seguito all'adesione al Fondo Indennizzo Risparmiatori istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze (F.I.R.) – e con detrazione del controvalore degli stessi al pagina 3 di 14 momento della pronuncia giudiziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e adivano Parte_1 Persona_1
il Tribunale di Rimini per sentir accertare la nullità per mancanza di forma scritta di un contratto di negoziazione titoli stipulato con nonché per sentir Controparte_1
condannare quest'ultima alla restituzione in loro favore della somma di euro 25.204,21, oltre rivalutazione e interessi, con riferimento all'acquisto avvenuto in data 10.01.2007 di titoli obbligazionari emessi da Banca delle Marche Spa, denominati Bca Marche TV Sub/Call”, data di emissione e di scadenza “22/12/05-15”, valore nominale “25.000,00”.
In via subordinata, gli attori domandavano la condanna della banca al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento dell'istituto di credito agli obblighi informativi da adempiere in sede di negoziazione dei titoli.
2. Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea. In data 26.2.2021, dato atto dell'intervenuta morte dell'attrice si costituivano in Persona_1
giudizio gli eredi e Persona_1 Parte_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese di lite.
In ordine all'invocata nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della banca, il
Tribunale richiamava l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. n. 9187
pagina 4 di 14 del 2021).
3. Quanto alla lamentata violazione degli obblighi informativi, da parte della banca, a cui la stessa era tenuta sulla base della disciplina di cui al regolamento n. 11522 del 1998, CP_3
ed in particolare per non aver compiuto una preliminare indagine circa il profilo degli attori quali investitori, provvedendo solo nell'anno 2004 ad eseguire una indagine di adeguatezza di ordini già eseguiti in attuazione del contratto-quadro, il Tribunale non riteneva che la condotta tenuta dalla Banca in occasione della negoziazione dei titoli di cui è causa si ponesse in violazione della disciplina in tema di obblighi informativi al cliente.
4. Osservava infatti il giudice di prime cure, in primo luogo, che risultava essere stata effettuata, prima dell'acquisto dei titoli di cui è causa, la “profilatura” del cliente a norma dell'art. 28 del regolamento , come emergeva dalla documentazione prodotta in CP_3
giudizio dalla banca convenuta (vedi questionario del 5.8.2004 prodotto sub doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione). Dal questionario emergeva, da un lato, la ridotta propensione al rischio di e e, dall'altro, la circostanza che gli stessi Parte_1 Persona_1
avessero già effettuato investimenti in obbligazioni.
Inoltre, dall'escussione testimoniale era emerso come gli attori fossero stati resi edotti dei maggiori rischi connessi all'investimento in obbligazioni del tipo di quelle emesse da Banca delle Marche rispetto alle operazioni su titoli “sicuri” e che, comunque, il sig. era Parte_1
“poco propenso” a ricevere informazioni in quanto era solito rivolgersi a tal fine al genero anch'egli dipendente della banca. Persona_2
5. In ultimo, il Tribunale osservava che risultava altresì rispettata la disciplina di cui all'art. 29, in relazione agli obblighi dell'intermediario a fronte di una operazione qualificabile come
“inadeguata”, essendo infatti documentalmente provato che l'inadeguatezza dell'operazione di investimento in relazione alle caratteristiche soggettive degli attori era stata espressamente evidenziata e sottoposta a questi ultimi dai funzionari della banca, come emergeva dall'ordine di acquisto dei titoli sottoscritto dal cliente, il quale in tal modo ribadiva la volontà di dar luogo all'operazione, pur edotto dei profili di rischio e di inadeguatezza da cui la stessa era connotata.
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1 Parte_1
pagina 5 di 14 chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio la banca appellata chiedendo il Per_1
rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta che il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda ritenendo, erroneamente, che la banca abbia fornito prova di aver adempiuto agli specifici obblighi informativi gravanti sull'intermediario ex artt. 21 T.U.F. nonché ex Regolamento
Consob. circa le caratteristiche del prodotto finanziario e la sua inadeguatezza al profilo di rischio degli investitori.
Deduce l'appellante che l'obbligo informativo sancito all'art. 28 del Regolamento n. CP_3
11522/1998 (c.d. Regolamento Intermediari ratione temporis applicabile) costituisca una disposizione di carattere generale, valevole per qualsiasi servizio d'investimento, il quale si concretizza in un obbligo per l'intermediario di fornire informazioni specifiche e concrete avuto riguardo ai titoli oggetto dell'investimento, la cui omissione incide sulla corretta formazione delle scelte d'investimento dei risparmiatori, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'intermediario.
8. Si lamenta che, nel caso di specie, incombeva sull'intermediario provare che tali informazioni erano state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute, mentre la non ha dato alcuna prova dell'adempimento in termini specifici, CP_1
circostanziati, concreti ed effettivi degli obblighi informativi su di essa gravanti,
Tutto ciò alla luce del principio cardine per cui l'art. 23, comma VI, T.U.F., prevede un'inversione dell'onere della prova in favore del cliente, statuendo che “nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
9. Si deduce, in estrema sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali laddove in motivazione si legge: “È emerso inoltre dall'escussione
pagina 6 di 14 testimoniale come gli attori fossero stati resi edotti dei maggiori rischi connessi all'investimento in obbligazioni del tipo di quelle emesse da Banca delle Marche rispetto alle operazioni su titoli “sicuri”.
Lamenta l'appellante che, invece, proprio le testimonianze richiamate dal Giudice facevano emergere il mancato adempimento di qualsivoglia onere informativo idoneo a definirsi tale, tantomeno in forma specifica e dettagliata, aderente ai profili di inadempimento contestati.
10. In particolare si evidenzia che i testi (“Io ho solo eseguito materialmente Testimone_1
l'operazione e fatto sottoscrivere i documenti ai e in quel frangente non ho detto nulla”) e Parte_1
(“Io non ho mai parlato con i personalmente”) nulla hanno riferito in Testimone_2 Parte_1
merito all'assolvimento dell'obbligo informativo relativo ai titoli de quibus, mentre il teste ha riferito di essersi limitato a rappresentare trattarsi di titoli più rischiosi Tes_3
rispetto ai titoli di stato (“E' vero che io ho fatto presente al che si trattava di un titolo Parte_1
rischioso rispetto ai titoli di stato, …ho detto semplicemente che i titoli erano più a rischio, senza addentrarmi sulle caratteristiche tecniche dei titoli subordinati perché sono nozioni complicate.”).
Inoltre, si deduce che tutti i testi hanno sostanzialmente riferito di avere dato per presupposto che una tale informativa fosse stata resa da altro dipendente della Banca peraltro non indicato come testimone, ossia da , genero del sig. Persona_2 Parte_1
senza poter confermare che tanto fosse accaduto né, in ogni caso, l'eventuale contenuto di siffatta supposta informazione.
11. Circa la ritenuta prova di adeguatezza dell'operazione ex art. 29 del Reg. , si CP_3
deduce ulteriormente che il Tribunale avrebbe parimenti errato laddove ha ritenuto la disciplina in tema di ordini caratterizzati da c.d. “inadeguatezza” ex art. 29 del citato Reg.
, motivando che “L'ordine relativo ai titoli di cui è causa era stato infatti specificamente ed CP_3
espressamente qualificato come “inadeguato” per oggetto e propensione al rischio del cliente, e tale informazione veniva resa per iscritto e sottoscritta dal cliente, il quale in tal modo ribadiva la volontà di dar luogo all'operazione, pur edotto dei profili di rischio e di inadeguatezza”.
Osserva l'appellante che nel caso di specie non può ritenersi che il modulo d'ordine precompilato meramente segnalante “inadeguatezza” potesse integrare, il requisito ex art. 29, , stante la sottesa dichiarata mancanza di adempimento Controparte_4
pagina 7 di 14 informativo, in ragione del quale il modulo stesso non ha rilievo alcuno (cfr. Cass., n.
28363/2020),
12. Con il secondo motivo si ripropone la domanda di annullabilità del contratto di acquisto dei titoli per vizio del consenso, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado, ovvero in estrema sintesi: a) condotta in capo a di illecita sollecitazione alla negoziazione degli strumenti finanziari di Banca Marche perpetrata per il tramite dei propri funzionari nell'ambito del servizio di consulenza prestato per la negoziazione di strumenti finanziari;
b) inverosimiglianza della possibilità che gli attori – per ragioni anagrafiche, patrimoniali, di limitata istruzione e conoscenza del mercato finanziario, nonché per assoluta indisponibilità al rischio – abbiano spontaneamente ed improvvisamente acquisito interesse per titoli finanziari complessi come quelli emessi da
Banca Marche senza alcuna sollecitazione esterna;
c) vizio del consenso nella sottoscrizione dell'ordine del 10/1/2007 attesa l'evidente omissione da parte della Controparte_1
circa ogni tipo di corretta applicazione degli obblighi cui era sottoposta.
[...]
13. Con il terzo motivo gli appellanti deducono, ancora una volta, l'inefficacia del contratto per violazione della disciplina consumeristica deducendo che i coniugi non sono Parte_1
semplici investitori, ma come già evidenziato in fatto, risparmiatori-consumatori, ossia risparmiatori che hanno investito parte dei propri risparmi al di fuori dell'esercizio di
“attività imprenditoriali o professionali eventualmente svolte”. Da tale circostanza discenderebbe inequivocabilmente l'applicazione non solo della legislazione primaria e secondaria sopra richiamata, ma anche e soprattutto della più rigorosa disciplina
“consumeristica” ex artt. 1469 bis e ss. c.c. e della Legge n° 281/1998: in altre parole, il comportamento dell'intermediario finanziario e lo stesso regolamento contrattuale non possono che essere sottoposti al vaglio della normativa de qua.
14. Con il quarto motivo si deduce ai sensi dell'art. 2049 c.c. il concorso di responsabilità del funzionario della banca che ha materialmente effettuato la vendita dei bond Banca Marche riservandosi di avviare un separato giudizio nei confronti dei dipendenti della CP_1
15. Infine con il quarto motivo si deduce che, in caso di accoglimento dell'appello, deve essere riconosciuto un risarcimento ai sensi e per gli effetti degli art.li 1223 c.c. 1224 c.c. pagina 8 di 14 comprensivo tanto del danno emergente, costituito dalla perdita del capitale investito, nonché dai costi dell'operazione medesima, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, quanto del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno rappresentato dal mancato investimento delle somme in prodotti finanziari realmente conformi al profilo di rischio degli attori, ovvero titoli di stato (ad esempio BTP e CCT a tasso fisso come quelli già in portafoglio degli attori con rendimenti erogati in tali periodi tra il 2,75% e il 3%), nonché nella perdita di occasioni favorevoli di proficuo impiego delle somme investite, al netto delle somme medio tempore incassate dal ammontanti ad € 23.944,00. CP_2
16. Si è costituita in giudizio resistendo all'appello e riproponendo CP_1
l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di risoluzione contrattuale, deducendo a tale riguardo che la risoluzione può avere per oggetto solamente il contratto quadro di negoziazione stipulato in data 23.12.2003, ossia ben oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 15.03.2017, e che la natura costitutiva di tale azione non consente l'interruzione del decorso del termine di prescrizione tramite l'invio di una lettera di messa in mora ex art. 2943 ultimo comma c.c..
In ogni caso, si deduce che anche qualora si ritenesse risolvibile l'atto di acquisto delle obbligazioni Banca Marche, ritenendolo atto di natura negoziale, la domanda degli attori sarebbe in ogni caso prescritta per la decorrenza di un periodo superiore a dieci anni fra la data dell'investimento impugnato (10.01.2007) e la data di notifica dell'atto di citazione.
17. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, rimasta assorbita dalla decisione di primo grado e riproposta dalla banca appellata.
La Corte di cassazione, all'esito di pubblica udienza, ha sciolto definitivamente il dubbio circa il dies a quo di decorrenza dell'azione di risarcimento del danno nelle specifiche ipotesi di violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari (Cass., nn.
32227 e 32226 del 2024).
Sicché, ponendo fine ad un contrasto di legittimità e di merito, è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi pagina 9 di 14 informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”.
18. Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa Banca convenuta, “Allorché vi furono le prime avvisaglie delle difficoltà finanziarie di Banca delle Marche all'inizio del 2010, a partire dall'estratto conto del dossier titoli rilasciato agli attori in data 31.12.2010, il titolo veniva dalla banca già correttamente segnalato nella categoria dei “Titoli Illiquidi”…Il c.d. default di Banca delle Marche si è verificato però solo in data 21.11.2015 in seguito all'adozione del provvedimento con il quale la Banca d'Italia, con
l'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva disposto l'avvio di un programma di risoluzione della crisi delle cosiddette “quattro banche”, tutte poste in amministrazione straordinaria.”
In applicazione dei principi enunciati dalla S.C., e come confermato dalla stessa banca anche se al diverso fine di dimostrare la sua buona fede contrattuale, deve ritenersi che il rischio di insolvenza dei titoli emessi da Banca delle Marche si è manifestato solo nel corso dell'anno
2011, avendo gli investitori percepito le cedole fino al novembre 2011, ed in modo definitivo nell'anno 2015 quando la banca è stata posta in amministrazione straordinaria e che pertanto solo da quel momento è sorto il diritto degli investitori al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale della banca.
Ne consegue che mentre la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto 10.01.2007 deve ritenersi ormai prescritta in quanto il termine decennale non può che decorrere dalla data dell'ordine, non è invece prescritta la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi informativi facenti capo alla banca, i cui effetti per gli investitori si sono definitivamente manifestati solo nel 2015, con la conseguenza che alla pagina 10 di 14 data di notifica dell'atto di citazione 15.03.2017 tale diverso termine di prescrizione non era ancora maturato.
19. Nel merito la domanda di risarcimento danni risulta peraltro fondata alla luce dei principi riaffermati anche recentemente dalla Suprema Corte in materia (Cass. 7905/2020, conforme Cass. 16126/2020):
“Quanto al primo profilo critico sopra evidenziato, in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, questa Corte ha affermato che alla stregua del sistema normativo delineato dal D. Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 (TUF) e dal Reg. n. 11522 del CP_3
1998, l'inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria… Sia l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto. Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere (Sez. 1, n. 8333 del 04/04/2018, Rv. 648142-01) L'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018, Rv.
647617-01).
20. In applicazione di questi principi osserva la Corte che deve essere accolta la doglianza degli appellanti, non avendo in effetti la banca fornito prova idonea a dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi informativi ai sensi degli artt. 27 e 29 Reg. , e non CP_3
potendo considerarsi sufficienti le prove per testi espletate sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
pagina 11 di 14 Ciò in quanto il funzionario dell'Istituto l'unico teste che ha dichiarato di Tes_3
aver parlato con i dei titoli emessi da Banca delle Marche, ha così riferito: Parte_1
“Ricordo che io ho detto semplicemente che i titoli erano più a rischio, senza addentrarmi sulle caratteristiche tecniche dei titoli subordinati perché sono nozioni complicate da capire soprattutto per persone ottantenni e ribadisco che comunque il cliente mi disse che ne aveva già parlato con il genero ” Persona_2
21. Le dichiarazioni del teste per la loro genericità, non possono Tes_3
evidentemente costituire prova idonea a dimostrare l'assolvimento degli specifici obblighi informativi facenti capo alla banca, con la conseguenza che nel caso in esame deve ritenersi operante una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, come stabilito nel principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata: “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati”.
22. In conclusione l'appello deve essere accolto in relazione alla domanda di risarcimento dei danni subìti dagli investitori in conseguenza della violazione degli obblighi informativi facenti capo alla banca al momento dell'ordine di acquisto 10.01.2007.
Sul quantum del risarcimento, in applicazione del principio compensatio lucri cum damni, la
Corte osserva che è pacifico e documentato in atti che gli investitori hanno regolarmente percepito le cedole per complessivi € 4.411,21 fino al 22.09.2011, e che in data 29.10.2021 e
5.11.2021 hanno percepito un ristoro dal mediante due bonifici per complessivi € CP_2
23.944,00.
23. Dunque è solo dal 22.09.2011, a seguito dell'interruzione del flusso cedolare, che si è concretizzato per gli investitori un danno economico di € 20.792,38, pari alla differenza tra pagina 12 di 14 il capitale investito (€ 25.204,21) e le cedole percepite fino a quel momento (€ 4.411,38); su tale importo, trattandosi di un debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione e gli interessi fino al 5.11.2021, data nella quale gli odierni appellanti hanno percepito dal il CP_2
saldo dell'importo di € 23.944,00.
Poiché il capitale rivalutato e gli interessi alla data del 5.11.2021 ammontava ad € 24.620,40,
a tale data residuava una differenza di € 676,40 (€ 24.620,40 - € 23.944,00) che la CP_1
dovrà essere condannata a pagare agli appellanti, oltre rivalutazione ed interessi dal
6.11.2021 alla data della presente decisione, oltre interessi successivi fino al saldo.
24. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della banca, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
La banca dovrà inoltre essere condannata alla restituzione della somma che gli appellanti hanno documentalmente provato di aver corrisposto medio tempore a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore di e della Controparte_1 Parte_1 Persona_1
somma di € 676,40, oltre rivalutazione ed interessi dal 6.11.2021 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legai successivi fino al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
e della somma di € 7.054,85 corrisposta a titolo di spese di lite
[...] Persona_1
del primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi Controparte_1
i gradi del giudizio in favore di e , liquidate quanto al Parte_1 Persona_1
primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, e quanto al grado di appello in euro 3.996,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta. pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, il 24.09.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 14 di 14