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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 4360 dell'anno 2024, promossa da e con l'Avv. Giovanni Parte_1 Parte_2
Genna
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio civile in data 16 maggio 2003, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2003, parte I, n. 00920, Serie 01;
- che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nato a [...] il [...];
- di essersi separati consensualmente, con decreto di omologa del Tribunale Ordinario di
Tivoli del 14 maggio 2018;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
Avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
a). I vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
Per_3
b). L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
c). secondo il regime della Legge 54/2006, i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e con facoltà per
l'altro genitore di averli con sé ogni qualvolta lo desideri e secondo il seguente piano di visite condiviso: un week end alternato e un pomeriggio a settimana;
con il papà a sua scelta le feste di Natale intervallate un anno con il papà e un anno con la mamma alternato dal Capodanno alla Befana, Pasqua e Pasquetta a scelta dei genitori, 15 giornidi vacanze estive continuative nel mese di Agosto alternati;
entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori, relativamente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute, tenendo conto dei reali bisogni e si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive dei figli in proporzione alle loro sostanze, nella misura del 50% a carico di ciascuno;
d). La casa coniugale sita in Via Cesare Beccaria n. 2 in Fonte Nuova (RM) viene assegnata in godimento a in quanto l'altro coniuge si è allontanato in data Parte_1
01 luglio 2017; e). Il marito verserà a titolo di contributo per il mantenimento della prole la somma mensile di €. 300,00 (trecento,00) per ciascun figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di 01.07.2017, quindi complessivi €. 600,00
(seicento,oo);
f). I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e di altri documenti di espatrio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data di comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse del figlio minorenne
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse del minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 4360 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_2
Comune di Roma, alle condizioni riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai