CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4167/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240007202371000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 783/2025 depositato il
18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/06/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Regione Campania, depositato in pari data ed iscritto al n. 4167/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 10020240007202371000, di complessivi 525,67 euro, relativa a tasse automobilistiche anno 2018 e notificata in data 04/04/2024 sulla scorta di tre pregressi avvisi di accertamento per altrettante autovetture.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. difetto di legittimazione passiva per il veicolo targato Targa_1, rottamata nel 2014;
2. omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione triennale del credito,
con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio dapprima l'AdER che controdeduceva in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della CGT di I
Grado di Napoli e rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente, in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
Concludeva chiedendo la declaratoria di incompetenza territoriale dell'adita corte tributaria o in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva poi in giudizio la Regione Campania, che controdeduceva, evidenziando che gli avvisi di accertamento riferiti all'annualità 2018 erano stati notificati entro il termine prescrizionale del 31/12/2021 direttamente con racc. a.r. non consegnate e restituite al mittente per assenza del destinatario, così come documentato, e non erano stati impugnati, con conseguente definitività della pretesa ed impossibilità di sollevare in sede di impugnativa dell'atto di riscossione alcuna eccezione afferente il merito della pretesa.
Rammentava che consolidata giurisprudenza di legittimità aveva affermato che nell'ipotesi di notificazioni eseguite direttamente a mezzo di racc. a.r. trovavano applicazione le norme concernenti il Servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il Servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di racc. a.r. della CAD.
Inoltre, l'imposta relativa all'auto targata Targa_1 era dovuta poiché, come da visura P.R.A. allegata, la denuncia di cessazione dalla circolazione, risultava validata con decorrenza 25/08/2018, ed il tributo iscritto a ruolo riguardava proprio i due quadrimestri 02/2018 - 05/2018 e 06/2018 – 09/2018, con scadenza di pagamento rispettivamente al 28/02/2018 e al 30/06/2018, date nelle quali il ricorrente risultava ancora proprietario del veicolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il ricorrente depositava controdeduzioni in cui sosteneva che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito era infondata;
- l'ente impositore era litisconsorte necessario;
- i veicoli targati Targa_2 e Targa_3 erano stati venduti a terzo soggetto che non aveva effettuato la comunicazione al PRA dell'avvenuto trasferimento, così che il ricorrente aveva instaurato il giudizio di perdita di possesso presso il giudice di Pace di Vallo della Lucania, ancora pendente.
- non era riuscito a visionare i documenti depositati nel fascicolo telematico da Regione Campania, comprovanti la notifica degli atti presupposti,
e chiedeva la sospensione del giudizio fino alla conclusione di quello civile pendente innanzi al GdP di Vallo della Lucania rg. 815/2024 avente ad oggetto l'accertamento della perdita di possesso di due dei tre veicoli cui si riferiva la pretesa, o un rinvio dell'udienza di trattazione per poter visionare gli allegati depositati dall'Ente Impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai resistenti: la norma citata infatti testualmente recita “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d. lgs.
15/12/1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”, e nel caso de quo la controversia è stata proposta nei confronti dell'AdER – sede di Salerno, che ha notificato l'atto impugnato.
Del resto, come rilevato da Regione Campania, la Corte Costituzionale ha censurato il testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156/2015 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997,
é competente la CTP (ora CGT) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La censura, dunque, riguarda solo l'ipotesi in cui la riscossione sia affidata ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997 e la ratio della censura è nota: l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, ma, come stabilito all'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997,
l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
- rigetta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal ricorrente, per quanto successivamente esposto nella parte motiva;
- rigetta l'istanza di rinvio dell'udienza poichè gli allegati alla costituzione in giudizio della Regione Campania risultano perfettamente consultabili.
Quindi, osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La Regione Campania, infatti, ha documentalmente provato la tempestiva notifica degli avvisi di accertamento prodromici, avvenuta entro il 31/12/2021; ne discendono la definitività della pretesa e l'impossibilità di considerare ogni vizio afferente il merito (quale la pregressa rottamazione o la pregressa vendita a terzi soggetti) nonché l'irrilevanza del giudizio pendente innanzi al GdP e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale alla data di notifica della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 150,00, in favore di ciascun resistente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro
150,00 in favore di ciascuna parte resistente, per spese di lite. IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa
CO IA LO RO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4167/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240007202371000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 783/2025 depositato il
18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/06/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Regione Campania, depositato in pari data ed iscritto al n. 4167/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 10020240007202371000, di complessivi 525,67 euro, relativa a tasse automobilistiche anno 2018 e notificata in data 04/04/2024 sulla scorta di tre pregressi avvisi di accertamento per altrettante autovetture.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. difetto di legittimazione passiva per il veicolo targato Targa_1, rottamata nel 2014;
2. omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione triennale del credito,
con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio dapprima l'AdER che controdeduceva in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della CGT di I
Grado di Napoli e rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate dal ricorrente, in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
Concludeva chiedendo la declaratoria di incompetenza territoriale dell'adita corte tributaria o in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva poi in giudizio la Regione Campania, che controdeduceva, evidenziando che gli avvisi di accertamento riferiti all'annualità 2018 erano stati notificati entro il termine prescrizionale del 31/12/2021 direttamente con racc. a.r. non consegnate e restituite al mittente per assenza del destinatario, così come documentato, e non erano stati impugnati, con conseguente definitività della pretesa ed impossibilità di sollevare in sede di impugnativa dell'atto di riscossione alcuna eccezione afferente il merito della pretesa.
Rammentava che consolidata giurisprudenza di legittimità aveva affermato che nell'ipotesi di notificazioni eseguite direttamente a mezzo di racc. a.r. trovavano applicazione le norme concernenti il Servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il Servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di racc. a.r. della CAD.
Inoltre, l'imposta relativa all'auto targata Targa_1 era dovuta poiché, come da visura P.R.A. allegata, la denuncia di cessazione dalla circolazione, risultava validata con decorrenza 25/08/2018, ed il tributo iscritto a ruolo riguardava proprio i due quadrimestri 02/2018 - 05/2018 e 06/2018 – 09/2018, con scadenza di pagamento rispettivamente al 28/02/2018 e al 30/06/2018, date nelle quali il ricorrente risultava ancora proprietario del veicolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il ricorrente depositava controdeduzioni in cui sosteneva che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito era infondata;
- l'ente impositore era litisconsorte necessario;
- i veicoli targati Targa_2 e Targa_3 erano stati venduti a terzo soggetto che non aveva effettuato la comunicazione al PRA dell'avvenuto trasferimento, così che il ricorrente aveva instaurato il giudizio di perdita di possesso presso il giudice di Pace di Vallo della Lucania, ancora pendente.
- non era riuscito a visionare i documenti depositati nel fascicolo telematico da Regione Campania, comprovanti la notifica degli atti presupposti,
e chiedeva la sospensione del giudizio fino alla conclusione di quello civile pendente innanzi al GdP di Vallo della Lucania rg. 815/2024 avente ad oggetto l'accertamento della perdita di possesso di due dei tre veicoli cui si riferiva la pretesa, o un rinvio dell'udienza di trattazione per poter visionare gli allegati depositati dall'Ente Impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai resistenti: la norma citata infatti testualmente recita “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d. lgs.
15/12/1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”, e nel caso de quo la controversia è stata proposta nei confronti dell'AdER – sede di Salerno, che ha notificato l'atto impugnato.
Del resto, come rilevato da Regione Campania, la Corte Costituzionale ha censurato il testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156/2015 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997,
é competente la CTP (ora CGT) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La censura, dunque, riguarda solo l'ipotesi in cui la riscossione sia affidata ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997 e la ratio della censura è nota: l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, ma, come stabilito all'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997,
l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
- rigetta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal ricorrente, per quanto successivamente esposto nella parte motiva;
- rigetta l'istanza di rinvio dell'udienza poichè gli allegati alla costituzione in giudizio della Regione Campania risultano perfettamente consultabili.
Quindi, osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La Regione Campania, infatti, ha documentalmente provato la tempestiva notifica degli avvisi di accertamento prodromici, avvenuta entro il 31/12/2021; ne discendono la definitività della pretesa e l'impossibilità di considerare ogni vizio afferente il merito (quale la pregressa rottamazione o la pregressa vendita a terzi soggetti) nonché l'irrilevanza del giudizio pendente innanzi al GdP e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale alla data di notifica della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 150,00, in favore di ciascun resistente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro
150,00 in favore di ciascuna parte resistente, per spese di lite. IL GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa
CO IA LO RO