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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15333/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 02/12/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRANZESE SONIA;
(ROMA (RM), 06/03/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FRANZESE SONIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 10/09/2011, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva N. 337/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“2. il Signor resterà a vivere nell' immobile adibito Parte_1
a casa coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Borgiallo 16, la Signora
se ne già allontanata portando con sé indumenti ed effetti Pt_2
personali;
3. Il Signor al fine di risolvere la crisi coniugale e a Parte_1
definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali con la Sig.ra Parte_3
, dell'appartamento sito in Roma, Via Borgiallo n. 16, piano primo,
[...]
distinto con il numero interno 2 composto da 5,5 vani catastali, confinante con vano scala, censito in NCEU del Comune di Roma con i seguenti dati catastali: foglio 349, particella 3261, sub. 4, Z.C. 5, categoria A/2, classe 2,
vani 5,5 superficie catastale totale mq 120, superficie catastale totale, escluse aree scoperte mq113, R.C. Euro 1.022,58, con tutti i beni mobili presenti,
versando la somma di Euro 30.000,00 in 5 rate, a decorrere dalla data del
Rogito, al coniuge;
4. Quanto al mutuo resterà a totale carico del Signor Parte_1
;
[...]
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
5. La figlia resta affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la Per_1
dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) il martedì dalle 16:30 alle 20:20 e il giovedì dalle
16:30 alle 8:00 del mattino seguente, nonché a fine settimana alterni;
5/b)
trascorrerà metà delle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali con Per_1
ciascun genitore, alternando ogni anno il Natale con il Capodanno e la
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Per l'estate la minore passerà un periodo,
anche non continuativo, di 20 giorni con ciascun genitore, periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Il Signor verserà alla Signora Parte_1 Controparte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento di € 200 per la figlia , assegno che sarà Per_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'importo mensile dell'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, Signora
Controparte_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, osservando il protocollo di intesa dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15333/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 10/09/2011 tra OMA (RM), Parte_1
02/12/1982) e (ROMA (RM), 06/03/1985) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00021, Parte 2, Serie A08, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15333/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 02/12/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRANZESE SONIA;
(ROMA (RM), 06/03/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. FRANZESE SONIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 10/09/2011, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva N. 337/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“2. il Signor resterà a vivere nell' immobile adibito Parte_1
a casa coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Borgiallo 16, la Signora
se ne già allontanata portando con sé indumenti ed effetti Pt_2
personali;
3. Il Signor al fine di risolvere la crisi coniugale e a Parte_1
definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali con la Sig.ra Parte_3
, dell'appartamento sito in Roma, Via Borgiallo n. 16, piano primo,
[...]
distinto con il numero interno 2 composto da 5,5 vani catastali, confinante con vano scala, censito in NCEU del Comune di Roma con i seguenti dati catastali: foglio 349, particella 3261, sub. 4, Z.C. 5, categoria A/2, classe 2,
vani 5,5 superficie catastale totale mq 120, superficie catastale totale, escluse aree scoperte mq113, R.C. Euro 1.022,58, con tutti i beni mobili presenti,
versando la somma di Euro 30.000,00 in 5 rate, a decorrere dalla data del
Rogito, al coniuge;
4. Quanto al mutuo resterà a totale carico del Signor Parte_1
;
[...]
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
5. La figlia resta affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la Per_1
dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) il martedì dalle 16:30 alle 20:20 e il giovedì dalle
16:30 alle 8:00 del mattino seguente, nonché a fine settimana alterni;
5/b)
trascorrerà metà delle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali con Per_1
ciascun genitore, alternando ogni anno il Natale con il Capodanno e la
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Per l'estate la minore passerà un periodo,
anche non continuativo, di 20 giorni con ciascun genitore, periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Il Signor verserà alla Signora Parte_1 Controparte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento di € 200 per la figlia , assegno che sarà Per_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'importo mensile dell'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, Signora
Controparte_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, osservando il protocollo di intesa dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15333/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 10/09/2011 tra OMA (RM), Parte_1
02/12/1982) e (ROMA (RM), 06/03/1985) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00021, Parte 2, Serie A08, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi