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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3098/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. RADOGNA LORENZO ANDREOLI DARIO ( ) VIA GIUSEPPE FERRARI 4 00195 ROMA;
per procura C.F._2 in calce all'atto di citazione in appello appellante e
( ) Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. GIAQUINTA LUCIA per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.6462/2021 pubblicata in data 15.4.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue.
“Con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva ed otteneva il Parte_1
26.01.2016 il decreto ingiuntivo n. 1980/2016 nei confronti di , Controparte_1 intimante il pagamento della somma di euro 12.076,69, risultante da parcella vistata e liquidata dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Frosinone in data 08.07.2015 a titolo di compenso per prestazioni professionali e, in particolare, per la direzione e progettazione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Roma, Piazza Sempronio Asellio n. 41. Avverso detto d.i., notificato in data 15.03.2016, proponeva Controparte_1 opposizione con atto di citazione notificato in data 26.04.2016, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale: - Annullare e/o revocare e comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo R.G. N. 1980/2016-N. 3075/2016 emesso dal Tribunale Civile di Roma per l'infondatezza del credito azionato e per la conseguente mancanza di tutti i requisiti richiesti ai fini della emissione del decreto ingiuntivo dall'art. 633 c.p.c.; - accertare l'infondatezza del credito oggetto del decreto opposto alla luce di tutte le contestazioni svolte, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta conseguentemente revocando il decreto opposto;
- dichiarare non provata l'entità del credito oggetto del decreto opposto come incorporato nella nota spese allegata da parte ingiungente e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
- condannare l'odierno opposto ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave e per l'effetto lo condannasse al pagamento delle spese e del risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. per grave inadempimento Parte_1 contrattuale ed extra contrattuale, posto in essere nei confronti dell'ing. CP_1 consistito nella omessa esecuzione del proprio incarico, nonché nella difformità e/o inadeguatezza delle prestazioni rese;
e, per l'effetto: - condannare il sig. al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da qualificarsi in euro 5.500,00, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo soddisfo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e riconvenzionale, ridurre l'importo richiesto dall'opposto limitandolo alle sole attività professionale effettivamente espletata ed in relazione all'importanza dell'opera. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite” In aggiunta, con memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 26.10.2017, chiedeva, in via principale, di “accertare e dichiarare l'inadempienza dell'ing. nei confronti del sig. consistito nella omessa esecuzione del Parte_1 CP_1 suo asserito incarico, nonché nella difformità e/o inadeguatezza delle prestazioni rese” e, con riferimento alla domanda riconvenzionale, precisava che il danno emergente fosse “da quantificarsi nella somma di euro 6.050,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio”. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali (…Omissis…) Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. che in data 18.02.2013 sottoscriveva il modulo C.I.L.A. con cui veniva comunicato a l'inizio dei lavori di ristrutturazione CP_2 dell'appartamento sito in Roma, Piazza Sempronio Asellio n. 41, nonché il nome del progettista e direttore dei lavori nella persona dell'ing. relativo a: Parte_1
“lavori di ridistribuzione di spazi interni, rifacimento impianti e finiture interne, realizzazione di un secondo bagno di servizio, demolizione e rifacimento pavimenti, riverniciatura ringhiere balconi”;
2. che in data 21.02.2013 commissionava alla i lavori di Controparte_3 ristrutturazione dell'appartamento al costo di euro 34.000 al netto di IVA, da svolgersi in 70 giorni come da relativa offerta e annesso computo metrico estimativo accettati dal committente;
3. che soltanto in data 1.08.2013 veniva comunicata al Comune di Roma la chiusura dei lavori denunciati con il modello C.I.L.A. in seguito al collaudo effettuato dall'ing. Parte_1
4. che in data 06.08.2013 veniva presentata presso gli uffici del Comune di Roma la dichiarazione di inizio lavori (D.I.A.) per la realizzazione di piccole modifiche alle finestre e porta finestre dell'immobile in questione, (al fine di permettere al cognato disabile dell'opponente di poter accedere ai balconi con la propria carrozzina), per un importo pari a euro 1.054,10 come si evince dal relativo computo metrico estimativo e che tali lavori D.I.A., ad oggi, sono ancora in corso e l'ing. non ha mai provveduto a sollecitare la ditta ad ultimare Parte_1
i lavori commissionati, tantomeno ha mai verificato la regolare esecuzione delle opere;
5. che con lettera raccomandata a.r. del 16.10.2015, indirizzata sia alla
[...] sia all'odierno opposto, denunciava diversi vizi e/o difformità delle CP_3 opere collaudate nel 2013, nonché la mancata esecuzione di alcuni lavori pattuiti e mai realizzati e il mancato rilascio delle certificazioni attestanti la conformità deli impianti;
6. che con ulteriore lettera raccomandata a.r. del 16.10.2015 contestava la richiesta di pagamento dell'ing. a saldo degli acconti puntualmente Parte_1 versati, ritenendo la pretesa creditoria del tutto eccessiva, oltre che infondata sia nell'an che nel quantum e priva di documentazione a supporto dell'asserito credito e, pertanto, gli acconti versati a favore dell'opposto dovevano considerarsi esaustivi dell'ulteriore pretesa vantata ingiustamente da quest'ultimo;
7. che tali vizi e/o difformità nonché tutte le denunciate omissioni contrattuali venivano riconosciuti dal sig. , nella qualità di titolare Controparte_4 dell'omonima ditta appaltatrice, così come si evince dall'accordo transattivo datato 19.02.2016 il quale, riconosciuti i vizi e le inadempienze contrattuali denunciati, si impegnava a rimuovere e ad ultimare i lavori entro il 31.05.2016;
8. che l'ing. non aveva svolto la direzione di tutti lavori commissionati, Parte_1 con riguardo sia alla C.I.L.A. che alla D.I.A., e non aveva eseguito alcuna delle mansioni di verifica e di controllo sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto dei termini di consegna delle stesse, in quanto, altrimenti, si sarebbe reso conto che molte delle opere commissionate non sono state realizzate o non sono state eseguite a regola d'arte;
9. che la mancata consegna, nei tempi stabiliti (70 giorni a partire dal 21.02.2013, data di sottoscrizione dell'accordo), delle opere commissionate, la sussistenza di vizi e difformità dei lavori svolti e la mancata esecuzione di parte delle opere affidate avevano costretto il sig. a prolungare, di ulteriori 11 mesi, il CP_1 rapporto di locazione intercorso con il Condominio di Via Licinio , CP_5 sito in Roma, Via Licinio Murena 36.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. che non sussistevano, nelle opere collaudate in data 01.08.2013, i vizi surrettiziamente dedotti dall'opponente e che ciò lo si rilevava agevolmente dal comportamento tenuto dall'odierno opponente, il quale, nel corso dei lavori, non aveva mai mosso alcun appunto a parte opposta, così come alcun appunto era stato formulato nei mesi successivi alla effettuazione del collaudo de quo;
2. che solo due anni dopo, e tredici giorni dopo aver ricevuto la formale richiesta di pagamento dei propri onorari, l'odierno opponente si era accorto dell'esistenza di presunti vizi, inviando una nota di contestazione;
3. che l'opponente non aveva saldato neppure i lavori alla ditta appaltatrice, sicché quest'ultima non aveva conseguentemente rilasciato le relative certificazioni;
4. che la prova scritta dell'effettivo svolgimento dell'incarico si rinveniva nella
“comunicazione di inizio lavori”, presentata al Comune di Roma in data 21.02.2013, e nella “comunicazione di fine lavori”, presentata in data 01.08.2013; 5. che i pretesi ritardi erano di portata assai modesta (il collaudo era avvenuto in data 1.08.2013) e il fatto che l' aveva chiesto, in corso d'opera, una CP_1 variante in data 18.06.2013, avente ad oggetto una diversa distribuzione degli spazi interni, anche in correlazione con il rifacimento degli impianti, aveva comportato un pur marginale prolungamento dei lavori”.
§ 2. - All'esito del giudizio, istruito sia su base documentale che attraverso l'esame di due testimoni, il tribunale accolse l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo n. 1980/2016, e accolse parzialmente la domanda riconvenzionale dell'opponente, condannando IT a pagare ad € 4.528,15 oltre interessi. CP_1
A motivazione della revoca del decreto, il tribunale - previa qualificazione del rapporto tra le parti come contratto d'opera disciplinato dagli artt.2222 -2238 c.c. e previa qualificazione dell'obbligazione del direttore dei lavori come obbligazione di mezzi e non di risultato – esponeva che la diligenza esigibile dal professionista doveva essere valutata tenendo conto della perizia e della capacità tecniche esigibili nel caso concreto. Affermava quindi che l'opponente aveva assolto mediante la produzione dei documenti allegati l'onere della prova su di esso gravante;
che, per contro, l'opposto non aveva fornito la prova dell'esatto adempimento, ossia della insussistenza di vizi nella opere commissionate. Sulla domanda riconvenzionale la sentenza è motivata affermando che la responsabilità per i danni dedotti da discende dall'accertato inadempimento del CP_1 professionista;
che tuttavia non era risarcibile il danno da indisponibilità dell'appartamento per il periodo giugno-luglio 2013, dato che era stata presentata in data 18.6.2013 una CILA in variante di quella del 21.2.2013, con conseguente rifacimento degli impianti elettrico, idraulico e termico a seguito della nuova distribuzione degli spazi interni;
che non era stata data prova del pagamento del canone di locazione per il mese di aprile 2014, non essendo stata allegata la documentazione attestante la conferma del bonifico disposto dall'opponente; che dalla deposizione del teste dell'opponente era emerso che il trasloco era avvenuto proprio nell'aprile 2014; che erano invece contraddittorie e inattendibili le dichiarazioni del teste di parte opposta;
che il danno dono patrimoniale non era stato provato.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da in via principale e da in via Parte_1 CP_1 incidentale.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.7.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per IT: “voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XI civile, 12=15.4.2021 n. 6462/2021, contrariis reiectis:
A) confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1980/2016 (R.G. 3075/2016), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.01.2016 e, conseguentemente, rigettare la proposta opposizione, dacché infondata in fatto e in diritto;
B) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. e, in ogni caso, CP_1
l'appello incidentale dal medesimo proposto;
C) condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per :“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione IV, disattesa ogni CP_1 contrariaistanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così disporre:
- preliminarmente dichiarare l'inammissibilità ex artt. 345, comma 2, c.p.c. e dell'appello proposto dall'ing. per la riforma integrale della sentenza Parte_1
n.6462/2021 del 12.04.2021, pubblicata in data 15.04.2021, dal Tribunale di Roma,nel giudizio avente R.G. n. 31115/2016, Giudice Unico Dott.ssa Paola Grimaldi,notificata in data 20.04.2021;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate in questa sede dall'ing. Parte_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
[...]
- e per l'effetto, confermare in ogni sua parte, la sentenza n. 6462/2021, emessa dal G.U. Dott.ssa Paola Grimaldi in data 12.04.2021 e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 15.04.2021 (R.G. n. 31115/2021);
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito e riconosciuto al sig. riguardi CP_1 anche i mesi di giugno e luglio 2013 e per l'effetto condannare l'ing. al Parte_1 pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro 1.100,00, corrispondente CP_1 ai due canoni di locazione sostenuti dall'appellato per i mesi di giugno e luglio 2013.
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario CPA e IVA come per legge”.
§ 4. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di cui art.345 c.p.c., in ragione delle nuove contestazioni che l'appellante avrebbe Parte_1 sollevato per la prima volta in questo grado, verrà esaminata con riferimento a ciascun motivi di appello.
L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 4.1. – Con il primo motivo, intitolato: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1667 e 2226 cod. civ., anche in relazione all'art. 1665 cod. civ., in tema di vizi delle opere nell'ambito di contratto di appalto, determinanti la erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto – erronea valutazione della ripartizione dell'onere della prova tra committente e appaltatore e/o direttore dei lavori con connessa violazione degli artt. 2697, comma 2, cod civ. in relazione all'art. 1665, comma 4 cod. civ.”, l'appellante lamenta che il tribunale abbia accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione del direttore dei lavori, sebbene qualificata come obbligazione di mezzi, in relazione ai risultati che ne sarebbero derivati;
lamenta che non sia stato dato alcun peso all'accettazione delle opere da parte del committente, che avrebbe determinato un'inversione dell'onere della prova dei vizi delle opere a carico dello stesso;
che non si sia tenuto conto, a tal fine, del comportamento del committente, né del fatto che la gran parte del credito azionato riguarda le prestazioni eseguite in relazione ai lavori oggetto delle due CILA del 21.2.2013 e del 18.6.2013, ultimati il 1.8.2013; lamenta che non si sia tenuto conto della decadenza del committente, ex art.1667 e 2226 c.c., dal diritto di far valere in giudizio i vizi in questione. Osserva, infine, che in relazione alle prestazioni di progettazione il committente non avrebbe sollevato alcuna contestazione.
In via preliminare, si osserva che è infondata l'eccezione dell'appellato secondo cui il primo motivo violerebbe il divieto di cui all'art.345 c.p.c., avendo dedotto per Parte_1 la prima volta in appello l'accettazione delle opere da parte del committente. Già nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado aveva contestato le deduzioni Parte_1 dell'opponente, evidenziando il comportamento silente e acquiescente tenuto dallo stesso fino al ricevimento della richiesta di pagamento del corrispettivo. D'altronde, il motivo si basa su contestazioni riguardanti l' applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, in relazione alle quali la deduzione dell'accettazione delle opere da parte del committente costituisce un'eccezione rilevabile d'ufficio e non rimessa alla esclusiva disponibilità della parte. È infondata anche l'eccezione dell'appellato secondo cui avrebbe violato Parte_1
l'art.345 c.c. proponendo per la prima volta in questo grado una qualificazione del rapporto tra le parti in termini di contratto d'appalto, perché non si ravvisa nelle difese dell'appellante siffatta qualificazione.
Nel merito il motivo è infondato. Il rapporto contrattuale tra le parti è qualificabile come contratto d'opera intellettuale ex art.2230 c.c., per cui a esso non sono applicabili l'art.2226 c.c., dettato per il contratto d'opera, e nemmeno gli artt.1665 e 1667 c.c., che riguardano il contratto di appalto, in cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi dell'opera che onera il committente che intenda avvalersene - una volta accettata l'opera stessa - di fornire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass.n.1701/2025). Invece, nel rapporto d'opera intellettuale tra committente e direttore dei lavori, qualora il primo eccepisca ex art.1460 c.c. l'inesatto adempimento del secondo, adducendo la mancata vigilanza sull'esecuzione dei lavori rivelata dalla presenza di vizi, è il professionista a dover provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova nei rapporti obbligatori (Cass.S.U.n.13533/2001). A questo proposito, tuttavia, occorre tener presente che il direttore dei lavori non deve rispondere indiscriminatamente di qualunque vizio o difformità delle opere appaltate, ma solo di quelli che, per loro natura, rivelino un'omissione della sua vigilanza sull'esecuzione dell'opera e delle necessarie direttive, escludendo invece le manchevolezze riferibili a operazioni elementari (Cass.n.9572/2024). Nella fattispecie, l'opponente ha allegato l'esistenza di vizi, producendo la CP_1 lettera di contestazione in data 16.10.2015 inviata all'appaltatore e, per conoscenza, al direttore dei lavori ing. In essa sono elencati numerosi vizi di trascurabile Parte_1 entità, consistenti in mancanze o incompletezze di opere di finitura, alcune difformità non riscontrate dal corrispondente capitolato e alcuni pretesi vizi insufficientemente descritti. Sono però elencati anche alcuni vizi sintomatici di omessa vigilanza e direttive da parte del D.L., ossia, ad esempio, l'errato posizionamento della caldaia, l'errato montaggio del piatto doccia che risulta inclinato e non trattiene l'acqua, la presenza di rigonfiamenti nella tinteggiatura dei soffitti, il malfunzionamento di un radiatore e della colonna doccia prevista sopra la vasca. Quanto al fatto che il committente sia rimasto silente per anni ed abbia sollevato le prime contestazioni dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento del saldo da parte del direttore dei lavori, si osserva che si tratta di un comportamento giustificato dalla limitata rilevanza dei vizi in questione - non c'è alcuna doglianza riguardante l'esecuzione delle opere murarie e degli impianti idraulico, elettrico e di riscaldamento complessivamente intesi - e dal contrapposto comportamento del professionista, che a sua volta ha atteso due anni prima di inviare al cliente una formale richiesta di pagamento. Inoltre, la transazione conclusa da con l'appaltatore, sebbene non CP_1 sia opponibile al direttore dei lavori, assume comunque rilevanza come fatto storico da cui si evince l'esistenza di qualche criticità nei lavori in questione, e rafforza pertanto le considerazioni che precedono circa l'inconsistenza della prova presuntiva del corretto adempimento della propria prestazione che l'appellante pretende di trarre dal comportamento della controparte. § 4.2. – Con il secondo motivo, intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione alle conseguenze del presunto inesatto adempimento – conseguente illegittimità della revoca del decreto ingiuntivo opposto”, l'appellante lamenta che il Tribunale, sulla base del supposto suo inesatto inadempimento, abbia totalmente escluso il suo diritto al pagamento del corrispettivo, sebbene il committente non avesse chiesto la risoluzione del contratto d'opera, piuttosto che decurtare dal credito oggetto del decreto ingiuntivo l'importo eventualmente liquidato a risarcimento dei danni causati al committente.
In relazione al secondo motivo, l'eccezione preliminare di violazione del divieto dei nova è meramente formulata dall' , ma non argomentata, per cui se ne può CP_1 prescindere.
Nel merito, il motivo è fondato nei limiti che si vanno a esporre. Il compenso preteso dal IT è riferito a una molteplicità di prestazioni, ossia, per quanto riguarda i lavori ultimati il 1.8.2013, le prestazioni di progettazione preliminare relative alle due CILA del 21.2.2013 e del 18.6.2013, le attività inerenti alla variazione catastale e alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, la direzione lavori. Per quanto riguarda i lavori oggetto della DIA del 6.8.2013, la progettazione preliminare e la direzione lavori. Sulla quantificazione dell'importo preteso dal professionista e giudicato congruo dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone si appuntano le contestazioni riproposte dall' ex art.346 c.p.c., osservando che l'ing. non gli aveva CP_1 Parte_1 sottoposto alcun preventivo e che non era stato pattuito alcun compenso, mancando così i presupposti di cui all'art.633 per l'emissione del decreto ingiuntivo, e che la parcella allegata è un documento unilaterale privo di valore probatorio. Tuttavia il decreto ingiuntivo è stato revocato, sicché la mancanza della prova scritta necessaria per la sua emanazione – peraltro non rilevante nemmeno nel giudizio di opposizione, che non ha natura di impugnativa del decreto – è del tutto ininfluente. La mancanza di un accordo sul corrispettivo fa sì che questo debba essere determinato dal giudice su parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art.2233 c.c.) e il visto di congruità apposto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone sulla parcella del IT ha appunto questa funzione. Le prestazioni di progettazione preliminare sono state genericamente contestate dal committente adducendo la mancanza di documentazione a supporto, ma le contestazioni sono smentite dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, attestante la presentazione delle due e la variazione Pt_2 catastale. Quanto alle prestazioni di direzione lavori, si ritiene che le contestazioni del committente, non superate dalle prove offerte dal IT, giustifichino una riduzione del 20 % corrispettivo giudicato congruo dall'Ordine professionale, portandolo a € 4206,38 per le opere ultimate il 1.8.2013. Quanto alle piccole modifiche ai vani finestra e porta finestra oggetto della DIA, l'appellato, pur non avendo contestato la presentazione della DIA, ha eccepito il ritardo nella presentazione della stessa, il totale inadempimento del IT agli obblighi relativi alla direzione lavori, la mancata ultimazione delle opere e la mancanza di prova del lavoro di progettazione. Le prove offerte dall'appellante non sono sufficienti a superare tali contestazioni: la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è un semplice modulo parzialmente compilato che non prova nemmeno la presentazione della DIA presso il Comune di Roma e non c'è alcuna evidenza del collaudo dei lavori a opera del D.L.. Si ritiene pertanto che il corrispettivo spettante al sia limitato a € 8568,68, di Parte_1 cui € 4206,38 per la direzione dei lavori ultimati il 1.8.2013, € 3822,30 per le altre prestazioni relative ai lavori suddetti e € 540,00 per spese, oltre oneri di legge (€ 1836,96 per i.v.a. e € 321,14 per cassa ing.), per un totale di € 10.186,78.
Considerato che
ha già pagato € 3251,88, il saldo dovuto ammonta a € CP_1
6.934,90.
§ 4.3. – Con il terzo motivo, intitolato “Illegittimità del capo della sentenza con il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale del Sig. ”, il professionista lamenta CP_1 che il tribunale lo abbia ritenuto responsabile del danno derivante dalla pretesa indisponibilità dell'appartamento nel periodo dal 1.8.2013 al 31.3.2014. Osserva che la prima e più importante parte dei lavori si era conclusa con la comunicazione di fine lavori del 1.8.2013; che le opere oggetto della DIA del 6.8.2013 erano di importanza marginale, consistendo in piccole modifiche alle finestre e porte finestra dell'immobile, che non avrebbero ostacolato la fruibilità dello stesso;
che comunque il ritardo non era imputabile al direttore dei lavori, ma alle richieste del committente di varianti e modifiche in corso d'opera e alle divergenze con la ditta appaltatrice, con i correlati mancati pagamenti da parte del committente delle spettanze della ditta, che avevano portato quest'ultima a rifiutare il rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti. Per contro l'appellato ha dedotto che lavori di modifica dell'impianti idraulico erano ancora in corso dopo nell'aprile 2014 e che l'appartamento era inagibile fino a tale data.
Il motivo è fondato. L'ultimazione dei lavori oggetto delle due CILA risulta dalla comunicazione di fine lavori sottoscritta dallo stesso e presentata al Comune di Roma in data Controparte_1
1.8.2013, con allegato il certificato di collaudo finale del direttore dei lavori, per cui si presume che eventuali interventi sull'impianto idraulico successivi a tale data siano consistiti in aggiustamenti di limitata entità e non di importanza tale da precludere l'uso dell'immobile. Il ritardo nell'esecuzione delle piccole modifiche delle finestre e porte finestra oggetto della DIA del 6.8.2013 non è provato, atteso che la deposizione del teste Testimone_1 direttore tecnico della ditta appaltatrice, attesta che i lavori di muratura furono ultimati a settembre 2013, mentre il montaggio degli infissi e delle porte non era di competenza della ditta. Tale prova non è contraddetta dalla deposizione del teste di parte Tes_2 opponente, che ha dichiarato di aver aiutato a eseguire il trasloco nell'aprile CP_1
2014, dato che non c'è alcuna evidenza che tale dilazione sia imputabile al mancato completamento delle opere della cui direzione era incaricato il IT, piuttosto che a esigenze personali del proprietario, tra cui quelle connesse all'acquisto di infissi e porte. Infine sono rimaste non provate le deduzioni del committente secondo le quali la stessa presentazione della DIA nell'agosto 2013 sarebbe tardiva, in quanto le opere che ne sono oggetto sarebbero state già concordate tra le parti all'inizio del rapporto.
§ 5. – Con l'unico motivo dell'appello incidentale critica il rigetto della CP_1 domanda di risarcimento danni da ritardo nelle opere ultimate il 1.8.2013, anziché nel mese di maggio 2013, come previsto dal contratto di appalto. Osserva che il ritardo sarebbe da imputare alla negligenza del direttore dei lavori, che avrebbe omesso di vigilare sull'esecuzione dell'opera e sul rispetto dei tempi contrattuali.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato nel merito. Il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni in questione osservando che era stata presentata una seconda CILA il 18.6.2013, con conseguente necessità di modificare gli impianti, e sul punto l'appellante non ha sollevato alcuna critica specifica. È vero che nella comparsa di risposta si rinvengono anche diffuse contestazioni con cui adduce un ritardo anche nella presentazione della CILA CP_1 in variante, asserendo che la variante era stata concordata già all'inizio dei lavori, ma tale affermazione è rimasta priva di riscontro probatorio.
§ 6. – Conclusivamente, l'appello principale va accolto parzialmente, respingendo la domanda riconvenzionale di e accogliendo la domanda di Controparte_1 Parte_1 per il minore importo di € 6.934,90 oltre interessi di mora come richiesti,
[...] quantificati al tasso legale di cui all'art.1284 I comma c.c. dalla data di costituzione in mora del debitore, avvenuta con lettera ricevuta il 3.10.2015, alla data della domanda e al tasso legale di cui all'art.1284 IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo. L'appello incidentale va respinto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell , liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, CP_1 modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da in Parte_1 via principale e da in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Roma n.6462/2021, pubblicata in data 15/04/2021, così decide:
- rigetta l'appello incidentale e accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata: - condanna a pagare a € 6.934,90, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora al tasso di cui all'art.1284 I comma c.c. dal 3.10.2015 alla data della domanda e al tasso di cui all'art.1284 IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio che liquida per compensi in € 5838,55 per il giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3098/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. RADOGNA LORENZO ANDREOLI DARIO ( ) VIA GIUSEPPE FERRARI 4 00195 ROMA;
per procura C.F._2 in calce all'atto di citazione in appello appellante e
( ) Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. GIAQUINTA LUCIA per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.6462/2021 pubblicata in data 15.4.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue.
“Con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva ed otteneva il Parte_1
26.01.2016 il decreto ingiuntivo n. 1980/2016 nei confronti di , Controparte_1 intimante il pagamento della somma di euro 12.076,69, risultante da parcella vistata e liquidata dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Frosinone in data 08.07.2015 a titolo di compenso per prestazioni professionali e, in particolare, per la direzione e progettazione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Roma, Piazza Sempronio Asellio n. 41. Avverso detto d.i., notificato in data 15.03.2016, proponeva Controparte_1 opposizione con atto di citazione notificato in data 26.04.2016, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale: - Annullare e/o revocare e comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo R.G. N. 1980/2016-N. 3075/2016 emesso dal Tribunale Civile di Roma per l'infondatezza del credito azionato e per la conseguente mancanza di tutti i requisiti richiesti ai fini della emissione del decreto ingiuntivo dall'art. 633 c.p.c.; - accertare l'infondatezza del credito oggetto del decreto opposto alla luce di tutte le contestazioni svolte, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta conseguentemente revocando il decreto opposto;
- dichiarare non provata l'entità del credito oggetto del decreto opposto come incorporato nella nota spese allegata da parte ingiungente e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
- condannare l'odierno opposto ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave e per l'effetto lo condannasse al pagamento delle spese e del risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. per grave inadempimento Parte_1 contrattuale ed extra contrattuale, posto in essere nei confronti dell'ing. CP_1 consistito nella omessa esecuzione del proprio incarico, nonché nella difformità e/o inadeguatezza delle prestazioni rese;
e, per l'effetto: - condannare il sig. al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da qualificarsi in euro 5.500,00, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo soddisfo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e riconvenzionale, ridurre l'importo richiesto dall'opposto limitandolo alle sole attività professionale effettivamente espletata ed in relazione all'importanza dell'opera. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite” In aggiunta, con memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 26.10.2017, chiedeva, in via principale, di “accertare e dichiarare l'inadempienza dell'ing. nei confronti del sig. consistito nella omessa esecuzione del Parte_1 CP_1 suo asserito incarico, nonché nella difformità e/o inadeguatezza delle prestazioni rese” e, con riferimento alla domanda riconvenzionale, precisava che il danno emergente fosse “da quantificarsi nella somma di euro 6.050,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio”. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali (…Omissis…) Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. che in data 18.02.2013 sottoscriveva il modulo C.I.L.A. con cui veniva comunicato a l'inizio dei lavori di ristrutturazione CP_2 dell'appartamento sito in Roma, Piazza Sempronio Asellio n. 41, nonché il nome del progettista e direttore dei lavori nella persona dell'ing. relativo a: Parte_1
“lavori di ridistribuzione di spazi interni, rifacimento impianti e finiture interne, realizzazione di un secondo bagno di servizio, demolizione e rifacimento pavimenti, riverniciatura ringhiere balconi”;
2. che in data 21.02.2013 commissionava alla i lavori di Controparte_3 ristrutturazione dell'appartamento al costo di euro 34.000 al netto di IVA, da svolgersi in 70 giorni come da relativa offerta e annesso computo metrico estimativo accettati dal committente;
3. che soltanto in data 1.08.2013 veniva comunicata al Comune di Roma la chiusura dei lavori denunciati con il modello C.I.L.A. in seguito al collaudo effettuato dall'ing. Parte_1
4. che in data 06.08.2013 veniva presentata presso gli uffici del Comune di Roma la dichiarazione di inizio lavori (D.I.A.) per la realizzazione di piccole modifiche alle finestre e porta finestre dell'immobile in questione, (al fine di permettere al cognato disabile dell'opponente di poter accedere ai balconi con la propria carrozzina), per un importo pari a euro 1.054,10 come si evince dal relativo computo metrico estimativo e che tali lavori D.I.A., ad oggi, sono ancora in corso e l'ing. non ha mai provveduto a sollecitare la ditta ad ultimare Parte_1
i lavori commissionati, tantomeno ha mai verificato la regolare esecuzione delle opere;
5. che con lettera raccomandata a.r. del 16.10.2015, indirizzata sia alla
[...] sia all'odierno opposto, denunciava diversi vizi e/o difformità delle CP_3 opere collaudate nel 2013, nonché la mancata esecuzione di alcuni lavori pattuiti e mai realizzati e il mancato rilascio delle certificazioni attestanti la conformità deli impianti;
6. che con ulteriore lettera raccomandata a.r. del 16.10.2015 contestava la richiesta di pagamento dell'ing. a saldo degli acconti puntualmente Parte_1 versati, ritenendo la pretesa creditoria del tutto eccessiva, oltre che infondata sia nell'an che nel quantum e priva di documentazione a supporto dell'asserito credito e, pertanto, gli acconti versati a favore dell'opposto dovevano considerarsi esaustivi dell'ulteriore pretesa vantata ingiustamente da quest'ultimo;
7. che tali vizi e/o difformità nonché tutte le denunciate omissioni contrattuali venivano riconosciuti dal sig. , nella qualità di titolare Controparte_4 dell'omonima ditta appaltatrice, così come si evince dall'accordo transattivo datato 19.02.2016 il quale, riconosciuti i vizi e le inadempienze contrattuali denunciati, si impegnava a rimuovere e ad ultimare i lavori entro il 31.05.2016;
8. che l'ing. non aveva svolto la direzione di tutti lavori commissionati, Parte_1 con riguardo sia alla C.I.L.A. che alla D.I.A., e non aveva eseguito alcuna delle mansioni di verifica e di controllo sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto dei termini di consegna delle stesse, in quanto, altrimenti, si sarebbe reso conto che molte delle opere commissionate non sono state realizzate o non sono state eseguite a regola d'arte;
9. che la mancata consegna, nei tempi stabiliti (70 giorni a partire dal 21.02.2013, data di sottoscrizione dell'accordo), delle opere commissionate, la sussistenza di vizi e difformità dei lavori svolti e la mancata esecuzione di parte delle opere affidate avevano costretto il sig. a prolungare, di ulteriori 11 mesi, il CP_1 rapporto di locazione intercorso con il Condominio di Via Licinio , CP_5 sito in Roma, Via Licinio Murena 36.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. che non sussistevano, nelle opere collaudate in data 01.08.2013, i vizi surrettiziamente dedotti dall'opponente e che ciò lo si rilevava agevolmente dal comportamento tenuto dall'odierno opponente, il quale, nel corso dei lavori, non aveva mai mosso alcun appunto a parte opposta, così come alcun appunto era stato formulato nei mesi successivi alla effettuazione del collaudo de quo;
2. che solo due anni dopo, e tredici giorni dopo aver ricevuto la formale richiesta di pagamento dei propri onorari, l'odierno opponente si era accorto dell'esistenza di presunti vizi, inviando una nota di contestazione;
3. che l'opponente non aveva saldato neppure i lavori alla ditta appaltatrice, sicché quest'ultima non aveva conseguentemente rilasciato le relative certificazioni;
4. che la prova scritta dell'effettivo svolgimento dell'incarico si rinveniva nella
“comunicazione di inizio lavori”, presentata al Comune di Roma in data 21.02.2013, e nella “comunicazione di fine lavori”, presentata in data 01.08.2013; 5. che i pretesi ritardi erano di portata assai modesta (il collaudo era avvenuto in data 1.08.2013) e il fatto che l' aveva chiesto, in corso d'opera, una CP_1 variante in data 18.06.2013, avente ad oggetto una diversa distribuzione degli spazi interni, anche in correlazione con il rifacimento degli impianti, aveva comportato un pur marginale prolungamento dei lavori”.
§ 2. - All'esito del giudizio, istruito sia su base documentale che attraverso l'esame di due testimoni, il tribunale accolse l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo n. 1980/2016, e accolse parzialmente la domanda riconvenzionale dell'opponente, condannando IT a pagare ad € 4.528,15 oltre interessi. CP_1
A motivazione della revoca del decreto, il tribunale - previa qualificazione del rapporto tra le parti come contratto d'opera disciplinato dagli artt.2222 -2238 c.c. e previa qualificazione dell'obbligazione del direttore dei lavori come obbligazione di mezzi e non di risultato – esponeva che la diligenza esigibile dal professionista doveva essere valutata tenendo conto della perizia e della capacità tecniche esigibili nel caso concreto. Affermava quindi che l'opponente aveva assolto mediante la produzione dei documenti allegati l'onere della prova su di esso gravante;
che, per contro, l'opposto non aveva fornito la prova dell'esatto adempimento, ossia della insussistenza di vizi nella opere commissionate. Sulla domanda riconvenzionale la sentenza è motivata affermando che la responsabilità per i danni dedotti da discende dall'accertato inadempimento del CP_1 professionista;
che tuttavia non era risarcibile il danno da indisponibilità dell'appartamento per il periodo giugno-luglio 2013, dato che era stata presentata in data 18.6.2013 una CILA in variante di quella del 21.2.2013, con conseguente rifacimento degli impianti elettrico, idraulico e termico a seguito della nuova distribuzione degli spazi interni;
che non era stata data prova del pagamento del canone di locazione per il mese di aprile 2014, non essendo stata allegata la documentazione attestante la conferma del bonifico disposto dall'opponente; che dalla deposizione del teste dell'opponente era emerso che il trasloco era avvenuto proprio nell'aprile 2014; che erano invece contraddittorie e inattendibili le dichiarazioni del teste di parte opposta;
che il danno dono patrimoniale non era stato provato.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da in via principale e da in via Parte_1 CP_1 incidentale.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.7.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per IT: “voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XI civile, 12=15.4.2021 n. 6462/2021, contrariis reiectis:
A) confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1980/2016 (R.G. 3075/2016), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.01.2016 e, conseguentemente, rigettare la proposta opposizione, dacché infondata in fatto e in diritto;
B) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. e, in ogni caso, CP_1
l'appello incidentale dal medesimo proposto;
C) condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per :“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione IV, disattesa ogni CP_1 contrariaistanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così disporre:
- preliminarmente dichiarare l'inammissibilità ex artt. 345, comma 2, c.p.c. e dell'appello proposto dall'ing. per la riforma integrale della sentenza Parte_1
n.6462/2021 del 12.04.2021, pubblicata in data 15.04.2021, dal Tribunale di Roma,nel giudizio avente R.G. n. 31115/2016, Giudice Unico Dott.ssa Paola Grimaldi,notificata in data 20.04.2021;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate in questa sede dall'ing. Parte_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
[...]
- e per l'effetto, confermare in ogni sua parte, la sentenza n. 6462/2021, emessa dal G.U. Dott.ssa Paola Grimaldi in data 12.04.2021 e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 15.04.2021 (R.G. n. 31115/2021);
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il danno patrimoniale subito e riconosciuto al sig. riguardi CP_1 anche i mesi di giugno e luglio 2013 e per l'effetto condannare l'ing. al Parte_1 pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro 1.100,00, corrispondente CP_1 ai due canoni di locazione sostenuti dall'appellato per i mesi di giugno e luglio 2013.
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario CPA e IVA come per legge”.
§ 4. – L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di cui art.345 c.p.c., in ragione delle nuove contestazioni che l'appellante avrebbe Parte_1 sollevato per la prima volta in questo grado, verrà esaminata con riferimento a ciascun motivi di appello.
L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 4.1. – Con il primo motivo, intitolato: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1667 e 2226 cod. civ., anche in relazione all'art. 1665 cod. civ., in tema di vizi delle opere nell'ambito di contratto di appalto, determinanti la erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto – erronea valutazione della ripartizione dell'onere della prova tra committente e appaltatore e/o direttore dei lavori con connessa violazione degli artt. 2697, comma 2, cod civ. in relazione all'art. 1665, comma 4 cod. civ.”, l'appellante lamenta che il tribunale abbia accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione del direttore dei lavori, sebbene qualificata come obbligazione di mezzi, in relazione ai risultati che ne sarebbero derivati;
lamenta che non sia stato dato alcun peso all'accettazione delle opere da parte del committente, che avrebbe determinato un'inversione dell'onere della prova dei vizi delle opere a carico dello stesso;
che non si sia tenuto conto, a tal fine, del comportamento del committente, né del fatto che la gran parte del credito azionato riguarda le prestazioni eseguite in relazione ai lavori oggetto delle due CILA del 21.2.2013 e del 18.6.2013, ultimati il 1.8.2013; lamenta che non si sia tenuto conto della decadenza del committente, ex art.1667 e 2226 c.c., dal diritto di far valere in giudizio i vizi in questione. Osserva, infine, che in relazione alle prestazioni di progettazione il committente non avrebbe sollevato alcuna contestazione.
In via preliminare, si osserva che è infondata l'eccezione dell'appellato secondo cui il primo motivo violerebbe il divieto di cui all'art.345 c.p.c., avendo dedotto per Parte_1 la prima volta in appello l'accettazione delle opere da parte del committente. Già nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado aveva contestato le deduzioni Parte_1 dell'opponente, evidenziando il comportamento silente e acquiescente tenuto dallo stesso fino al ricevimento della richiesta di pagamento del corrispettivo. D'altronde, il motivo si basa su contestazioni riguardanti l' applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, in relazione alle quali la deduzione dell'accettazione delle opere da parte del committente costituisce un'eccezione rilevabile d'ufficio e non rimessa alla esclusiva disponibilità della parte. È infondata anche l'eccezione dell'appellato secondo cui avrebbe violato Parte_1
l'art.345 c.c. proponendo per la prima volta in questo grado una qualificazione del rapporto tra le parti in termini di contratto d'appalto, perché non si ravvisa nelle difese dell'appellante siffatta qualificazione.
Nel merito il motivo è infondato. Il rapporto contrattuale tra le parti è qualificabile come contratto d'opera intellettuale ex art.2230 c.c., per cui a esso non sono applicabili l'art.2226 c.c., dettato per il contratto d'opera, e nemmeno gli artt.1665 e 1667 c.c., che riguardano il contratto di appalto, in cui l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi dell'opera che onera il committente che intenda avvalersene - una volta accettata l'opera stessa - di fornire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass.n.1701/2025). Invece, nel rapporto d'opera intellettuale tra committente e direttore dei lavori, qualora il primo eccepisca ex art.1460 c.c. l'inesatto adempimento del secondo, adducendo la mancata vigilanza sull'esecuzione dei lavori rivelata dalla presenza di vizi, è il professionista a dover provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova nei rapporti obbligatori (Cass.S.U.n.13533/2001). A questo proposito, tuttavia, occorre tener presente che il direttore dei lavori non deve rispondere indiscriminatamente di qualunque vizio o difformità delle opere appaltate, ma solo di quelli che, per loro natura, rivelino un'omissione della sua vigilanza sull'esecuzione dell'opera e delle necessarie direttive, escludendo invece le manchevolezze riferibili a operazioni elementari (Cass.n.9572/2024). Nella fattispecie, l'opponente ha allegato l'esistenza di vizi, producendo la CP_1 lettera di contestazione in data 16.10.2015 inviata all'appaltatore e, per conoscenza, al direttore dei lavori ing. In essa sono elencati numerosi vizi di trascurabile Parte_1 entità, consistenti in mancanze o incompletezze di opere di finitura, alcune difformità non riscontrate dal corrispondente capitolato e alcuni pretesi vizi insufficientemente descritti. Sono però elencati anche alcuni vizi sintomatici di omessa vigilanza e direttive da parte del D.L., ossia, ad esempio, l'errato posizionamento della caldaia, l'errato montaggio del piatto doccia che risulta inclinato e non trattiene l'acqua, la presenza di rigonfiamenti nella tinteggiatura dei soffitti, il malfunzionamento di un radiatore e della colonna doccia prevista sopra la vasca. Quanto al fatto che il committente sia rimasto silente per anni ed abbia sollevato le prime contestazioni dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento del saldo da parte del direttore dei lavori, si osserva che si tratta di un comportamento giustificato dalla limitata rilevanza dei vizi in questione - non c'è alcuna doglianza riguardante l'esecuzione delle opere murarie e degli impianti idraulico, elettrico e di riscaldamento complessivamente intesi - e dal contrapposto comportamento del professionista, che a sua volta ha atteso due anni prima di inviare al cliente una formale richiesta di pagamento. Inoltre, la transazione conclusa da con l'appaltatore, sebbene non CP_1 sia opponibile al direttore dei lavori, assume comunque rilevanza come fatto storico da cui si evince l'esistenza di qualche criticità nei lavori in questione, e rafforza pertanto le considerazioni che precedono circa l'inconsistenza della prova presuntiva del corretto adempimento della propria prestazione che l'appellante pretende di trarre dal comportamento della controparte. § 4.2. – Con il secondo motivo, intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. in relazione alle conseguenze del presunto inesatto adempimento – conseguente illegittimità della revoca del decreto ingiuntivo opposto”, l'appellante lamenta che il Tribunale, sulla base del supposto suo inesatto inadempimento, abbia totalmente escluso il suo diritto al pagamento del corrispettivo, sebbene il committente non avesse chiesto la risoluzione del contratto d'opera, piuttosto che decurtare dal credito oggetto del decreto ingiuntivo l'importo eventualmente liquidato a risarcimento dei danni causati al committente.
In relazione al secondo motivo, l'eccezione preliminare di violazione del divieto dei nova è meramente formulata dall' , ma non argomentata, per cui se ne può CP_1 prescindere.
Nel merito, il motivo è fondato nei limiti che si vanno a esporre. Il compenso preteso dal IT è riferito a una molteplicità di prestazioni, ossia, per quanto riguarda i lavori ultimati il 1.8.2013, le prestazioni di progettazione preliminare relative alle due CILA del 21.2.2013 e del 18.6.2013, le attività inerenti alla variazione catastale e alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, la direzione lavori. Per quanto riguarda i lavori oggetto della DIA del 6.8.2013, la progettazione preliminare e la direzione lavori. Sulla quantificazione dell'importo preteso dal professionista e giudicato congruo dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone si appuntano le contestazioni riproposte dall' ex art.346 c.p.c., osservando che l'ing. non gli aveva CP_1 Parte_1 sottoposto alcun preventivo e che non era stato pattuito alcun compenso, mancando così i presupposti di cui all'art.633 per l'emissione del decreto ingiuntivo, e che la parcella allegata è un documento unilaterale privo di valore probatorio. Tuttavia il decreto ingiuntivo è stato revocato, sicché la mancanza della prova scritta necessaria per la sua emanazione – peraltro non rilevante nemmeno nel giudizio di opposizione, che non ha natura di impugnativa del decreto – è del tutto ininfluente. La mancanza di un accordo sul corrispettivo fa sì che questo debba essere determinato dal giudice su parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art.2233 c.c.) e il visto di congruità apposto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone sulla parcella del IT ha appunto questa funzione. Le prestazioni di progettazione preliminare sono state genericamente contestate dal committente adducendo la mancanza di documentazione a supporto, ma le contestazioni sono smentite dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, attestante la presentazione delle due e la variazione Pt_2 catastale. Quanto alle prestazioni di direzione lavori, si ritiene che le contestazioni del committente, non superate dalle prove offerte dal IT, giustifichino una riduzione del 20 % corrispettivo giudicato congruo dall'Ordine professionale, portandolo a € 4206,38 per le opere ultimate il 1.8.2013. Quanto alle piccole modifiche ai vani finestra e porta finestra oggetto della DIA, l'appellato, pur non avendo contestato la presentazione della DIA, ha eccepito il ritardo nella presentazione della stessa, il totale inadempimento del IT agli obblighi relativi alla direzione lavori, la mancata ultimazione delle opere e la mancanza di prova del lavoro di progettazione. Le prove offerte dall'appellante non sono sufficienti a superare tali contestazioni: la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è un semplice modulo parzialmente compilato che non prova nemmeno la presentazione della DIA presso il Comune di Roma e non c'è alcuna evidenza del collaudo dei lavori a opera del D.L.. Si ritiene pertanto che il corrispettivo spettante al sia limitato a € 8568,68, di Parte_1 cui € 4206,38 per la direzione dei lavori ultimati il 1.8.2013, € 3822,30 per le altre prestazioni relative ai lavori suddetti e € 540,00 per spese, oltre oneri di legge (€ 1836,96 per i.v.a. e € 321,14 per cassa ing.), per un totale di € 10.186,78.
Considerato che
ha già pagato € 3251,88, il saldo dovuto ammonta a € CP_1
6.934,90.
§ 4.3. – Con il terzo motivo, intitolato “Illegittimità del capo della sentenza con il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale del Sig. ”, il professionista lamenta CP_1 che il tribunale lo abbia ritenuto responsabile del danno derivante dalla pretesa indisponibilità dell'appartamento nel periodo dal 1.8.2013 al 31.3.2014. Osserva che la prima e più importante parte dei lavori si era conclusa con la comunicazione di fine lavori del 1.8.2013; che le opere oggetto della DIA del 6.8.2013 erano di importanza marginale, consistendo in piccole modifiche alle finestre e porte finestra dell'immobile, che non avrebbero ostacolato la fruibilità dello stesso;
che comunque il ritardo non era imputabile al direttore dei lavori, ma alle richieste del committente di varianti e modifiche in corso d'opera e alle divergenze con la ditta appaltatrice, con i correlati mancati pagamenti da parte del committente delle spettanze della ditta, che avevano portato quest'ultima a rifiutare il rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti. Per contro l'appellato ha dedotto che lavori di modifica dell'impianti idraulico erano ancora in corso dopo nell'aprile 2014 e che l'appartamento era inagibile fino a tale data.
Il motivo è fondato. L'ultimazione dei lavori oggetto delle due CILA risulta dalla comunicazione di fine lavori sottoscritta dallo stesso e presentata al Comune di Roma in data Controparte_1
1.8.2013, con allegato il certificato di collaudo finale del direttore dei lavori, per cui si presume che eventuali interventi sull'impianto idraulico successivi a tale data siano consistiti in aggiustamenti di limitata entità e non di importanza tale da precludere l'uso dell'immobile. Il ritardo nell'esecuzione delle piccole modifiche delle finestre e porte finestra oggetto della DIA del 6.8.2013 non è provato, atteso che la deposizione del teste Testimone_1 direttore tecnico della ditta appaltatrice, attesta che i lavori di muratura furono ultimati a settembre 2013, mentre il montaggio degli infissi e delle porte non era di competenza della ditta. Tale prova non è contraddetta dalla deposizione del teste di parte Tes_2 opponente, che ha dichiarato di aver aiutato a eseguire il trasloco nell'aprile CP_1
2014, dato che non c'è alcuna evidenza che tale dilazione sia imputabile al mancato completamento delle opere della cui direzione era incaricato il IT, piuttosto che a esigenze personali del proprietario, tra cui quelle connesse all'acquisto di infissi e porte. Infine sono rimaste non provate le deduzioni del committente secondo le quali la stessa presentazione della DIA nell'agosto 2013 sarebbe tardiva, in quanto le opere che ne sono oggetto sarebbero state già concordate tra le parti all'inizio del rapporto.
§ 5. – Con l'unico motivo dell'appello incidentale critica il rigetto della CP_1 domanda di risarcimento danni da ritardo nelle opere ultimate il 1.8.2013, anziché nel mese di maggio 2013, come previsto dal contratto di appalto. Osserva che il ritardo sarebbe da imputare alla negligenza del direttore dei lavori, che avrebbe omesso di vigilare sull'esecuzione dell'opera e sul rispetto dei tempi contrattuali.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato nel merito. Il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni in questione osservando che era stata presentata una seconda CILA il 18.6.2013, con conseguente necessità di modificare gli impianti, e sul punto l'appellante non ha sollevato alcuna critica specifica. È vero che nella comparsa di risposta si rinvengono anche diffuse contestazioni con cui adduce un ritardo anche nella presentazione della CILA CP_1 in variante, asserendo che la variante era stata concordata già all'inizio dei lavori, ma tale affermazione è rimasta priva di riscontro probatorio.
§ 6. – Conclusivamente, l'appello principale va accolto parzialmente, respingendo la domanda riconvenzionale di e accogliendo la domanda di Controparte_1 Parte_1 per il minore importo di € 6.934,90 oltre interessi di mora come richiesti,
[...] quantificati al tasso legale di cui all'art.1284 I comma c.c. dalla data di costituzione in mora del debitore, avvenuta con lettera ricevuta il 3.10.2015, alla data della domanda e al tasso legale di cui all'art.1284 IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo. L'appello incidentale va respinto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell , liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, CP_1 modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da in Parte_1 via principale e da in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Roma n.6462/2021, pubblicata in data 15/04/2021, così decide:
- rigetta l'appello incidentale e accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata: - condanna a pagare a € 6.934,90, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora al tasso di cui all'art.1284 I comma c.c. dal 3.10.2015 alla data della domanda e al tasso di cui all'art.1284 IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio che liquida per compensi in € 5838,55 per il giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo