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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3910/2024 promossa da:
PE NT (C.F .) e (C.F. C.F._1 Parte_1
), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e Per_1 C.F._3 difesi dall'avv. GUERCIO GIOVANNI parte attrice nei confronti di:
presso il Tribunale di Velletri Controparte_1
parte convenuta
OGGETTO: autorizzazione alle rettifiche anagrafiche dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.1.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Con atto di citazione notificato il 29.7.2024 al PM in sede, i signori EP EN e Parte_1
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , hanno
[...] Persona_1 chiesto la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, con assunzione del nome in luogo di Per_1 Per_1
A fondamento delle predette domande, gli attori hanno dedotto: (i) che fin dall'infanzia ha Per_1
sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha, ormai da tempo, assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una ragazza;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, avente una apposita “Area minori” con disforia di genere, nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto servizio i quali hanno evidenziato la presenza di una marcata disforia di genere e caldeggiato la rettifica dei documenti del minore come necessaria ed urgente;
(v) che nel contempo il minore, con i di lui genitori, si è rivolto all'
[...]
Controparte_2
) ove ha ricevuto una ulteriore valutazione
[...]
multidisciplinare che ha condotto alla valutazione specialistica endocrinologica del medesimo centro che ha permesso di stabilire lo stadio puberale e di escludere, in accordo con la determina AIFA
21756/19, controindicazioni all'assunzione di terapia con Triptorelina;
(vi) che il minore già da giugno 2023 è sottoposta alla predetta terapia con Triptorelina.
Parte attrice ha, quindi, chiesto la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome, senza richiedere il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali.
L'atto introduttivo della lite è stato notificato nei confronti del Pubblico Ministero in sede, per la partecipazione al giudizio.
In sede di audizione della parte, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 29.1.2025,
[...]
ha confermato le deduzioni allegate in citazione. Sono stati altresì sentiti i genitori, che Per_1
hanno parimenti confermato quanto sopra.
Il Pubblico Ministero non ha formulato specifici rilievi.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, dato atto della rinuncia ai termini.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15138/15 che ha affermato la non necessità di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettifica anagrafica del sesso e del nome. Ad avviso della citata pronuncia, l'intervento chirurgico è visto non come la soluzione, ma solo come un eventuale ausilio, ove necessario, per il benessere della persona. In particolare, ritiene la Corte che un'interpretazione che non tenga conto di tale evoluzione “finisce per tradire la ratio della legge” e che “la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari non può che essere una scelta espressiva dei diritti inviolabili della persona”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, è da rilevarsi che, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta, la parte si è sottoposta a terapie ormonali e dunque è stato avviato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile. Si richiama, in proposito, la relazione psicologica
(doc. 3 allegato all'atto di citazione), datata 29.1.2024, a firma della dott.ssa Persona_2 responsabile “Area minori” del S.A.I.F.I.P. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma, nella quale si attesta che già dal mese di marzo 2016 il minore – identificato nel prosieguo della relazione dei sanitari al femminile e appellato con il nome di secondo il suo desiderio e Per_1
quello dei suoi genitori - ha intrapreso un percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione di una serie di test, secondo il protocollo adottato dal servizio sanitario.
Risulta da tale documento che il minore ha manifestato segni di disagio con la propria identità di genere fin dalla prima infanzia, con un rifiuto a identificarsi con il mondo maschile;
che con la comparsa dei segni legati alla pubertà, la sofferenza si è intensificata;
che, a seguito della valutazione psicologica, i sanitari hanno dunque rilevato un quadro caratterizzato da una “Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS. 2018), già denominata Disforia di genere (DSM-5, cod.
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”; che da giugno
2023 ha iniziato una terapia ormonale a base di triptorelina che ha lo scopo di rallentare lo Per_1 sviluppo puberale presso l' di ( Controparte_2 CP_2 [...]
Problematiche Sanitarie Relative all'Identità di Genere); che il Controparte_2
minore effettua regolari controlli per la valutazione dello stato di salute e ha raggiunto dal punto di vista fisico un avanzato stato di femminilizzazione tale da integrarne i caratteri sessuali secondari femminili;
che possedere documenti al femminile potrà permettergli di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere psicologico.
In atti è stato prodotto anche il certificato endocrinologico e psicologico della
[...]
di del 5.2.2024, nonché il verbale del CONI dell'1.7.2024 con cui il Controparte_2 CP_2
minore è stato autorizzato a partecipare alla squadra di pattinaggio artistico femminile (cfr. docc. nn.
4 e 12). La scelta di genere si presenta, quindi, stabile, così come verificato anche in sede di audizione della parte, laddove la stessa si è presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
La relazione clinica in atti - proveniente da struttura sanitaria pubblica – attesta un percorso psicodiagnostico completo ed adeguato, caratterizzato sia da colloqui psicologici, sia da accurati esami clinici ed analisi strumentali, e pertanto, è da ritenersi idonea a dimostrare la fondatezza della domanda attrice, senza necessità di svolgere un'ulteriore istruttoria in sede giudiziale.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda di rettifica degli atti dello stato civile senza procedere all'intervento chirurgico, alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia.
Infatti, per l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, non è necessario un accertamento dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari, ma devono essere intesi in senso generico i caratteri sessuali del soggetto richiedente, di talché per l'accoglimento della domanda di cambio di sesso si può prescindere, non solo dall'esecuzione, ma anche dalla prospettazione di un intervento medico chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari. Pertanto, ai fine della rettifica dei dati anagrafici, è sufficiente l'accertamento di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso coerente con la modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona.
Nel caso di specie, dalla documentazione summenzionata e da quanto rappresentato dalle parti emerge la condizione di disforia di genere in cui versa il minore fin dalla tenera età e come lo stesso sia riuscito a contenere il disagio legato alla propria identità di genere a seguito della assunzione dei tratti esteriori tipicamente femminili, coerenti rispetto al proprio sentire psicologico. Nonostante ciò, permane il rischio che la discrepanza fra l'aspetto esteriore e le generalità anagrafiche induca nello stesso gravi motivi di disagio, ad esempio in ambito scolastico e sportivo (emblematico l'episodio rappresentato in udienza dalla madre del minore ed avvenuto in farmacia, dove il i genitori sono stati accusati di voler effettuare il tampone per il Covid 2019 ad un altro minore). Ciò è confermato dal fatto che gli stessi professionisti incaricati di seguire il percorso del minore hanno concluso le loro relazioni considerando la rettifica anagrafica come un passaggio imprescindibile per consentire al minore di proseguire nel percorso di riequilibrio psicologico intrapreso ed ad oggi in corso.
Ritiene il Collegio, sulla base delle anzidette considerazioni, che possa essere quindi disposta la rettificazione, a cura del competente Ufficiale di stato civile di Roma, dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da maschile a femminile, nonché di sostituire il nome da ad Per_1 Per_1 Le spese del procedimento, in considerazione della peculiare natura del procedimento, rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunziando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], dal passaggio in Per_1 C.F._3
giudicato della presente sentenza, nel senso nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e la modifica del nome da a , mandando Per_1 Per_1 all'Ufficiale di stato Civile di Roma per gli adempimenti conseguenti con riferimento all'atto di nascita n. 00569, Parte 2, Serie B28, anno 2011;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 07/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3910/2024 promossa da:
PE NT (C.F .) e (C.F. C.F._1 Parte_1
), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e Per_1 C.F._3 difesi dall'avv. GUERCIO GIOVANNI parte attrice nei confronti di:
presso il Tribunale di Velletri Controparte_1
parte convenuta
OGGETTO: autorizzazione alle rettifiche anagrafiche dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.1.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Con atto di citazione notificato il 29.7.2024 al PM in sede, i signori EP EN e Parte_1
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , hanno
[...] Persona_1 chiesto la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, con assunzione del nome in luogo di Per_1 Per_1
A fondamento delle predette domande, gli attori hanno dedotto: (i) che fin dall'infanzia ha Per_1
sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha, ormai da tempo, assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una ragazza;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, avente una apposita “Area minori” con disforia di genere, nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto servizio i quali hanno evidenziato la presenza di una marcata disforia di genere e caldeggiato la rettifica dei documenti del minore come necessaria ed urgente;
(v) che nel contempo il minore, con i di lui genitori, si è rivolto all'
[...]
Controparte_2
) ove ha ricevuto una ulteriore valutazione
[...]
multidisciplinare che ha condotto alla valutazione specialistica endocrinologica del medesimo centro che ha permesso di stabilire lo stadio puberale e di escludere, in accordo con la determina AIFA
21756/19, controindicazioni all'assunzione di terapia con Triptorelina;
(vi) che il minore già da giugno 2023 è sottoposta alla predetta terapia con Triptorelina.
Parte attrice ha, quindi, chiesto la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome, senza richiedere il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali.
L'atto introduttivo della lite è stato notificato nei confronti del Pubblico Ministero in sede, per la partecipazione al giudizio.
In sede di audizione della parte, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 29.1.2025,
[...]
ha confermato le deduzioni allegate in citazione. Sono stati altresì sentiti i genitori, che Per_1
hanno parimenti confermato quanto sopra.
Il Pubblico Ministero non ha formulato specifici rilievi.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, dato atto della rinuncia ai termini.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15138/15 che ha affermato la non necessità di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettifica anagrafica del sesso e del nome. Ad avviso della citata pronuncia, l'intervento chirurgico è visto non come la soluzione, ma solo come un eventuale ausilio, ove necessario, per il benessere della persona. In particolare, ritiene la Corte che un'interpretazione che non tenga conto di tale evoluzione “finisce per tradire la ratio della legge” e che “la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari non può che essere una scelta espressiva dei diritti inviolabili della persona”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, è da rilevarsi che, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta, la parte si è sottoposta a terapie ormonali e dunque è stato avviato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile. Si richiama, in proposito, la relazione psicologica
(doc. 3 allegato all'atto di citazione), datata 29.1.2024, a firma della dott.ssa Persona_2 responsabile “Area minori” del S.A.I.F.I.P. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma, nella quale si attesta che già dal mese di marzo 2016 il minore – identificato nel prosieguo della relazione dei sanitari al femminile e appellato con il nome di secondo il suo desiderio e Per_1
quello dei suoi genitori - ha intrapreso un percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione di una serie di test, secondo il protocollo adottato dal servizio sanitario.
Risulta da tale documento che il minore ha manifestato segni di disagio con la propria identità di genere fin dalla prima infanzia, con un rifiuto a identificarsi con il mondo maschile;
che con la comparsa dei segni legati alla pubertà, la sofferenza si è intensificata;
che, a seguito della valutazione psicologica, i sanitari hanno dunque rilevato un quadro caratterizzato da una “Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS. 2018), già denominata Disforia di genere (DSM-5, cod.
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”; che da giugno
2023 ha iniziato una terapia ormonale a base di triptorelina che ha lo scopo di rallentare lo Per_1 sviluppo puberale presso l' di ( Controparte_2 CP_2 [...]
Problematiche Sanitarie Relative all'Identità di Genere); che il Controparte_2
minore effettua regolari controlli per la valutazione dello stato di salute e ha raggiunto dal punto di vista fisico un avanzato stato di femminilizzazione tale da integrarne i caratteri sessuali secondari femminili;
che possedere documenti al femminile potrà permettergli di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere psicologico.
In atti è stato prodotto anche il certificato endocrinologico e psicologico della
[...]
di del 5.2.2024, nonché il verbale del CONI dell'1.7.2024 con cui il Controparte_2 CP_2
minore è stato autorizzato a partecipare alla squadra di pattinaggio artistico femminile (cfr. docc. nn.
4 e 12). La scelta di genere si presenta, quindi, stabile, così come verificato anche in sede di audizione della parte, laddove la stessa si è presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
La relazione clinica in atti - proveniente da struttura sanitaria pubblica – attesta un percorso psicodiagnostico completo ed adeguato, caratterizzato sia da colloqui psicologici, sia da accurati esami clinici ed analisi strumentali, e pertanto, è da ritenersi idonea a dimostrare la fondatezza della domanda attrice, senza necessità di svolgere un'ulteriore istruttoria in sede giudiziale.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda di rettifica degli atti dello stato civile senza procedere all'intervento chirurgico, alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia.
Infatti, per l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, non è necessario un accertamento dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari, ma devono essere intesi in senso generico i caratteri sessuali del soggetto richiedente, di talché per l'accoglimento della domanda di cambio di sesso si può prescindere, non solo dall'esecuzione, ma anche dalla prospettazione di un intervento medico chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari. Pertanto, ai fine della rettifica dei dati anagrafici, è sufficiente l'accertamento di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso coerente con la modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona.
Nel caso di specie, dalla documentazione summenzionata e da quanto rappresentato dalle parti emerge la condizione di disforia di genere in cui versa il minore fin dalla tenera età e come lo stesso sia riuscito a contenere il disagio legato alla propria identità di genere a seguito della assunzione dei tratti esteriori tipicamente femminili, coerenti rispetto al proprio sentire psicologico. Nonostante ciò, permane il rischio che la discrepanza fra l'aspetto esteriore e le generalità anagrafiche induca nello stesso gravi motivi di disagio, ad esempio in ambito scolastico e sportivo (emblematico l'episodio rappresentato in udienza dalla madre del minore ed avvenuto in farmacia, dove il i genitori sono stati accusati di voler effettuare il tampone per il Covid 2019 ad un altro minore). Ciò è confermato dal fatto che gli stessi professionisti incaricati di seguire il percorso del minore hanno concluso le loro relazioni considerando la rettifica anagrafica come un passaggio imprescindibile per consentire al minore di proseguire nel percorso di riequilibrio psicologico intrapreso ed ad oggi in corso.
Ritiene il Collegio, sulla base delle anzidette considerazioni, che possa essere quindi disposta la rettificazione, a cura del competente Ufficiale di stato civile di Roma, dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da maschile a femminile, nonché di sostituire il nome da ad Per_1 Per_1 Le spese del procedimento, in considerazione della peculiare natura del procedimento, rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunziando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], dal passaggio in Per_1 C.F._3
giudicato della presente sentenza, nel senso nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e la modifica del nome da a , mandando Per_1 Per_1 all'Ufficiale di stato Civile di Roma per gli adempimenti conseguenti con riferimento all'atto di nascita n. 00569, Parte 2, Serie B28, anno 2011;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 07/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi