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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere rel. R. Gen. N. 72/2025 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 72/2025 R.G. promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28 gennaio 2025
d a
(C.F. , P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente sig. con il patrocinio dell'avv. Prof. Parte_2 OGGETTO: del foro di IL (PEC Controparte_1 Accertamento requisiti
, elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1 sentenze straniere in telematico del difensore, giusta mandato in calce al ricorso iscritto a ruolo in data materia diversa da quella 28 gennaio 2025 matrimon. RICORRENTE
c o n t r o in persona del Procuratore Speciale dott. giusta CP_2 Persona_1 procura rogito notaio rep. n. 29159 con il patrocinio dell'avv. Persona_2
DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO (PEC
e dell'avv. FRUSTACI ETTORE (PEC Email_2
entrambi del foro di MA elettivamente Email_3 domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori, giusta mandato depositato in atti sub doc. 1
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONE
Causa posta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, così
g i u d i c a r e
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare inammissibili e comunque infondate e per lo effetto integralmente respingere le domande, eccezioni, deduzioni e difese tutte, di rito e di merito, di
CP_2
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 64 ss. L. 31 maggio 1995, n. 218 e di ogni altra norma di diritto internazionale processuale ritenuta applicabile, per le ragioni esposte in atti, il difetto dei presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano, tra la Parte_3
dell'Approved Judgment in data 20 novembre 2024 [2024] EWHC CP_2 2967 (Ch) tra la , e , nella
Parte_1 CP_2 Parte_4 parte in cui esso è stato pronunciato tra la e
Parte_1 CP_2 dell'Approved Judgment in data 4 dicembre 2024 tra la ,
Parte_1 e , nella parte in cui esso è stato pronunciato tra CP_2 Parte_4 la e e del Judgment and Order in data 4
Parte_1 CP_2 dicembre 2024 tra la e emessi dalla High Court
Parte_1 CP_2 of Justice – Business and Property Courts of England and Wales – Financial List (ChD) di Londra, Regno Unito, in persona del Giudice Hildyard nel giudizio n. FL-2021-000010, trattato congiuntamente al giudizio n. FL-2020-000032;
- con espressa riserva di ripetizione degli importi corrisposti a in CP_2 esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali del processo inglese;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA.”
Per parte resistente, ed attrice in riconvenzione:
“Voglia questa Ecc. ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- rigettare le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate per tutti i motivi di cui ai propri precedenti scritti difensivi, oltre che in forza dei contenuti della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005, sulle clausole di scelta del foro esclusivo, da ritenersi applicabile alla presente causa, in virtù di quanto previsto nell'Accordo Transattivo concluso tra le parti e applicabile tanto all'Italia quanto al Regno Unito, a far data dal 1 ottobre 2015, se del caso, anche previo rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 267 TFUE e, per l'effetto, e/o in ogni caso in via riconvenzionale
- dichiarare che le Sentenze Inglesi devono essere riconosciute in tutto o in parte in Italia.
Con vittoria di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La NC ha proposto ricorso in accertamento negativo, ai sensi Parte_1 degli articoli 67 legge 31 maggio 1995 n.218, 30 d.lgs 1° settembre 2011 n.150 e 281-decies e seguenti cpc nei confronti della società chiedendo che CP_2 fosse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia, ai sensi dell'art.64 legge 218/1995: a) della pronuncia in data 20 novembre 2024 (Approved Judgment) tra la Parte_1 CP_2 e;
b) della pronuncia in data 4 dicembre 2024
[...] Parte_4 (Approved Judgment) tra la , e Parte_1 CP_2 Parte_4 nonché c) della pronuncia in data 4 dicembre 2024 (Judgment and Order)
[...] tra la e emesse dalla High Court of Justice – Parte_1 CP_2 Business and Property Courts of England and Wales, nel giudizio n. FL-2021- 000010 trattato congiuntamente al giudizio FL-2020-000032.
costituendosi, ha chiesto la reiezione della richiesta di parte attrice CP_2 instando, in via riconvenzionale, per il riconoscimento in Italia delle pronunce inglesi.
La controversia, retta dal rito semplificato, è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2025, previa ampia discussione orale (che seguiva al deposito di ampie comparse scritte e poi di note autorizzate per iscritto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, evidenziare che i provvedimenti stranieri dei quali la NC di chiede che sia accertato il difetto dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento e l'esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano sono rappresentati da pronunce con le quali la High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales ha deciso nel merito le questioni inerenti alla validità ed efficacia dei contratti di interest swap e dell'accordo transattivo sottoscritto in data 18 settembre 2017 (20 novembre 2024); ha deciso in ordine al regolamento delle spese di lite quantificandole in £ 510,715.53 (4 dicembre 2024) ed ha pronunciato un ordine esecutivo sia relativamente alle questioni di merito che relativamente al regolamento delle spese (4 dicembre 2024). Occorre ancora evidenziare che i provvedimenti stranieri per cui è causa sono stati adottati all'esito di un giudizio nel quale la High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales ha, con precedente e distinto provvedimento, affermato la propria giurisdizione. Occorre infine evidenziare che tale pronuncia sulla giurisdizione, da un lato, non è stata appellata dalla NC di BR innanzi al Giudice Britannico ed è pertanto divenuta definitiva in quell'ordinamento, e, d'altro lato risulta – allo stato – riconosciuta nell'ordinamento italiano in forza di una sentenza di questa Corte (cfr. doc. 32 di parte resistente) che, pur oggetto di impugnazione per Cassazione, ha trovato conforto nel parere del Pubblico Ministero presso il Supremo Collegio (cfr. doc. 38 di parte resistente).
Non risulta in discussione fra le parti che i provvedimenti stranieri sopra menzionati e dei quali è chiesto il riconoscimento in Italia rientrano nella nozione di sentenza straniera.
Si rileva che, a seguito del riconoscimento da parte del Giudice Britannico della propria giurisdizione, il processo, che era stato avviato dall'odierna resistente, è proseguito a cura di quest'ultima, mentre l'odierna ricorrente non si è costituita nella fase di prosecuzione del giudizio nel merito (alla quale la NC di aveva riservato ogni difesa diversa da quella inerente al difetto di Pt_1 giurisdizione), rimanendo contumace.
La prima questione che viene profilata dalle parti è quella concernente l'applicabilità o meno della disciplina della Convenzione bilaterale 7/02/1964, che parte ricorrente vorrebbe definitivamente venuta meno in ragione del suo superamento a seguito dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea, con conseguente applicazione della disciplina da essa adottata in materia con appositi regolamenti (dapprima il 44/2001 e quindi il 1215/2012), mentre parte resistente vorrebbe ripristinata essendosene disposta soltanto la parziale sostituzione, con conseguente sua reviviscenza a seguito della “Brexit”.
Come già emarginato da questa Corte nella sentenza inter partes n. 602/2024, la risoluzione in un senso o nell'altro della questione risulta, in realtà, scarsamente significativa, atteso che la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento anche sulla base della disciplina di cui alla l. 218/1995, della quale parte ricorrente invoca l'applicazione.
Si osserva, in primo luogo, che non risulta in discussione la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 64 l. 218/1995 lett. c), d) ed e).
Con riguardo all'art. 64 lett. a) si rileva che la disposizione stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quanto “il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propria dell'ordinamento italiano”: nel caso di specie deve ritenersi la sussistenza di tale presupposto. Come già emarginato nella sentenza inter partes n. 602/2024, il Giudice Britannico è stato specificamente sollecitato dall'odierna ricorrente a decidere in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione, e tale Giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione;
in secondo luogo tale Giudice, a seguito della prosecuzione del giudizio a cura dell'odierna resistente (per quanto di interesse) e senza la partecipazione della Parte_1
(che ha ritenuto di non costituirsi nella fase prosecuzione del giudizio),
[...] ha pronunciato anche nel merito con i provvedimenti di cui è stato chiesto il riconoscimento nell'ambito del presente procedimento. Il Giudice Britannico, dunque, espressamente richiesto da parte della NC di di Pt_1 pronunciarsi sulla sussistenza della propria giurisdizione (e quindi della validità della clausola pattizia sulla giurisdizione contenuta nella transazione perfezionata fra le parti successivamente ad un precedente giudizio svoltosi sempre innanzi al Giudice Britannico – cfr. doc. 21 di parte resistente – art. 9.2), si è pronunciato affermando la propria giurisdizione e, quindi, implicitamente la validità della clausola transattiva sulla giurisdizione. Tale provvedimento, come già evidenziato, non è stato oggetto di impugnazione innanzi al Giudice Britannico con la conseguenza che non si può che ritenere definitivamente accertata fra le parti la giurisdizione del Giudice Britannico in ordine alle domande azionate dall'odierna resistente con del 15 settembre 2021 (cfr. CP_3 doc. 24 di parte resistente).
In senso contrario non vale obiettare che con precedente atto di citazione in data 8 marzo 2021 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) l'odierna ricorrente aveva convenuto, tra gli altri, l'odierna resistente al fine a) di accertare la nullità o di disporre l'annullamento della transazione perfezionata fra le parti in data 18 settembre 2017; b) di accertare l'inadempimento o comunque l'adempimento infedele da parte dell'odierna resistente dei contratti di swap perfezionati in data 28 giugno e 20 dicembre 2006, con conseguente declaratoria di inefficacia e comunque di inopponibilità di tali contratti alla NC di ovvero, in Pt_1 subordine, con conseguente condanna dell'odierna resistente al risarcimento del danno;
c) di accertare che la condotta dell'odierna resistente integrava gli estremi dell'illecito precontrattuale con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno nonché di accertare che la NC di nulla Pt_1 doveva alla società d) di accertare la nullità dei due contratti di CP_2 interest swap stipulati fra le parti con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato dalla di . Parte_1 Pt_1
La circostanza che l'odierna ricorrente abbia preventivamente introdotto un giudizio avente ad oggetto domande parzialmente coincidenti con quelle in relazione alle quali il Giudice Britannico si è pronunciato con i provvedimenti oggetto del presente procedimento di riconoscimento risulta superata dal fatto che il Giudice Britannico ha positivamente affermato la propria giurisdizione in ordine alle domande che ha deciso, mentre la questione di pregiudizialità della causa introdotta dall'odierna ricorrente innanzi al Tribunale di MA non risulta essere stata sottoposta al Giudice Britannico: con l'atto di Acknowledgement of Service (cfr. doc. 25 di parte resistente), infatti, la si è Parte_1 limitata a contestare la giurisdizione sulle domande azionate nei suoi confronti dall'odierna resistente sulla base della transazione stipulata fra le parti in data 18 settembre 2017 (non contestando invece la giurisdizione relativamente alle domande di accertamento della piena validità ed efficacia dei contratti derivati precedentemente stipulati fra le parti che, d'altronde, erano già stati oggetto di precedente giudizio fra le parti in cui il Giudice Britannico aveva affermato la propria giurisdizione e condannato la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite – cfr. doc. 20 di parte resistente – e che aveva originato il contratto di transazione del 18 settembre 2017) e non risulta in alcun modo allegato e provato che in qualche frangente del processo innanzi al Giudice Britannico sia stata sollevata la questione di pregiudizialità del giudizio promosso innanzi al Giudice Italiano (si ribadisce che la NC di BR ha ritenuto di non costituirsi nel merito); si deve quindi ritenere che, alla luce della pronuncia del Giudice Britannico passata in cosa giudicata per mancata impugnazione da parte della NC , il Giudice Italiano risulti necessariamente carente di Parte_1 giurisdizione in ordine alle domande decise dal Giudice Britannico (arg. Cass. 12792/05).
In senso contrario non vale obiettare che, fra le domande articolate innanzi al Tribunale di MA, vi è anche quella di inadempimento del mandato che radicherebbe la giurisdizione innanzi al Giudice Italiano: si osserva, in proposito che, come già evidenziato, non vi è piena coincidenza fra le domande azionate innanzi al Giudice Britannico e quelle azionate innanzi al Giudice Italiano e che, pur accedendo alla tesi di parte ricorrente secondo la quale in ordine alla domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna al risarcimento del danno avrebbe giurisdizione il Giudice Italiano, non può più in ogni caso operare il meccanismo della connessione, da un lato, inidoneo a modificare la giurisdizione e, d'altro lato, necessariamente non operativo in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione e del mancato rilievo della pregiudizialità innanzi al Giudice Britannico.
Sotto questo profilo cade l'eccezione di parte ricorrente secondo la quale, nel caso di specie, non sussisterebbe il presupposto di cui all'art. 64 lett. f) l. 218/95: se è vero che il giudizio innanzi al Tribunale di MA è stato precedentemente avviato e risulta ancora pendente, è altresì vero che il relativo oggetto non risulta coincidente con quello del giudizio britannico e che fra le parti deve ritenersi definitivamente e positivamente accertata la giurisdizione del Giudice Britannico per intervenuto giudicato (cfr. anche doc. 33 di parte resistente che, sebbene pronunciata nei rapporti fra la NC di ed altro soggetto, ha Pt_1 riguardo ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile – tanto che i relativi giudizi erano stati riuniti innanzi al Giudice Britannico – ed in cui la Corte di Cassazione prende atto dell'intervenuto giudicato sulla giurisdizione del Giudice Britannico).
Si deve, a questo punto, verificare la sussistenza del presupposto di cui alla lett. g) dell'art. 64 l. 218/95, ossia la contrarietà all'ordine pubblico del contenuto dei provvedimenti stranieri del cui riconoscimento si discute nell'ambito del presente giudizio, e del presupposto di cui alla lettera b) della medesima disposizione, ossia la violazione di diritti essenziali della difesa: in proposito occorre, in primo luogo, evidenziare che il Giudice di Legittimità ha chiarito a) che “In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza 'producono effetti contrari all'ordine pubblico', non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al 'decisum', cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della 'ratio' sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito” (cfr. Cass. 8462/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 9483/13); b) che “Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, - omissis - , una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un 'vulnus' al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)” (cfr. Cass. 6723/23); c) che “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento” (cfr. Cass. 22183/24 ed in precedenza in senso conforme Cass. 11021/13).
L'applicazione integrata dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere che i provvedimenti stranieri dei quali è in discussione fra le parti il riconoscimento in Italia non violino l'ordine pubblico interno e quello internazionale a) non risultando consentito un riesame nel merito del contenuto delle decisioni adottate dal Giudice Britannico che possono essere valutate solo sotto il profilo estrinseco (i provvedimenti risultano diffusamente motivati ed argomentati sulla base di un esame approfondito del diritto italiano applicabile al contratto di transazione ed ai contratti di interest swap oggetto del giudizio) e b) non risultando la violazione di principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere (l'elevato costo del processo non può essere collocato nell'ambito dei principi inviolabili costituendo al più una modalità di regolamentazione dell'esercizio dei propri diritti).
Quanto alle argomentazioni relative alla violazione degli obblighi informativi e della mancanza di una delibera del Consiglio Comunale analitica con la specifica indicazione del mark to market relativamente ai contratti di interest swap (con conseguente nullità di tali contratti) si ribadisce che si tratta di questioni che non sono state in alcun modo sollevate innanzi al Giudice Britannico (la cui giurisdizione è definitivamente accertata fra le parti) a causa della scelta della NC di di non costituirsi in tale giudizio. Pt_1
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, mentre va accolta quella riconvenzionale di parte convenuta, come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base delle tabelle di cui al DMA 147 del 13/08/2022, valore superiore ad € 520.000,00 (come espressamente indicato da parte ricorrente), nella misura che segue:
€ 22.333,00 per compenso professionale tabellare, di cui:
€ 5.706,00 per studio della controversia, valore medio;
€ 3.318,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio;
€ 3.822,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo non essendo stato espletato alcun relativo incombente;
€ 9.487,00 per fase decisionale, valore medio, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa, se dovuti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge le domande della ricorrente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale: - dichiara che le seguenti pronunce: a) l'Approved Judgment in data 20 novembre 2024 [2024] EWHC 2967 (Ch), b) l'Approved Judgment in data 4 dicembre 2024 e c) il Judgment and Order in data 4 dicembre 2024, emesse dalla High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales – Financial List (ChD) di Londra, Regno Unito, in persona del Giudice Hildyard, nel giudizio n. FL-2021-000010, trattato congiuntamente al giudizio n. FL-2020- 00032, tra e la , sono riconosciute in Italia;
CP_2 Parte_1 Parte_1 condanna la ricorrente a rifondere alla resistente, ed attrice in riconvenzione, le spese di lite per il presente procedimento, che liquida come da parte motiva.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere rel. R. Gen. N. 72/2025 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 72/2025 R.G. promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28 gennaio 2025
d a
(C.F. , P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente sig. con il patrocinio dell'avv. Prof. Parte_2 OGGETTO: del foro di IL (PEC Controparte_1 Accertamento requisiti
, elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1 sentenze straniere in telematico del difensore, giusta mandato in calce al ricorso iscritto a ruolo in data materia diversa da quella 28 gennaio 2025 matrimon. RICORRENTE
c o n t r o in persona del Procuratore Speciale dott. giusta CP_2 Persona_1 procura rogito notaio rep. n. 29159 con il patrocinio dell'avv. Persona_2
DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO (PEC
e dell'avv. FRUSTACI ETTORE (PEC Email_2
entrambi del foro di MA elettivamente Email_3 domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori, giusta mandato depositato in atti sub doc. 1
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONE
Causa posta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, così
g i u d i c a r e
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare inammissibili e comunque infondate e per lo effetto integralmente respingere le domande, eccezioni, deduzioni e difese tutte, di rito e di merito, di
CP_2
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 64 ss. L. 31 maggio 1995, n. 218 e di ogni altra norma di diritto internazionale processuale ritenuta applicabile, per le ragioni esposte in atti, il difetto dei presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano, tra la Parte_3
dell'Approved Judgment in data 20 novembre 2024 [2024] EWHC CP_2 2967 (Ch) tra la , e , nella
Parte_1 CP_2 Parte_4 parte in cui esso è stato pronunciato tra la e
Parte_1 CP_2 dell'Approved Judgment in data 4 dicembre 2024 tra la ,
Parte_1 e , nella parte in cui esso è stato pronunciato tra CP_2 Parte_4 la e e del Judgment and Order in data 4
Parte_1 CP_2 dicembre 2024 tra la e emessi dalla High Court
Parte_1 CP_2 of Justice – Business and Property Courts of England and Wales – Financial List (ChD) di Londra, Regno Unito, in persona del Giudice Hildyard nel giudizio n. FL-2021-000010, trattato congiuntamente al giudizio n. FL-2020-000032;
- con espressa riserva di ripetizione degli importi corrisposti a in CP_2 esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali del processo inglese;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA.”
Per parte resistente, ed attrice in riconvenzione:
“Voglia questa Ecc. ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- rigettare le domande avversarie perché inammissibili e/o infondate per tutti i motivi di cui ai propri precedenti scritti difensivi, oltre che in forza dei contenuti della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005, sulle clausole di scelta del foro esclusivo, da ritenersi applicabile alla presente causa, in virtù di quanto previsto nell'Accordo Transattivo concluso tra le parti e applicabile tanto all'Italia quanto al Regno Unito, a far data dal 1 ottobre 2015, se del caso, anche previo rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 267 TFUE e, per l'effetto, e/o in ogni caso in via riconvenzionale
- dichiarare che le Sentenze Inglesi devono essere riconosciute in tutto o in parte in Italia.
Con vittoria di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La NC ha proposto ricorso in accertamento negativo, ai sensi Parte_1 degli articoli 67 legge 31 maggio 1995 n.218, 30 d.lgs 1° settembre 2011 n.150 e 281-decies e seguenti cpc nei confronti della società chiedendo che CP_2 fosse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia, ai sensi dell'art.64 legge 218/1995: a) della pronuncia in data 20 novembre 2024 (Approved Judgment) tra la Parte_1 CP_2 e;
b) della pronuncia in data 4 dicembre 2024
[...] Parte_4 (Approved Judgment) tra la , e Parte_1 CP_2 Parte_4 nonché c) della pronuncia in data 4 dicembre 2024 (Judgment and Order)
[...] tra la e emesse dalla High Court of Justice – Parte_1 CP_2 Business and Property Courts of England and Wales, nel giudizio n. FL-2021- 000010 trattato congiuntamente al giudizio FL-2020-000032.
costituendosi, ha chiesto la reiezione della richiesta di parte attrice CP_2 instando, in via riconvenzionale, per il riconoscimento in Italia delle pronunce inglesi.
La controversia, retta dal rito semplificato, è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 2 luglio 2025, previa ampia discussione orale (che seguiva al deposito di ampie comparse scritte e poi di note autorizzate per iscritto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, evidenziare che i provvedimenti stranieri dei quali la NC di chiede che sia accertato il difetto dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento e l'esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano sono rappresentati da pronunce con le quali la High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales ha deciso nel merito le questioni inerenti alla validità ed efficacia dei contratti di interest swap e dell'accordo transattivo sottoscritto in data 18 settembre 2017 (20 novembre 2024); ha deciso in ordine al regolamento delle spese di lite quantificandole in £ 510,715.53 (4 dicembre 2024) ed ha pronunciato un ordine esecutivo sia relativamente alle questioni di merito che relativamente al regolamento delle spese (4 dicembre 2024). Occorre ancora evidenziare che i provvedimenti stranieri per cui è causa sono stati adottati all'esito di un giudizio nel quale la High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales ha, con precedente e distinto provvedimento, affermato la propria giurisdizione. Occorre infine evidenziare che tale pronuncia sulla giurisdizione, da un lato, non è stata appellata dalla NC di BR innanzi al Giudice Britannico ed è pertanto divenuta definitiva in quell'ordinamento, e, d'altro lato risulta – allo stato – riconosciuta nell'ordinamento italiano in forza di una sentenza di questa Corte (cfr. doc. 32 di parte resistente) che, pur oggetto di impugnazione per Cassazione, ha trovato conforto nel parere del Pubblico Ministero presso il Supremo Collegio (cfr. doc. 38 di parte resistente).
Non risulta in discussione fra le parti che i provvedimenti stranieri sopra menzionati e dei quali è chiesto il riconoscimento in Italia rientrano nella nozione di sentenza straniera.
Si rileva che, a seguito del riconoscimento da parte del Giudice Britannico della propria giurisdizione, il processo, che era stato avviato dall'odierna resistente, è proseguito a cura di quest'ultima, mentre l'odierna ricorrente non si è costituita nella fase di prosecuzione del giudizio nel merito (alla quale la NC di aveva riservato ogni difesa diversa da quella inerente al difetto di Pt_1 giurisdizione), rimanendo contumace.
La prima questione che viene profilata dalle parti è quella concernente l'applicabilità o meno della disciplina della Convenzione bilaterale 7/02/1964, che parte ricorrente vorrebbe definitivamente venuta meno in ragione del suo superamento a seguito dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea, con conseguente applicazione della disciplina da essa adottata in materia con appositi regolamenti (dapprima il 44/2001 e quindi il 1215/2012), mentre parte resistente vorrebbe ripristinata essendosene disposta soltanto la parziale sostituzione, con conseguente sua reviviscenza a seguito della “Brexit”.
Come già emarginato da questa Corte nella sentenza inter partes n. 602/2024, la risoluzione in un senso o nell'altro della questione risulta, in realtà, scarsamente significativa, atteso che la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento anche sulla base della disciplina di cui alla l. 218/1995, della quale parte ricorrente invoca l'applicazione.
Si osserva, in primo luogo, che non risulta in discussione la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 64 l. 218/1995 lett. c), d) ed e).
Con riguardo all'art. 64 lett. a) si rileva che la disposizione stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quanto “il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propria dell'ordinamento italiano”: nel caso di specie deve ritenersi la sussistenza di tale presupposto. Come già emarginato nella sentenza inter partes n. 602/2024, il Giudice Britannico è stato specificamente sollecitato dall'odierna ricorrente a decidere in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione, e tale Giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione;
in secondo luogo tale Giudice, a seguito della prosecuzione del giudizio a cura dell'odierna resistente (per quanto di interesse) e senza la partecipazione della Parte_1
(che ha ritenuto di non costituirsi nella fase prosecuzione del giudizio),
[...] ha pronunciato anche nel merito con i provvedimenti di cui è stato chiesto il riconoscimento nell'ambito del presente procedimento. Il Giudice Britannico, dunque, espressamente richiesto da parte della NC di di Pt_1 pronunciarsi sulla sussistenza della propria giurisdizione (e quindi della validità della clausola pattizia sulla giurisdizione contenuta nella transazione perfezionata fra le parti successivamente ad un precedente giudizio svoltosi sempre innanzi al Giudice Britannico – cfr. doc. 21 di parte resistente – art. 9.2), si è pronunciato affermando la propria giurisdizione e, quindi, implicitamente la validità della clausola transattiva sulla giurisdizione. Tale provvedimento, come già evidenziato, non è stato oggetto di impugnazione innanzi al Giudice Britannico con la conseguenza che non si può che ritenere definitivamente accertata fra le parti la giurisdizione del Giudice Britannico in ordine alle domande azionate dall'odierna resistente con del 15 settembre 2021 (cfr. CP_3 doc. 24 di parte resistente).
In senso contrario non vale obiettare che con precedente atto di citazione in data 8 marzo 2021 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) l'odierna ricorrente aveva convenuto, tra gli altri, l'odierna resistente al fine a) di accertare la nullità o di disporre l'annullamento della transazione perfezionata fra le parti in data 18 settembre 2017; b) di accertare l'inadempimento o comunque l'adempimento infedele da parte dell'odierna resistente dei contratti di swap perfezionati in data 28 giugno e 20 dicembre 2006, con conseguente declaratoria di inefficacia e comunque di inopponibilità di tali contratti alla NC di ovvero, in Pt_1 subordine, con conseguente condanna dell'odierna resistente al risarcimento del danno;
c) di accertare che la condotta dell'odierna resistente integrava gli estremi dell'illecito precontrattuale con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno nonché di accertare che la NC di nulla Pt_1 doveva alla società d) di accertare la nullità dei due contratti di CP_2 interest swap stipulati fra le parti con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato dalla di . Parte_1 Pt_1
La circostanza che l'odierna ricorrente abbia preventivamente introdotto un giudizio avente ad oggetto domande parzialmente coincidenti con quelle in relazione alle quali il Giudice Britannico si è pronunciato con i provvedimenti oggetto del presente procedimento di riconoscimento risulta superata dal fatto che il Giudice Britannico ha positivamente affermato la propria giurisdizione in ordine alle domande che ha deciso, mentre la questione di pregiudizialità della causa introdotta dall'odierna ricorrente innanzi al Tribunale di MA non risulta essere stata sottoposta al Giudice Britannico: con l'atto di Acknowledgement of Service (cfr. doc. 25 di parte resistente), infatti, la si è Parte_1 limitata a contestare la giurisdizione sulle domande azionate nei suoi confronti dall'odierna resistente sulla base della transazione stipulata fra le parti in data 18 settembre 2017 (non contestando invece la giurisdizione relativamente alle domande di accertamento della piena validità ed efficacia dei contratti derivati precedentemente stipulati fra le parti che, d'altronde, erano già stati oggetto di precedente giudizio fra le parti in cui il Giudice Britannico aveva affermato la propria giurisdizione e condannato la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite – cfr. doc. 20 di parte resistente – e che aveva originato il contratto di transazione del 18 settembre 2017) e non risulta in alcun modo allegato e provato che in qualche frangente del processo innanzi al Giudice Britannico sia stata sollevata la questione di pregiudizialità del giudizio promosso innanzi al Giudice Italiano (si ribadisce che la NC di BR ha ritenuto di non costituirsi nel merito); si deve quindi ritenere che, alla luce della pronuncia del Giudice Britannico passata in cosa giudicata per mancata impugnazione da parte della NC , il Giudice Italiano risulti necessariamente carente di Parte_1 giurisdizione in ordine alle domande decise dal Giudice Britannico (arg. Cass. 12792/05).
In senso contrario non vale obiettare che, fra le domande articolate innanzi al Tribunale di MA, vi è anche quella di inadempimento del mandato che radicherebbe la giurisdizione innanzi al Giudice Italiano: si osserva, in proposito che, come già evidenziato, non vi è piena coincidenza fra le domande azionate innanzi al Giudice Britannico e quelle azionate innanzi al Giudice Italiano e che, pur accedendo alla tesi di parte ricorrente secondo la quale in ordine alla domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna al risarcimento del danno avrebbe giurisdizione il Giudice Italiano, non può più in ogni caso operare il meccanismo della connessione, da un lato, inidoneo a modificare la giurisdizione e, d'altro lato, necessariamente non operativo in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione e del mancato rilievo della pregiudizialità innanzi al Giudice Britannico.
Sotto questo profilo cade l'eccezione di parte ricorrente secondo la quale, nel caso di specie, non sussisterebbe il presupposto di cui all'art. 64 lett. f) l. 218/95: se è vero che il giudizio innanzi al Tribunale di MA è stato precedentemente avviato e risulta ancora pendente, è altresì vero che il relativo oggetto non risulta coincidente con quello del giudizio britannico e che fra le parti deve ritenersi definitivamente e positivamente accertata la giurisdizione del Giudice Britannico per intervenuto giudicato (cfr. anche doc. 33 di parte resistente che, sebbene pronunciata nei rapporti fra la NC di ed altro soggetto, ha Pt_1 riguardo ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile – tanto che i relativi giudizi erano stati riuniti innanzi al Giudice Britannico – ed in cui la Corte di Cassazione prende atto dell'intervenuto giudicato sulla giurisdizione del Giudice Britannico).
Si deve, a questo punto, verificare la sussistenza del presupposto di cui alla lett. g) dell'art. 64 l. 218/95, ossia la contrarietà all'ordine pubblico del contenuto dei provvedimenti stranieri del cui riconoscimento si discute nell'ambito del presente giudizio, e del presupposto di cui alla lettera b) della medesima disposizione, ossia la violazione di diritti essenziali della difesa: in proposito occorre, in primo luogo, evidenziare che il Giudice di Legittimità ha chiarito a) che “In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza 'producono effetti contrari all'ordine pubblico', non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al 'decisum', cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della 'ratio' sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito” (cfr. Cass. 8462/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 9483/13); b) che “Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, - omissis - , una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un 'vulnus' al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)” (cfr. Cass. 6723/23); c) che “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento” (cfr. Cass. 22183/24 ed in precedenza in senso conforme Cass. 11021/13).
L'applicazione integrata dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere che i provvedimenti stranieri dei quali è in discussione fra le parti il riconoscimento in Italia non violino l'ordine pubblico interno e quello internazionale a) non risultando consentito un riesame nel merito del contenuto delle decisioni adottate dal Giudice Britannico che possono essere valutate solo sotto il profilo estrinseco (i provvedimenti risultano diffusamente motivati ed argomentati sulla base di un esame approfondito del diritto italiano applicabile al contratto di transazione ed ai contratti di interest swap oggetto del giudizio) e b) non risultando la violazione di principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere (l'elevato costo del processo non può essere collocato nell'ambito dei principi inviolabili costituendo al più una modalità di regolamentazione dell'esercizio dei propri diritti).
Quanto alle argomentazioni relative alla violazione degli obblighi informativi e della mancanza di una delibera del Consiglio Comunale analitica con la specifica indicazione del mark to market relativamente ai contratti di interest swap (con conseguente nullità di tali contratti) si ribadisce che si tratta di questioni che non sono state in alcun modo sollevate innanzi al Giudice Britannico (la cui giurisdizione è definitivamente accertata fra le parti) a causa della scelta della NC di di non costituirsi in tale giudizio. Pt_1
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, mentre va accolta quella riconvenzionale di parte convenuta, come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base delle tabelle di cui al DMA 147 del 13/08/2022, valore superiore ad € 520.000,00 (come espressamente indicato da parte ricorrente), nella misura che segue:
€ 22.333,00 per compenso professionale tabellare, di cui:
€ 5.706,00 per studio della controversia, valore medio;
€ 3.318,00 per fase introduttiva del giudizio, valore medio;
€ 3.822,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo non essendo stato espletato alcun relativo incombente;
€ 9.487,00 per fase decisionale, valore medio, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa, se dovuti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge le domande della ricorrente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale: - dichiara che le seguenti pronunce: a) l'Approved Judgment in data 20 novembre 2024 [2024] EWHC 2967 (Ch), b) l'Approved Judgment in data 4 dicembre 2024 e c) il Judgment and Order in data 4 dicembre 2024, emesse dalla High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales – Financial List (ChD) di Londra, Regno Unito, in persona del Giudice Hildyard, nel giudizio n. FL-2021-000010, trattato congiuntamente al giudizio n. FL-2020- 00032, tra e la , sono riconosciute in Italia;
CP_2 Parte_1 Parte_1 condanna la ricorrente a rifondere alla resistente, ed attrice in riconvenzione, le spese di lite per il presente procedimento, che liquida come da parte motiva.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli