Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1969, n. 2670
CASS
Sentenza 18 luglio 1969

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I vizi della notificazione non attengono alla sostanza dell'atto e non ne determinano l'inefficacia, ma possono essere sanati, con effetto ex tunc, dalla Costituzione del destinatario dell'atto, in quanto, in siffatta ipotesi, l'atto processuale raggiunge ugualmente lo scopo al quale e destinato e, percio, non puo pronunciarsene la nullita. ( nella specie, nessuna delle parti aveva provveduto ad iscrivere a ruolo l'appello tempestivamente e ritualmente proposto. L'appellante aveva riassunto l'appello entro il termine di un anno ai sensi dell'art. 307 cod.proc.civ., notificando pero l'atto di riassunzione al procuratore dell'appellato costituito nel giudizio di primo grado, invece che alla parte personalmente. L'appellato, costituitosi, aveva eccepito la nullita dell'atto di riassunzione e, conseguentemente, l'Estinzione del giudizio e il giudice di appello aveva accolta quest'ultima eccezione. Il SC, nel cassare la sentenza di appello, ha enunciato il principio massimato). ( V. 2970-68, massima n. 335782).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/1969, n. 2670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2670
    Data del deposito : 18 luglio 1969

    Testo completo