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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 968/2024 tra le parti:
RICORRENTE
, cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. MALUCCHI FAUSTO
- domicilio: presso il difensore
UT
, cf CP_2 C.F._2
- difesa: avv. DI ROCCO MARIA, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 di 5 Per parte ricorrente: “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra nata in [...] in data [...] ed il sig. nato a [...]_1
Strongoli (KR) il 27/2/59 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Prato, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
-disporre che la Sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, di cui è CP_2 oggi unica proprietaria, unitamente al figlio oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
-respingere la richiesta di assegno divorzile formulata ex adverso perché tardiva ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari.”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita dichiarare il divorzio tra i sigg.ri
e e disporre l'annotazione nei rituali registri;
CP_1 CP_2
Voglia altresì disporre il pagamento dell'assegno divorzile mensile da parte del sig. in favore della sig.ra dell'importo pari ad € 300,00 mensili o quella CP_1 CP_2 diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese legali.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 21.06.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.05.2024 e ritualmente notificato CP_1 ha citato a comparire dinanzi il Tribunale di Prato per sentir CP_2 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti nel Comune di
Prato (PO) in data 4.01.2003, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Prato, Anno 2003, Parte I, n. 1.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione dei coniugi è nato il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(2) che essendo Per_1 venuta meno la comunione spirituale e materiale i coniugi hanno adito l'intestato
Tribunale per ottenere la separazione personale;
(3) che il Tribunale di Prato con sentenza n.1459/2010, emessa in data 08.11.2010 all'esito del procedimento iscritto al n. 2868/09 RG, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi prevedendo l'obbligo a carico del di corrispondere la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento in favore del figlio oggi maggiorenne, ed Euro Per_1
Pagina 2 di 5 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dell'ex-moglie; (4) che la convenuta è autosufficiente.
Pertanto, il ricorrente ha insistito per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti chiedendo che la casa familiare sia lasciata alla Vosna che continuerà a viverci con il figlio . Per_1
Con decreto del 13.05.2024 il Giudice delegato, chiedendo a parte ricorrente il deposito di documentazione integrativa, ha fissato la prima udienza al 24.09.2024 assegnando alle parti i termini per le preclusioni e decadenze di legge.
Alla prima udienza di comparizione, alla sola presenza di parte ricorrente, il giudice ha rinviato per la verifica della regolarità del contraddittorio e, una volta, accertata tale regolarità, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione non essendoci necessità di approfondimenti istruttori.
In data 21.11.2024 il procuratore costituito per il ricorrente ha depositato comparsa di costituzione anche per parte convenuta, dichiarando di aderire alle conclusioni rassegnate dal CP_1
Il Collegio, tuttavia, con ordinanza del 12.12.2024, ritenuta la nullità della procura alle liti rilasciata da parte convenuta al medesimo difensore di parte ricorrente, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice delegato concedendo a parte convenuta termine per la rinnovazione della procura, fissando l'udienza del 7.1.2025 per la verifica e disponendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.
In data 4.01.2025 parte convenuta si è costituita con il nuovo difensore chiedendo che venisse previsto un assegno divorzile a carico del ricorrente.
Non ritenendo di dover adottare provvedimenti provvisori e urgenti, con ordinanza del
28.3.2025 il giudice delegato ha rinviato il procedimento all'udienza del 18.6.2025 per la remissione della causa al Collegio per la decisione, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con provvedimento del 19.6.2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1
e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente
Pagina 3 di 5 nel giudizio di separazione senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione di detto stato.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Domanda del ricorrente sulla casa familiare – Nessun provvedimento dovrà essere emesso da questo Tribunale in ordine alla casa familiare, non sussistendo alcun presupposto giuridico per poter disporre sul punto. Il figlio della coppia, difatti, è maggiorenne ed economicamente indipendente. Ogni decisione sulla casa familiare, pertanto, deve essere rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Domanda di assegno divorzile – La domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta deve ritenersi tardiva e, come tale inammissibile. Sul punto si evidenzia che la domanda di assegno divorzile non è da ritenersi avente ad oggetto un diritto indisponibile, pertanto, la stessa doveva essere proposta ai sensi degli art. 473bis.16 e
473bis 12 c.p.c., a pena di decadenza.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) e dell'attività difensiva concretamente svolta
(fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori mimini).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e contratto CP_1 CP_2
Prato (PO) in data 4.01.2003, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, Anno 2003, Parte I, n. 1;
2. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, euro 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario sui compensi, IVA e CPA come per legge.
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4. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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